Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile composta dai signori magistrati
Dott.ssa Cecilia De Santis Presidente,
Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere,
Dott.ssa Carla Santese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 3976/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 14.1.2025 e vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Roma, difesa e rappresentata dall'avv. Maria Cinzia D'Eramo (c.f.
), giusta procura speciale trasmessa ex art 83 c.p.c. ed in atti, da ritenersi apposta C.F._1
in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata in Rieti, via delle Orchidee n. 9
- appellante -
e
CP_1
- appellato contumace -
Oggetto: Appalto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (di Parte_2
Part seguito , aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1855/23, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore della della somma di euro 248.824,49, oltre interessi di mora, CP_1
con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura e delle le spese del procedimento monitorio.
Si era costituita in giudizio la (di seguito , che aveva chiesto il rigetto CP_1 CP_1 dell'opposizione.
Con sentenza n. 10124/2024, pubblicata in data 11.6.2024, il Tribunale di Roma aveva: 1) dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Roma adito in sede monitoria, in favore degli arbitri, con riferimento alla domanda della volta ad ottenere, dalla G.C.F., il pagamento della somma di euro 154.935,72 a CP_1
titolo di compenso per prestazioni rese in esecuzione del contratto di subappalto n. 4003 del 29.10.2018;
2) per l'effetto, dichiarato la nullità, in parte qua, del Decreto Ingiuntivo n. 1855/2023, reso dall'intestato
Tribunale in data 27 gennaio 2023, disponendo la revoca dello stesso e assegnato il termine di mesi tre,
a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, per l'avvio del procedimento arbitrale;
3) accolto, per il resto, la domanda proposta con il ricorso monitorio e, per l'effetto, condannato la G.C.F. al pagamento, in favore della della complessiva somma di euro 93.888,76, oltre interessi di mora CP_1
da calcolare con le decorrenze e secondo le modalità indicate in motivazione e 4) condannato la G.C.F. alla rifusione, in favore della delle spese di lite. CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la G.C.F. ha proposto appello avverso tale decisione, impugnando la sentenza di primo grado con tre motivi di gravame.
La non si è costituita in giudizio. CP_1
All'udienza di prima comparizione del 17.12.2024, tenutasi in presenza, nessuno ha presenziato e la causa è stata rinviata, ex art. 348 c.p.c., all'udienza del 14.1.2025.
In tale data, nessuno è comparso ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia della non costituitasi in giudizio nonostante la CP_1 regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello.
Va, inoltre, dichiarata l'improcedibilità del presente appello.
Si ricorda, infatti, che l'art. 348 c.p.c. stabilisce che se l'appellante non si costituisce nei termini ovvero, 3
pur se costituito nei termini, non compare neppure alla nuova udienza di rinvio fissata a seguito della sua mancata comparizione alla prima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile anche d'ufficio e si osserva che la ratio di tale norma è quella di sanzionare il disinteresse dell'attore /appellante, che è tenuto a coltivare il giudizio se ha interesse alla decisione e che può evitare la dichiarazione di improcedibilità comparendo alla nuova udienza fissata all'uopo dal giudice.
Con riferimento al caso di specie, si rileva che l'odierna parte appellante non è comparsa né all'udienza del 17.12.2024, fissata come prima comparizione, né a quella successiva del 14.1.2025.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite, in ragione della contumacia dell'appellata.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla la Parte_2 avverso la sentenza n. 10125/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 11.6.2024,
[...]
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- nulla per le spese di lite del presente giudizio.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Roma il 14.1.2025
Il Presidente,
(dr.ssa Cecilia De Santis)
Il Consigliere est.
(dr.ssa Carla Santese)