Articolo 18 della Legge 25 novembre 1957, n. 1139
Articolo 17Articolo 19
Versione
8 dicembre 1957
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Versione
25 luglio 1965
Art. 18.
L' art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 , e' sostituito dal seguente:
"Gli assegni vitalizi sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni, sono concessi, mediante concorso per titoli, agli ex dipendenti e loro superstiti, come appresso:
1) ex dipendenti cessati dal servizio per infermita' o eta' avanzata senza diritto a pensione, appartenenti a categorie di personali che, in base alle disposizioni vigenti, risultino iscritte al Fondo di previdenza;
2) vedove senza pensione, contro le quali non sia stata pronunziata sentenza di separazione per loro colpa o di entrambi i coniugi, passata in giudicato, purche' il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, oppure, qualora sia stato contratto in data posteriore, il matrimonio stesso sia durato almeno un anno ovvero sia nata prole, ancorche' postuma, di matrimonio piu' recente;
3) prole orfana senza pensione (prole minorenne, maggiorenne inabile, figlie nubili o vedove ultraquarantenni);
4) i genitori;
5) i fratelli e le sorelle inabili.
Le istanze e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo". ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 759 , ha disposto (con l'art.7) che gli importi annui sono elevati a 120.000 per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti con effetto dal 1 marzo 1966.
Entrata in vigore il 25 luglio 1965
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