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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/11/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3107/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3107 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. UG GI
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
UG GI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 01/08/2025 Parte_1
e hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora
[...] CP_1
interrotta, dalla quale è nata la figlia in data 30/03/2023, riconosciuto Per_1
da entrambi.
pagina 1 di 4 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1.La figlia sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione anagrafica della minore presso la madre. Entrambi i genitori si impegnano a condividere le decisioni di maggior importanza nell'interesse della minore, cercando sempre di assecondare i bisogni e le necessità della bambina. Attualmente il padre è domiciliato e dimorante presso i propri genitori in Modena alla via Giardini num. 654, anche se è prossimo a reperire una propria abitazione, con onere di fornire i relativi riferimenti alla sig.ra . Parte_1
2. Il padre potrà tenere con sé secondo il seguente calendario alternato: prima Per_1 settimana, Mercoledì pomeriggio (dalla fine del proprio turno di lavoro), sino al mattino seguente (se il proprio turno di lavoro non gli consentirà di accompagnare la bambina a scuola al mattino, il sig. accompagnerà la minore presso la casa materna alla sera CP_1 dopo cena), Sabato dal primo pomeriggio sino al Lunedì mattina quando il padre riaccompagnerà la minore a scuola;
seconda settimana, Martedì e Giovedì pomeriggio
(dalla fine del proprio turno di lavoro), sino al mattino seguente (se il proprio turno di lavoro non gli consentirà di accompagnare la bambina a scuola al mattino, il sig. CP_1 accompagnerà la minore presso la casa materna alla sera dopo cena). Fino a quando il sig. non reperirà una propria abitazione i pernottamenti saranno sospesi e questi, CP_1 nei giorni di propria spettanza, riaccompagnerà la figlia presso la casa materna la sera, dopo cena. Nei fine settimana di propria spettanza il padre, in attesa di reperire una propria abitazione, vedrà la figlia dalla domenica mattina sino alla domenica sera dopo cena, riaccompagnandola poi presso la casa materna.
3. Il padre contribuirà alle spese ordinarie di mantenimento della figlia corrispondendo mensilmente alla madre € 250,00 (duecentocinquanta/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali, entro il giorno 15 di ogni mese, detta somma verrà corrisposta ai riferimenti bancari forniti dalla sig.ra . Quest'ultima è Parte_1 disoccupata, mentre il sig. è dipendente a tempo indeterminato, con uno stipendio CP_1
pagina 2 di 4 di circa Euro 1.800,00 al mese (con spese di finanziamento auto e della futura abitazione da sostenere).
4. L'assegno unico sarà integralmente percepito dalla sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1 presta relativo consenso.
[...]
5. Le parti concorreranno altresì alla corresponsione in ragione del 50% delle spese straordinarie regolamentate come segue:
A) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
d) tickets sanitari;
B) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) cure non convenzionali;
c) farmaci particolari;
C) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
D) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo e gruppo estivo;
F) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo pagina 3 di 4 contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/11/2025
Il Presidente estensore
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3107 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. UG GI
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
UG GI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 01/08/2025 Parte_1
e hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora
[...] CP_1
interrotta, dalla quale è nata la figlia in data 30/03/2023, riconosciuto Per_1
da entrambi.
pagina 1 di 4 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1.La figlia sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione anagrafica della minore presso la madre. Entrambi i genitori si impegnano a condividere le decisioni di maggior importanza nell'interesse della minore, cercando sempre di assecondare i bisogni e le necessità della bambina. Attualmente il padre è domiciliato e dimorante presso i propri genitori in Modena alla via Giardini num. 654, anche se è prossimo a reperire una propria abitazione, con onere di fornire i relativi riferimenti alla sig.ra . Parte_1
2. Il padre potrà tenere con sé secondo il seguente calendario alternato: prima Per_1 settimana, Mercoledì pomeriggio (dalla fine del proprio turno di lavoro), sino al mattino seguente (se il proprio turno di lavoro non gli consentirà di accompagnare la bambina a scuola al mattino, il sig. accompagnerà la minore presso la casa materna alla sera CP_1 dopo cena), Sabato dal primo pomeriggio sino al Lunedì mattina quando il padre riaccompagnerà la minore a scuola;
seconda settimana, Martedì e Giovedì pomeriggio
(dalla fine del proprio turno di lavoro), sino al mattino seguente (se il proprio turno di lavoro non gli consentirà di accompagnare la bambina a scuola al mattino, il sig. CP_1 accompagnerà la minore presso la casa materna alla sera dopo cena). Fino a quando il sig. non reperirà una propria abitazione i pernottamenti saranno sospesi e questi, CP_1 nei giorni di propria spettanza, riaccompagnerà la figlia presso la casa materna la sera, dopo cena. Nei fine settimana di propria spettanza il padre, in attesa di reperire una propria abitazione, vedrà la figlia dalla domenica mattina sino alla domenica sera dopo cena, riaccompagnandola poi presso la casa materna.
3. Il padre contribuirà alle spese ordinarie di mantenimento della figlia corrispondendo mensilmente alla madre € 250,00 (duecentocinquanta/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali, entro il giorno 15 di ogni mese, detta somma verrà corrisposta ai riferimenti bancari forniti dalla sig.ra . Quest'ultima è Parte_1 disoccupata, mentre il sig. è dipendente a tempo indeterminato, con uno stipendio CP_1
pagina 2 di 4 di circa Euro 1.800,00 al mese (con spese di finanziamento auto e della futura abitazione da sostenere).
4. L'assegno unico sarà integralmente percepito dalla sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1 presta relativo consenso.
[...]
5. Le parti concorreranno altresì alla corresponsione in ragione del 50% delle spese straordinarie regolamentate come segue:
A) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
d) tickets sanitari;
B) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) cure non convenzionali;
c) farmaci particolari;
C) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
D) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo e gruppo estivo;
F) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo pagina 3 di 4 contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/11/2025
Il Presidente estensore
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4