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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 749/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 749/2022 R.G., promossa da
Parte_1
[...] Parte_2
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. LOBIANCO P.IVA_1
MICHELE;
ATTORE contro
(C.F. e CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) ciascuno in proprio, rappresentati e
[...] C.F._2
difesi dall'Avv. MASTRO GIUSEPPE;
CONVENUTI nonché
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3 CP_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._4 CP_4
) in persona dei loro genitori esercenti la responsabilità C.F._5 genitoriale (C.F. e CP_1 C.F._1
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: azione di rivendicazione della proprietà – risarcimento del danno.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 08.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia dei convenuti e in quanto non CP_4 CP_5 Controparte_3
costituitisi in giudizio, sebbene ritualmente evocati nello stesso.
Ciò posto, l'odierno attore, deducendo di essere proprietario dei terreni siti in
LL IC, località Monteverdi, denominato “tenuta Monteverdi”, distinto al NCT del Comune di LL IC (GR) al Fg. 144 particelle
70, 71, 72, 73, 79, 80, 81, 82, 114, 136, foglio 146 particelle 13aa, 13aa, 48, 54,
107, 109, 112aa, 112ab, 115, 116, 118aa, 118ab, 119 ed al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano sempre del comune di LL IC (GR) al Fg. 144, particella 70 sub 3, 4, 5 e 6 e che i convenuti occupano senza titolo i suddetti immobili, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 cc, accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui in narrativa la titolarità del di-ritto di proprietà di Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante p.t. sul terreno con
[...]
an-nessi fabbricati rurali sito in agro del comune di LL IC, alla località
Monteverdi, denominato “tenuta Monteverdi”, dell'estensione complessiva di Ha 108.05.30 distinto al NCT del comune di LL IC (GR) al Fg. 144 particelle 70, 71, 72,
73, 79, 80, 81, 82, 114, 136, foglio 146 particelle 13aa, 13aa, 48, 54, 107, 109, 112aa, 112ab, 115, 116, 118aa, 118ab, 119 ed al Nuovo Catasto Edilizio Urbano sempre del comune di Civi-tella IC (GR) al Fg. 144, particella 70 sub 3, 4, 5 e 6 confinante nel suo complesso (confini come noti all'epoca della stipula dell'atto) con proprietà
Tenuta di Monteverdi INC di Janet Towsley s.a.s, Parte_3
strada provinciale del Cipressino, fiume Ombrone, Tancredi, Ciacci, strada Pt_4
provinciale di Monte Antico, strada provinciale per Cinigiano, usi civici di Sasso Ombrone, società civile IC salvi altri e più precisi confini;
Sempre in via principale e nel merito, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 cc, accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo e comunque abusiva da parte dei convenuti signori CP_1 [...]
, , e del ter-reno con CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
annessi fabbricati rurali di proprietà di sito in agro del comune di LL Pt_1
IC, alla località Monteverdi, denominato “tenuta Monteverdi”, dell'estensione complessiva di Ha 108.05.30 distinto al NCT del comune di LL IC (GR) al
Fg. 144 particelle 70, 71, 72, 73, 79, 80, 81, 82, 114, 136, foglio 146 particelle 13aa,
13aa, 48, 54, 107, 109, 112aa, 112ab, 115, 116, 118aa, 118ab, 119 ed al Nuovo
Catasto Edilizio Ur-bano sempre del comune di LL IC (GR) al Fg. 144, particella 70 sub 3, 4, 5 e 6 confinante nel suo complesso (confini come noti all'epoca della stipula dell'atto) con proprietà Tenuta di Monteverdi Parte_3
INC di Janet Towsley s.a.s, strada provinciale del Ci-pressino, fiume Ombrone, Pt_4
Tancredi, Ciacci, strada provinciale di Monte Antico, strada provinciale per Cinigiano, usi civici di Sasso Ombrone, società civile altri e più precisi confini e per l'effetto CP_7
disporre l'immediata reintegrazione di Parte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t. nella proprietà e nel possesso del
[...]
predetto bene immobile, condannare i convenuti alla restituzione del citato bene immobile al legittimo proprietario libero da persone, animali e cose, ordinare altresì ai convenuti occupanti senza titolo ed a chiunque altro occupi l'immobile in virtù di rapporti di lavoro o di famiglia con i convenuti, il rilascio immediato del citato bene immobile a favore del legittimo proprietario disponendo la cessazione di tutti quei comportamenti pregiudizievoli da cui possa derivare la lesione nella proprietà e nel possesso dell'immobile da parte del legittimo proprietario;
Sempre nel merito accertare e dichiarare il diritto dell' al pagamento Pt_1
dell'importo di € 150.000,00 o dell'importo maggiore o minore che sarà precisato in corso di causa e ritenuto dovuto all'esito dell'istruttoria a titolo di indennità per l'uso e per il godimento del terreno con annessi fabbricati da parte dei convenuti sino alla data di effettivo rilascio condannando i convenuti in solido tra di loro al relativo pagamento”.
I convenuti e costituendosi in giudizio, CP_1 Controparte_2
allegando di avere titolo a occupare l'immobile, giusto accordo concluso con i custodi del terreno in data 18.11.2013, hanno chiesto: “A) nel merito, in tesi, respingere integralmente le richieste avverse, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutte le ragioni sopra esposte e conseguentemente condannare
solidamente con i Sig.ri e mediante l'istituto Pt_1 Parte_5 Parte_6
dell'eccezione riconvenzionale, alla restituzione/compensazione dell'importo di €
100.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta;
B) nel merito, in ipotesi subordinata, decidere secondo giustizia”.
Ciò posto, in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle domande riconvenzionali e dell'eccezione riconvenzionale di compensazione proposte da parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, in quanto tardive.
Invero, ai sensi dell'art. 167 comma 2 c.p.c., il convenuto, con la comparsa di costituzione e risposta, “A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
Ai sensi dell'art. 166 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149/2022, inapplicabili all'odierno giudizio, “Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163-bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 con la copia della citazione notificata, la procura e
i documenti che offre in comunicazione”.
Ancora, secondo l'art. 171 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149/2022, inapplicabili all'odierno giudizio, “Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167”.
Dunque, il convenuto, laddove si costituisca oltre il termine di venti giorni in precedenza indicato, decade dalla possibilità di proporre eccezioni in senso stretto e domande riconvenzionali.
Nel caso di specie, l'udienza di trattazione è stata fissata con decreto previsto dall'art. 168bis ultimo comma c.p.c., nella sua precedente formulazione, alla data del 18.10.2022.
Il termine per la tempestiva costituzione del convenuto è scaduto il
28.09.2022, ma la costituzione dello stesso è effettivamente avvenuta solo in data 30.09.2022.
Pertanto, vanno dichiarate inammissibili tutte le eccezioni in senso proprio e le domande riconvenzionali proposte dai convenuti, in quanto tardive.
Ciò posto, la domanda di rivendicazione proposta da parte attrice è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 948 comma 1 c.c. “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno”. L'azione di rivendicazione consente al proprietario della cosa di recuperare la stessa presso chi la detiene illegittimamente, sicché la stessa ha una chiara finalità recuperatoria (cfr. Cass. Civ. n. 7777/2005).
In ordine all'onere della prova della proprietà in capo al rivendicante, la regola generale è che costui è tenuto ad allegare e a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi “uti dominus” (Cass. Civ. n. 1044/1995; Cass. Civ. n.
11521/1999; Cass. Civ. n. 8798/2000).
Nondimeno, la giurisprudenza ha negato che tale regola abbia un valore inderogabile e assoluto.
Ai fini che interessano il presente giudizio, è stato chiarito che “I principi in tema di prova nel giudizio di revindica - secondo i quali l'attore in rivendicazione deve provare il dominio sulla cosa rivendicata risalendo attraverso i propri danti causa sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando di aver acquistato il bene per usucapione mediante il possesso proprio e dei propri danti causa per la durata richiesta dalla legge - non hanno carattere assoluto ma vanno adeguate alle concrete particolarità delle singole situazioni in relazione alla linea difensiva adottata dal convenuto. Pertanto, ove il convenuto in rivendicazione non contesta il diritto di proprietà del rivendicante sul fondo, quale risulta dal titolo, ma vi opponga un dominio utile, vale a dire un potere di godimento come enfiteuta, il tema del decidere ed il correlativo Onere probatorio verte solo sull'esistenza di questo potere, con la conseguenza, ove esso sia dimostrato inesistente, dell'accoglimento della domanda di rivendicazione della proprietà piena del fondo” (Cass. Civ. n. 6592/1986).
Pertanto, l'onere probatorio a carico dell'attore va modulato in funzione delle difese approntate dal convenuto, sicché, laddove questo, senza contestare il diritto di proprietà dell'attore, adduca un titolo che giustifica la sua detenzione dell'immobile, è sufficiente accertare l'inesistenza di tale titolo per l'accoglimento della domanda di rivendicazione. Peraltro, per paralizzare l'azione di rivendicazione dell'attore non è sufficiente per il convenuto opporre un titolo proveniente da terzi soggetti, in quanto inopponibile all'attore (cfr. Cass. Civ. n. 23121/2015).
Ciò posto, va osservato che l'odierno attore è un ente pubblico, Pt_1
istituito con il D.P.R. n. 278/1987, il quale, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n.
200/200, “a) svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole e forestali e di specifiche convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;
b) provvede, nel rispetto dei princìpi di sicurezza alimentare, della biodiversità e della ecocompatibilità, a supporti di ricerca, analisi e servizi informativi e per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari;
c) svolge, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153; promuove e attua gli interventi di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441; d) costituisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari”.
Inoltre, secondo l'art. 9 del D. Lgs. n. 121/1948, “È istituita una Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni e territori di cui all'art. 1 e in
Sicilia. La provvede all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla Pt_7
rivendita a coltivatori diretti soli od associati in cooperativa. Alla partecipano lo Pt_7
Stato, i consorzi di bonifica e gli enti di colonizzazione. Possono farne parte gli istituti di credito, assicurazione e previdenza che siano autorizzati dal Ministro per il tesoro. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro, saranno approvate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della ”. Pt_7
Per effetto dell'art. 6 comma 5 del D. Lgs. n. 419/1999, “La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n.
121, è accorpata nell' mercato Controparte_8 Parte_1
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278.
[...]
L' subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i compiti di cui Pt_1
all'articolo 4, commi 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. L può Pt_1
costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e/o servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole, volte a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari. L' , entro sei mesi dalla data di Pt_1
entrata in vigore del presente decreto, è riordinato anche sulla base dei principi di cui all'articolo 13 e, comunque, nel rispetto di quanto previsto, al comma 1 dell'articolo stesso, dalla lettera d). Al personale della per la formazione della proprietà contadina sono Pt_7
applicabili le forme di mobilità nel pubblico impiego”.
Ciò posto, in relazione ai terreni oggetto di causa, risulta che la per la Pt_7
formazione della proprietà contadina ha acquistato i terreni e i fabbricati per cui è causa con contratto a rogito del Notaio in data Persona_1
29.10.1998 e li ha, con atto notarile concluso in pari data, venduti con patto di riservato dominio alla (cfr. all. 1 e 2 fasc. Parte_8
attore).
Nei suddetti rapporti giuridici, per effetto della richiamata normativa, è subentrato l'odierno attore. Il contratto di compravendita con patto di riservato dominio risulta essere stato risolto con sentenza del Tribunale di Roma del 01.10.2004, confermata dalla Corte d'Appello di Roma (cfr. all.ti 3 e 4 fasc. attore).
Inoltre, va osservato che la piena proprietà dei terreni e dei fabbricati oggetto di causa in favore dell'attore è stata accertata con sentenza del Tribunale di
Arezzo pubblicata il 27.07.2010 resa tra l'attore e la predetta acquirente con riservato dominio (cfr. all. 5 fasc. attore).
Va chiarito che i convenuti costituiti non hanno contestato la titolarità del diritto di proprietà sugli immobili oggetto di causa in favore dell'attore, avendo solo dedotto che, in virtù di accordo raggiunto con i custodi di e in data 18.11.2013, questi hanno Controparte_9 Parte_6
riconosciuto loro 100.000,00 euro titolo di rimborso delle spese sostenute per l'azienda agricola e il diritto di ritenere gli immobili fino al 30.09.2014.
Va osservato che l'accordo contrattuale dedotto dai convenuti appare inopponibile all'attore in quanto non è stato concluso da questo ma, per stessa prospettazione dei convenuti e come risulta anche dal documento prodotto, dai custodi incaricati da e non risulta allegato dai convenuti, né Pt_1
provato che gli stessi abbiano agito avendo pieni poteri di rappresentanza sostanziale della società sull'oggetto dell'invocato accordo.
Ad ogni modo, deve rilevarsi che l'accordo suddetto risulta concluso dai predetti custodi e da e non facendosi Controparte_3 CP_3
riferimento agli odierni convenuti (cfr. all. 1 fasc. convenuti).
Dunque, il contratto opposto dai convenuti, non provenendo dall'attore e non risultando nemmeno concluso dagli stessi convenuti, è inidoneo a paralizzare l'azione di rivendicazione di quello.
Né assume rilevanza la documentazione sulla causa possessoria intercorsa tra la e indicato dai convenuti come padre di Parte_9 CP_3
(cfr. all. 4 memoria istruttoria di replica dei convenuti), CP_1 risalendo la vertenza al 2008 e comunque essendo irrilevante l'esito di un procedimento possessorio rispetto a un giudizio petitorio come quello odierno, in cui assume rilevanza solo la titolarità o meno del diritto di proprietà in capo a chi agisce.
Ciò chiarito, dalla documentazione in atti, risulta che con comunicazione del
03.10.2014, ha segnalato all'ente attore la persistente Parte_5
occupazione degli immobili ad opera dei precedenti occupanti e si evidenzia che i custodi sono stati costretti a concludere un accordo che risultava per essi oneroso anche se al rilascio avrebbe dovuto procedere la proprietà (cfr. all. 7 fasc. attore).
Non si compie alcun riferimento specifico in detta comunicazione agli odierni convenuti.
Inoltre, in data 24.10.2013 l'Ufficiale Giudiziario, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, ha rilevato l'occupazione del fondo da parte della famiglia e ha immesso nel possesso degli immobili l'attore (cfr. all. 6 CP_1
fasc. attore).
Nello stesso verbale, l'attore ha nominato e Parte_6 Parte_5
quali custodi con il compito di redigere l'inventario dei beni presenti presso gli immobili.
Nel suddetto verbale di immissione in possesso non vi è alcun specifico riferimento al possesso degli immobili ad opera dei convenuti.
Inoltre, risulta ulteriore atto di accertamento del 06.10.2021 del Funzionario per conto di che attesta invece lo stato di Parte_10 Pt_1
occupazione degli immobili oggetto di causa ad opera dei convenuti e della loro famiglia, composta dai convenuti costituiti e dai figli odierni convenuti contumaci (cfr. all.ti 8 e 9 fasc. attore).
Alla relazione del funzionario è allegato anche un verbale di Parte_10
sopralluogo, sottoscritto dall'odierno convenuto in cui questo CP_1 dichiara di occupare gli immobili senza titolo e di non volerli rilasciare alla proprietà.
Inoltre, lo stato di occupazione degli immobili oggetto di causa ad opera dei convenuti è stato confermato anche dal CTU che ha riscontrato, nel corso delle operazioni peritali, tale condizione dei luoghi.
Alla luce delle considerazioni svolte, è possibile ritenere accertato che l'attore
è proprietario degli immobili oggetto di causa, alla luce specialmente dell'accertamento della proprietà operato con sentenza del Tribunale di
Arezzo in precedenza richiamata della sostanziale mancata contestazione della proprietà ad opera dei convenuti costituiti, e che gli immobili sono attualmente occupati dai convenuti, costituenti un nucleo familiare autonomo.
Ciò importa la fondatezza dell'azione di rivendicazione proposta da parte attrice, con la conseguenza che va dichiarata la titolarità in capo a Pt_1
della proprietà dei terreni siti in LL IC, località Monteverdi, denominato “tenuta Monteverdi”, distinto al NCT del Comune di LL
IC (GR) al Fg. 144 particelle 70, 71, 72, 73, 79, 80, 81, 82, 114, 136, foglio 146 particelle 13aa, 13aa, 48, 54, 107, 109, 112aa, 112ab, 115, 116,
118aa, 118ab, 119 e fabbricati censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano sempre del comune di LL IC (GR) al Fg. 144, particella 70 sub 3,
4, 5 e 6, con condanna dei convenuti a restituire tali immobili in favore dell'attore, ripristinando il possesso degli stessi in favore di quest'ultimo.
La parte attrice ha chiesto altresì la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da lesione della proprietà, evidenziando che il mancato rilascio degli immobili ha impedito all'ente di poter offrire sul mercato gli immobili in adempimento dei propri scopi istituzionali, con pregiudizio da quantificare in base al valore locativo degli immobili.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati. Ai sensi dell'art. 2043 c.c., chiunque cagiona, con fatto doloso o colposo, ad altri un danno ingiusto, è tenuto a risarcire il danno che è conseguito al fatto illecito.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato la risarcibilità del pregiudizio derivante dalla lesione del diritto di proprietà, secondo i criteri generali previsti dall'art. 2043 c.c., avendo precisato, tuttavia, che il risarcimento non può essere disposto per il mero fatto che vi è stata la lesione della proprietà, ossia per la mera esistenza dell'evento dannoso, occorrendo l'allegazione e la prova ad opera del proprietario di un concreto pregiudizio al suddetto diritto, in termini di perdita o di mancato guadagno (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 33645/2022).
In particolare, in relazione all'onere di allegazione e di prova che l'attore deve osservare ai fini dell'ottenimento del risarcimento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno.
L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa” (Cass: Civ. S.U. n. 33645/2022).
Ciò posto, nel caso di specie, la lesione del diritto di proprietà ad opera dei convenuti è stata accertata, alla luce delle valutazioni in precedenza formulate.
Inoltre, è stato accertato che l'occupazione posta in essere dai convenuti costituiti e è stata realizzata con dolo o CP_1 Controparte_2
almeno con colpa, posto che gli stessi sono divenuti edotti della proprietà attorea sugli immobili almeno dal momento del sopralluogo dell'ottobre del
2021 in precedenza richiamato e all'esito del quale i convenuti predetti hanno dichiarato ai preposti dell'ente attore di detenere senza titolo l'immobile e di non volerlo riconsegnare.
Ciò chiarito, va osservato che, al tempo del suddetto sopralluogo, il convenuto nato il [...], aveva quindici anni, mentre i Controparte_3
convenuti nata il [...], e nato il CP_4 CP_5
20.12.2020, avevano rispettivamente solo due anni e nemmeno un anno di età.
Deve ritenersi che, al momento del perfezionamento dell'illecito, il convenuto stante la giovanissima età dello stesso, non poteva Controparte_3
agire con colpevolezza, potendosi presumere che lo stesso non avesse esatta contezza del significato dell'occupazione posta in essere dai genitori, mentre gli altri convenuti e avevano un'età che deve CP_4 CP_5
ritenersi del tutto incompatibile con qualsiasi atto consapevole e dunque colpevole.
Peraltro, va osservato che i convenuti minorenni erano presso gli immobili oggetto di causa in quanto tenuti a vivere con i loro genitori, essendo appunto minorenni, sicché non appare possibile muovere un addebito di responsabilità nei confronti degli stessi a titolo di dolo o di colpa ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo peraltro lo stesso attore allegato specifici fatti da cui desumere la colpevolezza dei figli minorenni delle parti, allegazione che, stante la minore età degli stessi, sarebbe stata necessaria per far emergere il requisito della colpevolezza che, ai sensi dell'art. 2043 c.c., è indispensabile per fondare l'obbligo di risarcimento del danno, tenuto conto della natura personale dell'azione di risarcimento del danno.
Peraltro, come emerge dalla lettura della relazione di sopralluogo del funzionario in precedenza richiamato, e Parte_10 CP_1
hanno dichiarato ai preposti dell' di non volere Controparte_2 Pt_1
rilasciare gli immobili oggetto di causa in virtù del fatto che sugli stessi essi esercitano un'attività di allevamento di 500 capi di bestiame.
Una siffatta attività non può che essere imputata ai soli convenuti costituiti in giudizio, non anche ai loro figli minori, in ragione dell'età degli stessi e non essendo emerso nulla a sostegno di una diversa conclusione in corso di causa, né avendo la parte attrice formulato specifiche allegazioni su tale profilo.
Alla luce delle considerazioni svolte, in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lesione della proprietà, deve ritenersi che il fatto dannoso possa imputarsi ai soli convenuti e i quali ai CP_1 Controparte_2
preposti di hanno dichiarato di occupare i terreni per scopi di Pt_1
allevamento e senza alcun titolo, così emergendo la natura dolosa o quantomeno colposa dell'occupazione da essi posta in essere.
In ordine al pregiudizio risarcibile, va ritenuto provato lo stesso ad opera dell'attore.
La , come evidenziato in precedenza, è un ente pubblico che è Pt_1
preposto istituzionalmente all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita a coltivatori diretti soli od associati in cooperativa, come già faceva la per la formazione della piccola proprietà Pt_7
contadina prima di esso. Dunque, è possibile ritenere accertato, non avendo peraltro i convenuti mosso specifiche contestazioni su tale punto, che l' , se avesse avuto la libera Pt_1
disponibilità degli immobili, avrebbe attivato le procedure pubblicistiche funzionali all'individuazione di potenziali acquirenti degli stessi per finalità di valorizzazione della proprietà terriera e delle risorse agricole presenti presso gli immobili oggetto di causa, come già era stato fatto con la cessione degli immobili in passato in favore dell' Parte_8
Appare ragionevole altresì l'ulteriore allegazione dell'attore, non contestata dai convenuti costituiti, secondo cui, in assenza del pieno possesso e della piena disponibilità degli immobili, non è possibile per l'ente avviare le procedure di evidenza pubblica finalizzate all'individuazione del cessionario degli immobili, trattandosi di allegazione coerente con gli ordinari doveri di buona fede e correttezza che sottendono ogni rapporto tra i privati (art. 2 Cost.), essendo obbligo del venditore garantire al potenziale acquirente la piena disponibilità dell'immobile che offre in vendita.
Pertanto, è possibile ritenere accertato che i convenuti costituiti, mediante l'occupazione illecita degli immobili di causa da essi posta in essere, hanno leso la facoltà di godimento diretto degli stessi in capo all'attore e che si risolve nella possibilità di porre in essere tutti gli atti gestori essenziali alla loro valorizzazione a mezzo delle cessioni a terzi, secondo i compiti istituzionali dell'ente.
Circa l'entità del pregiudizio, in coerenza con i principi espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione in precedenza richiamati, stante l'impossibilità di procedere a una quantificazione esatta del pregiudizio, è stato accertato in corso di causa il canone di locazione congruo relativamente agli immobili per cui è causa. Il CTU, con valutazioni sorrette da motivazione congrua e ragionevole, ha stimato nell'importo di 1.460,00 euro mensili e in quello di 17.500,00 euro annui l'entità dei canoni di locazione.
Tali parametri possono essere utilizzati per quantificare il valore monetario del pregiudizio derivato all'attore dalla lesione del diritto di proprietà, in termini di perdita della facoltà di godimento dei beni.
Ciò chiarito, va osservato che la prima presenza di occupanti presso gli immobili è segnalata da il 03.10.2013, senza alcun riferimento Parte_5
a specifiche persone.
Risulta poi che nel verbale di rilascio degli immobili oggetto di causa del
24.10.2013 l'Ufficiale Giudiziario, pur dando atto che la famiglia CP_1
risulta vivere presso gli immobili, non ha rinvenuto componenti della famiglia, ma meri collaboratori e ha proceduto all'immissione in possesso dell'attore.
Alla suddetta data non risulta pertanto sussistere l'occupazione senza titolo dei convenuti costituiti, in quanto estromessi dall'immissione in possesso dell'attore.
La occupazione dei convenuti risulta essere stata integrata successivamente.
Per stessa ammissione dei convenuti costituiti, la famiglia ha concluso CP_1
presso i luoghi oggetto di causa in data 18.11.2013 un'intesa con i custodi nominati da , titolo addotto a giustificazione della loro detenzione (cfr. Pt_1
all. 1 fasc. convenuti).
Nondimeno, dalla lettura del suddetto accordo, risulta che presso i luoghi i custodi hanno rinvenuto e non facendosi CP_3 Controparte_3
riferimento nel verbale del 18.11.2013 agli odierni convenuti.
La certezza dell'occupazione degli immobili ad opera dei convenuti costituiti è fornita solo dalla relazione del 07.10.2021 del funzionario che ha Parte_10
rinvenuto in data 06.10.2021 i convenuti presso gli immobili oggetto di causa. Pertanto, è possibile ritenere perfezionata l'occupazione illecita degli immobili oggetto di causa da parte dei convenuti almeno dalla data del 06.10.2021, dovendosi evidenziare che tale data è richiamata anche da parte attrice nella prima memoria istruttoria a sostegno della domanda risarcitoria.
Né può utilizzarsi per la prova del periodo di illecita occupazione dei beni per cui è causa la denuncia-querela proposta dall'ente attore (cfr. all. 10 fasc. attore), trattandosi di atto proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene.
Tenuto conto che l'occupazione deve essere apprezzata dalla data di perfezionamento dell'illecito (06.10.2021) fino alla data di proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio (la notificazione della citazione è avvenuta per in data 08.04.2022 e per il CP_1 Controparte_2
12.04.2022), per un periodo complessivo di sei mesi, e tenuto conto del valore locativo apprezzato dal CTU, deve concludersi che il pregiudizio da perdita di godimento degli immobili oggetto di causa sofferto dall'attore è pari a
8.760,00 euro complessivi, sicché i convenuti costituiti e CP_1
vanno condannati al pagamento del suddetto importo a Controparte_2
titolo di risarcimento del danno da illecita occupazione degli immobili di proprietà dell'ente attore.
In quanto debito di valore, sul suddetto importo va applicata la rivalutazione monetaria dalla data di perfezionamento dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza e sulla somma così rivalutata vanno applicati gli interessi legali fino al momento dell'effettivo pagamento, in conformità con i principi giuridici in materia di liquidazione dei debiti di valore, quale è quello risarcitorio.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da ritenersi indeterminabile e di bassa complessità, non potendosi accogliere sul punto la richiesta effettuata in nota spese dall'attore, alla luce della natura delle questioni poste e delle difese dei convenuti, non essendo individuabile, come si evince dalla CTU, il reddito dominicale di ogni terreno oggetto di causa, con conseguente inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 15 c.p.c.
I compensi per l'attività espletata dal difensore in sede di mediazione vanno liquidati come spesa processuale (cfr. Cass. Civ. n. 32306/2023), tenuto conto del valore della controversia e della richiesta del difensore operata in nota spese, in cui il compenso è stato limitato alla fase di attivazione e non potendosi ritenere la causa di complessità media per le ragioni enunciate.
Stante il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attore verso i convenuti contumaci e Controparte_3 CP_4 CP_5
si giustifica la compensazione delle spese processuali tra questi e l'attore per la soccombenza reciproca.
Le spese della CTU, effettuata per la istruzione della domanda risarcitoria dell'attore, sono da porsi a carico dei convenuti costituiti, unici risultati soccombenti rispetto a tale azione.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 749/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) accerta che Controparte_10
è proprietario dei terreni siti in
[...]
LL IC, località Monteverdi, denominato “tenuta Monteverdi”, distinto al NCT del Comune di LL IC (GR) al Fg. 144 particelle
70, 71, 72, 73, 79, 80, 81, 82, 114, 136, foglio 146 particelle 13aa, 13aa, 48, 54,
107, 109, 112aa, 112ab, 115, 116, 118aa, 118ab, 119 e fabbricati censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano sempre del comune di LL IC
(GR) al Fg. 144, particella 70 sub 3, 4, 5 e 6;
2) condanna i convenuti all'immediata restituzione degli immobili sopra descritti in favore della parte attrice;
Pt_1
3) condanna i convenuti e in solido al CP_1 Controparte_2
pagamento dell'importo di 8.760,00 euro in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno per i motivi espressi in motivazione, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 06.10.2021 fino alla pubblicazione della presente sentenza e oltre interessi legali sulla somma rivalutata fino all'effettivo pagamento dell'importo;
4) respinge la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice nei confronti dei convenuti contumaci;
5) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali e le eccezioni in senso stretto proposte dai convenuti;
6) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico dei convenuti e CP_1 Controparte_2
ciascuno in quote eguali;
7) condanna i convenuti e in solido al CP_1 Controparte_2
pagamento delle spese processuali in favore dell'attore che si liquidano nella somma di 568,88 euro a titolo di esborsi e nella somma di 7.616,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, e nella somma di 536,00 euro, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, a titolo di compensi per la fase di mediazione;
8) compensa le spese processuali tra l'attore e i convenuti contumaci.
Grosseto, 10.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 749/2022 R.G., promossa da
Parte_1
[...] Parte_2
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. LOBIANCO P.IVA_1
MICHELE;
ATTORE contro
(C.F. e CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) ciascuno in proprio, rappresentati e
[...] C.F._2
difesi dall'Avv. MASTRO GIUSEPPE;
CONVENUTI nonché
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3 CP_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._4 CP_4
) in persona dei loro genitori esercenti la responsabilità C.F._5 genitoriale (C.F. e CP_1 C.F._1
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: azione di rivendicazione della proprietà – risarcimento del danno.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 08.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia dei convenuti e in quanto non CP_4 CP_5 Controparte_3
costituitisi in giudizio, sebbene ritualmente evocati nello stesso.
Ciò posto, l'odierno attore, deducendo di essere proprietario dei terreni siti in
LL IC, località Monteverdi, denominato “tenuta Monteverdi”, distinto al NCT del Comune di LL IC (GR) al Fg. 144 particelle
70, 71, 72, 73, 79, 80, 81, 82, 114, 136, foglio 146 particelle 13aa, 13aa, 48, 54,
107, 109, 112aa, 112ab, 115, 116, 118aa, 118ab, 119 ed al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano sempre del comune di LL IC (GR) al Fg. 144, particella 70 sub 3, 4, 5 e 6 e che i convenuti occupano senza titolo i suddetti immobili, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 cc, accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui in narrativa la titolarità del di-ritto di proprietà di Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante p.t. sul terreno con
[...]
an-nessi fabbricati rurali sito in agro del comune di LL IC, alla località
Monteverdi, denominato “tenuta Monteverdi”, dell'estensione complessiva di Ha 108.05.30 distinto al NCT del comune di LL IC (GR) al Fg. 144 particelle 70, 71, 72,
73, 79, 80, 81, 82, 114, 136, foglio 146 particelle 13aa, 13aa, 48, 54, 107, 109, 112aa, 112ab, 115, 116, 118aa, 118ab, 119 ed al Nuovo Catasto Edilizio Urbano sempre del comune di Civi-tella IC (GR) al Fg. 144, particella 70 sub 3, 4, 5 e 6 confinante nel suo complesso (confini come noti all'epoca della stipula dell'atto) con proprietà
Tenuta di Monteverdi INC di Janet Towsley s.a.s, Parte_3
strada provinciale del Cipressino, fiume Ombrone, Tancredi, Ciacci, strada Pt_4
provinciale di Monte Antico, strada provinciale per Cinigiano, usi civici di Sasso Ombrone, società civile IC salvi altri e più precisi confini;
Sempre in via principale e nel merito, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 cc, accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo e comunque abusiva da parte dei convenuti signori CP_1 [...]
, , e del ter-reno con CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
annessi fabbricati rurali di proprietà di sito in agro del comune di LL Pt_1
IC, alla località Monteverdi, denominato “tenuta Monteverdi”, dell'estensione complessiva di Ha 108.05.30 distinto al NCT del comune di LL IC (GR) al
Fg. 144 particelle 70, 71, 72, 73, 79, 80, 81, 82, 114, 136, foglio 146 particelle 13aa,
13aa, 48, 54, 107, 109, 112aa, 112ab, 115, 116, 118aa, 118ab, 119 ed al Nuovo
Catasto Edilizio Ur-bano sempre del comune di LL IC (GR) al Fg. 144, particella 70 sub 3, 4, 5 e 6 confinante nel suo complesso (confini come noti all'epoca della stipula dell'atto) con proprietà Tenuta di Monteverdi Parte_3
INC di Janet Towsley s.a.s, strada provinciale del Ci-pressino, fiume Ombrone, Pt_4
Tancredi, Ciacci, strada provinciale di Monte Antico, strada provinciale per Cinigiano, usi civici di Sasso Ombrone, società civile altri e più precisi confini e per l'effetto CP_7
disporre l'immediata reintegrazione di Parte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t. nella proprietà e nel possesso del
[...]
predetto bene immobile, condannare i convenuti alla restituzione del citato bene immobile al legittimo proprietario libero da persone, animali e cose, ordinare altresì ai convenuti occupanti senza titolo ed a chiunque altro occupi l'immobile in virtù di rapporti di lavoro o di famiglia con i convenuti, il rilascio immediato del citato bene immobile a favore del legittimo proprietario disponendo la cessazione di tutti quei comportamenti pregiudizievoli da cui possa derivare la lesione nella proprietà e nel possesso dell'immobile da parte del legittimo proprietario;
Sempre nel merito accertare e dichiarare il diritto dell' al pagamento Pt_1
dell'importo di € 150.000,00 o dell'importo maggiore o minore che sarà precisato in corso di causa e ritenuto dovuto all'esito dell'istruttoria a titolo di indennità per l'uso e per il godimento del terreno con annessi fabbricati da parte dei convenuti sino alla data di effettivo rilascio condannando i convenuti in solido tra di loro al relativo pagamento”.
I convenuti e costituendosi in giudizio, CP_1 Controparte_2
allegando di avere titolo a occupare l'immobile, giusto accordo concluso con i custodi del terreno in data 18.11.2013, hanno chiesto: “A) nel merito, in tesi, respingere integralmente le richieste avverse, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutte le ragioni sopra esposte e conseguentemente condannare
solidamente con i Sig.ri e mediante l'istituto Pt_1 Parte_5 Parte_6
dell'eccezione riconvenzionale, alla restituzione/compensazione dell'importo di €
100.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta;
B) nel merito, in ipotesi subordinata, decidere secondo giustizia”.
Ciò posto, in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle domande riconvenzionali e dell'eccezione riconvenzionale di compensazione proposte da parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, in quanto tardive.
Invero, ai sensi dell'art. 167 comma 2 c.p.c., il convenuto, con la comparsa di costituzione e risposta, “A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
Ai sensi dell'art. 166 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149/2022, inapplicabili all'odierno giudizio, “Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163-bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 con la copia della citazione notificata, la procura e
i documenti che offre in comunicazione”.
Ancora, secondo l'art. 171 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149/2022, inapplicabili all'odierno giudizio, “Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167”.
Dunque, il convenuto, laddove si costituisca oltre il termine di venti giorni in precedenza indicato, decade dalla possibilità di proporre eccezioni in senso stretto e domande riconvenzionali.
Nel caso di specie, l'udienza di trattazione è stata fissata con decreto previsto dall'art. 168bis ultimo comma c.p.c., nella sua precedente formulazione, alla data del 18.10.2022.
Il termine per la tempestiva costituzione del convenuto è scaduto il
28.09.2022, ma la costituzione dello stesso è effettivamente avvenuta solo in data 30.09.2022.
Pertanto, vanno dichiarate inammissibili tutte le eccezioni in senso proprio e le domande riconvenzionali proposte dai convenuti, in quanto tardive.
Ciò posto, la domanda di rivendicazione proposta da parte attrice è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 948 comma 1 c.c. “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno”. L'azione di rivendicazione consente al proprietario della cosa di recuperare la stessa presso chi la detiene illegittimamente, sicché la stessa ha una chiara finalità recuperatoria (cfr. Cass. Civ. n. 7777/2005).
In ordine all'onere della prova della proprietà in capo al rivendicante, la regola generale è che costui è tenuto ad allegare e a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi “uti dominus” (Cass. Civ. n. 1044/1995; Cass. Civ. n.
11521/1999; Cass. Civ. n. 8798/2000).
Nondimeno, la giurisprudenza ha negato che tale regola abbia un valore inderogabile e assoluto.
Ai fini che interessano il presente giudizio, è stato chiarito che “I principi in tema di prova nel giudizio di revindica - secondo i quali l'attore in rivendicazione deve provare il dominio sulla cosa rivendicata risalendo attraverso i propri danti causa sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando di aver acquistato il bene per usucapione mediante il possesso proprio e dei propri danti causa per la durata richiesta dalla legge - non hanno carattere assoluto ma vanno adeguate alle concrete particolarità delle singole situazioni in relazione alla linea difensiva adottata dal convenuto. Pertanto, ove il convenuto in rivendicazione non contesta il diritto di proprietà del rivendicante sul fondo, quale risulta dal titolo, ma vi opponga un dominio utile, vale a dire un potere di godimento come enfiteuta, il tema del decidere ed il correlativo Onere probatorio verte solo sull'esistenza di questo potere, con la conseguenza, ove esso sia dimostrato inesistente, dell'accoglimento della domanda di rivendicazione della proprietà piena del fondo” (Cass. Civ. n. 6592/1986).
Pertanto, l'onere probatorio a carico dell'attore va modulato in funzione delle difese approntate dal convenuto, sicché, laddove questo, senza contestare il diritto di proprietà dell'attore, adduca un titolo che giustifica la sua detenzione dell'immobile, è sufficiente accertare l'inesistenza di tale titolo per l'accoglimento della domanda di rivendicazione. Peraltro, per paralizzare l'azione di rivendicazione dell'attore non è sufficiente per il convenuto opporre un titolo proveniente da terzi soggetti, in quanto inopponibile all'attore (cfr. Cass. Civ. n. 23121/2015).
Ciò posto, va osservato che l'odierno attore è un ente pubblico, Pt_1
istituito con il D.P.R. n. 278/1987, il quale, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n.
200/200, “a) svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole e forestali e di specifiche convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;
b) provvede, nel rispetto dei princìpi di sicurezza alimentare, della biodiversità e della ecocompatibilità, a supporti di ricerca, analisi e servizi informativi e per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari;
c) svolge, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153; promuove e attua gli interventi di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441; d) costituisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari”.
Inoltre, secondo l'art. 9 del D. Lgs. n. 121/1948, “È istituita una Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni e territori di cui all'art. 1 e in
Sicilia. La provvede all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla Pt_7
rivendita a coltivatori diretti soli od associati in cooperativa. Alla partecipano lo Pt_7
Stato, i consorzi di bonifica e gli enti di colonizzazione. Possono farne parte gli istituti di credito, assicurazione e previdenza che siano autorizzati dal Ministro per il tesoro. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro, saranno approvate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della ”. Pt_7
Per effetto dell'art. 6 comma 5 del D. Lgs. n. 419/1999, “La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n.
121, è accorpata nell' mercato Controparte_8 Parte_1
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278.
[...]
L' subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i compiti di cui Pt_1
all'articolo 4, commi 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. L può Pt_1
costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e/o servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole, volte a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari. L' , entro sei mesi dalla data di Pt_1
entrata in vigore del presente decreto, è riordinato anche sulla base dei principi di cui all'articolo 13 e, comunque, nel rispetto di quanto previsto, al comma 1 dell'articolo stesso, dalla lettera d). Al personale della per la formazione della proprietà contadina sono Pt_7
applicabili le forme di mobilità nel pubblico impiego”.
Ciò posto, in relazione ai terreni oggetto di causa, risulta che la per la Pt_7
formazione della proprietà contadina ha acquistato i terreni e i fabbricati per cui è causa con contratto a rogito del Notaio in data Persona_1
29.10.1998 e li ha, con atto notarile concluso in pari data, venduti con patto di riservato dominio alla (cfr. all. 1 e 2 fasc. Parte_8
attore).
Nei suddetti rapporti giuridici, per effetto della richiamata normativa, è subentrato l'odierno attore. Il contratto di compravendita con patto di riservato dominio risulta essere stato risolto con sentenza del Tribunale di Roma del 01.10.2004, confermata dalla Corte d'Appello di Roma (cfr. all.ti 3 e 4 fasc. attore).
Inoltre, va osservato che la piena proprietà dei terreni e dei fabbricati oggetto di causa in favore dell'attore è stata accertata con sentenza del Tribunale di
Arezzo pubblicata il 27.07.2010 resa tra l'attore e la predetta acquirente con riservato dominio (cfr. all. 5 fasc. attore).
Va chiarito che i convenuti costituiti non hanno contestato la titolarità del diritto di proprietà sugli immobili oggetto di causa in favore dell'attore, avendo solo dedotto che, in virtù di accordo raggiunto con i custodi di e in data 18.11.2013, questi hanno Controparte_9 Parte_6
riconosciuto loro 100.000,00 euro titolo di rimborso delle spese sostenute per l'azienda agricola e il diritto di ritenere gli immobili fino al 30.09.2014.
Va osservato che l'accordo contrattuale dedotto dai convenuti appare inopponibile all'attore in quanto non è stato concluso da questo ma, per stessa prospettazione dei convenuti e come risulta anche dal documento prodotto, dai custodi incaricati da e non risulta allegato dai convenuti, né Pt_1
provato che gli stessi abbiano agito avendo pieni poteri di rappresentanza sostanziale della società sull'oggetto dell'invocato accordo.
Ad ogni modo, deve rilevarsi che l'accordo suddetto risulta concluso dai predetti custodi e da e non facendosi Controparte_3 CP_3
riferimento agli odierni convenuti (cfr. all. 1 fasc. convenuti).
Dunque, il contratto opposto dai convenuti, non provenendo dall'attore e non risultando nemmeno concluso dagli stessi convenuti, è inidoneo a paralizzare l'azione di rivendicazione di quello.
Né assume rilevanza la documentazione sulla causa possessoria intercorsa tra la e indicato dai convenuti come padre di Parte_9 CP_3
(cfr. all. 4 memoria istruttoria di replica dei convenuti), CP_1 risalendo la vertenza al 2008 e comunque essendo irrilevante l'esito di un procedimento possessorio rispetto a un giudizio petitorio come quello odierno, in cui assume rilevanza solo la titolarità o meno del diritto di proprietà in capo a chi agisce.
Ciò chiarito, dalla documentazione in atti, risulta che con comunicazione del
03.10.2014, ha segnalato all'ente attore la persistente Parte_5
occupazione degli immobili ad opera dei precedenti occupanti e si evidenzia che i custodi sono stati costretti a concludere un accordo che risultava per essi oneroso anche se al rilascio avrebbe dovuto procedere la proprietà (cfr. all. 7 fasc. attore).
Non si compie alcun riferimento specifico in detta comunicazione agli odierni convenuti.
Inoltre, in data 24.10.2013 l'Ufficiale Giudiziario, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, ha rilevato l'occupazione del fondo da parte della famiglia e ha immesso nel possesso degli immobili l'attore (cfr. all. 6 CP_1
fasc. attore).
Nello stesso verbale, l'attore ha nominato e Parte_6 Parte_5
quali custodi con il compito di redigere l'inventario dei beni presenti presso gli immobili.
Nel suddetto verbale di immissione in possesso non vi è alcun specifico riferimento al possesso degli immobili ad opera dei convenuti.
Inoltre, risulta ulteriore atto di accertamento del 06.10.2021 del Funzionario per conto di che attesta invece lo stato di Parte_10 Pt_1
occupazione degli immobili oggetto di causa ad opera dei convenuti e della loro famiglia, composta dai convenuti costituiti e dai figli odierni convenuti contumaci (cfr. all.ti 8 e 9 fasc. attore).
Alla relazione del funzionario è allegato anche un verbale di Parte_10
sopralluogo, sottoscritto dall'odierno convenuto in cui questo CP_1 dichiara di occupare gli immobili senza titolo e di non volerli rilasciare alla proprietà.
Inoltre, lo stato di occupazione degli immobili oggetto di causa ad opera dei convenuti è stato confermato anche dal CTU che ha riscontrato, nel corso delle operazioni peritali, tale condizione dei luoghi.
Alla luce delle considerazioni svolte, è possibile ritenere accertato che l'attore
è proprietario degli immobili oggetto di causa, alla luce specialmente dell'accertamento della proprietà operato con sentenza del Tribunale di
Arezzo in precedenza richiamata della sostanziale mancata contestazione della proprietà ad opera dei convenuti costituiti, e che gli immobili sono attualmente occupati dai convenuti, costituenti un nucleo familiare autonomo.
Ciò importa la fondatezza dell'azione di rivendicazione proposta da parte attrice, con la conseguenza che va dichiarata la titolarità in capo a Pt_1
della proprietà dei terreni siti in LL IC, località Monteverdi, denominato “tenuta Monteverdi”, distinto al NCT del Comune di LL
IC (GR) al Fg. 144 particelle 70, 71, 72, 73, 79, 80, 81, 82, 114, 136, foglio 146 particelle 13aa, 13aa, 48, 54, 107, 109, 112aa, 112ab, 115, 116,
118aa, 118ab, 119 e fabbricati censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano sempre del comune di LL IC (GR) al Fg. 144, particella 70 sub 3,
4, 5 e 6, con condanna dei convenuti a restituire tali immobili in favore dell'attore, ripristinando il possesso degli stessi in favore di quest'ultimo.
La parte attrice ha chiesto altresì la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da lesione della proprietà, evidenziando che il mancato rilascio degli immobili ha impedito all'ente di poter offrire sul mercato gli immobili in adempimento dei propri scopi istituzionali, con pregiudizio da quantificare in base al valore locativo degli immobili.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati. Ai sensi dell'art. 2043 c.c., chiunque cagiona, con fatto doloso o colposo, ad altri un danno ingiusto, è tenuto a risarcire il danno che è conseguito al fatto illecito.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato la risarcibilità del pregiudizio derivante dalla lesione del diritto di proprietà, secondo i criteri generali previsti dall'art. 2043 c.c., avendo precisato, tuttavia, che il risarcimento non può essere disposto per il mero fatto che vi è stata la lesione della proprietà, ossia per la mera esistenza dell'evento dannoso, occorrendo l'allegazione e la prova ad opera del proprietario di un concreto pregiudizio al suddetto diritto, in termini di perdita o di mancato guadagno (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 33645/2022).
In particolare, in relazione all'onere di allegazione e di prova che l'attore deve osservare ai fini dell'ottenimento del risarcimento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno.
L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa” (Cass: Civ. S.U. n. 33645/2022).
Ciò posto, nel caso di specie, la lesione del diritto di proprietà ad opera dei convenuti è stata accertata, alla luce delle valutazioni in precedenza formulate.
Inoltre, è stato accertato che l'occupazione posta in essere dai convenuti costituiti e è stata realizzata con dolo o CP_1 Controparte_2
almeno con colpa, posto che gli stessi sono divenuti edotti della proprietà attorea sugli immobili almeno dal momento del sopralluogo dell'ottobre del
2021 in precedenza richiamato e all'esito del quale i convenuti predetti hanno dichiarato ai preposti dell'ente attore di detenere senza titolo l'immobile e di non volerlo riconsegnare.
Ciò chiarito, va osservato che, al tempo del suddetto sopralluogo, il convenuto nato il [...], aveva quindici anni, mentre i Controparte_3
convenuti nata il [...], e nato il CP_4 CP_5
20.12.2020, avevano rispettivamente solo due anni e nemmeno un anno di età.
Deve ritenersi che, al momento del perfezionamento dell'illecito, il convenuto stante la giovanissima età dello stesso, non poteva Controparte_3
agire con colpevolezza, potendosi presumere che lo stesso non avesse esatta contezza del significato dell'occupazione posta in essere dai genitori, mentre gli altri convenuti e avevano un'età che deve CP_4 CP_5
ritenersi del tutto incompatibile con qualsiasi atto consapevole e dunque colpevole.
Peraltro, va osservato che i convenuti minorenni erano presso gli immobili oggetto di causa in quanto tenuti a vivere con i loro genitori, essendo appunto minorenni, sicché non appare possibile muovere un addebito di responsabilità nei confronti degli stessi a titolo di dolo o di colpa ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo peraltro lo stesso attore allegato specifici fatti da cui desumere la colpevolezza dei figli minorenni delle parti, allegazione che, stante la minore età degli stessi, sarebbe stata necessaria per far emergere il requisito della colpevolezza che, ai sensi dell'art. 2043 c.c., è indispensabile per fondare l'obbligo di risarcimento del danno, tenuto conto della natura personale dell'azione di risarcimento del danno.
Peraltro, come emerge dalla lettura della relazione di sopralluogo del funzionario in precedenza richiamato, e Parte_10 CP_1
hanno dichiarato ai preposti dell' di non volere Controparte_2 Pt_1
rilasciare gli immobili oggetto di causa in virtù del fatto che sugli stessi essi esercitano un'attività di allevamento di 500 capi di bestiame.
Una siffatta attività non può che essere imputata ai soli convenuti costituiti in giudizio, non anche ai loro figli minori, in ragione dell'età degli stessi e non essendo emerso nulla a sostegno di una diversa conclusione in corso di causa, né avendo la parte attrice formulato specifiche allegazioni su tale profilo.
Alla luce delle considerazioni svolte, in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lesione della proprietà, deve ritenersi che il fatto dannoso possa imputarsi ai soli convenuti e i quali ai CP_1 Controparte_2
preposti di hanno dichiarato di occupare i terreni per scopi di Pt_1
allevamento e senza alcun titolo, così emergendo la natura dolosa o quantomeno colposa dell'occupazione da essi posta in essere.
In ordine al pregiudizio risarcibile, va ritenuto provato lo stesso ad opera dell'attore.
La , come evidenziato in precedenza, è un ente pubblico che è Pt_1
preposto istituzionalmente all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita a coltivatori diretti soli od associati in cooperativa, come già faceva la per la formazione della piccola proprietà Pt_7
contadina prima di esso. Dunque, è possibile ritenere accertato, non avendo peraltro i convenuti mosso specifiche contestazioni su tale punto, che l' , se avesse avuto la libera Pt_1
disponibilità degli immobili, avrebbe attivato le procedure pubblicistiche funzionali all'individuazione di potenziali acquirenti degli stessi per finalità di valorizzazione della proprietà terriera e delle risorse agricole presenti presso gli immobili oggetto di causa, come già era stato fatto con la cessione degli immobili in passato in favore dell' Parte_8
Appare ragionevole altresì l'ulteriore allegazione dell'attore, non contestata dai convenuti costituiti, secondo cui, in assenza del pieno possesso e della piena disponibilità degli immobili, non è possibile per l'ente avviare le procedure di evidenza pubblica finalizzate all'individuazione del cessionario degli immobili, trattandosi di allegazione coerente con gli ordinari doveri di buona fede e correttezza che sottendono ogni rapporto tra i privati (art. 2 Cost.), essendo obbligo del venditore garantire al potenziale acquirente la piena disponibilità dell'immobile che offre in vendita.
Pertanto, è possibile ritenere accertato che i convenuti costituiti, mediante l'occupazione illecita degli immobili di causa da essi posta in essere, hanno leso la facoltà di godimento diretto degli stessi in capo all'attore e che si risolve nella possibilità di porre in essere tutti gli atti gestori essenziali alla loro valorizzazione a mezzo delle cessioni a terzi, secondo i compiti istituzionali dell'ente.
Circa l'entità del pregiudizio, in coerenza con i principi espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione in precedenza richiamati, stante l'impossibilità di procedere a una quantificazione esatta del pregiudizio, è stato accertato in corso di causa il canone di locazione congruo relativamente agli immobili per cui è causa. Il CTU, con valutazioni sorrette da motivazione congrua e ragionevole, ha stimato nell'importo di 1.460,00 euro mensili e in quello di 17.500,00 euro annui l'entità dei canoni di locazione.
Tali parametri possono essere utilizzati per quantificare il valore monetario del pregiudizio derivato all'attore dalla lesione del diritto di proprietà, in termini di perdita della facoltà di godimento dei beni.
Ciò chiarito, va osservato che la prima presenza di occupanti presso gli immobili è segnalata da il 03.10.2013, senza alcun riferimento Parte_5
a specifiche persone.
Risulta poi che nel verbale di rilascio degli immobili oggetto di causa del
24.10.2013 l'Ufficiale Giudiziario, pur dando atto che la famiglia CP_1
risulta vivere presso gli immobili, non ha rinvenuto componenti della famiglia, ma meri collaboratori e ha proceduto all'immissione in possesso dell'attore.
Alla suddetta data non risulta pertanto sussistere l'occupazione senza titolo dei convenuti costituiti, in quanto estromessi dall'immissione in possesso dell'attore.
La occupazione dei convenuti risulta essere stata integrata successivamente.
Per stessa ammissione dei convenuti costituiti, la famiglia ha concluso CP_1
presso i luoghi oggetto di causa in data 18.11.2013 un'intesa con i custodi nominati da , titolo addotto a giustificazione della loro detenzione (cfr. Pt_1
all. 1 fasc. convenuti).
Nondimeno, dalla lettura del suddetto accordo, risulta che presso i luoghi i custodi hanno rinvenuto e non facendosi CP_3 Controparte_3
riferimento nel verbale del 18.11.2013 agli odierni convenuti.
La certezza dell'occupazione degli immobili ad opera dei convenuti costituiti è fornita solo dalla relazione del 07.10.2021 del funzionario che ha Parte_10
rinvenuto in data 06.10.2021 i convenuti presso gli immobili oggetto di causa. Pertanto, è possibile ritenere perfezionata l'occupazione illecita degli immobili oggetto di causa da parte dei convenuti almeno dalla data del 06.10.2021, dovendosi evidenziare che tale data è richiamata anche da parte attrice nella prima memoria istruttoria a sostegno della domanda risarcitoria.
Né può utilizzarsi per la prova del periodo di illecita occupazione dei beni per cui è causa la denuncia-querela proposta dall'ente attore (cfr. all. 10 fasc. attore), trattandosi di atto proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene.
Tenuto conto che l'occupazione deve essere apprezzata dalla data di perfezionamento dell'illecito (06.10.2021) fino alla data di proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio (la notificazione della citazione è avvenuta per in data 08.04.2022 e per il CP_1 Controparte_2
12.04.2022), per un periodo complessivo di sei mesi, e tenuto conto del valore locativo apprezzato dal CTU, deve concludersi che il pregiudizio da perdita di godimento degli immobili oggetto di causa sofferto dall'attore è pari a
8.760,00 euro complessivi, sicché i convenuti costituiti e CP_1
vanno condannati al pagamento del suddetto importo a Controparte_2
titolo di risarcimento del danno da illecita occupazione degli immobili di proprietà dell'ente attore.
In quanto debito di valore, sul suddetto importo va applicata la rivalutazione monetaria dalla data di perfezionamento dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza e sulla somma così rivalutata vanno applicati gli interessi legali fino al momento dell'effettivo pagamento, in conformità con i principi giuridici in materia di liquidazione dei debiti di valore, quale è quello risarcitorio.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da ritenersi indeterminabile e di bassa complessità, non potendosi accogliere sul punto la richiesta effettuata in nota spese dall'attore, alla luce della natura delle questioni poste e delle difese dei convenuti, non essendo individuabile, come si evince dalla CTU, il reddito dominicale di ogni terreno oggetto di causa, con conseguente inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 15 c.p.c.
I compensi per l'attività espletata dal difensore in sede di mediazione vanno liquidati come spesa processuale (cfr. Cass. Civ. n. 32306/2023), tenuto conto del valore della controversia e della richiesta del difensore operata in nota spese, in cui il compenso è stato limitato alla fase di attivazione e non potendosi ritenere la causa di complessità media per le ragioni enunciate.
Stante il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attore verso i convenuti contumaci e Controparte_3 CP_4 CP_5
si giustifica la compensazione delle spese processuali tra questi e l'attore per la soccombenza reciproca.
Le spese della CTU, effettuata per la istruzione della domanda risarcitoria dell'attore, sono da porsi a carico dei convenuti costituiti, unici risultati soccombenti rispetto a tale azione.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 749/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) accerta che Controparte_10
è proprietario dei terreni siti in
[...]
LL IC, località Monteverdi, denominato “tenuta Monteverdi”, distinto al NCT del Comune di LL IC (GR) al Fg. 144 particelle
70, 71, 72, 73, 79, 80, 81, 82, 114, 136, foglio 146 particelle 13aa, 13aa, 48, 54,
107, 109, 112aa, 112ab, 115, 116, 118aa, 118ab, 119 e fabbricati censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano sempre del comune di LL IC
(GR) al Fg. 144, particella 70 sub 3, 4, 5 e 6;
2) condanna i convenuti all'immediata restituzione degli immobili sopra descritti in favore della parte attrice;
Pt_1
3) condanna i convenuti e in solido al CP_1 Controparte_2
pagamento dell'importo di 8.760,00 euro in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno per i motivi espressi in motivazione, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 06.10.2021 fino alla pubblicazione della presente sentenza e oltre interessi legali sulla somma rivalutata fino all'effettivo pagamento dell'importo;
4) respinge la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice nei confronti dei convenuti contumaci;
5) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali e le eccezioni in senso stretto proposte dai convenuti;
6) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico dei convenuti e CP_1 Controparte_2
ciascuno in quote eguali;
7) condanna i convenuti e in solido al CP_1 Controparte_2
pagamento delle spese processuali in favore dell'attore che si liquidano nella somma di 568,88 euro a titolo di esborsi e nella somma di 7.616,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, e nella somma di 536,00 euro, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, a titolo di compensi per la fase di mediazione;
8) compensa le spese processuali tra l'attore e i convenuti contumaci.
Grosseto, 10.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia