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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/06/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1614/2023, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, promossa da
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dagli avv.ti Michael Gisonda e Gilberto Casalino
-appellante-
c/
rappresentata e difesa dall' avv. Gaetano Caputo CP_1
-appellata-
Conclusioni come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate nei verbali in atti
Motivazione
e chiamavano in giudizio la Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1 chiedendo accertarsi la esclusiva responsabilità della medesima, per le conseguenze dannose del sinistro verificatosi il 25/9/2014, e quindi la correlata condanna risarcitoria, chiesta, per la e , per danni da lesione del rapporto Pt_3 Parte_2 parentale.
Si precisava al riguardo che nella giornata testè indicata, alle ore 15:00, il Pt_1 stava percorrendo, alla guida del proprio motoveicolo proveniente, la SP 97 da
[...]
Cassano delle Murge diretto verso Mellitto, allorquando giunto in prossimità del Km 8
+800, per evitare un cane randagio che attraversava la carreggiata, perdeva il controllo della moto che scivolava al suolo strisciando in avanti verso il centro della carreggiata;
ed ancora che proveniva, dal senso opposto di marcia, una Mercedes di colore nero TG CM196AT di proprietà e condotta da , che colpiva la Persona_1 moto trascinandola verso la destra della carreggiata, dove entrambi i mezzi arrestavano la corsa.
Pagina 1 Si evidenziava quindi che il subiva, a seguito dell'impatto, gravi lesioni, ed Pt_1 in particolare l'amputazione totale della gamba destra, oltre che le ulteriori indicate nella documentazione in atti, come da referti dell'Ospedale Miulli di Acquaviva.
Ulteriore circostanza oggetto di precisazione, era quella concernente l'intervento dei CC del N.o.r.m., sui luoghi del sinistro. Con
La costituendosi, contestava l'an e quantum debeatur, chiedendo il rigetto della domanda.
All'esito dell'istruttoria il Giudice di primo grado, con la pronunzia n. 4914/2023 del
29/11/2023, rigettava la domanda, ritenendo essere sfornita di prova a sostegno, e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Nella pronunzia appellata il Tribunale, qualificando la fattispecie ai sensi dell'art
2043 c.c., essendo in contestazione l'omessa vigilanza e prevenzione sul randagismo, e rilevando che la responsabilità eventualmente imputabile dovesse ritenersi di natura meramente omissiva -rispetto alla violazione dello specifico obbligo di prevenzione del randagismo, e di recupero, cattura e ricovero dei cani randagi- riteneva esser gravante sul richiedente, l'onere di fornire la prova sulla condotta colposa dell'Ente citato, e con riferimento al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile.
Riteneva, il Giudice di prime cure, comunque non provato, quanto oggetto di deduzione dal , e sulla presenza di un cane randagio che, attraversando la Pt_1 strada, avesse cagionato la perdita di controllo del motoveicolo sopra indicato.
Si considerava essere inattendibile l'unico teste escusso per Testimone_1 avere il medesimo descritto una dinamica dell'occorso diversa, sia da quella rappresentata al momento della introduzione del giudizio, sia da quella descritta dal medesimo ai Carabinieri di Modugno il 26/9/2014. Tes_1
In particolare si rilevava che il suddetto teste aveva fatto riferimento ad una aggressione del cane, nei confronti del , ed ad un tentativo di morderlo, Pt_1 circostanza che non era affatto emersa dagli atti -e neppure dalle sommarie informazioni rese dal e comunque non era stata allegata nei termini Tes_1 perentori previsti per il completamento dell'attività assertiva.
Ed ancora si considerava che il teste si era comunque allontanato dal luogo del sinistro, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, avendo affermato di aver quindi, e poco dopo, incrociato la pattuglia dei CC che si stava recando in loco, e che i CC lo invitavano a recarsi il giorno seguente in caserma per riferire sull'accaduto; si constatava che di tale incontro, non era riportata alcuna menzione negli atti redatti dai CC.
Si ritenevano quindi non attendibili le indicazioni al riguardo, posto che la pattuglia dei CC era sopraggiunta sui luoghi circa 25 minuti dopo rispetto al sinistro, mentre il aveva riferito di aver incontrato i CC subito dopo essersi allontanato dai Tes_1 luoghi.
Ed ancora si constatava che il conducente dell'auto coinvolta nel sinistro, nulla aveva riferito sulla presenza dell'animale randagio, e che comunque sull'asfalto - quantunque bagnato- non erano state rinvenute tracce di frenata.
Pagina 2 Gli originari attori proponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, e l'accoglimento delle proprie richieste, esponendo, quali motivi a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di rigetto:
1) La violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per errata interpretazione delle risultanze istruttorie
Sostenendo non avere il Giudicante valutato correttamente le emergenze in atti, ed in particolare quanto oggetto di affermazione dal teste e che le dichiarazioni Tes_1 rese dal medesimo, dovessero ritenersi attendibili, in quanto specifiche, puntuali, dettagliate e coerenti, essendo state anche confermate sin ab initio, innanzi ai CC, ed avendo il teste anche fornito giustificazioni sulla sua presenza in loco
Si sosteneva anche l'irrilevanza di quanto constatato sulla mancanza di tracce di frenata, posto che l'asfalto nella specie risultava essere bagnato.
Ed ancora che i CC avevano del tutto omesso di riportare in atti e di riferire dell'incontro avuto sulla strada con il teste e dell'invito, lui rivolto, per Tes_1 recarsi in Caserma a riferire sull'accaduto, deducendo non essere tale circostanza, comunque rilevante ai fini della valutazione di attendibilità del teste.
Si contestava inoltre che alla relazione dei CC, non erano state allegate le riproduzioni fotografiche, non essendo quindi evincibile con certezza, che il luogo del sinistro fosse contraddistinto da una curva a visuale libera, e sostenendo che il conducente della Mercedes coinvolta nel sinistro, poteva non aver avuto la percezione di quanto accaduto e sulla presenza di un cane, anche per la repentinità degli accadimenti.
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., con riferimento alla avvenuta dimostrazione della riconducibilità della caduta alla presenza di un cane randagio
Dovendosi al riguardo valorizzare quanto riprodotto nel verbale dei CC sulla dinamica Co dell'accaduto, e non contestato dalla con querela di falso Co
Si sosteneva esser comunque ravvisabile la esclusiva responsabilità della ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver omesso condotte esigibili, con riferimento all'assolvimento delle funzioni per la prevenzione del randagismo, deducendo dover Co essere la onerata della dimostrazione di aver assolto agli obblighi gravanti ex lege sulla medesima. Co
La appellata, costituendosi, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per assenza di quantificazione del danno subito, e comunque di rigettare l'impugnazione; in via gradata, ed in caso di riconoscimento di responsabilità della Con
di detrarre da quanto eventualmente a liquidarsi, le somme già percepite dall'INAIL da parte del . Pt_1
Si deduceva di aver già opposto la mancanza di comunicazioni relative alla presenza del cane nel luogo del sinistro, e la carenza di riscontri sulla natura randagia del cane.
Veniva quindi evidenziato che in altro e separato giudizio, l'azione risarcitoria era stata proposta anche nei confronti del -proprietario della Mercedes coinvolta Per_1 nel sinistro- con chiamata in causa anche del Comune di Grumo Appula, e che in tale giudizio non era stata emessa sentenza a definizione del primo grado, precisando
Pagina 3 poi, e con la comparsa conclusionale, che il Tribunale di Trani aveva emesso la sentenza n. 863/2024 del 16/5/2024 -nel giudizio r.g. 2745/16- (comunque impugnata dalla , e con la quale era stato ritenuto il concorso di colpa tra i CP_2 conducenti dei due veicoli, e senza alcuna menzione e riscontro sulla presenza del cane, e sull'incidenza rispetto all'occorso.
Aderendo alle valutazioni sulla inattendibilità del teste, formulate in prime cure, si evidenziava che il medesimo, pur avendo notato la presenza del cane in zona da più di una settimana, alcuna segnalazione aveva effettuato alle Autorità, ed anche alla Con
Si deduceva poi che vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, e di Con tipo omissivo, per inerzia della e del Comune, la stessa potesse essere configurabile ove presentate denunce concernenti la presenza di cani randagi potenzialmente pericolosi per le attività umane.
**********************************
L'appello è infondato e deve essere rigettato, dovendosi confermare la pronunzia resa dal Giudice di primo grado.
Deve preliminarmente rilevarsi, l'infondatezza della richiesta concernente la declaratoria di inammissibilità per genericità della richiesta di danni, essendo i medesimi nell'eventualità desumibili e quantificabili alla stregua degli accertamenti condotti in corso di giudizio.
Occorre, quanto al merito delle questioni oggetto del contendere, rilevare che la pronunzia di rigetto, si fonda sulla riscontrata carenza, per inidoneità ed inattendibilità del teste addotto, della prova sulla presenza del cane, e quindi del determinismo causale dei movimenti del medesimo, sulla caduta e successiva collisione del motoveicolo condotto dal , e sulle conseguenti cadute. Pt_1
Gli appellanti contestano quanto ritenuto in prime cure, sostenendo esser state erronee le valutazioni del Giudice di primo grado, sulle risultanze della prova testi, e sull'attendibilità del teste testimone “chiave” nella vicenda, per quanto Tes_1 dedotto dagli appellanti.
Si asserisce essere il teste attendibile, per aver reso dichiarazioni specifiche, puntuali, dettagliate e coerenti, sostenendo che i CC avevano del tutto omesso di riportare in atti e di riferire dell'incontro avuto sulla strada, con il teste e Tes_1 dell'invito, lui rivolto, per recarsi in Caserma a riferire sull'accaduto.
Tali assunti non possono essere condivisi, dovendo ritenersi corrette le considerazioni al riguardo formulate dal Giudice di prime cure.
Ed infatti, tale ultimo ha ritenuto l'inattendibilità del teste rilevando una Tes_1 pluralità di elementi ed incongruenze, che inducevano a concludere in tal senso.
In primis, si è riscontrato il contrasto tra quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni, il giorno seguente al sinistro, e quanto affermato nel corso della prova testimoniale resa in giudizio;
deve al riguardo constatarsi che nelle prime, il Tes_1 ha fatto riferimento al solo attraversamento del cane;
e che invece nel corso della prova testimoniale, ha affermato che nell'occorso il cane tentava di
Pagina 4 aggredire/mordere il , circostanza mai riferita prima, ed evidentemente Pt_1 confliggente, nella descrizione dell'accaduto.
Da quanto innanzi, si desume la contraddittorietà delle dichiarazioni rese, che mina l'attendibilità del teste, tanto più che lo stesso danneggiato -il non ha fatto Pt_1 alcun riferimento, nelle dichiarazioni rese sulla vicenda, all'aggressione del cane.
Peraltro, le dichiarazioni del sono anche contraddette dalle dichiarazioni Pt_1 rese nell'immediatezza dal -conducente della Mercedes coinvolta nel Per_1 sinistro- il quale non ha riferito alcunchè sulla presenza del cane.
Non vi è peraltro, riscontro in atti, sulla mancanza di visibilità -dal della Per_1 zona di provenienza del . Pt_1
Ulteriore carenza/incongruenza delle dichiarazioni del si rinviene per Tes_1 quanto riferito sull'incontro con i CC, dopo aver lasciato i luoghi del sinistro -per lo stato di “agitazione” dovuto alle condizioni nelle quali versava il , avendo Pt_1 comunque verificato che il era stato soccorso da un automobilista di Pt_1 passaggio-.
Deve difatti rilevarsi che non vi è, difatti, alcuna traccia agli atti, di tale indicato incontro;
né il risulta averne fatto cenno, nelle sommarie informazioni rese il Tes_1 giorno seguente, rispetto a quello del sinistro.
Va al riguardo considerato che i CC, avendo appreso della presenza di un soggetto informato sui fatti, proveniente dal luogo del sinistro, avrebbero dovuto farne menzione nella correlata relazione di servizio, non potendo omettere l'annotazione di una circostanza di tale rilievo, avendo i CC solo indicato che sul posto non avevano riscontrato la presenza di ulteriori soggetti -estranei al sinistro-, essendo il Pt_1 già stato trasportato in Ospedale.
Alcuna annotazione è rilevabile in atti, e tanto induce a ravvisare un ulteriore contrasto nelle dichiarazioni rese dal teste Tes_1
Peraltro, a fronte di tale difformità, alcuna iniziativa istruttoria è stata assunta dagli appellanti, i quali si sono limitati ad asserire che i CC avrebbero omesso di annotare ed evidenziare la circostanza narrata dal Tes_1
Va in merito rilevato che avendo i CC, testualmente precisato che “Fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare
l'accaduto”, avrebbero dovuto, ove riscontrata la presenza di un soggetto a conoscenza dei fatti prima di arrivare sui luoghi -il ha difatti riferito che i CC, Tes_1 avevano lui detto di recarsi il giorno successivo in Caserma per riferire sull'accaduto-
, indicare la, certamente rilevante, circostanza nella relazione di servizio;
la mancata precisazione, rende priva di valore probatorio, la dichiarazione resa dal al Tes_1 riguardo.
Ulteriore riscontro in termini di contrasto, è ravvisabile sulla mancanza di coincidenza temporale tra quanto riferito dal ed i tempi di raggiungimento Tes_1 dei luoghi indicati dai CC.
Ed infatti, tali ultimi hanno precisato di essere arrivati sui luoghi dopo 25 minuti;
mentre il ha riferito di aver incontrato i medesimi subito dopo essersi Tes_1 allontanato dai luoghi del sinistro, ed allorquando il era ancora sul posto. Pt_1
Pagina 5 Tanto non coincide con i tempi di raggiungimento testè indicati, posto che da quanto dichiarato dal deve desumersi che l'allontanamento del medesimo Tes_1 sia avvenuto nell'immediato, e tanto non avrebbe potuto dare al medesimo, il tempo di incrociare i CC, che invece sono sopraggiunti dopo un lasso di temporale maggiore.
D'altronde va rilevato che il non ha neppure nelle s.i. rese il giorno Tes_1 seguente rispetto a quello del sinistro, reso precisazioni su tale asserito incontro.
Non sono nell'immediato, neppure state fornite precisazioni sulle caratteristiche del cane, solo poi indicate, ma con sola dichiarazione confermativa rispetto alle circostanze di prova capitolate, e senza descrittività al riguardo.
Va, peraltro, considerato che in sede di sommarie informazioni, il nulla ha Tes_1 precisato su quanto poi riferito, in sede giudiziale, sulla persistente presenza del cane sui luoghi -da circa una settimana-, ed avendo solo nel corso della testimonianza affermato che il cane era denutrito, privo di collare, di guinzaglio, museruola
La mancanza di attendibilità del teste, unico che ha riferito della presenza del cane, rende priva, in radice, di supporto la domanda attorea.
In siffatto quadro, non assume rilievo alcuno la contestazione formulata sulla assenza dei segni di frenata, dovuta all'asfalto bagnato
Quanto poi al motivo concernente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2700
c.c., con riferimento alla avvenuta dimostrazione della riconducibilità della caduta alla presenza di un cane randagio, con la quale si asserisce doversi valorizzare quanto riprodotto nel verbale dei CC sulla dinamica dell'accaduto, e non contestato Co dalla con querela di falso, deve semplicemente rilevarsi che le indicazioni date dai CC, integrano una mera ipotesi ricostruttiva, priva di valore fidefacente, perché non oggetto di constatazione diretta, trattandosi di una mera ipotesi di valutazione della dinamica del sinistro, correlata e conseguente anche alle dichiarazioni rese dalle parti e dalle persone informate sui fatti, oltre che da rilievi effettuati in loco, rilievi che, nella specie, certo non consentono di evincere alcunchè sulla presenza del cane randagio, oggetto della sola prospettazione di parte, non confortata da supporti probatori, (essendosi la testimonianza addotta, rivelata inattendibile).
Le considerazioni che precedono assumono valore dirimente ed assorbente su qualsiasi altra questione.
Può comunque rilevarsi che non risulterebbe in ogni caso essere dimostrata da parte attrice la condotta colposa della de qua.. Controparte_3
Occorre al riguardo considerare che con l'azione proposta è stata imputata la Co responsabilità dell'accaduto alla per omessa prevenzione del randagismo.
Va al riguardo rilevato che alla stregua di quanto affermato in molteplici pronunzie della giurisprudenza in materia (di legittimità e di merito), ed anche recentemente ribadite da pronunzie della Corte d'Appello di Bari -non essendo ravvisabili ragioni per discostarsi dagli orientamenti espressi-, deve comunque ritenersi che in caso di Co imputazione della responsabilità alla per mancata prevenzione del randagismo,
l'addebito di colpa va comunque configurato e valutato ex art. 2043 c.c., dovendo
Pagina 6 essere allegati e specificamente provati i relativi presupposti, in particolare la colpa dell'Ente.
Tale colpa potrà essere configurabile laddove sia dato riscontro della omessa attuazione del controllo e prevenzione, e quindi allorquando l'Ente -anche a fronte di apposite segnalazioni di presenza di cani randagi- non abbia adottato le iniziative al fine di ovviare o contenere il fenomeno.
Tale prova, in quanto concernente la colpa addebitata alle controparti, deve trovare appositi riscontri, con onere a carico della parte richiedente/danneggiata.
Non può ritenersi all'uopo sufficiente la mera allegazione del fatto, ma occorre fornire idonei elementi sul quid pluris, ed in termini di causalità omissiva (cfr. S.C. in materia Sez. III Ordinanza n. 18954/2017) e con dimostrazione riferita alla conoscenza/conoscibilità della problematica, ed alla correlata inerzia o omissione nell'affrontare il problema del randagismo, e nel fornire possibili soluzioni.
Occorre quindi supportare probatoriamente quanto asserito sull'imputabilità di comportamenti colposi al riguardo, con relativo onere a carico del danneggiato, dovendosi corroborare le asserzioni sul punto, con riscontri che possano consentire di ritenere che la cattura e custodia degli animali randagi poteva essere possibile ed esigibile, e con conseguente individuazione della condotta omissiva colpevole dell'Ente competente a tanto (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 14-05-2018, n.
11591). Co Nella specie la responsabilità della è stata invocata per mancato assolvimento dell'obbligo di prevenzione del randagismo, e tuttavia senza alcun idoneo apporto, anche in termini allegativi, utile ai fini di poter ritenere configurabile la sussistenza Co della colpa in capo alla medesima.
Va al riguardo rilevato che le prove richieste non sono state affatto volte a dar supporto agli assunti concernenti l'addebito di responsabilità per l'occorso, essendo i relativi articolati indirizzati a fornire la prova del fatto storico -asserita aggressione/attraversamento del cane randagio- ma non certo finalizzati a far Co emergere riscontri sulla esigibilità in capo alla e con riferimento alla prevenzione e correlata omissione del fenomeno del randagismo.
Non può pertanto, neppure ritenersi supportato da prova quanto asserito sulle colpevoli omissioni relative alla attività di prevenzione del randagismo, dovendo le correlate deduzioni ritenersi relegate al rango di mera asserzione.
Si osserva peraltro che il fatto che possa essere sbucato all'improvviso un cane asseritamente randagio, e per di più in zona di aperta campagna, non può e non Co deve necessariamente indurre a ritenere la responsabilità della ben potendo ritenersi la inesigibilità di una attività di controllo su un vasto territorio ed anche in zone di aperta campagna e distanti dai centri cittadini, e dovendosi anche ed al riguardo esser valorizzata la mancanza di apposite segnalazioni, che, nella specie, non sono state oggetto di riscontro.
Non essendo l'assunto difensivo di specie, stato affatto supportato anche da Co appositi riscontri sulla colpa della la domanda nei confronti della medesima deve
Pagina 7 ritenersi vieppiù infondata, dovendosi giungere alle medesime conclusioni tratte nella sentenza appellata.
In siffatto quadro, deve concludersi per il rigetto dell'appello.
Per l'effetto gli appellanti dovranno essere condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, e ragguagliate al valore - indeterminabile/complessità bassa- della controversia, ed al minimo tariffario di riferimento, non essendo state affrontate particolari questioni, e svolti approfondimenti istruttori.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per quanto previsto ex art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza la pronunzia n. 4914/2023 del 29/11/2023 del Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna e al pagamento, in Parte_1 Parte_3 Parte_2 Con solido, delle spese di lite che si liquidano a favore della in Pt_4 complessivi € 4.996,00, oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge;
3) Dichiara che gli appellanti suddetti sono tenuti, per quanto previsto dall' art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 4/6/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1614/2023, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, promossa da
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dagli avv.ti Michael Gisonda e Gilberto Casalino
-appellante-
c/
rappresentata e difesa dall' avv. Gaetano Caputo CP_1
-appellata-
Conclusioni come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate nei verbali in atti
Motivazione
e chiamavano in giudizio la Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1 chiedendo accertarsi la esclusiva responsabilità della medesima, per le conseguenze dannose del sinistro verificatosi il 25/9/2014, e quindi la correlata condanna risarcitoria, chiesta, per la e , per danni da lesione del rapporto Pt_3 Parte_2 parentale.
Si precisava al riguardo che nella giornata testè indicata, alle ore 15:00, il Pt_1 stava percorrendo, alla guida del proprio motoveicolo proveniente, la SP 97 da
[...]
Cassano delle Murge diretto verso Mellitto, allorquando giunto in prossimità del Km 8
+800, per evitare un cane randagio che attraversava la carreggiata, perdeva il controllo della moto che scivolava al suolo strisciando in avanti verso il centro della carreggiata;
ed ancora che proveniva, dal senso opposto di marcia, una Mercedes di colore nero TG CM196AT di proprietà e condotta da , che colpiva la Persona_1 moto trascinandola verso la destra della carreggiata, dove entrambi i mezzi arrestavano la corsa.
Pagina 1 Si evidenziava quindi che il subiva, a seguito dell'impatto, gravi lesioni, ed Pt_1 in particolare l'amputazione totale della gamba destra, oltre che le ulteriori indicate nella documentazione in atti, come da referti dell'Ospedale Miulli di Acquaviva.
Ulteriore circostanza oggetto di precisazione, era quella concernente l'intervento dei CC del N.o.r.m., sui luoghi del sinistro. Con
La costituendosi, contestava l'an e quantum debeatur, chiedendo il rigetto della domanda.
All'esito dell'istruttoria il Giudice di primo grado, con la pronunzia n. 4914/2023 del
29/11/2023, rigettava la domanda, ritenendo essere sfornita di prova a sostegno, e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Nella pronunzia appellata il Tribunale, qualificando la fattispecie ai sensi dell'art
2043 c.c., essendo in contestazione l'omessa vigilanza e prevenzione sul randagismo, e rilevando che la responsabilità eventualmente imputabile dovesse ritenersi di natura meramente omissiva -rispetto alla violazione dello specifico obbligo di prevenzione del randagismo, e di recupero, cattura e ricovero dei cani randagi- riteneva esser gravante sul richiedente, l'onere di fornire la prova sulla condotta colposa dell'Ente citato, e con riferimento al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile.
Riteneva, il Giudice di prime cure, comunque non provato, quanto oggetto di deduzione dal , e sulla presenza di un cane randagio che, attraversando la Pt_1 strada, avesse cagionato la perdita di controllo del motoveicolo sopra indicato.
Si considerava essere inattendibile l'unico teste escusso per Testimone_1 avere il medesimo descritto una dinamica dell'occorso diversa, sia da quella rappresentata al momento della introduzione del giudizio, sia da quella descritta dal medesimo ai Carabinieri di Modugno il 26/9/2014. Tes_1
In particolare si rilevava che il suddetto teste aveva fatto riferimento ad una aggressione del cane, nei confronti del , ed ad un tentativo di morderlo, Pt_1 circostanza che non era affatto emersa dagli atti -e neppure dalle sommarie informazioni rese dal e comunque non era stata allegata nei termini Tes_1 perentori previsti per il completamento dell'attività assertiva.
Ed ancora si considerava che il teste si era comunque allontanato dal luogo del sinistro, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, avendo affermato di aver quindi, e poco dopo, incrociato la pattuglia dei CC che si stava recando in loco, e che i CC lo invitavano a recarsi il giorno seguente in caserma per riferire sull'accaduto; si constatava che di tale incontro, non era riportata alcuna menzione negli atti redatti dai CC.
Si ritenevano quindi non attendibili le indicazioni al riguardo, posto che la pattuglia dei CC era sopraggiunta sui luoghi circa 25 minuti dopo rispetto al sinistro, mentre il aveva riferito di aver incontrato i CC subito dopo essersi allontanato dai Tes_1 luoghi.
Ed ancora si constatava che il conducente dell'auto coinvolta nel sinistro, nulla aveva riferito sulla presenza dell'animale randagio, e che comunque sull'asfalto - quantunque bagnato- non erano state rinvenute tracce di frenata.
Pagina 2 Gli originari attori proponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, e l'accoglimento delle proprie richieste, esponendo, quali motivi a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di rigetto:
1) La violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per errata interpretazione delle risultanze istruttorie
Sostenendo non avere il Giudicante valutato correttamente le emergenze in atti, ed in particolare quanto oggetto di affermazione dal teste e che le dichiarazioni Tes_1 rese dal medesimo, dovessero ritenersi attendibili, in quanto specifiche, puntuali, dettagliate e coerenti, essendo state anche confermate sin ab initio, innanzi ai CC, ed avendo il teste anche fornito giustificazioni sulla sua presenza in loco
Si sosteneva anche l'irrilevanza di quanto constatato sulla mancanza di tracce di frenata, posto che l'asfalto nella specie risultava essere bagnato.
Ed ancora che i CC avevano del tutto omesso di riportare in atti e di riferire dell'incontro avuto sulla strada con il teste e dell'invito, lui rivolto, per Tes_1 recarsi in Caserma a riferire sull'accaduto, deducendo non essere tale circostanza, comunque rilevante ai fini della valutazione di attendibilità del teste.
Si contestava inoltre che alla relazione dei CC, non erano state allegate le riproduzioni fotografiche, non essendo quindi evincibile con certezza, che il luogo del sinistro fosse contraddistinto da una curva a visuale libera, e sostenendo che il conducente della Mercedes coinvolta nel sinistro, poteva non aver avuto la percezione di quanto accaduto e sulla presenza di un cane, anche per la repentinità degli accadimenti.
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., con riferimento alla avvenuta dimostrazione della riconducibilità della caduta alla presenza di un cane randagio
Dovendosi al riguardo valorizzare quanto riprodotto nel verbale dei CC sulla dinamica Co dell'accaduto, e non contestato dalla con querela di falso Co
Si sosteneva esser comunque ravvisabile la esclusiva responsabilità della ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver omesso condotte esigibili, con riferimento all'assolvimento delle funzioni per la prevenzione del randagismo, deducendo dover Co essere la onerata della dimostrazione di aver assolto agli obblighi gravanti ex lege sulla medesima. Co
La appellata, costituendosi, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per assenza di quantificazione del danno subito, e comunque di rigettare l'impugnazione; in via gradata, ed in caso di riconoscimento di responsabilità della Con
di detrarre da quanto eventualmente a liquidarsi, le somme già percepite dall'INAIL da parte del . Pt_1
Si deduceva di aver già opposto la mancanza di comunicazioni relative alla presenza del cane nel luogo del sinistro, e la carenza di riscontri sulla natura randagia del cane.
Veniva quindi evidenziato che in altro e separato giudizio, l'azione risarcitoria era stata proposta anche nei confronti del -proprietario della Mercedes coinvolta Per_1 nel sinistro- con chiamata in causa anche del Comune di Grumo Appula, e che in tale giudizio non era stata emessa sentenza a definizione del primo grado, precisando
Pagina 3 poi, e con la comparsa conclusionale, che il Tribunale di Trani aveva emesso la sentenza n. 863/2024 del 16/5/2024 -nel giudizio r.g. 2745/16- (comunque impugnata dalla , e con la quale era stato ritenuto il concorso di colpa tra i CP_2 conducenti dei due veicoli, e senza alcuna menzione e riscontro sulla presenza del cane, e sull'incidenza rispetto all'occorso.
Aderendo alle valutazioni sulla inattendibilità del teste, formulate in prime cure, si evidenziava che il medesimo, pur avendo notato la presenza del cane in zona da più di una settimana, alcuna segnalazione aveva effettuato alle Autorità, ed anche alla Con
Si deduceva poi che vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, e di Con tipo omissivo, per inerzia della e del Comune, la stessa potesse essere configurabile ove presentate denunce concernenti la presenza di cani randagi potenzialmente pericolosi per le attività umane.
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L'appello è infondato e deve essere rigettato, dovendosi confermare la pronunzia resa dal Giudice di primo grado.
Deve preliminarmente rilevarsi, l'infondatezza della richiesta concernente la declaratoria di inammissibilità per genericità della richiesta di danni, essendo i medesimi nell'eventualità desumibili e quantificabili alla stregua degli accertamenti condotti in corso di giudizio.
Occorre, quanto al merito delle questioni oggetto del contendere, rilevare che la pronunzia di rigetto, si fonda sulla riscontrata carenza, per inidoneità ed inattendibilità del teste addotto, della prova sulla presenza del cane, e quindi del determinismo causale dei movimenti del medesimo, sulla caduta e successiva collisione del motoveicolo condotto dal , e sulle conseguenti cadute. Pt_1
Gli appellanti contestano quanto ritenuto in prime cure, sostenendo esser state erronee le valutazioni del Giudice di primo grado, sulle risultanze della prova testi, e sull'attendibilità del teste testimone “chiave” nella vicenda, per quanto Tes_1 dedotto dagli appellanti.
Si asserisce essere il teste attendibile, per aver reso dichiarazioni specifiche, puntuali, dettagliate e coerenti, sostenendo che i CC avevano del tutto omesso di riportare in atti e di riferire dell'incontro avuto sulla strada, con il teste e Tes_1 dell'invito, lui rivolto, per recarsi in Caserma a riferire sull'accaduto.
Tali assunti non possono essere condivisi, dovendo ritenersi corrette le considerazioni al riguardo formulate dal Giudice di prime cure.
Ed infatti, tale ultimo ha ritenuto l'inattendibilità del teste rilevando una Tes_1 pluralità di elementi ed incongruenze, che inducevano a concludere in tal senso.
In primis, si è riscontrato il contrasto tra quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni, il giorno seguente al sinistro, e quanto affermato nel corso della prova testimoniale resa in giudizio;
deve al riguardo constatarsi che nelle prime, il Tes_1 ha fatto riferimento al solo attraversamento del cane;
e che invece nel corso della prova testimoniale, ha affermato che nell'occorso il cane tentava di
Pagina 4 aggredire/mordere il , circostanza mai riferita prima, ed evidentemente Pt_1 confliggente, nella descrizione dell'accaduto.
Da quanto innanzi, si desume la contraddittorietà delle dichiarazioni rese, che mina l'attendibilità del teste, tanto più che lo stesso danneggiato -il non ha fatto Pt_1 alcun riferimento, nelle dichiarazioni rese sulla vicenda, all'aggressione del cane.
Peraltro, le dichiarazioni del sono anche contraddette dalle dichiarazioni Pt_1 rese nell'immediatezza dal -conducente della Mercedes coinvolta nel Per_1 sinistro- il quale non ha riferito alcunchè sulla presenza del cane.
Non vi è peraltro, riscontro in atti, sulla mancanza di visibilità -dal della Per_1 zona di provenienza del . Pt_1
Ulteriore carenza/incongruenza delle dichiarazioni del si rinviene per Tes_1 quanto riferito sull'incontro con i CC, dopo aver lasciato i luoghi del sinistro -per lo stato di “agitazione” dovuto alle condizioni nelle quali versava il , avendo Pt_1 comunque verificato che il era stato soccorso da un automobilista di Pt_1 passaggio-.
Deve difatti rilevarsi che non vi è, difatti, alcuna traccia agli atti, di tale indicato incontro;
né il risulta averne fatto cenno, nelle sommarie informazioni rese il Tes_1 giorno seguente, rispetto a quello del sinistro.
Va al riguardo considerato che i CC, avendo appreso della presenza di un soggetto informato sui fatti, proveniente dal luogo del sinistro, avrebbero dovuto farne menzione nella correlata relazione di servizio, non potendo omettere l'annotazione di una circostanza di tale rilievo, avendo i CC solo indicato che sul posto non avevano riscontrato la presenza di ulteriori soggetti -estranei al sinistro-, essendo il Pt_1 già stato trasportato in Ospedale.
Alcuna annotazione è rilevabile in atti, e tanto induce a ravvisare un ulteriore contrasto nelle dichiarazioni rese dal teste Tes_1
Peraltro, a fronte di tale difformità, alcuna iniziativa istruttoria è stata assunta dagli appellanti, i quali si sono limitati ad asserire che i CC avrebbero omesso di annotare ed evidenziare la circostanza narrata dal Tes_1
Va in merito rilevato che avendo i CC, testualmente precisato che “Fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare
l'accaduto”, avrebbero dovuto, ove riscontrata la presenza di un soggetto a conoscenza dei fatti prima di arrivare sui luoghi -il ha difatti riferito che i CC, Tes_1 avevano lui detto di recarsi il giorno successivo in Caserma per riferire sull'accaduto-
, indicare la, certamente rilevante, circostanza nella relazione di servizio;
la mancata precisazione, rende priva di valore probatorio, la dichiarazione resa dal al Tes_1 riguardo.
Ulteriore riscontro in termini di contrasto, è ravvisabile sulla mancanza di coincidenza temporale tra quanto riferito dal ed i tempi di raggiungimento Tes_1 dei luoghi indicati dai CC.
Ed infatti, tali ultimi hanno precisato di essere arrivati sui luoghi dopo 25 minuti;
mentre il ha riferito di aver incontrato i medesimi subito dopo essersi Tes_1 allontanato dai luoghi del sinistro, ed allorquando il era ancora sul posto. Pt_1
Pagina 5 Tanto non coincide con i tempi di raggiungimento testè indicati, posto che da quanto dichiarato dal deve desumersi che l'allontanamento del medesimo Tes_1 sia avvenuto nell'immediato, e tanto non avrebbe potuto dare al medesimo, il tempo di incrociare i CC, che invece sono sopraggiunti dopo un lasso di temporale maggiore.
D'altronde va rilevato che il non ha neppure nelle s.i. rese il giorno Tes_1 seguente rispetto a quello del sinistro, reso precisazioni su tale asserito incontro.
Non sono nell'immediato, neppure state fornite precisazioni sulle caratteristiche del cane, solo poi indicate, ma con sola dichiarazione confermativa rispetto alle circostanze di prova capitolate, e senza descrittività al riguardo.
Va, peraltro, considerato che in sede di sommarie informazioni, il nulla ha Tes_1 precisato su quanto poi riferito, in sede giudiziale, sulla persistente presenza del cane sui luoghi -da circa una settimana-, ed avendo solo nel corso della testimonianza affermato che il cane era denutrito, privo di collare, di guinzaglio, museruola
La mancanza di attendibilità del teste, unico che ha riferito della presenza del cane, rende priva, in radice, di supporto la domanda attorea.
In siffatto quadro, non assume rilievo alcuno la contestazione formulata sulla assenza dei segni di frenata, dovuta all'asfalto bagnato
Quanto poi al motivo concernente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2700
c.c., con riferimento alla avvenuta dimostrazione della riconducibilità della caduta alla presenza di un cane randagio, con la quale si asserisce doversi valorizzare quanto riprodotto nel verbale dei CC sulla dinamica dell'accaduto, e non contestato Co dalla con querela di falso, deve semplicemente rilevarsi che le indicazioni date dai CC, integrano una mera ipotesi ricostruttiva, priva di valore fidefacente, perché non oggetto di constatazione diretta, trattandosi di una mera ipotesi di valutazione della dinamica del sinistro, correlata e conseguente anche alle dichiarazioni rese dalle parti e dalle persone informate sui fatti, oltre che da rilievi effettuati in loco, rilievi che, nella specie, certo non consentono di evincere alcunchè sulla presenza del cane randagio, oggetto della sola prospettazione di parte, non confortata da supporti probatori, (essendosi la testimonianza addotta, rivelata inattendibile).
Le considerazioni che precedono assumono valore dirimente ed assorbente su qualsiasi altra questione.
Può comunque rilevarsi che non risulterebbe in ogni caso essere dimostrata da parte attrice la condotta colposa della de qua.. Controparte_3
Occorre al riguardo considerare che con l'azione proposta è stata imputata la Co responsabilità dell'accaduto alla per omessa prevenzione del randagismo.
Va al riguardo rilevato che alla stregua di quanto affermato in molteplici pronunzie della giurisprudenza in materia (di legittimità e di merito), ed anche recentemente ribadite da pronunzie della Corte d'Appello di Bari -non essendo ravvisabili ragioni per discostarsi dagli orientamenti espressi-, deve comunque ritenersi che in caso di Co imputazione della responsabilità alla per mancata prevenzione del randagismo,
l'addebito di colpa va comunque configurato e valutato ex art. 2043 c.c., dovendo
Pagina 6 essere allegati e specificamente provati i relativi presupposti, in particolare la colpa dell'Ente.
Tale colpa potrà essere configurabile laddove sia dato riscontro della omessa attuazione del controllo e prevenzione, e quindi allorquando l'Ente -anche a fronte di apposite segnalazioni di presenza di cani randagi- non abbia adottato le iniziative al fine di ovviare o contenere il fenomeno.
Tale prova, in quanto concernente la colpa addebitata alle controparti, deve trovare appositi riscontri, con onere a carico della parte richiedente/danneggiata.
Non può ritenersi all'uopo sufficiente la mera allegazione del fatto, ma occorre fornire idonei elementi sul quid pluris, ed in termini di causalità omissiva (cfr. S.C. in materia Sez. III Ordinanza n. 18954/2017) e con dimostrazione riferita alla conoscenza/conoscibilità della problematica, ed alla correlata inerzia o omissione nell'affrontare il problema del randagismo, e nel fornire possibili soluzioni.
Occorre quindi supportare probatoriamente quanto asserito sull'imputabilità di comportamenti colposi al riguardo, con relativo onere a carico del danneggiato, dovendosi corroborare le asserzioni sul punto, con riscontri che possano consentire di ritenere che la cattura e custodia degli animali randagi poteva essere possibile ed esigibile, e con conseguente individuazione della condotta omissiva colpevole dell'Ente competente a tanto (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 14-05-2018, n.
11591). Co Nella specie la responsabilità della è stata invocata per mancato assolvimento dell'obbligo di prevenzione del randagismo, e tuttavia senza alcun idoneo apporto, anche in termini allegativi, utile ai fini di poter ritenere configurabile la sussistenza Co della colpa in capo alla medesima.
Va al riguardo rilevato che le prove richieste non sono state affatto volte a dar supporto agli assunti concernenti l'addebito di responsabilità per l'occorso, essendo i relativi articolati indirizzati a fornire la prova del fatto storico -asserita aggressione/attraversamento del cane randagio- ma non certo finalizzati a far Co emergere riscontri sulla esigibilità in capo alla e con riferimento alla prevenzione e correlata omissione del fenomeno del randagismo.
Non può pertanto, neppure ritenersi supportato da prova quanto asserito sulle colpevoli omissioni relative alla attività di prevenzione del randagismo, dovendo le correlate deduzioni ritenersi relegate al rango di mera asserzione.
Si osserva peraltro che il fatto che possa essere sbucato all'improvviso un cane asseritamente randagio, e per di più in zona di aperta campagna, non può e non Co deve necessariamente indurre a ritenere la responsabilità della ben potendo ritenersi la inesigibilità di una attività di controllo su un vasto territorio ed anche in zone di aperta campagna e distanti dai centri cittadini, e dovendosi anche ed al riguardo esser valorizzata la mancanza di apposite segnalazioni, che, nella specie, non sono state oggetto di riscontro.
Non essendo l'assunto difensivo di specie, stato affatto supportato anche da Co appositi riscontri sulla colpa della la domanda nei confronti della medesima deve
Pagina 7 ritenersi vieppiù infondata, dovendosi giungere alle medesime conclusioni tratte nella sentenza appellata.
In siffatto quadro, deve concludersi per il rigetto dell'appello.
Per l'effetto gli appellanti dovranno essere condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, e ragguagliate al valore - indeterminabile/complessità bassa- della controversia, ed al minimo tariffario di riferimento, non essendo state affrontate particolari questioni, e svolti approfondimenti istruttori.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per quanto previsto ex art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza la pronunzia n. 4914/2023 del 29/11/2023 del Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna e al pagamento, in Parte_1 Parte_3 Parte_2 Con solido, delle spese di lite che si liquidano a favore della in Pt_4 complessivi € 4.996,00, oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge;
3) Dichiara che gli appellanti suddetti sono tenuti, per quanto previsto dall' art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 4/6/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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