Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 23219/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23219 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione in data 2.10.2024, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica;
TRA
, nata a [...] Parte_1 il 29/08/1964 C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_1
Francesco Maria Confessore, , e con lo stesso CodiceFiscale_2
elett.te domiciliata in Napoli, alla P.zza del Gesù Nuovo n. 33, giusta procura in atti;
- ATTRICE –
E
AR
C.F. , in persona del suo amministratore pro
[...] P.IVA_1 tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Alfonso Fiordellisi (C.F. presso il cui studio ha eletto domicilio in Napoli al C.F._3
Centro Direzionale - Isola E/4 giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
NONCHE'
P. IVA , con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Bologna, Via Stalingrado, 45, in persona del suo procuratore Dott.
elett.te dom.ta in Napoli, alla via Vicinale Santa Maria Controparte_3 del Pianto, Torre 1, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Giunta, C.F.
[...]
, che la rapp.ta e difende, giusta procura in atti;
C.F._4
- TERZA CHIAMATA -
Oggetto: solo danni a cose
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2024 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, deduceva: - di essere Parte_1
proprietaria di un appartamento, sito al quarto piano del fabbricato condominiale, sito in Napoli alla AR AR
; - che, nel mese di novembre dell'anno 2019, e precisamente nei
[...]
giorni 19 e ss., parte del suddetto immobile, adibito ad abitazione, subiva allagamenti nella parte esposta a nord-est, che interessavano una camera da letto ed attiguo bagno;
- che l'acqua, proveniente da una colonna pluviale, a causa del cattivo funzionamento della stessa, attraverso il muro perimetrale, si infiltrava nell'appartamento e penetrava all'interno delle stanze;
- che le infiltrazioni ed i relativi danni venivano constatati anche dall'Amministratore del Condominio, geometra;
- che le infiltrazioni causavano: a) CP_4
il danneggiamento delle controsoffittature, con cedimento di parte delle stesse, b) danneggiamento di un dipinto su tela, fissata al soffitto della camera da letto, e della sua cornice, c) ammaloramento della carta da parati, in tessuto, della camera da letto, d) ammaloramento delle pareti del bagno e di parte degli intonaci, e) danni al mobilio in radica di noce, f) grave danneggiamento del parquet, anch'esso d'epoca, della camera da letto, che risultava completamente compromesso ed in più punti sollevato dal suolo;
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che detti danni ammontavano a complessivi € 15.725,54, giusta preventivi della ditta “maison du parquet” e dell'impresa edile Galileo Costruzioni srl;
- che, richiesto il risarcimento al Condominio, mediante messa in mora del
21/12/2019, questi attivava la polizza n. 1- 39360-48-40221978 contratta con la compagnia di assicurazione del Condominio per la CP_2
responsabilità civile;
- che quest'ultima provvedeva ad espletare perizia tecnica nella quale, pur riconoscendo l'esistenza ed effettività dei danni subiti, nonché la certa riconducibilità degli stessi al sinistro denunciato, offriva a ristoro la somma di € 4.000,00; - che, al fine di evitare speculazioni e dispendi di tempo, essa attrice accettava che la NI di assicurazione provvedesse direttamente al ripristino dei locali;
- che, tuttavia, l'impresa designata dalla compagnia di assicurazione, nella persona del geometra
, incaricata dalla rifiutava di eseguire i lavori, CP_5 CP_2 adducendo l'assoluta esiguità dell'importo offerto dalla NI, non sufficiente alla copertura del danno riportato dalla Pt_1
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di accertare la responsabilità, nella produzione dell'evento dannoso, del e, per l'effetto, di CP_1
condannarlo al risarcimento dei danni oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva il , il quale eccepiva l'esistenza di apposita polizza CP_1
stipulata con la al fine di essere dalla stessa garantito e CP_2
manlevato, per il caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea dal risarcimento dei danni e dalle spese legali, con condanna in ogni caso della compagnia alla rifusione delle spese di lite in favore del . CP_1
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato alla chiamata in causa della e concludeva per la condanna della stessa a tenerlo indenne CP_2 nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
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Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la la CP_2
quale eccepiva: - l'improcedibilità della domanda di chiamata in causa ex art. 5 D. Lgvo 28/2010; - la nullità dell'atto di citazione ex art 164 c.p.c.; -
l'infondatezza nel merito della pretesa attorea, da contenere nel limite di €
4.000,00 offerti da essa compagnia.
In prima udienza, venivano assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Disposta ed espletata CTU, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito dell'udienza dell'1.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, con ordinanza del
2.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di genericità dell'atto di citazione, essendo stata la domanda compiutamente descritta nella causa petendi e nel petitum, soddisfacendo, in tal modo, la ratio di cui all'art. 164, comma 4, cpc, consistente nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto e il terzo chiamato in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.
Va poi disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla NI.
Sul punto si osserva che l'oggetto del presente giudizio è una richiesta di risarcimento del danno derivante da infiltrazioni e riconducibile al risarcimento da fatto illecito azionato in base all'art. 2051 cod. civ.
Pertanto, non essendovi alcuna lesione o erroneo impiego della disciplina propria del condominio di cui agli artt. 1117, 1139 c.c. e 61, 72 disp. att. cod. civ. non è necessario attivare, per i fatti per cui è causa, la mediazione obbligatoria.
Infatti, come chiarito da recente giurisprudenza condivisa, quando la materia per cui si agisce è essenzialmente accertativa e risarcitoria (cioè
l'accertamento della responsabilità, la condanna alla esecuzione degli interventi necessari a rimuovere la causa dell'evento dannoso e la domanda con contenuto risarcitorio), si verte in ambito estraneo alla mediazione obbligatoria, considerato che l'art. 71 quater disp. att. c.c. afferma che per
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controversie in materia di condominio (che, in base all'art. 5 comma 1 del D.
Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sono sottoposte a mediazione obbligatoria) si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio, vale a dire Libro II, Titolo VII, Capo
II del codice civile e degli artt. 61 - 72 disp. att. c.c. (Tribunale di Roma, sentenza n. 1770 del 1 febbraio 2021; Trib. Milano, ord. del 15.12.2020).
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
L'oggetto del presente procedimento va correttamente inquadrato nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cosa in custodia.
La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
(cfr. in termini, Cass. sez. III, sentenza n. 8005 del 1.4.2010; Cass. sez. VI-III, ordinanza n. 5910 dell'11.3.2011 Cass. Civ. Sez. III, 21.10.2005, n. 20359).
Deve, dunque, considerarsi custode chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti al bene oggetto di custodia, poiché di fatto ne vigila le modalità d'uso e di gestione (Cass., Sez. III, 2.2.2006, n. 2284; Cass. Sez. III,
30.11.2005 n. 26086).
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Orbene, nel caso di specie, non è contestato che l'unità immobiliare di proprietà dell'attrice sia stata interessata da fenomeni infiltrativi causati dalla pluviale CP_6
Ed invero, il convenuto non ha contestato la sussistenza dei CP_1
lamentati fenomeni dannosi, limitandosi a chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa Controparte_2
in quanto titolare di polizza Globale Fabbricati n.48/40221978 con la stessa stipulata al fine di essere garantito e manlevato, per il caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea.
Del pari, la terza chiamata si è limitata a contestare il quantum della pretesa attorea, ritenendo congrua l'offerta formulata alla di complessivi € Pt_1
4.000,00, al netto della franchigia contrattuale a carico del Condominio assicurato di € 500,00.
La presenza dei fenomeni infiltrativi è stata accertata, altresì, in sede di CTU condotta dall'Arch. , la quale asseverava che “Come Persona_1
accertato nel corso dei sopralluoghi effettuati gli ambienti che sono stati interessati dai lamentati fenomeni di infiltrazione ed ai conseguenti danni sono quelli adibiti a: camera da letto e bagno;
infatti, da quanto riscontrato in sede di sopralluogo, detti ambienti- allo stato- manifestano i segni delle pregresse infiltrazioni - in cui è evidente il fenomeno di rilascio dei liquidi
(evaporazione) che sono stati assorbiti dalla struttura orizzontale. (cfr. all. B foto n. 3-4-5-6-7-8-13-14). Allo stato le pareti ed i soffitti al tatto risultano asciutti”.
Con riferimento ai danni riscontrati “nell'ambiente 1 (camera da letto) (cfr. all. C T AV. 1 punto 1. A seguito delle ispezioni eseguite in questa camera si evidenziano 1) macchie d'infiltrazioni nella controsoffittatura;
sul controsoffitto nell'area a confine con la parete nord si rileva estesa scrostatura della pittura –le tinteggiature su quest'area appaiono bollate con efflorescenze tipiche delle pitture che hanno assorbito acqua. Al tatto le macchie sono asciutte (cfr. all. B foto nn.3,4,5). Risultano conseguentemente
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danneggiate anche le porzioni di pareti perimetrali al di sopra della controsoffittatura;
infatti lungo le linee di contatto tra l'intradosso del solaio
e le pareti alcune porzioni di intonaco si presentano alterate da presenza di condensa superficiale e i fenomeni di biodeterioramento degli intonaci stessi, aggrediti da muffe, microorganismi ed efflorescenze. 2) danneggiamento della cornice di un dipinto su tela, fissata al controsoffitto della camera da letto, (cfr. all. B foto nn 6,7,8); 3) danneggiamento dei parati (cfr. all. B foto
n. 9); 4) Si precisa inoltre che la pavimentazione a listoncino in parquet tipo rovere allo stato presenta rigonfiamenti, con evidenti distacchi puntuali dei listelli - segno dell'eccessiva umidità residua presente nel sottofondo in conseguenza delle avvenute infiltrazioni (cfr. all. B. foto nn 9-10,11).
Danni riscontrati nell'ambiente 2 (bagno) (cfr. all. C 1 punto 2); il CP_7
bagno danneggiato è rifinito con soffitto in cartongesso e cornici in gesso, le pareti sono rivestite in piastrelle. A seguito delle ispezioni eseguite si evidenziano in questa camera: 5) scrostamento di pittura e macchie di umidità in corrispondenza del controsoffitto che risulta in parte rimosso e temporaneamente richiuso nell' angolo nord -est; dette macchie sono caratterizzate da ombreggiature marcate contraddistinte da aloni che circoscrivono sulla superficie del soffitto delle zone pressocchè tondeggianti. particolarmente accentuate al soffitto verso la parete a confine con il fronte nord-est - dette infiltrazioni hanno determinando anche il lento e costante deterioramento dell'area sovrastante, si evidenzia la formazione di sali minerali (muffe ed efflorescenze) che hanno disciolto i legami fisico-chimici e conseguentemente prodotto scrostatura della pittura e dell'intonaco (cfr. all.
B foto nn. 12,13,14,15,16)”.
Circa le cause, accertava che “l'acqua, proveniente da una colonna pluviale,
a causa del cattivo funzionamento della stessa, attraversando il muro perimetrale si è infiltrata nell'appartamento ed è penetrata all'interno delle stanze. Allo stato essendo trascorsi più di due anni dalle avvenute infiltrazioni non è stato possibile accertare lo stato manutentivo della colonna pluviale
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all'epoca delle avvenute infiltrazioni;
ogni ulteriore verifica ed ispezione della colonna pluviale risulterebbe infruttuosa- stante il tempo trascorso e le lavorazioni effettuate - che hanno definitivamente mutato lo stato dei luoghi.
Pertanto è possibile affermare che la natura e l'entità dei danni accertati e, conseguentemente l'interessamento dei relativi locali, che ha causato imbibizione della muratura (che nell'assorbire acqua, ha veicolato la stessa fino ai muri perimetrali, provocando il continuo protrarsi ed aggravarsi dei fenomeni infiltrativi) sia il risultato di perdite prolungate nel tempo dovute alla carenza di interventi di manutenzione ordinaria della colonna pluviale”.
Il CTU procedeva, poi, ad indicare i costi dei lavori precisando che “i lavori necessari ad eliminare le cause delle suddette infiltrazioni risultano effettuati
e pertanto non è necessario eseguire opere di ripristino né redigere relativo computo metrico estimativo”.
In relazione alle opere necessarie per il ripristino dell'immobile, i relativi costi venivano quantificati nel computo metrico di cui all'allegato “D”, sulla base del prezzario delle OO.PP. della Regione Campania” in vigore, in €
10.085,62 oltre IVA.
Il convenuto va quindi condannato al pagamento, in favore di CP_1
dell'importo di € 10.085,62 oltre IVA, a titolo Parte_1 di risarcimento dei danni all'immobile.
In ordine al riconoscimento dell'IVA si osserva che il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (Cass. n. 9740 del 2002). Il risarcimento del danno si estende, pertanto, agli oneri accessori e consequenziali per cui, se lo stesso è stato liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il bene danneggiato, il risarcimento deve comprendere anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta (Cass. n. 10023 del 1997; conf., Cass. n. 1688 del 2010).
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L'importo è stato individuato in moneta attuale, sicché, quale debito di valore, va rivalutato dal momento del deposito della c.t.u. (12.9.2022) ad oggi, risultando, dunque, un ammontare di euro 11.518,21.
Sul punto, occorre rilevare che la rivalutazione monetaria decorre di diritto ed il giudice deve attribuirla d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745).
Sulla somma di euro 11.518,21, che una volta liquidata in sentenza assume il carattere di debito di valuta, decorrono poi gli interessi al tasso legale, dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo.
Quanto alle domande proposte dal convenuto nei confronti della chiamata in causa e, segnatamente, della ne va dichiarata la fondatezza. Il CP_2
ha prodotto idonea documentazione comprovante la sussistenza CP_1
della polizza n. 48/40221978, circostanza tra l'altro non contestata.
Va altresì evidenziato che il avuta conoscenza dei fenomeni CP_1 infiltrativi e del danneggiamento dell'immobile dell'attrice, ha prontamente attivato la polizza in essere come si evince dalla raccomandata trasmessa alla
NI (allegato 6 comparsa di costituzione).
Ne consegue che la va condannata a manlevare il CP_2 CP_1
in ragione della operatività della polizza n. 48/40221978, al risarcimento del danno di euro 11.018,21, importo al netto della franchigia (euro 11.518,21 - euro 500,00) prevista per danni da acqua e altri liquidi (giusta polizza fabbricati allegato 1 comparsa di costituzione del ), oltre Iva, CP_1
interessi e rivalutazione come sopra specificato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche in applicazione dei parametri minimi per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Va precisato che, come emerge dalle condizioni di polizza, l'obbligo di manleva della NI va esteso anche alle spese legali incluse quelle di
CTU (art.
2.36 e sezione 8 condizioni di polizza), sostenute dall'assicurato.
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Stante l'accoglimento della domanda di manleva e, tenuto conto del comportamento assunto dal sia in sede stragiudiziale (attivazione CP_1
della polizza nell'immediatezza del fatto) sia in sede processuale (l'ente si è limitato a chiedere di essere manlevato senza resistere alla domanda attorea), si ritiene di condannare la alla rifusione delle spese di lite in favore CP_2
del convenuto. CP_1
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della compagnia, tra l'altro, già tenuta a manlevare il anche di tali spese come da CP_1
condizioni di polizza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da
[...]
e, per l'effetto, dichiara la responsabilità del Parte_1
Controparte_8 AR AR
nella causazione dei danni per cui è causa;
- Condanna il Controparte_9
al pagamento, in favore di
[...] Parte_1
della somma di € 11.518,21 già rivalutata all'attualità,
[...]
oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, ed oltre IVA.
- Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
che si liquidano in € 264,00 per esborsi Parte_1 ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario;
- Accoglie la domanda di manleva proposta dal
[...]
nei confronti della Controparte_9
, e per l'effetto condanna la Controparte_2 [...]
a tenere indenne il Controparte_2 Controparte_9
dal pagamento delle somme che Controparte_9
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quest'ultimo è tenuto a corrispondere in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, detratta la franchigia, pari ad €
500,00 nonché dal pagamento delle spese di lite che il è CP_1 tenuto a corrispondere all'attrice.
- Condanna la alla rifusione delle spese di Controparte_2
lite in favore del in Napoli, CP_1 AR
, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € AR
2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico della , le Controparte_2
spese di CTU liquidate con separato decreto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 23.1.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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