Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
05/01/1972, residente in [...]20/10 16100
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
GREGO ENRICO (C.F. ), che lo rappresenta e difende, C.F._2
disgiuntamente all' Avv. TOMASO GREGO (C.F. ) C.F._3
come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._4
(GE), il 01/04/1979, residente in [...]32/10 GENOVA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. UGOLINI
ELISABETTA (C.F. ), che la rappresenta e difende, C.F._5
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
10.02.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CAMOGLI il 26/09/2004 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 247/2024 emessa dal
Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
CAMOGLI il 26/09/2004 dai Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
2. I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, i quali eserciteranno di comune intesa la responsabilità genitoriale. I genitori si impegnano a condividere ogni principale scelta di vita ed educativa relativa ai figli per esempio (con elencazione non tassativa) in tema educazione religiosa e scolastica, sportiva, sanitaria, ludica in genere (viaggi e vacanze) e di domicilio.
I ragazzi, quindi, verranno educati sulla base degli accordi che interverranno tra i genitori nel rispetto della bigenitorialità e delle esigenze dei minori;
in questo senso i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione e comunicheranno direttamente tra loro tramite canali ordinari
(whatsapp e/o email), senza coinvolgere i figli quali intermediari, delle eventuali decisioni nell'interesse dei figli;
le decisioni che riguardano e Per_2 Per_1
verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni, aspirazioni e desideri sempre nell'ambito delle disponibilità economiche e possibilmente logistiche;
i genitori si impegnano a non proporre ai figli progetti od iniziative e a non decidere su loro richieste senza preventivo accordo.
3. Senza che quanto qui di seguito concordato possa divenire di pregiudizio ai figli si conviene:
che la figlia abbia collocazione e residenza anagrafica presso la madre Per_1 nell'abitazione che quest'ultima ha reperito in Via di San Bernardo 32/10
che il figlio abbia residenza anagrafica e collocazione presso il padre Per_2
nella casa di Salita della Madonnetta n. 20/10.
Le frequentazioni dei figli con i genitori dovranno avvenire in modo tale che i minori trascorrano il maggior tempo possibile insieme secondo il regime della collocazione dei figli alternata (una settimana ciascuno) tra la casa già coniugale di Genova, Salita della Madonnetta 20/10 (assegnata al marito come infra § 4), e la casa ove si è trasferita la moglie. Anche quando sarà divenuta Per_1
3 maggiorenne, la frequentazione di continuerà invariata a settimane Per_2
alternate presso ciascuno dei genitori.
4. La casa già coniugale di Genova, Salita della Madonnetta 20/10, di proprietà del marito, viene confermata in assegnazione al Signor Pt_1
5. Inoltre, i genitori potranno tenere entrambi i figli nei seguenti periodi: venti giorni ciascuno anche non consecutivi durante le vacanze estive. La collocazione temporale di tali periodi dovrà essere concordata fra le parti entro il 30/5 di ogni anno;
ad anni alterni:
nel periodo natalizio: secondo il criterio dell'alternanza dal 23 dicembre (ore
9.00) al 31 dicembre (ore 14.00) con un genitore e dal 31 dicembre (ore 14.00) al 6 gennaio (ore 18.00) con l'altro genitore con impegno a fare in modo che i figli trascorrano comunque con il genitore che non ha con sé i figli durante il primo periodo il giorno del 24 dicembre sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale (dalle ore 18.30 del 24 dicembre alle ore 11.30 del 25 dicembre);
tre giorni durante le vacanze pasquali (secondo il criterio dell'alternanza);
nelle festività civili e/o religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, nonché ponti vari) sempre secondo il criterio dell'alternanza così come la cosiddetta settimana bianca, se vi sia sospensione dell'attività didattica (nel rispetto dell'alternanza di anno in anno tra i genitori relativamente alla scelta del periodo);
il giorno del compleanno dei figli e dei genitori vedranno e o Per_1 Per_2
a pranzo (dall'uscita da scuola alle ore 18.00) oppure a cena (dalle ore 18.00 alle ore 21.00) ad anni alterni;
se i compleanni dovessero cadere nel fine settimana o nel periodo di spettanza dell'altro genitore gli orari saranno i seguenti: a pranzo: dalle ore 10:00 alle ore 16:00 e a cena: dalle ore 16:00 alle ore 21:00.
Tutto quanto sopra fa salvi eventuali diversi accordi fra i genitori, che dovranno comunque assicurare ai figli un assetto regolare e ordinato di incontri.
5.a) Entrambi i genitori potranno comunicare quotidianamente con i figli in via telefonica (senza previo accordo).
5.b) In caso di impedimento di un genitore all'accudimento diretto dei figli (per oltre 48 ore consecutive) avrà prevalenza l'altro genitore rispetto a terzi, previo
4 congruo avviso. I coniugi si impegnano comunque a far mantenere buoni rapporti fra i figli ed i nonni.
5.c) Ciascuno dei genitori accompagnerà alle attività scolastiche ed Per_2
extrascolastiche nella rispettiva settimana che trascorre con lui;
5.d) I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori ed agevolando il contatto telefonico con l'altro genitore.
Sempre secondo il principio della genitorialità condivisa, ciascun genitore si impegna a tenere un telefono operativo in modo da poter essere contattato agevolmente dall'altro genitore e a dare riscontro, relativamente alle questioni che riguardano i figli.
6. Il signor si impegna a corrispondere alla RA , a titolo Pt_1 CP_1
di mantenimento dei figli, l'importo di euro 900,00 (450,00 euro per ciascun figlio) entro i primi cinque giorni di ogni mese a mezzo bonifico bancario con rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT nazionali, indice base 31.12.2024.
L'assegno per tiene già conto di un eventuale incremento delle Per_2
frequentazioni materne e della prossima età adolescenziale.
Al ventunesimo anno di l'assegno verrà corrisposto direttamente alla Per_1
stessa.
7. Le spese mediche coperte e non dal servizio sanitario nazionale, sportive, e scolastiche, relative al figlio , saranno sostenute dal Sig. nella Per_2 Pt_1
misura del 100%, tutte previo accordo come da verbale predisposto dal
Tribunale di Genova in data 15.9.2016 (da intendersi qui integralmente richiamato).
Le spese straordinarie per la figlia saranno sostenute in misura del 50% Per_1
da entrambi genitori, tutte previo accordo;
restano esclusi iscrizione e retta della scuola, che resteranno a carico del padre per l'intero (100%) fino alla fine del percorso di studi sino al conseguimento della maturità scientifica dell'anno scolastico 25/26. Laddove non dovesse conseguire la maturità nell'anno Per_1
previsto 2025/2026 le spese scolastiche successive verranno divise al 50% tra i genitori.
5 Il Dott. sosterrà integralmente anche le spese della mensa scolastica di Pt_1
anno scolastico 24/25”. Per_2
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2004, Numero 110, Parte 2, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 21/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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