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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6387 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. IC IN presidente dott. AN MA PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3093 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 26 febbraio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1
) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Ferrini
APPELLANTE
E
(c.f.: CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Rossi
APPELLATA
OGGETTO: concessione di costruzione di opere pubbliche
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (già – d'ora in poi anche Parte_1 Parte_2
– ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18804 del Parte_1
2021 che ha rigettato la domanda formulata dall'attrice per ottenere il rimborso dell'indennità di occupazione preordinata all'esproprio corrisposta in esecuzione della sentenza del
Tribunale di Roma n. 23649/2016, la domanda di pagamento delle maggiorazioni di concessione previste dall'art. 8 della convenzione del 10 dicembre 1981 e la domanda di corresponsione degli interessi legali ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha interpretato erroneamente l'art. 8 della convenzione del 10 dicembre
1981 (con cui il ha concesso alla la progettazione e CP_2 Parte_2
l'esecuzione del prolungamento della linea B della metropolitana), in quanto l'importo indicato nella convenzione per il pagamento delle indennità di esproprio deve ritenersi solamente “presunto” e la concessionaria ha il diritto ad essere rimborsata dei costi effettivamente sostenuti per il pagamento di tali indennità;
2) il ragionamento del tribunale si fonda su un presupposto sfornito di prova e non veritiero (il fatto che abbia già pagato all'attrice l'importo indicato nell'art. 8 CP_1 della convenzione per coprire i costi delle indennità di esproprio corrisposte dalla concessionaria);
3) il tribunale ha violato la regola della ripartizione dell'onere della prova, in quanto sarebbe stato erroneamente addossato all'attrice l'onere di dimostrare che l'indennità di occupazione pagata dalla agli eredi del sig. non rientri tra i costi di Parte_1 CP_3 esproprio indicati nell'art. 8 della convenzione;
4) il tribunale ha violato l'art. 112 c.p.c., in quanto ha rilevato d'ufficio una questione –
l'estinzione dell'obbligazione per effetto dell'adempimento e la non debenza di ulteriori somme – che avrebbe dovuto essere oggetto di un'eccezione in senso stretto;
5) il tribunale ha violato il principio della corrispondenza tra chiesto pronunciato, perché nel giudizio di primo grado era controversa soltanto l'individuazione del soggetto tenuto al rimborso degli oneri di esproprio (che, secondo sarebbe la Gestione CP_1 commissariale istituita dall'art. 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112) e la spettanza o meno delle c.d. maggiorazioni convenzionali richieste dalla concessionaria;
6) il tribunale ha violato l'art. 1988 c.c., perché nei propri scritti difensivi
[...]
ha espressamente riconosciuto che la ha diritto al rimborso dell'indennità CP_1 Parte_1 di esproprio corrisposta agli eredi del con ciò dispensandola dall'onere di provare sia CP_3 di avere corrisposto l'indennità sia che la medesima fosse eccedente rispetto all'importo
2 presunto indicato nella convenzione;
7) il tribunale ha violato il principio della non contestazione, che nel caso di specie non concerneva valutazioni giuridiche ma solamente elementi di fatto;
8) il tribunale ha violato il diritto al contraddittorio, in quanto la questione sulla interpretazione dell'art. 8 della convenzione è stata sollevata d'ufficio dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie;
9) il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di regresso ex art. 1299 c.c., sulla domanda di riconoscimento delle maggiorazioni convenzionali di cui all'art. 8 della convenzione e sulla domanda di riconoscimento degli interessi di mora sulle somme richieste.
L'appellante ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'appello. CP_1
Nel corso del giudizio è intervenuto il fallimento dell'appellante e il giudizio è stato proseguito dalla Curatela.
L'appello è fondato nella parte in cui censura il mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle indennità pagate dall' agli eredi del sig. e alla Parte_1 CP_3 maggiorazione di concessione per spese generali, mentre è infondato nella parte in cui è finalizzato ad ottenere anche l'accoglimento della domanda di riconoscimento della maggiorazione convenzionale per interessi passivi a breve termine.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la Parte_2 ha chiesto la condanna di al rimborso dell'indennità di occupazione (per un CP_1 importo di 88.006,83 € oltre interessi legali) corrisposta agli eredi del privato espropriato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 23649 del 2016.
Il diritto di credito dedotto in giudizio si fonda sulla convenzione del 10 dicembre 1981, con la quale il ha affidato alla l'incarico di progettare CP_2 Parte_2
e realizzare il prolungamento della linea B della metropolitana cittadina, provvedendo altresì alle espropriazioni all'uopo necessarie (art. 21 della convenzione).
L'art. 8 della convenzione, nel regolare il corrispettivo della concessione, stabilisce che
«Il corrispettivo indicato all'art. 1, è stato stabilito mediante l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità del progetto esecutivo approvato, maggiorati delle percentuali di seguito indicate. Peraltro esso è forfettario e compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti, nessuno escluso, che il Concessionario dovrà sostenere per consegnare le opere e le forniture oggetto della concessione complete, ultimate e funzionanti, nonché per assolvere tutti gli obblighi assunti con il presente atto. […] Le parti si danno atto che il corrispettivo di concessione include un importo presunto di LIRE 12.342.589.682 al netto delle maggiorazioni di concessione, per gli oneri vari di cui appresso: a) espropri ed asservimenti;
b) sistemazione pubblici servizi;
c) mantenimento viabilità e modifica traffico stradale;
d) lavori f.s.; e) allacciamenti elettrici, idrici e telefonici. Le relative spese saranno inserite in contabilità con il supporto di idonea documentazione e, pertanto, il predetto importo globale presunto è
3 soggetto a maggiorazione o decurtazione in base alle spese effettivamente documentate. Agli importi da rimborsare saranno applicate le maggiorazioni di concessione per spese generali ed interessi passivi».
Secondo l'appellante, il fatto che le parti abbiano indicato un importo meramente
“presunto” degli oneri per espropri non significa che i costi sostenuti dalla concessionaria non debbano essere rimborsati perché già inclusi nel corrispettivo della concessione, in quanto l'Amministrazione si è obbligata a rimborsare alla società concessionaria gli oneri per espropri sulla base della documentazione attestante l'esborso di somme a titolo di indennizzo per le espropriazioni effettuate.
Tale interpretazione della clausola negoziale è stata ribadita da nella Parte_1 comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, laddove si afferma che «il compenso effettivamente dovuto per “espropriazioni e asservimenti” non è quello
“presunto”, ma solo e unicamente quello risultante in base alle spese effettivamente documentate “con supporto di idonea documentazione”» (pag. 2).
A fronte di tale domanda – i cui fatti costitutivi vanno individuati nella convenzione del
10 dicembre 1981 e nel documentato pagamento dell'indennizzo corrisposto agli eredi del privato espropriato – ha riconosciuto l'esistenza del diritto al rimborso fondata CP_1 sulle previsioni contenute nella convenzione del 10 dicembre 1981, limitandosi ad eccepire che:
a) del debito non risponde direttamente con il proprio patrimonio, ma la CP_1 gestione commissariale istituita ai sensi dell'art. 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come interpretato dall'art. 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42;
b) la gestione commissariale di deve rispondere soltanto di quanto CP_1 corrisposto dall' a titolo di indennizzo per le espropriazioni effettuate, con Parte_1 esclusione delle maggiorazioni per spese generali e interessi passivi.
Sono significative al riguardo le conclusioni rassegnate da in calce alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, in cui la parte nm– pur domandando il rigetto delle domande formulate dalla in quanto rivolte Parte_2 direttamente nei confronti di – ha chiesto di accertare che “ CP_1 CP_1 deve rimborsare ai sensi della convenzione sottoscritta unicamente le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, accertando inoltre che tali somme, pur dovute da
[...]
, debbono rientrare ai sensi dell'art. 78 D.L. 112/98 e dell'art. 4, comma 8 bis del CP_1
D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, nella Gestione Commissariale”.
Secondo l'Amministrazione convenuta, infatti, l'obbligazione dedotta in giudizio dalla società concessionaria trova fondamento nella convenzione del 10 dicembre 1981 e pertanto, ai sensi della normativa che ha introdotto la Gestione commissariale del (v. CP_2 supra), non deve essere imputata al bilancio della gestione ordinaria del ma al CP_2
4 separato bilancio della gestione commissariale, trattandosi di un'obbligazione che trova la sua fonte in un atto negoziale antecedente il 28 aprile 2008, indipendentemente dal fatto che l'indennità di occupazione sia stata corrisposta agli eredi del privato espropriato il 6 luglio
2017.
Poiché l'Amministrazione ha riconosciuto l'esistenza del diritto dell' al Parte_1 rimborso di quanto versato agli eredi del soggetto espropriato (senza contestare i fatti costitutivi della domanda o allegare l'esistenza di fatti impeditivi o estintivi dell'obbligazione) la res controversa del giudizio di primo grado era solo l'individuazione del titolo in forza del quale dovesse rispondere del rimborso (se cioè si trattasse di un'obbligazione CP_1 gravante sulla gestione ordinaria del o di un'obbligazione gravante sulla gestione CP_2 commissariale).
Non è dunque condivisibile la decisione del tribunale, che ha respinto la domanda dell' ritenendo erroneamente che l'attrice non avesse “allegato il completamento Parte_1 della suddetta fattispecie costitutiva complessa del diritto preteso, di guisa che, sulla base del principio sopra enunciato, relativo alla distribuzione degli oneri di allegazione e prova in materia obbligatoria, essa è venuta meno proprio al suo fondamentale e pur limitato onere di allegazione che a tale stregua su di essa incombe” (pag. 11 della sentenza impugnata).
In base ai princìpi sull'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda di adempimento delle obbligazioni (nella specie, dell'obbligazione di rimborso degli oneri sostenuti dalla in occasione dell'espropriazione del fondo di proprietà del sig. Parte_1
si deve infatti affermare che, a fronte della compiuta allegazione e prova dei fatti CP_3 costitutivi della domanda da parte dell'attrice, fosse onere di eccepire e CP_1 provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento (ad es. perché il rimborso era già stato inserito nella contabilità dei lavori e deve ritenersi compreso nel corrispettivo già versato alla concessionaria nel corso del rapporto) o l'estinzione di tale obbligazione per altra causa.
La convenuta ha invece pacificamente ammesso che gli importi versati agli eredi del sig. non sono stati rimborsati all' (ciò che consente di presumere che essi CP_3 Parte_1 non siano mai stati inseriti in contabilità e liquidati unitamente al corrispettivo spettante alla concessionaria) e che la società ha diritto al rimborso, discutendosi soltanto se la relativa obbligazione debba gravare sulla gestione finanziaria ordinaria di o sulla CP_1 gestione commissariale istituita ai sensi dell'art. 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, cit.
Ritiene al riguardo il Collegio che l' abbia correttamente azionato in giudizio Parte_1 la propria pretesa, individuando in il soggetto passivamente legittimato. CP_1
Anche a prescindere dalla questione della natura giuridica della gestione commissariale
– di cui si discute se sia un autonomo soggetto giuridico oppure, come ritenuto dalla Corte
Suprema, una mera gestione contabile separata (Cass. 13280/2016) – deve ritenersi dirimente la collocazione temporale dell'obbligazione di rimborso (sorta in epoca successiva al 28 aprile
5 2008).
È infatti errata la tesi di che vorrebbe ancorare il sorgere CP_1 dell'obbligazione di rimborso all'atto negoziale del 1981 anziché al fatto costitutivo della stessa (il pagamento dell'indennità agli eredi del privato espropriato in data 6 luglio 2017).
Ai sensi dell'art. 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, cit., la gestione commissariale di ha assunto, con bilancio separato rispetto a quello CP_1 della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte dall'ente locale alla data del 28 aprile 2008.
Come condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato in analoga controversia tra le medesime parti, la convenzione del 10 dicembre 1981 non rappresenta la fonte immediata dell'obbligazione di rimborso «ma solo uno schema generale, assimilabile per certi versi a un contratto quadro o a un contratto normativo, con il quale le parti regolano futuri rapporti, se
e quando verranno a costituirsi». Si è ritenuto, in proposito, che un'obbligazione di rimborso non può effettivamente sorgere «se non nel momento in cui si è verificato il fatto materiale
(cioè il pagamento di somme) al quale essa, per definizione, è geneticamente collegata»
(Consiglio di Stato n. 3213/2014).
Applicando tali princìpi al caso di specie, l'obbligazione di rimborso fatta valere dall' deve ritenersi sorta nel momento in cui la concessionaria, dando esecuzione Parte_1 alla sentenza del Tribunale di Roma n. 23649/2016, ha corrisposto agli eredi del sig. CP_3
l'indennità di occupazione, dunque in un momento successivo al limite temporale del 28 aprile 2008.
Alla luce di tali considerazioni, si deve dunque ritenere che il debito ricade nella gestione finanziaria ordinaria di (e non nella gestione commissariale) e la CP_1 sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha respinto la domanda formulata dall' per il rimborso di quanto versato agli eredi del sig. a titolo di Parte_1 CP_3 indennità di occupazione (88.006,83 €).
All'accoglimento di tale domanda segue l'assorbimento del nono motivo di appello, con cui l' ha contestato il rigetto della domanda di rimborso avanzata in via di regresso Parte_1 ai sensi dell'art. 1299 c.c.
L'appello è fondato anche nella parte cui l' si duole del mancato Parte_1 riconoscimento della maggiorazione di concessione per spese generali nella misura del 10%
(pari a 8.800,68 €) della somma corrisposta a titolo di indennità di occupazione (88.006,83 €).
La domanda trova fondamento nell'art. 8 della convenzione, che prevede una maggiorazione per spese generali del 10% sugli «oneri vari», tra i quali rientrano anche quelli sostenuti per le espropriazioni strumentali alla realizzazione dell'opera pubblica.
Non è invece fondata la domanda di riconoscimento degli interessi passivi a breve termine, quantificati dall'appellante in 3.872,30 € [4% di (88.006,83 € + 8.800,68 €)].
L'art. 8 della convenzione riconosce il diritto alla maggiorazione per interessi passivi
«sull'importo totale di tutte le opere da eseguire comprese le percentuali di maggiorazione
6 sopradette» e non trova quindi applicazione ai costi sostenuti dalla concessionaria per oneri vari (quali sono gli espropri).
In parziale accoglimento dell'appello, va dunque condannata a pagare in CP_1 favore della Curatela del fallimento della la somma di Parte_1
96.807,51 € (88.006,83 € + 8.800,68 €), oltre interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal giorno della domanda fino al soddisfo.
All'accoglimento pressoché totale delle domande formulate dalla segue la Parte_1 condanna di al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si CP_1 liquidano – in difetto di notula - in complessivi 10.786,00 € (di cui 10.000,00 € per compensi e 786,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e in complessivi 9.165,00 € (di cui 8.000,00 € per compensi e
1.165,50 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
[... 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18804/2021, condanna Parte_1 [...]
a pagare in favore della Curatela del fallimento della CP_1 Parte_1
la somma di 96.807,51 €, oltre interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c.
[...] dal giorno della domanda fino al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore della CP_1
, liquidandole in complessivi 10.786,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella Pt_1 misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 9.165,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN MA PELLEGRINI IC IN
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Jacopo Burato, M.O.T. in tirocinio presso la Corte di appello di Roma
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. IC IN presidente dott. AN MA PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3093 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 26 febbraio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1
) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Ferrini
APPELLANTE
E
(c.f.: CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Rossi
APPELLATA
OGGETTO: concessione di costruzione di opere pubbliche
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (già – d'ora in poi anche Parte_1 Parte_2
– ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18804 del Parte_1
2021 che ha rigettato la domanda formulata dall'attrice per ottenere il rimborso dell'indennità di occupazione preordinata all'esproprio corrisposta in esecuzione della sentenza del
Tribunale di Roma n. 23649/2016, la domanda di pagamento delle maggiorazioni di concessione previste dall'art. 8 della convenzione del 10 dicembre 1981 e la domanda di corresponsione degli interessi legali ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha interpretato erroneamente l'art. 8 della convenzione del 10 dicembre
1981 (con cui il ha concesso alla la progettazione e CP_2 Parte_2
l'esecuzione del prolungamento della linea B della metropolitana), in quanto l'importo indicato nella convenzione per il pagamento delle indennità di esproprio deve ritenersi solamente “presunto” e la concessionaria ha il diritto ad essere rimborsata dei costi effettivamente sostenuti per il pagamento di tali indennità;
2) il ragionamento del tribunale si fonda su un presupposto sfornito di prova e non veritiero (il fatto che abbia già pagato all'attrice l'importo indicato nell'art. 8 CP_1 della convenzione per coprire i costi delle indennità di esproprio corrisposte dalla concessionaria);
3) il tribunale ha violato la regola della ripartizione dell'onere della prova, in quanto sarebbe stato erroneamente addossato all'attrice l'onere di dimostrare che l'indennità di occupazione pagata dalla agli eredi del sig. non rientri tra i costi di Parte_1 CP_3 esproprio indicati nell'art. 8 della convenzione;
4) il tribunale ha violato l'art. 112 c.p.c., in quanto ha rilevato d'ufficio una questione –
l'estinzione dell'obbligazione per effetto dell'adempimento e la non debenza di ulteriori somme – che avrebbe dovuto essere oggetto di un'eccezione in senso stretto;
5) il tribunale ha violato il principio della corrispondenza tra chiesto pronunciato, perché nel giudizio di primo grado era controversa soltanto l'individuazione del soggetto tenuto al rimborso degli oneri di esproprio (che, secondo sarebbe la Gestione CP_1 commissariale istituita dall'art. 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112) e la spettanza o meno delle c.d. maggiorazioni convenzionali richieste dalla concessionaria;
6) il tribunale ha violato l'art. 1988 c.c., perché nei propri scritti difensivi
[...]
ha espressamente riconosciuto che la ha diritto al rimborso dell'indennità CP_1 Parte_1 di esproprio corrisposta agli eredi del con ciò dispensandola dall'onere di provare sia CP_3 di avere corrisposto l'indennità sia che la medesima fosse eccedente rispetto all'importo
2 presunto indicato nella convenzione;
7) il tribunale ha violato il principio della non contestazione, che nel caso di specie non concerneva valutazioni giuridiche ma solamente elementi di fatto;
8) il tribunale ha violato il diritto al contraddittorio, in quanto la questione sulla interpretazione dell'art. 8 della convenzione è stata sollevata d'ufficio dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie;
9) il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di regresso ex art. 1299 c.c., sulla domanda di riconoscimento delle maggiorazioni convenzionali di cui all'art. 8 della convenzione e sulla domanda di riconoscimento degli interessi di mora sulle somme richieste.
L'appellante ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'appello. CP_1
Nel corso del giudizio è intervenuto il fallimento dell'appellante e il giudizio è stato proseguito dalla Curatela.
L'appello è fondato nella parte in cui censura il mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle indennità pagate dall' agli eredi del sig. e alla Parte_1 CP_3 maggiorazione di concessione per spese generali, mentre è infondato nella parte in cui è finalizzato ad ottenere anche l'accoglimento della domanda di riconoscimento della maggiorazione convenzionale per interessi passivi a breve termine.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la Parte_2 ha chiesto la condanna di al rimborso dell'indennità di occupazione (per un CP_1 importo di 88.006,83 € oltre interessi legali) corrisposta agli eredi del privato espropriato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 23649 del 2016.
Il diritto di credito dedotto in giudizio si fonda sulla convenzione del 10 dicembre 1981, con la quale il ha affidato alla l'incarico di progettare CP_2 Parte_2
e realizzare il prolungamento della linea B della metropolitana cittadina, provvedendo altresì alle espropriazioni all'uopo necessarie (art. 21 della convenzione).
L'art. 8 della convenzione, nel regolare il corrispettivo della concessione, stabilisce che
«Il corrispettivo indicato all'art. 1, è stato stabilito mediante l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità del progetto esecutivo approvato, maggiorati delle percentuali di seguito indicate. Peraltro esso è forfettario e compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti, nessuno escluso, che il Concessionario dovrà sostenere per consegnare le opere e le forniture oggetto della concessione complete, ultimate e funzionanti, nonché per assolvere tutti gli obblighi assunti con il presente atto. […] Le parti si danno atto che il corrispettivo di concessione include un importo presunto di LIRE 12.342.589.682 al netto delle maggiorazioni di concessione, per gli oneri vari di cui appresso: a) espropri ed asservimenti;
b) sistemazione pubblici servizi;
c) mantenimento viabilità e modifica traffico stradale;
d) lavori f.s.; e) allacciamenti elettrici, idrici e telefonici. Le relative spese saranno inserite in contabilità con il supporto di idonea documentazione e, pertanto, il predetto importo globale presunto è
3 soggetto a maggiorazione o decurtazione in base alle spese effettivamente documentate. Agli importi da rimborsare saranno applicate le maggiorazioni di concessione per spese generali ed interessi passivi».
Secondo l'appellante, il fatto che le parti abbiano indicato un importo meramente
“presunto” degli oneri per espropri non significa che i costi sostenuti dalla concessionaria non debbano essere rimborsati perché già inclusi nel corrispettivo della concessione, in quanto l'Amministrazione si è obbligata a rimborsare alla società concessionaria gli oneri per espropri sulla base della documentazione attestante l'esborso di somme a titolo di indennizzo per le espropriazioni effettuate.
Tale interpretazione della clausola negoziale è stata ribadita da nella Parte_1 comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, laddove si afferma che «il compenso effettivamente dovuto per “espropriazioni e asservimenti” non è quello
“presunto”, ma solo e unicamente quello risultante in base alle spese effettivamente documentate “con supporto di idonea documentazione”» (pag. 2).
A fronte di tale domanda – i cui fatti costitutivi vanno individuati nella convenzione del
10 dicembre 1981 e nel documentato pagamento dell'indennizzo corrisposto agli eredi del privato espropriato – ha riconosciuto l'esistenza del diritto al rimborso fondata CP_1 sulle previsioni contenute nella convenzione del 10 dicembre 1981, limitandosi ad eccepire che:
a) del debito non risponde direttamente con il proprio patrimonio, ma la CP_1 gestione commissariale istituita ai sensi dell'art. 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come interpretato dall'art. 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42;
b) la gestione commissariale di deve rispondere soltanto di quanto CP_1 corrisposto dall' a titolo di indennizzo per le espropriazioni effettuate, con Parte_1 esclusione delle maggiorazioni per spese generali e interessi passivi.
Sono significative al riguardo le conclusioni rassegnate da in calce alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, in cui la parte nm– pur domandando il rigetto delle domande formulate dalla in quanto rivolte Parte_2 direttamente nei confronti di – ha chiesto di accertare che “ CP_1 CP_1 deve rimborsare ai sensi della convenzione sottoscritta unicamente le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, accertando inoltre che tali somme, pur dovute da
[...]
, debbono rientrare ai sensi dell'art. 78 D.L. 112/98 e dell'art. 4, comma 8 bis del CP_1
D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, nella Gestione Commissariale”.
Secondo l'Amministrazione convenuta, infatti, l'obbligazione dedotta in giudizio dalla società concessionaria trova fondamento nella convenzione del 10 dicembre 1981 e pertanto, ai sensi della normativa che ha introdotto la Gestione commissariale del (v. CP_2 supra), non deve essere imputata al bilancio della gestione ordinaria del ma al CP_2
4 separato bilancio della gestione commissariale, trattandosi di un'obbligazione che trova la sua fonte in un atto negoziale antecedente il 28 aprile 2008, indipendentemente dal fatto che l'indennità di occupazione sia stata corrisposta agli eredi del privato espropriato il 6 luglio
2017.
Poiché l'Amministrazione ha riconosciuto l'esistenza del diritto dell' al Parte_1 rimborso di quanto versato agli eredi del soggetto espropriato (senza contestare i fatti costitutivi della domanda o allegare l'esistenza di fatti impeditivi o estintivi dell'obbligazione) la res controversa del giudizio di primo grado era solo l'individuazione del titolo in forza del quale dovesse rispondere del rimborso (se cioè si trattasse di un'obbligazione CP_1 gravante sulla gestione ordinaria del o di un'obbligazione gravante sulla gestione CP_2 commissariale).
Non è dunque condivisibile la decisione del tribunale, che ha respinto la domanda dell' ritenendo erroneamente che l'attrice non avesse “allegato il completamento Parte_1 della suddetta fattispecie costitutiva complessa del diritto preteso, di guisa che, sulla base del principio sopra enunciato, relativo alla distribuzione degli oneri di allegazione e prova in materia obbligatoria, essa è venuta meno proprio al suo fondamentale e pur limitato onere di allegazione che a tale stregua su di essa incombe” (pag. 11 della sentenza impugnata).
In base ai princìpi sull'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda di adempimento delle obbligazioni (nella specie, dell'obbligazione di rimborso degli oneri sostenuti dalla in occasione dell'espropriazione del fondo di proprietà del sig. Parte_1
si deve infatti affermare che, a fronte della compiuta allegazione e prova dei fatti CP_3 costitutivi della domanda da parte dell'attrice, fosse onere di eccepire e CP_1 provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento (ad es. perché il rimborso era già stato inserito nella contabilità dei lavori e deve ritenersi compreso nel corrispettivo già versato alla concessionaria nel corso del rapporto) o l'estinzione di tale obbligazione per altra causa.
La convenuta ha invece pacificamente ammesso che gli importi versati agli eredi del sig. non sono stati rimborsati all' (ciò che consente di presumere che essi CP_3 Parte_1 non siano mai stati inseriti in contabilità e liquidati unitamente al corrispettivo spettante alla concessionaria) e che la società ha diritto al rimborso, discutendosi soltanto se la relativa obbligazione debba gravare sulla gestione finanziaria ordinaria di o sulla CP_1 gestione commissariale istituita ai sensi dell'art. 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, cit.
Ritiene al riguardo il Collegio che l' abbia correttamente azionato in giudizio Parte_1 la propria pretesa, individuando in il soggetto passivamente legittimato. CP_1
Anche a prescindere dalla questione della natura giuridica della gestione commissariale
– di cui si discute se sia un autonomo soggetto giuridico oppure, come ritenuto dalla Corte
Suprema, una mera gestione contabile separata (Cass. 13280/2016) – deve ritenersi dirimente la collocazione temporale dell'obbligazione di rimborso (sorta in epoca successiva al 28 aprile
5 2008).
È infatti errata la tesi di che vorrebbe ancorare il sorgere CP_1 dell'obbligazione di rimborso all'atto negoziale del 1981 anziché al fatto costitutivo della stessa (il pagamento dell'indennità agli eredi del privato espropriato in data 6 luglio 2017).
Ai sensi dell'art. 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, cit., la gestione commissariale di ha assunto, con bilancio separato rispetto a quello CP_1 della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte dall'ente locale alla data del 28 aprile 2008.
Come condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato in analoga controversia tra le medesime parti, la convenzione del 10 dicembre 1981 non rappresenta la fonte immediata dell'obbligazione di rimborso «ma solo uno schema generale, assimilabile per certi versi a un contratto quadro o a un contratto normativo, con il quale le parti regolano futuri rapporti, se
e quando verranno a costituirsi». Si è ritenuto, in proposito, che un'obbligazione di rimborso non può effettivamente sorgere «se non nel momento in cui si è verificato il fatto materiale
(cioè il pagamento di somme) al quale essa, per definizione, è geneticamente collegata»
(Consiglio di Stato n. 3213/2014).
Applicando tali princìpi al caso di specie, l'obbligazione di rimborso fatta valere dall' deve ritenersi sorta nel momento in cui la concessionaria, dando esecuzione Parte_1 alla sentenza del Tribunale di Roma n. 23649/2016, ha corrisposto agli eredi del sig. CP_3
l'indennità di occupazione, dunque in un momento successivo al limite temporale del 28 aprile 2008.
Alla luce di tali considerazioni, si deve dunque ritenere che il debito ricade nella gestione finanziaria ordinaria di (e non nella gestione commissariale) e la CP_1 sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha respinto la domanda formulata dall' per il rimborso di quanto versato agli eredi del sig. a titolo di Parte_1 CP_3 indennità di occupazione (88.006,83 €).
All'accoglimento di tale domanda segue l'assorbimento del nono motivo di appello, con cui l' ha contestato il rigetto della domanda di rimborso avanzata in via di regresso Parte_1 ai sensi dell'art. 1299 c.c.
L'appello è fondato anche nella parte cui l' si duole del mancato Parte_1 riconoscimento della maggiorazione di concessione per spese generali nella misura del 10%
(pari a 8.800,68 €) della somma corrisposta a titolo di indennità di occupazione (88.006,83 €).
La domanda trova fondamento nell'art. 8 della convenzione, che prevede una maggiorazione per spese generali del 10% sugli «oneri vari», tra i quali rientrano anche quelli sostenuti per le espropriazioni strumentali alla realizzazione dell'opera pubblica.
Non è invece fondata la domanda di riconoscimento degli interessi passivi a breve termine, quantificati dall'appellante in 3.872,30 € [4% di (88.006,83 € + 8.800,68 €)].
L'art. 8 della convenzione riconosce il diritto alla maggiorazione per interessi passivi
«sull'importo totale di tutte le opere da eseguire comprese le percentuali di maggiorazione
6 sopradette» e non trova quindi applicazione ai costi sostenuti dalla concessionaria per oneri vari (quali sono gli espropri).
In parziale accoglimento dell'appello, va dunque condannata a pagare in CP_1 favore della Curatela del fallimento della la somma di Parte_1
96.807,51 € (88.006,83 € + 8.800,68 €), oltre interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal giorno della domanda fino al soddisfo.
All'accoglimento pressoché totale delle domande formulate dalla segue la Parte_1 condanna di al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si CP_1 liquidano – in difetto di notula - in complessivi 10.786,00 € (di cui 10.000,00 € per compensi e 786,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e in complessivi 9.165,00 € (di cui 8.000,00 € per compensi e
1.165,50 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
[... 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18804/2021, condanna Parte_1 [...]
a pagare in favore della Curatela del fallimento della CP_1 Parte_1
la somma di 96.807,51 €, oltre interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c.
[...] dal giorno della domanda fino al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore della CP_1
, liquidandole in complessivi 10.786,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella Pt_1 misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 9.165,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN MA PELLEGRINI IC IN
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Jacopo Burato, M.O.T. in tirocinio presso la Corte di appello di Roma
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