Articolo 104 del Codice penale
Articolo 100Articolo 98
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1 luglio 1931
Art. 104.

(Abitualita' nelle contravvenzioni)

Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, e' dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravita' dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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