Articolo 9 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 8Articolo 10
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5 maggio 1968
Art. 9. Composizione del consiglio del collegio

Il consiglio del collegio e' composto di periti agrari iscritti nell'albo: in numero di cinque se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.
I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo, riuniti in assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968