Sentenza 22 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/09/2003, n. 14056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14056 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENT E14056 Presidente R.G.N. 16934/00 28233 onsigliere Dott. Luciano Cron. Dott. Attilio CELENTANO Consigl Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 11/12/02 Dott. Paolo STILE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA * sul ricorso proposto da: INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SA NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA t CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega 2002 in atti;
5378 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 142/00 del Tribunale di CHIETI, - depositata il 28/04/00 R.G.N. 885/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. き -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 6/28 aprile 2000, il Tribunale di Chieti rigettava l'appello proposto dall'INAIL nei confronti dell'assicurato, sig. NO TO, avverso la sentenza del Pretore della stessa sede, depositata il 17 giugno 1996, che aveva accolto la domanda dell'assicurato di riconoscimento di rendita da ipoacusia professionale;
il giudice di appello determinava, poi, la percentuale di inabilità, ai sensi dell'art.149 c.p.c., conformemente alle risultanze di ulteriore consulenza tecnica di ufficio, nella maggior misura del 47%, a decorrere dal marzo 2000. Per la cassazione di questa sentenza ricorre, con unico, complesso 3 motivo, l'Istituto di assicurazione. Resiste con controricorso l'assicurato ed eccepisce la 'improcedibilità' del ricorso, sotto il profilo della mancata giustificazione dei poteri di conferire la procura speciale nella persona del dott. Pasquale Acconcia. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col motivo di ricorso, l'INAIL deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3, 74 e 78 d.p.r. n.1124/1965; - violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.; Omessa, insufficiente e - comunque contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della - controversia;
- vizi denunciabili ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.>> e si duole che, malgrado le critiche svolte con l'atto di appello alla consulenza 1693400.doc 3 M disposta dal Pretore e alla sentenza che le aveva recepite e malgrado I'Istituto avesse sostenuto che la maggior inabilità, rispetto a quella del 24%, riconosciuta in sede amministrativa, era da attribuirsi a causa non professionale stante la cessazione di esposizione a rischio dal 1998 [recte: 1988? v. anche c.t.u.], il Tribunale abbia seguito pedissequamente le conclusioni del nuovo consulente di ufficio nominato in appello ed abbia addirittura riconosciuto un aggravamento dell'inabilità pari al 47%: così il Tribunale ha trascurato la tesi sostenuta con l'atto di appello, secondo cui l'ipoacusia professionale, dopo l'abbandono della lavorazione morbigena, non ha carattere evolutivo. D'altra parte, l'ausiliare del Tribunale non aveva spiegato in forza di quali elementi tecnici aveva riconosciuto l'ulteriore aggravamento dell'ipoacusia professionale, né aveva scorporato la componente bresbioacusica in presenza di tecnopatia a genesi multifattoriale. Rileva, anzitutto, la Corte come l'eccezione di improcedibilità debba essere disattesa, avendo l'INAIL depositato, ai sensi dell'art.372 c.p.c., in copia autentica, la delibera 18 maggio 2000, n. 241, del Consiglio di amministrazione, di conferimento al dott. Pasquale Acconcia, oltre che delle funzioni vicarie del Direttore generale, anche della responsabilità della Direzione centrale Prestazioni: questa preposizione allo specifico settore certamente era attributiva anche del potere di conferire la procura speciale a ricorrere per cassazione contro sentenza di condanna alla erogazione di rendita da malattia professionale. £ Passando all'esame del motivo di ricorso, la Corte lo ritiene non meritevole di accoglimento. 1693400.doc 4 - Deve essere richiamata la giurisprudenza di questa Corte suprema (Cass.15 febbraio 2002, n.2207; 3 marzo 2001, n. 3113; 24 febbraio 2000, n.2112) secondo cui non sono deducibili in cassazione temi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, in particolare contestazioni rivolte alla consulenza tecnica e, in relazione ad esse, alla sentenza che le abbia recepite, di talché esse sono ammissibili nel giudizio di legittimità alla duplice condizione che le critiche all'elaborato del consulente di ufficio siano state proposte al giudice di appello e che, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la parte ricorrente segnali nel ricorso, con specifica indicazione, l'atto in cui sono state formulate, in modo che il giudice di legittimità sia posto in condizione di procedere al relativo controllo, con riferimento anche alla 3 decisività delle censure, prima di esaminarne il fondamento. Nel caso in esame manca nel ricorso la precisazione dell'avvenuta contestazione della consulenza disposta dal Tribunale dopo il suo deposito e l'indicazione dell'atto in cui l'eventuale contestazione sia stata mossa, sicché il motivo presenta anche profili di inammissibilità. Rileva, comunque, la Corte che il secondo consulente di ufficio - la cui relazione può essere esaminata dal giudice di legittimità in quanto parte integrante della motivazione della sentenza che ad essa rilevato, a. ripetutamente si richiama - ha c con argomentazioni coerenti, convincenti sotto il profilo logico giuridico e, oltretutto, conformi a quelle svolte dall'altro consulente di ufficio nominato in prime cure, che il periziando ! presentava palesemente una ipoacusia da rumore in Au destro e mista (con una componente trasmissiva) in Au sinistro. I vari esami audiometrici フ 1693400.doc 5 5 eseguiti nel tempo [...] ad oggi mostrano una costante morfologia di tipo neurosensoriale il cui grado di incidenza è perfettamente quantificato dal dott. Rocco Di Mascio fino all'epoca di sua competenza, con l'adozione di criteri medico legali e tabelle corretti. Per tale ragione vanno recepite in pieno le considerazioni a suo tempo effettuate dal c.t.u. di primo grado, in particolare per gli aspetti del rischio lavorativo (avvitatori pneumatici), la mancanza di fattori ototossici quali farmaci e la mancanza di ereditarietà per ipoacusia. Quanto alla presbiacusia, è un concetto aleatorio di facile uso ma di difficile quantificazione sia in senso peggiorativo che migliorativo del grado di invalidità: è comunque evidente che la funzione uditiva peggiora con l'età in misura di gran lunga superiore nei lavoratori esposti a rumore durante la vita lavorativa, rispetto a coloro che non vi sono esposti>>. A quest'ultimo rilievo, di carattere eminentemente tecnico scientifico, nel quale trovano adeguata smentita le argomentazioni dell'Istituto ricorrente in ordine al carattere non ingravescente della tecnopatologia, una volta cessata l'esposizione a rischio, il consulente di ufficio ha dato anche il supporto di pertinente bibliografia medica, sicché debbono ritenersi non meritevoli di adesione diversi orientamenti di altre pronunce, né può essere rimproverato al Tribunale di non avere 'scorporato' la componente 'presbioacusica', di aleatorio apprezzamento nella concreta fattispecie. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. 1693400.doc Le spese seguono la soccombenza (art.395 c.p.c.) e vengono distratte in favore del Difensore dell'assicurato che ne ha fatto motivata richiesta. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a controparte le spese in €. 10,00, oltre €.1500,00# per onorari, con distrazione in favore dell'avv.to Sante Assennato. Così deciso in Roma, addì 11 dicembre 2002. IL PRESIDENTEТомаћи ру IL CONSIGLIERE ESTENSORE. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 22 SET. 2003 ! E R oggi, E U Q IL CANCELLIERE хочугомсо 1693400.doc 7