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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/03/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Nn. 1410/1999 e 1408/2001 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MA Carla Quota Presidente dott.ssa Diletta MA Grisanti Giudice relatore dott.ssa Alice Zorzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1410/1999 R.G. (con riunita la causa n. 1408/2001 R.G.) promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Venezia-Mestre, Parte_1 C.F._1 via Daniele Manin n. 44, presso lo studio dell'avv. Umberto Vianello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice - contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Venezia, San Marco Controparte_1 C.F._2
3856, presso lo studio dell'avv. Marco Franco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti unitamente all'avv. Emanuele M. Forner;
- convenuto - in punto: successione-azione di riduzione;
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano come da verbale;
la causa veniva, dunque, trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, previa rituale accettazione con beneficio Parte_2
d'inventario dell'eredità della propria madre deceduta in data 20.12.1998, conveniva in Persona_1 giudizio , e al fine di ottenere l'accertamento Controparte_2 Controparte_1 CP
pagina 1 di 8 dell'avvenuta lesione della quota di eredità riservatale per legge ai sensi dell'art. 537 c.c., per effetto delle disposizioni di cui al testamento olografo redatto dalla de cuius in data 7 aprile 1995, pubblicato il 25 febbraio 1999, con il quale la suddetta testatrice aveva disposto della quasi totalità del suo patrimonio in favore dei nipoti, da cui la conseguente richiesta di riduzione di dette disposizioni al fine di conseguire quanto di sua spettanza.
A sostegno della propria domanda, l'allora attrice deduceva, in particolare:
- che, con il testamento olografo suddetto (atto notaio di Venezia, rep. n. Persona_2
86080) MA aveva così testualmente stabilito: “Io sottoscritta nata ad [...] il 12 Per_1 Persona_1 aprile 1909 revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. Lascio a mio nipote la mia Controparte_1 proprietà sita in Venezia Cannaregio 4114 con l'obbligo di versare a sua madre lire 1.000.000.= CP
(un milione) ogni mese. Lascio a mio nipote la mia proprietà sita in “Venezia a San Marco 5396 Controparte_2 primo piano con l'obbligo di versare a sua madre lire 1.000.000.= (un milione) ogni mese. Parte_2
Quanto altro di mia proprietà lascio in parti uguali alle mie due figlie e , disponendo CP Parte_2 sostanzialmente per testamento di tutto il suo patrimonio, consistendo il residuo dell'asse ereditario nella quota indivisa di un terzo dei mobili e arredi di casa, sulla base di quanto statuito altresì dalla sentenza del Tribunale di Venezia n. 2473 del 5 ottobre 1994, n. 2473, passata in giudicato, e da taluni gioielli da lei assegnati in sede di divisione giudiziale alle figlie, come confermato da altra sentenza del Tribunale di Venezia, 18 settembre 1995, n. 2071, anch'essa passata in giudicato;
- che gli immobili oggetto dei legati ai nipoti, rispettivamente in favore di e Controparte_1
, sono iscritti al catasto del Comune di Venezia, al fg. 12 mapp. 3028 sub. 1, Controparte_2
Cannaregio 4114 T-1 Cat. A3 cl 3 vani 5 R.C. 1290; mapp. 3028 sub. 2, Cannaregio 4114 T-1 Cat.
A3 cl 5 vani 8 R.c. 2464; mapp. 3028 sub. 3, Cannargio 4114 T-2 Cat. A.2 cl 1 vani 10 R.C. 2840; mapp. 3027 - 4777 Colt. Div. Sup.
0.0180 R.D. 28.80 nonché al fg 15, mapp. 941 sub. 15, San
Marco 5396, Piano 1 Cat. A10 Cl. 7, vani 1,5 R.C. 1380; mapp. 941 sub. 16, San Marco 5396, Piano
1 Cat. AlO, Cl. 4, Vani 6,5 R.C. 3471;
- che gli ulteriori immobili, diversi dai due sopra descritti, di cui alla visura ipotecaria erano solo in apparenza di proprietà, per la quota indivisa di un terzo, della de cuius in quanto in realtà già appartenenti alla medesima attrice in forza della divisione avvenuta con scrittura privata del
25.7.1984, poi rimasta parzialmente inadempiuta da parte di (e della sorella dell'attrice, Persona_1
nei termini di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di cui al n. CP
3788/1989 R.G., avente ad oggetto la domanda di accertamento della proprietà degli immobili de quibus nonché il risarcimento del danno asseritamente patito;
- che risultava opportuno procedere alla sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione dell'ulteriore giudizio suddetto. pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio ( e rimanevano contumaci, da cui Controparte_1 Controparte_2 CP la relativa dichiarazione) e veniva innanzitutto disposta la sospensione del processo per le ragioni indicate dall'attrice.
Con sentenza parziale n. 953/2000, depositata il 18 aprile 2000, il presente Tribunale - Sezione stralcio, non definitivamente pronunciando nella causa connessa suddetta, dichiarava tardivo l'intervento di
[...]
e accertava la piena ed esclusiva proprietà in capo a dei seguenti immobili: - CP_1 Parte_2
Venezia, Cannaregio, 3279, partita 14026, foglio 12, mapp. 4555/6, piano T., Cat. C/2, Classe 9, Mq. 6,
R.C.L. 44; - Venezia, Cannaregio, 4651 (in catasto erroneamente al n. 2651), partita 10028, foglio 12/3, mapp. 2884/2, piano T., Cat. C/2, Classe 6,Mq . 38 , R. C. L. 167; - Venezia, Cannaregio, 1076, proveniente dal mapp . 4652/23, foglio 12/7, non censito, presentata denuncia di accatastamento in data
2.5.1980, scheda n. 20196; - Venezia, San Polo, 2391, partita 10028, foglio 13/2, mapp. 1517/22, piano II,
Cat. A/4, Classe 6 , Vani 1, R . C . L. 318; - Venezia, San Polo, 2444, partita 10028, foglio 13/2, mapp.
1571/2, piano T.I, Cat. 4/5, 'Classe 4, Vani 4, R.C.L. 592; - Venezia, San Polo, 2435, partita 10028, foglio
13/2, mapp. 1579, piano T., Cat. C/2, Classe 7, Mq. 27, R,C.L. 140; - Venezia, San Marco, 2530, partita
10028, foglio 15, mapp. 3690/6, piano T., Cat. C/2, Classe 14, Mq. 2, R.C.L~36; - Venezia, San Marco,
3845, partita 10028, foglio 15, mapp. 130/11, piano T., Cat. C/2, Classe 13, Mq. 7, R.C.L. 105; - Venezia,
San Marco, 2531 (in catasto erroneamente al n. 2530), partita 10028, foglio 15, mapp. 3690/6, piano T./I,
Cat. A/4, Classe 5, Vani 4,C.L. 1064; - Mestre, Via Zanotto, 21/A, 23, partita 18220, foglio 14, mapp.
1801/29, civ.23, piano 4, Cat. A/3 , Classe 5, Vani 6, R.C.L. 2016; mapp. 1801/20, civ. 21/A, piano T.,
Cat. C/6, Classe 6, Mq. 18, R.C.L. 264; - Ca ' IO (Venezia), Via Piasni , 1, ora civ. 11, partita 32530, VII zona, cens. Burano, foglio 59: mapp. 783/3, piano T. z.c. 7, Cat. C/6, Mq.14, R.C.L. 54; mapp. 783/4, piano T., z.c. 7 Cat. C/6, Mq.14, R.C.L. 54; - TI (Venezia), partita 3975, sez. Burano, foglio 38, terreno: mapp. 6, mq. 630 R.D.L. 69,30, R.A.L. 12,60 mapp. 591, mq. 850, R.D.L. 93,50, R.A.L. 17,00, mapp. 593, mq. 640, R.D.L 70,40, R.A.L. 12,80, mapp. 594, mq. 620, R.D.L. 68,20, R.A.L. 24,40, mapp.
596, mq. 720, R.D.L. 79,20, R.A.L. 14,40, - Auronzo (Belluno), Via Zardus, partita 27780, foglio 85, terreno, mapp. 281, Mq. 680 R.D.L.17,68, R.A.L. 10.88, - Roma, Via Napoleone III, civ. 99 int. 20, partita
98381, foglio 495, mapp. 22/57, piano 6, Cat. A/4 , Classe 3, Vani 5,5, R.C.L. 2860, - Roma, Via
Napoleone III, civ. 99 int. 8, partita 47031 (Fallii Olga), foglio 495, mapp. 22/44, piano 3, Cat. A/4, Classe
3, Vani 4,5, R.C.L.2340, mapp. 22/45, piano 3, Cat. A/4, Classe 3, Vani 3,5, R.C.L. 1820, - Roma, Via
Cairoti, 54 int. 16, partita 42937, foglio 502, mapp. 47/102, piano 5, Cat. A/4,Classe 2, Vani 4, R.C.L. 1760,
- Roma, Via Luca, 6 (ora 16), partita 6958, , foglio 594, n. 8 Persona_3 cantinole: mapp. 340/12, piano S/2, Cat. C/2, Classe 1, Mq. 2, R.C.L. 23, mapp. 340/13, piano S/2, Cat.
C/2, .Classe 1, Mq. 4, R.C.L. 46, mapp. 340/14, piano S/2, Cat. C/2, Classe 1, Mq. 3, R.C.L. 34, mapp.
340/15, piano S/2, Cat. C/2, Classe 1, Mq.3 ,R.C.L. 34, mapp. 340/16, piano S/2, Cat. C/2, Classe 1, pagina 3 di 8 Mq.3, R.C.L. 34, mapp. 340/17, piano S/2, Cat. C/2, Classe 1, Mq. 3, R.C.L. 34, mapp. 340/18, piano S/2,
Cat. C/2, Classe 1, Mq.4, R.C.L. 46, mapp. 340/19, piano S/2, Cat. C/2, Classe 1, Mq .4, R.C.L. 46, -
Roma, Via Dacia, 24, int. 2, partita 63004,(Laganà ),foglio 896, mapp. 39/2, piano S/1, Classe 1, Parte_3
Cat. A/4, Vani 3, R.C.L. 1050, - Roma, Via Dacia, 24, int. 3, partita 59840, foglio 896, mapp. 39/24 -207, piano T., Cat. A/4, Classe 2, Vani 4, R.C.L. 1640. - Roma, Via Cesena, 58, int. 3, partita 86244, foglio 926, mapp. 94/3, piano S/1, Cat. A/3, Classe 1, Vani 4, R.C.L. 1840, - Roma, Via Bozzolo, .11, int..6,(ex Via della Giustiniana Km. 1) partita 199722, ( ), foglio 62, mapp. 563/6, piano 3, Cat. A/2, Controparte_4
Classe 5,Vani 5,5, R.C.L .2530, - Roma, Via del Gesù, 89, cantine, residuo del mapp. 149/17, foglio 486, partita. .86244, Non accatastate, - partita 6866, foglio 24, mapp. 91, Terreno Controparte_5 agricolo di Mq. 1760, R.D.L. 118,80, R.A.L. 44, - Monte Ripoli (Tivoli), partita 7295, foglio 8, Terreno agricolo: mapp . 151 , Mq. 304 R.D.L. 1.34, R.A.L.
0.30 mapp. 150, Mq. 1844 R.D.L. 8.12, R.A.L. 1.84, -
Venezia, San Polo 2445, partita 10028, foglio 13/2, mapp. 1571/1 Piano T., Cat. C/2, Classe 7, Mq. 38,
R.C.L. 197; veniva altresì dichiarata l'illegittimità della revoca della procura rilasciata a con Parte_2 atto notaio dott. datata 25.7.1984 operata da e degli atti con i quali quest'ultima Per_4 CP aveva impedito a la vendita degli immobili a lei assegnati, con conseguente condanna, di Parte_2
a risarcire i danni causati nella misura da determinarsi. CP
Avverso la suddetta sentenza non veniva proposta impugnazione.
La sentenza n. 953/2000 veniva notificata da alla sorella in proprio e nella qualità di Parte_2 CP erede di il 27 maggio/2 giugno 2000. Persona_1
Avverso tale sentenza (trascritta presso le competenti conservatorie, come segue: Conservatoria dei RR.II. di Venezia in data 14.06.2000 – presentazione n. 72 - Registro Generale n. 18260 – Registro Particolare n.
12179; la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 in data 09-05.2002 – presentazione n. 330 - Registro Generale
n. 49195 – Registro Particolare n. 32269 - presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 2 in data 09-05.2002
– presentazione n. 209 - Registro Generale n. 18953 – Registro Particolare n. 13338 - presso la
Conservatoria dei RR.II. di Belluno in data 13.06.2000 – presentazione n.
3 - Registro Generale n. 6472 –
Registro Particolare n. 5080) non veniva proposta impugnazione.
Presentata istanza di riassunzione, fronte dell'inerzia della sorella in relazione alle Parte_2 CP disposizioni testamentarie della madre lesive anche i suoi diritti ereditari nonché quale creditrice della suddetta, notificava, sempre ai medesimi convenuti che rimanevano tutti contumaci, altra citazione in surroga ex art. 2900 c.c., da cui l'instaurazione del giudizio iscritto al n. 1408/2001 R.G. poi riunito al presente.
A seguito dell'intervenuta ulteriore pronuncia non definitiva n. 2516/2002, depositata il 21 giugno 2002
(cron. 3577 – Rep. 4113) del presente Tribunale – Sezione Stralcio, nella causa rubrica al n. 3788/1989
pagina 4 di 8 R.G., veniva condannata altresì a rifondere alla sorella la somma di euro CP Parte_2
487.021,00.
Disposta, con ordinanza del 15.3.2002, c.t.u. estimativa dei beni relitti, con nomina del geom.
[...]
(il quesito sottoposto al professionista era, nello specifico “letti gli atti ed i documenti di causa ed Per_5 effettuata ogni indagine ritenuta opportuna e/o necessaria, determini il CTU l'asse relitto da e valuti i beni ivi Persona_1 ricompresi con riferimento all'epoca di apertura della successione;
calcoli la quota di cui la defunta poteva disporre e verifichi se col testamento olografo del 7/4/1995 vi sia stata lesione della quota di legittima riservata a Tenuto conto Parte_2 dell'azione surrogatoria esperita da verifichi se vi sia stata lesione di legittima con riferimento alla quota Parte_2 riservata a ), il giudizio veniva nuovamente sospeso ritenuta la pregiudizialità di altro giudizio CP
(iscritto al n. 4864/2002 di R.G.), promosso da avente ad oggetto la domanda di Controparte_1 accertamento della natura liberale della scrittura privata intercorsa fra e le figlie e Persona_1 Pt_2 [...] in data 25 luglio 1984, con conseguente imputabilità alle rispettive porzioni di legittima di quanto CP
a queste trasferito.
Tale ultimo giudizio si concludeva, dopo sedici anni, con l'ordinanza della Corte di Cassazione 8 marzo
2018, n. 15932 (depositata il 18 giugno 2018), confermativa della natura transattiva della scrittura privata di cui sopra, con conseguente rigetto della domanda attorea di accertamento dell'integrazione di un'ipotesi di donazione indiretta e sua condanna alle spese.
Nelle more decedeva a cui succedevano il marito e il figlio Parte_2 Persona_6 P_
, quest'ultimo a sua volta deceduto in data 20 gennaio 2006, a cui succedeva il padre , il
[...] Persona_6 quale pertanto, subentrando in tutti i diritti spettanti all'originaria attrice procedeva alla Parte_2 riassunzione del giudizio con ricorso datato 22.8.2018.
Dichiarata la contumacia dei convenuti e rinnovato l'incarico peritale, decedevano altresì e CP
, rispettivamente in data 14.1.2020 e 24.6.2020, da cui la necessaria interruzione del processo. Persona_6
Con ricorso per riassunzione datato 26.10.2020, si costituiva in giudizio , nella sua qualità Parte_1 di avente causa iure successionis – giusta testamento olografo pubblicato in data 8 luglio 2020 per atto notaio dott. di Venezia, rep. 3415, racc. 2365 – dal marito , già erede della Persona_7 Persona_6 precedente moglie e del figlio , chiedendo la fissazione dell'udienza per la Parte_2 Controparte_2 prosecuzione del presente giudizio, iscritto al n. 1410/1999 r.g., nei confronti di quale Controparte_1 unico erede della di lui madre accettante l'eredità con beneficio di inventario. CP
Il suddetto si costituiva, dunque, in giudizio, chiedendo fosse dichiarata l'estinzione del procedimento per intervenuta cessazione della materia del contendere stante la sostanziale confusione dei patrimoni delle parti attualmente in causa.
Il c.t.u. già nominato, nel riprendere le operazioni peritali, segnalava al Tribunale l'esistenza di altri immobili che avrebbero fatto parte dell'asse ereditario, da cui l'estensione del relativo quesito anche a tali pagina 5 di 8 beni e, stanti le riscontrate difficoltà di stima del compendio, suggeriva di basare le valutazioni esclusivamente sulle quotazioni medie dell'epoca, ipotizzando uno stato di conservazione ordinario.
Depositata la perizia e le relative osservazioni, la causa veniva, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni, nella quale occasione le parti si riportavano ai rispettivi fogli depositati telematicamente;
la causa veniva, dunque, trattenuta in decisione al Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda promossa da parte attrice è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Come precisato in punto di fatto, l'originaria attrice, nella cui posizione è subentrata per Parte_1 le vicende sopra ripercorse, ha adito, nel lontano 1999, il presente Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della lesione della propria quota di riserva di cui all'art. 537 c.c. e, dunque, il riconoscimento di quanto di suo diritto previa riduzione delle disposizioni testamentarie asseritamente lesive, nonché, a seguito della proposizione di ulteriore domanda di surroga della medesima nei diritti della sorella
[...]
l'accertamento altresì della lesione della quota spettante a quest'ultima, per effetto ancora una CP volta delle disposizioni di cui al testamento della di loro madre datato 7 aprile 1995. Persona_8
Parte convenuta, ossia il solo , costituendosi in giudizio dopo la riassunzione e negli atti Controparte_1 conclusionali da ultimo depositati, ha eccepito la cessazione della materia del contendere alla luce dell'asserita sopravvenuta confusione dei patrimoni delle parti nonché l'infondatezza della domanda a fronte dell'esistenza di altri beni immobili di proprietà della testatrice e della già avvenuta soddisfazione dell'attrice nell'ambito di diverso procedimento esecutivo.
Ebbene, occorre innanzitutto evidenziare come non risulti cogliere nel segno quanto sostenuto da parte convenuta in merito alla cessazione della materia del contendere, anche per aver, come già evidenziato, parte attrice agito altresì in surroga della posizione della sorella, madre dell'odierno convenuto, da cui la necessità di accertare l'eventuale lesione di entrambe le quote di riserva, per il valore complessivo quindi pari ai 2/3 del patrimonio ai sensi dell'art. 537 c.c..
D'altro canto, risulta altresì fondato quanto sostenuto e comprovato da parte attrice in merito all'effettiva consistenza patrimoniale della testatrice al momento dell'apertura della successione: come confermato ai sensi della sentenza n. 953/2000 del presente Tribunale, trascritta in data 14.6.2000, divenuta irrevocabile
(doc. nn. 3 e 4 di parte attrice), tutti gli altri immobili indicati anche in sede di consulenza erano già di proprietà esclusiva di per effetto della scrittura privata intervenuta tra la testatrice e le Parte_2 figlie in data 25 luglio 1984, la cui natura transattiva e non donativa è stata peraltro confermata in via definitiva ai sensi dell'ordinanza della Corte di Cassazione 8 marzo 2018, n. 15932 (depositata il 18 giugno
2018).
Alla luce di quanto sopra, il compendio ereditario della testatrice deve ritenersi essere consistito (e consistere ai fini della verifica della lesione come da domanda) nei due immobili oggetto di legato ai nipoti pagina 6 di 8 oltre arredi e degli altri beni di cui alla prima denuncia di successione, ossia dai beni individuati nell'allegato
4 alla perizia con i numeri da A1 ad A7, stimati al valore di mercato per complessivi euro 1.455.892,00 (si veda pag. 13 della c.t.u.), e dai beni individuati con i numeri da B1 a B8, al valore determinato, sulla base della rendita catastale, in complessivi euro 12.654,87, tenuto conto delle indicazioni fornite al professionista, a seguito delle manifestate difficoltà estimative, con esclusivo riferimento agli immobili oggetto dell'integrazione disposta.
Sulla base di ciò, risulta fondata la domanda promossa da parte attrice e volta ad ottenere, come da ultimo precisato in sede di scritti conclusionali, il mero accertamento dell'avvenuta lesione della quota di legittima riservata dalla legge a e per effetto delle disposizioni di cui al testamento del Pt_2 CP
7.4.1995 nonché l'individuazione della quota alle medesime spettanti (alcuna domanda risulta, difatti, ab origine essere stata introdotta a fini di divisione e/o assegnazione di singoli beni), stante il valore pari a euro
1.455.892,00 del patrimonio relitto, consistente nei beni oggetto di legato in favore di e di Controparte_1
, a fronte di una quota di disponibile pari alla minor somma di euro 489.515,62, con Controparte_2 conseguente fondatezza altresì della domanda volta ad ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie de quibus e di assegnazione della relativa quota pari a euro 966.376,38 (occorre, ad ogni modo, tener conto del fatto che l'odierna attrice, subentrata nella posizione di e del marito , a Parte_2 Persona_6 sua volta erede di , risulta essere già subentrata di conseguenza altresì nella titolarità Controparte_2 dell'immobile sito in San Marco n. 5396, 4114, legato al figlio , del valore di mercato pari a Controparte_2 euro 431.242,00).
Né valgono a porre in dubbio quanto sopra le eccezioni sollevate da parte convenuta con riferimento alla comunicazione del concessionario del servizio di riscossione indirizzata ancora alla de cuius (doc. 3 in atti), dal momento che, come correttamente evidenziato da parte attrice, insufficiente a comprovare la titolarità di ulteriori beni in capo alla testatrice e, comunque, rappresentanti l'esito di un procedimento di accertamento evidentemente avviato negli anni precedenti nonché alla presunta soddisfazione dell'attrice in sede esecutiva, in quanto circostanza tardivamente e, comunque, genericamente allegata.
Le spese di lite e di c.t.u. seguono la soccombenza e vengono liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum e dell'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il collegio, così come in epigrafe composto non definitivamente pronunciando, ogni altra domande ed eccezione disattesa:
- in accoglimento della domanda promossa dall'attrice in via principale, accerta l'intervenuta lesione della quota di legittima spettante a e in virtù delle disposizioni di cui al Pt_2 CP
pagina 7 di 8 testamento di del 7.4.1995 e, per l'effetto, dispone la loro riduzione in favore di parte Persona_1 attrice, per la quota eccedente la disponibile, ossia euro 966.376,38;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 29.193,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u..
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Diletta MA Grisanti
Il Presidente dott.ssa MA Carla Quota
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MA Carla Quota Presidente dott.ssa Diletta MA Grisanti Giudice relatore dott.ssa Alice Zorzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1410/1999 R.G. (con riunita la causa n. 1408/2001 R.G.) promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Venezia-Mestre, Parte_1 C.F._1 via Daniele Manin n. 44, presso lo studio dell'avv. Umberto Vianello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice - contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Venezia, San Marco Controparte_1 C.F._2
3856, presso lo studio dell'avv. Marco Franco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti unitamente all'avv. Emanuele M. Forner;
- convenuto - in punto: successione-azione di riduzione;
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano come da verbale;
la causa veniva, dunque, trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, previa rituale accettazione con beneficio Parte_2
d'inventario dell'eredità della propria madre deceduta in data 20.12.1998, conveniva in Persona_1 giudizio , e al fine di ottenere l'accertamento Controparte_2 Controparte_1 CP
pagina 1 di 8 dell'avvenuta lesione della quota di eredità riservatale per legge ai sensi dell'art. 537 c.c., per effetto delle disposizioni di cui al testamento olografo redatto dalla de cuius in data 7 aprile 1995, pubblicato il 25 febbraio 1999, con il quale la suddetta testatrice aveva disposto della quasi totalità del suo patrimonio in favore dei nipoti, da cui la conseguente richiesta di riduzione di dette disposizioni al fine di conseguire quanto di sua spettanza.
A sostegno della propria domanda, l'allora attrice deduceva, in particolare:
- che, con il testamento olografo suddetto (atto notaio di Venezia, rep. n. Persona_2
86080) MA aveva così testualmente stabilito: “Io sottoscritta nata ad [...] il 12 Per_1 Persona_1 aprile 1909 revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. Lascio a mio nipote la mia Controparte_1 proprietà sita in Venezia Cannaregio 4114 con l'obbligo di versare a sua madre lire 1.000.000.= CP
(un milione) ogni mese. Lascio a mio nipote la mia proprietà sita in “Venezia a San Marco 5396 Controparte_2 primo piano con l'obbligo di versare a sua madre lire 1.000.000.= (un milione) ogni mese. Parte_2
Quanto altro di mia proprietà lascio in parti uguali alle mie due figlie e , disponendo CP Parte_2 sostanzialmente per testamento di tutto il suo patrimonio, consistendo il residuo dell'asse ereditario nella quota indivisa di un terzo dei mobili e arredi di casa, sulla base di quanto statuito altresì dalla sentenza del Tribunale di Venezia n. 2473 del 5 ottobre 1994, n. 2473, passata in giudicato, e da taluni gioielli da lei assegnati in sede di divisione giudiziale alle figlie, come confermato da altra sentenza del Tribunale di Venezia, 18 settembre 1995, n. 2071, anch'essa passata in giudicato;
- che gli immobili oggetto dei legati ai nipoti, rispettivamente in favore di e Controparte_1
, sono iscritti al catasto del Comune di Venezia, al fg. 12 mapp. 3028 sub. 1, Controparte_2
Cannaregio 4114 T-1 Cat. A3 cl 3 vani 5 R.C. 1290; mapp. 3028 sub. 2, Cannaregio 4114 T-1 Cat.
A3 cl 5 vani 8 R.c. 2464; mapp. 3028 sub. 3, Cannargio 4114 T-2 Cat. A.2 cl 1 vani 10 R.C. 2840; mapp. 3027 - 4777 Colt. Div. Sup.
0.0180 R.D. 28.80 nonché al fg 15, mapp. 941 sub. 15, San
Marco 5396, Piano 1 Cat. A10 Cl. 7, vani 1,5 R.C. 1380; mapp. 941 sub. 16, San Marco 5396, Piano
1 Cat. AlO, Cl. 4, Vani 6,5 R.C. 3471;
- che gli ulteriori immobili, diversi dai due sopra descritti, di cui alla visura ipotecaria erano solo in apparenza di proprietà, per la quota indivisa di un terzo, della de cuius in quanto in realtà già appartenenti alla medesima attrice in forza della divisione avvenuta con scrittura privata del
25.7.1984, poi rimasta parzialmente inadempiuta da parte di (e della sorella dell'attrice, Persona_1
nei termini di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di cui al n. CP
3788/1989 R.G., avente ad oggetto la domanda di accertamento della proprietà degli immobili de quibus nonché il risarcimento del danno asseritamente patito;
- che risultava opportuno procedere alla sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione dell'ulteriore giudizio suddetto. pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio ( e rimanevano contumaci, da cui Controparte_1 Controparte_2 CP la relativa dichiarazione) e veniva innanzitutto disposta la sospensione del processo per le ragioni indicate dall'attrice.
Con sentenza parziale n. 953/2000, depositata il 18 aprile 2000, il presente Tribunale - Sezione stralcio, non definitivamente pronunciando nella causa connessa suddetta, dichiarava tardivo l'intervento di
[...]
e accertava la piena ed esclusiva proprietà in capo a dei seguenti immobili: - CP_1 Parte_2
Venezia, Cannaregio, 3279, partita 14026, foglio 12, mapp. 4555/6, piano T., Cat. C/2, Classe 9, Mq. 6,
R.C.L. 44; - Venezia, Cannaregio, 4651 (in catasto erroneamente al n. 2651), partita 10028, foglio 12/3, mapp. 2884/2, piano T., Cat. C/2, Classe 6,Mq . 38 , R. C. L. 167; - Venezia, Cannaregio, 1076, proveniente dal mapp . 4652/23, foglio 12/7, non censito, presentata denuncia di accatastamento in data
2.5.1980, scheda n. 20196; - Venezia, San Polo, 2391, partita 10028, foglio 13/2, mapp. 1517/22, piano II,
Cat. A/4, Classe 6 , Vani 1, R . C . L. 318; - Venezia, San Polo, 2444, partita 10028, foglio 13/2, mapp.
1571/2, piano T.I, Cat. 4/5, 'Classe 4, Vani 4, R.C.L. 592; - Venezia, San Polo, 2435, partita 10028, foglio
13/2, mapp. 1579, piano T., Cat. C/2, Classe 7, Mq. 27, R,C.L. 140; - Venezia, San Marco, 2530, partita
10028, foglio 15, mapp. 3690/6, piano T., Cat. C/2, Classe 14, Mq. 2, R.C.L~36; - Venezia, San Marco,
3845, partita 10028, foglio 15, mapp. 130/11, piano T., Cat. C/2, Classe 13, Mq. 7, R.C.L. 105; - Venezia,
San Marco, 2531 (in catasto erroneamente al n. 2530), partita 10028, foglio 15, mapp. 3690/6, piano T./I,
Cat. A/4, Classe 5, Vani 4,C.L. 1064; - Mestre, Via Zanotto, 21/A, 23, partita 18220, foglio 14, mapp.
1801/29, civ.23, piano 4, Cat. A/3 , Classe 5, Vani 6, R.C.L. 2016; mapp. 1801/20, civ. 21/A, piano T.,
Cat. C/6, Classe 6, Mq. 18, R.C.L. 264; - Ca ' IO (Venezia), Via Piasni , 1, ora civ. 11, partita 32530, VII zona, cens. Burano, foglio 59: mapp. 783/3, piano T. z.c. 7, Cat. C/6, Mq.14, R.C.L. 54; mapp. 783/4, piano T., z.c. 7 Cat. C/6, Mq.14, R.C.L. 54; - TI (Venezia), partita 3975, sez. Burano, foglio 38, terreno: mapp. 6, mq. 630 R.D.L. 69,30, R.A.L. 12,60 mapp. 591, mq. 850, R.D.L. 93,50, R.A.L. 17,00, mapp. 593, mq. 640, R.D.L 70,40, R.A.L. 12,80, mapp. 594, mq. 620, R.D.L. 68,20, R.A.L. 24,40, mapp.
596, mq. 720, R.D.L. 79,20, R.A.L. 14,40, - Auronzo (Belluno), Via Zardus, partita 27780, foglio 85, terreno, mapp. 281, Mq. 680 R.D.L.17,68, R.A.L. 10.88, - Roma, Via Napoleone III, civ. 99 int. 20, partita
98381, foglio 495, mapp. 22/57, piano 6, Cat. A/4 , Classe 3, Vani 5,5, R.C.L. 2860, - Roma, Via
Napoleone III, civ. 99 int. 8, partita 47031 (Fallii Olga), foglio 495, mapp. 22/44, piano 3, Cat. A/4, Classe
3, Vani 4,5, R.C.L.2340, mapp. 22/45, piano 3, Cat. A/4, Classe 3, Vani 3,5, R.C.L. 1820, - Roma, Via
Cairoti, 54 int. 16, partita 42937, foglio 502, mapp. 47/102, piano 5, Cat. A/4,Classe 2, Vani 4, R.C.L. 1760,
- Roma, Via Luca, 6 (ora 16), partita 6958, , foglio 594, n. 8 Persona_3 cantinole: mapp. 340/12, piano S/2, Cat. C/2, Classe 1, Mq. 2, R.C.L. 23, mapp. 340/13, piano S/2, Cat.
C/2, .Classe 1, Mq. 4, R.C.L. 46, mapp. 340/14, piano S/2, Cat. C/2, Classe 1, Mq. 3, R.C.L. 34, mapp.
340/15, piano S/2, Cat. C/2, Classe 1, Mq.3 ,R.C.L. 34, mapp. 340/16, piano S/2, Cat. C/2, Classe 1, pagina 3 di 8 Mq.3, R.C.L. 34, mapp. 340/17, piano S/2, Cat. C/2, Classe 1, Mq. 3, R.C.L. 34, mapp. 340/18, piano S/2,
Cat. C/2, Classe 1, Mq.4, R.C.L. 46, mapp. 340/19, piano S/2, Cat. C/2, Classe 1, Mq .4, R.C.L. 46, -
Roma, Via Dacia, 24, int. 2, partita 63004,(Laganà ),foglio 896, mapp. 39/2, piano S/1, Classe 1, Parte_3
Cat. A/4, Vani 3, R.C.L. 1050, - Roma, Via Dacia, 24, int. 3, partita 59840, foglio 896, mapp. 39/24 -207, piano T., Cat. A/4, Classe 2, Vani 4, R.C.L. 1640. - Roma, Via Cesena, 58, int. 3, partita 86244, foglio 926, mapp. 94/3, piano S/1, Cat. A/3, Classe 1, Vani 4, R.C.L. 1840, - Roma, Via Bozzolo, .11, int..6,(ex Via della Giustiniana Km. 1) partita 199722, ( ), foglio 62, mapp. 563/6, piano 3, Cat. A/2, Controparte_4
Classe 5,Vani 5,5, R.C.L .2530, - Roma, Via del Gesù, 89, cantine, residuo del mapp. 149/17, foglio 486, partita. .86244, Non accatastate, - partita 6866, foglio 24, mapp. 91, Terreno Controparte_5 agricolo di Mq. 1760, R.D.L. 118,80, R.A.L. 44, - Monte Ripoli (Tivoli), partita 7295, foglio 8, Terreno agricolo: mapp . 151 , Mq. 304 R.D.L. 1.34, R.A.L.
0.30 mapp. 150, Mq. 1844 R.D.L. 8.12, R.A.L. 1.84, -
Venezia, San Polo 2445, partita 10028, foglio 13/2, mapp. 1571/1 Piano T., Cat. C/2, Classe 7, Mq. 38,
R.C.L. 197; veniva altresì dichiarata l'illegittimità della revoca della procura rilasciata a con Parte_2 atto notaio dott. datata 25.7.1984 operata da e degli atti con i quali quest'ultima Per_4 CP aveva impedito a la vendita degli immobili a lei assegnati, con conseguente condanna, di Parte_2
a risarcire i danni causati nella misura da determinarsi. CP
Avverso la suddetta sentenza non veniva proposta impugnazione.
La sentenza n. 953/2000 veniva notificata da alla sorella in proprio e nella qualità di Parte_2 CP erede di il 27 maggio/2 giugno 2000. Persona_1
Avverso tale sentenza (trascritta presso le competenti conservatorie, come segue: Conservatoria dei RR.II. di Venezia in data 14.06.2000 – presentazione n. 72 - Registro Generale n. 18260 – Registro Particolare n.
12179; la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 in data 09-05.2002 – presentazione n. 330 - Registro Generale
n. 49195 – Registro Particolare n. 32269 - presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 2 in data 09-05.2002
– presentazione n. 209 - Registro Generale n. 18953 – Registro Particolare n. 13338 - presso la
Conservatoria dei RR.II. di Belluno in data 13.06.2000 – presentazione n.
3 - Registro Generale n. 6472 –
Registro Particolare n. 5080) non veniva proposta impugnazione.
Presentata istanza di riassunzione, fronte dell'inerzia della sorella in relazione alle Parte_2 CP disposizioni testamentarie della madre lesive anche i suoi diritti ereditari nonché quale creditrice della suddetta, notificava, sempre ai medesimi convenuti che rimanevano tutti contumaci, altra citazione in surroga ex art. 2900 c.c., da cui l'instaurazione del giudizio iscritto al n. 1408/2001 R.G. poi riunito al presente.
A seguito dell'intervenuta ulteriore pronuncia non definitiva n. 2516/2002, depositata il 21 giugno 2002
(cron. 3577 – Rep. 4113) del presente Tribunale – Sezione Stralcio, nella causa rubrica al n. 3788/1989
pagina 4 di 8 R.G., veniva condannata altresì a rifondere alla sorella la somma di euro CP Parte_2
487.021,00.
Disposta, con ordinanza del 15.3.2002, c.t.u. estimativa dei beni relitti, con nomina del geom.
[...]
(il quesito sottoposto al professionista era, nello specifico “letti gli atti ed i documenti di causa ed Per_5 effettuata ogni indagine ritenuta opportuna e/o necessaria, determini il CTU l'asse relitto da e valuti i beni ivi Persona_1 ricompresi con riferimento all'epoca di apertura della successione;
calcoli la quota di cui la defunta poteva disporre e verifichi se col testamento olografo del 7/4/1995 vi sia stata lesione della quota di legittima riservata a Tenuto conto Parte_2 dell'azione surrogatoria esperita da verifichi se vi sia stata lesione di legittima con riferimento alla quota Parte_2 riservata a ), il giudizio veniva nuovamente sospeso ritenuta la pregiudizialità di altro giudizio CP
(iscritto al n. 4864/2002 di R.G.), promosso da avente ad oggetto la domanda di Controparte_1 accertamento della natura liberale della scrittura privata intercorsa fra e le figlie e Persona_1 Pt_2 [...] in data 25 luglio 1984, con conseguente imputabilità alle rispettive porzioni di legittima di quanto CP
a queste trasferito.
Tale ultimo giudizio si concludeva, dopo sedici anni, con l'ordinanza della Corte di Cassazione 8 marzo
2018, n. 15932 (depositata il 18 giugno 2018), confermativa della natura transattiva della scrittura privata di cui sopra, con conseguente rigetto della domanda attorea di accertamento dell'integrazione di un'ipotesi di donazione indiretta e sua condanna alle spese.
Nelle more decedeva a cui succedevano il marito e il figlio Parte_2 Persona_6 P_
, quest'ultimo a sua volta deceduto in data 20 gennaio 2006, a cui succedeva il padre , il
[...] Persona_6 quale pertanto, subentrando in tutti i diritti spettanti all'originaria attrice procedeva alla Parte_2 riassunzione del giudizio con ricorso datato 22.8.2018.
Dichiarata la contumacia dei convenuti e rinnovato l'incarico peritale, decedevano altresì e CP
, rispettivamente in data 14.1.2020 e 24.6.2020, da cui la necessaria interruzione del processo. Persona_6
Con ricorso per riassunzione datato 26.10.2020, si costituiva in giudizio , nella sua qualità Parte_1 di avente causa iure successionis – giusta testamento olografo pubblicato in data 8 luglio 2020 per atto notaio dott. di Venezia, rep. 3415, racc. 2365 – dal marito , già erede della Persona_7 Persona_6 precedente moglie e del figlio , chiedendo la fissazione dell'udienza per la Parte_2 Controparte_2 prosecuzione del presente giudizio, iscritto al n. 1410/1999 r.g., nei confronti di quale Controparte_1 unico erede della di lui madre accettante l'eredità con beneficio di inventario. CP
Il suddetto si costituiva, dunque, in giudizio, chiedendo fosse dichiarata l'estinzione del procedimento per intervenuta cessazione della materia del contendere stante la sostanziale confusione dei patrimoni delle parti attualmente in causa.
Il c.t.u. già nominato, nel riprendere le operazioni peritali, segnalava al Tribunale l'esistenza di altri immobili che avrebbero fatto parte dell'asse ereditario, da cui l'estensione del relativo quesito anche a tali pagina 5 di 8 beni e, stanti le riscontrate difficoltà di stima del compendio, suggeriva di basare le valutazioni esclusivamente sulle quotazioni medie dell'epoca, ipotizzando uno stato di conservazione ordinario.
Depositata la perizia e le relative osservazioni, la causa veniva, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni, nella quale occasione le parti si riportavano ai rispettivi fogli depositati telematicamente;
la causa veniva, dunque, trattenuta in decisione al Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda promossa da parte attrice è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Come precisato in punto di fatto, l'originaria attrice, nella cui posizione è subentrata per Parte_1 le vicende sopra ripercorse, ha adito, nel lontano 1999, il presente Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della lesione della propria quota di riserva di cui all'art. 537 c.c. e, dunque, il riconoscimento di quanto di suo diritto previa riduzione delle disposizioni testamentarie asseritamente lesive, nonché, a seguito della proposizione di ulteriore domanda di surroga della medesima nei diritti della sorella
[...]
l'accertamento altresì della lesione della quota spettante a quest'ultima, per effetto ancora una CP volta delle disposizioni di cui al testamento della di loro madre datato 7 aprile 1995. Persona_8
Parte convenuta, ossia il solo , costituendosi in giudizio dopo la riassunzione e negli atti Controparte_1 conclusionali da ultimo depositati, ha eccepito la cessazione della materia del contendere alla luce dell'asserita sopravvenuta confusione dei patrimoni delle parti nonché l'infondatezza della domanda a fronte dell'esistenza di altri beni immobili di proprietà della testatrice e della già avvenuta soddisfazione dell'attrice nell'ambito di diverso procedimento esecutivo.
Ebbene, occorre innanzitutto evidenziare come non risulti cogliere nel segno quanto sostenuto da parte convenuta in merito alla cessazione della materia del contendere, anche per aver, come già evidenziato, parte attrice agito altresì in surroga della posizione della sorella, madre dell'odierno convenuto, da cui la necessità di accertare l'eventuale lesione di entrambe le quote di riserva, per il valore complessivo quindi pari ai 2/3 del patrimonio ai sensi dell'art. 537 c.c..
D'altro canto, risulta altresì fondato quanto sostenuto e comprovato da parte attrice in merito all'effettiva consistenza patrimoniale della testatrice al momento dell'apertura della successione: come confermato ai sensi della sentenza n. 953/2000 del presente Tribunale, trascritta in data 14.6.2000, divenuta irrevocabile
(doc. nn. 3 e 4 di parte attrice), tutti gli altri immobili indicati anche in sede di consulenza erano già di proprietà esclusiva di per effetto della scrittura privata intervenuta tra la testatrice e le Parte_2 figlie in data 25 luglio 1984, la cui natura transattiva e non donativa è stata peraltro confermata in via definitiva ai sensi dell'ordinanza della Corte di Cassazione 8 marzo 2018, n. 15932 (depositata il 18 giugno
2018).
Alla luce di quanto sopra, il compendio ereditario della testatrice deve ritenersi essere consistito (e consistere ai fini della verifica della lesione come da domanda) nei due immobili oggetto di legato ai nipoti pagina 6 di 8 oltre arredi e degli altri beni di cui alla prima denuncia di successione, ossia dai beni individuati nell'allegato
4 alla perizia con i numeri da A1 ad A7, stimati al valore di mercato per complessivi euro 1.455.892,00 (si veda pag. 13 della c.t.u.), e dai beni individuati con i numeri da B1 a B8, al valore determinato, sulla base della rendita catastale, in complessivi euro 12.654,87, tenuto conto delle indicazioni fornite al professionista, a seguito delle manifestate difficoltà estimative, con esclusivo riferimento agli immobili oggetto dell'integrazione disposta.
Sulla base di ciò, risulta fondata la domanda promossa da parte attrice e volta ad ottenere, come da ultimo precisato in sede di scritti conclusionali, il mero accertamento dell'avvenuta lesione della quota di legittima riservata dalla legge a e per effetto delle disposizioni di cui al testamento del Pt_2 CP
7.4.1995 nonché l'individuazione della quota alle medesime spettanti (alcuna domanda risulta, difatti, ab origine essere stata introdotta a fini di divisione e/o assegnazione di singoli beni), stante il valore pari a euro
1.455.892,00 del patrimonio relitto, consistente nei beni oggetto di legato in favore di e di Controparte_1
, a fronte di una quota di disponibile pari alla minor somma di euro 489.515,62, con Controparte_2 conseguente fondatezza altresì della domanda volta ad ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie de quibus e di assegnazione della relativa quota pari a euro 966.376,38 (occorre, ad ogni modo, tener conto del fatto che l'odierna attrice, subentrata nella posizione di e del marito , a Parte_2 Persona_6 sua volta erede di , risulta essere già subentrata di conseguenza altresì nella titolarità Controparte_2 dell'immobile sito in San Marco n. 5396, 4114, legato al figlio , del valore di mercato pari a Controparte_2 euro 431.242,00).
Né valgono a porre in dubbio quanto sopra le eccezioni sollevate da parte convenuta con riferimento alla comunicazione del concessionario del servizio di riscossione indirizzata ancora alla de cuius (doc. 3 in atti), dal momento che, come correttamente evidenziato da parte attrice, insufficiente a comprovare la titolarità di ulteriori beni in capo alla testatrice e, comunque, rappresentanti l'esito di un procedimento di accertamento evidentemente avviato negli anni precedenti nonché alla presunta soddisfazione dell'attrice in sede esecutiva, in quanto circostanza tardivamente e, comunque, genericamente allegata.
Le spese di lite e di c.t.u. seguono la soccombenza e vengono liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum e dell'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il collegio, così come in epigrafe composto non definitivamente pronunciando, ogni altra domande ed eccezione disattesa:
- in accoglimento della domanda promossa dall'attrice in via principale, accerta l'intervenuta lesione della quota di legittima spettante a e in virtù delle disposizioni di cui al Pt_2 CP
pagina 7 di 8 testamento di del 7.4.1995 e, per l'effetto, dispone la loro riduzione in favore di parte Persona_1 attrice, per la quota eccedente la disponibile, ossia euro 966.376,38;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 29.193,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u..
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Diletta MA Grisanti
Il Presidente dott.ssa MA Carla Quota
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