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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18595 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6824 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
- ( , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Ylenia Zeqireya, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
-resistente contumace-
NONCHE'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come all'udienza del 19.11.2024.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato e notificato, la signora Parte_1 adiva questo Tribunale esponendo che: aveva intrattenuto una relazione more
[...] uxorio dal 2003 al 2015 con il sig. dalla quale era nata la figlia Controparte_1 [...]
(Roma, 01.08.2006); di essersi occupata da sola della cura e dell'accudimento Per_1 della figlia, non ricevendo alcun sostegno morale e materiale da parte del compagno;
una volta interrotta la relazione, il sig. si trasferiva presso l'abitazione dei propri CP_1 genitori.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva fosse disposto l'affido condiviso della figlia Per_
a entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, nonché un contributo paterno per il suo mantenimento di € 400 mensili, oltre spese straordinarie al 50%. All'udienza del 19.11.2024 il Giudice delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica al resistente rimasto contumace, rilevato che nelle more del procedimento Per_ la figlia era divenuta maggiorenne, non sussistendo statuizioni in merito all'affidamento e al collocamento della stessa, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, riservava al Collegio per la decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente, ritualmente citato e non costituitosi.
Mantenimento della figlia Per_1 Per_ Le parti sono genitori di (18 anni), convivente da sempre con la madre. La ragazza frequenta l'ultimo anno liceo scientifico dell'Istituto Socrate ed è intenzionata, al termine del percorso scolastico, a frequentare l'università.
Parte ricorrente -come dettagliato nei propri scritti difensivi e dedotto all'udienza del
19.11.2024- ha rappresentato che i rapporti tra la figlia e il padre sono sempre stati sporadici e discontinui.
Orbene il Collegio preliminarmente osserva che non vi sono statuizioni in merito Per_ all'affidamento e al collocamento della figlia , stante la maggiore età della stessa.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli,
è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Quanto alla condizione delle parti, il Collegio evidenzia che
-come risulta dalla documentazione patrimoniale e reddituale versata Parte_1 in atti- è dipendente quadro presso le Poste Italiane Spa e percepisce una retribuzione mensile pari a circa € 2.400. Oltre a ciò, la ricorrente è proprietaria dell'immobile in Roma Piazza Adele Zoagli Mameli 9, gravato da mutuo la cui rata mensile ammonta a € 700. Con riguardo alla situazione del sig. quest'ultimo non ha dato prova della CP_1 propria situazione reddituale. Parte ricorrente -per quanto di sua conoscenza- ha evidenziato che lo stesso è attualmente pensionato (ex impiegato rotocalcografo per il
Gruppo Espresso), percependo una indennità pensionistica di circa € 1.500 al mese per
14 mensilità, e vive in una villetta bifamiliare di proprietà dei propri genitori.
Pertanto, in considerazione delle condizioni economiche dei genitori, dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore alla figlia, collocata dalla nascita esclusivamente presso la madre, considerate le esigenze connesse all'età, considerato altresì che la signora Pt_1 si fa interamente carico di tutte le necessità della ragazza, del suo accudimento e mantenimento, non avendo parte resistente provveduto, in maniera costante, a corrispondere alla signora alcun mantenimento nei confronti della figlia, il Collegio dispone a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne Per_
di € 400 mensili, con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del
17.12.2014.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del
50% per ciascun genitore.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- determina in € 400 il contributo mensile dovuto dal sig. per il Controparte_1 Per_ mantenimento della figlia , da corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia;
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6824 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
- ( , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Ylenia Zeqireya, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
-resistente contumace-
NONCHE'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come all'udienza del 19.11.2024.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato e notificato, la signora Parte_1 adiva questo Tribunale esponendo che: aveva intrattenuto una relazione more
[...] uxorio dal 2003 al 2015 con il sig. dalla quale era nata la figlia Controparte_1 [...]
(Roma, 01.08.2006); di essersi occupata da sola della cura e dell'accudimento Per_1 della figlia, non ricevendo alcun sostegno morale e materiale da parte del compagno;
una volta interrotta la relazione, il sig. si trasferiva presso l'abitazione dei propri CP_1 genitori.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva fosse disposto l'affido condiviso della figlia Per_
a entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, nonché un contributo paterno per il suo mantenimento di € 400 mensili, oltre spese straordinarie al 50%. All'udienza del 19.11.2024 il Giudice delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica al resistente rimasto contumace, rilevato che nelle more del procedimento Per_ la figlia era divenuta maggiorenne, non sussistendo statuizioni in merito all'affidamento e al collocamento della stessa, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, riservava al Collegio per la decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente, ritualmente citato e non costituitosi.
Mantenimento della figlia Per_1 Per_ Le parti sono genitori di (18 anni), convivente da sempre con la madre. La ragazza frequenta l'ultimo anno liceo scientifico dell'Istituto Socrate ed è intenzionata, al termine del percorso scolastico, a frequentare l'università.
Parte ricorrente -come dettagliato nei propri scritti difensivi e dedotto all'udienza del
19.11.2024- ha rappresentato che i rapporti tra la figlia e il padre sono sempre stati sporadici e discontinui.
Orbene il Collegio preliminarmente osserva che non vi sono statuizioni in merito Per_ all'affidamento e al collocamento della figlia , stante la maggiore età della stessa.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli,
è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Quanto alla condizione delle parti, il Collegio evidenzia che
-come risulta dalla documentazione patrimoniale e reddituale versata Parte_1 in atti- è dipendente quadro presso le Poste Italiane Spa e percepisce una retribuzione mensile pari a circa € 2.400. Oltre a ciò, la ricorrente è proprietaria dell'immobile in Roma Piazza Adele Zoagli Mameli 9, gravato da mutuo la cui rata mensile ammonta a € 700. Con riguardo alla situazione del sig. quest'ultimo non ha dato prova della CP_1 propria situazione reddituale. Parte ricorrente -per quanto di sua conoscenza- ha evidenziato che lo stesso è attualmente pensionato (ex impiegato rotocalcografo per il
Gruppo Espresso), percependo una indennità pensionistica di circa € 1.500 al mese per
14 mensilità, e vive in una villetta bifamiliare di proprietà dei propri genitori.
Pertanto, in considerazione delle condizioni economiche dei genitori, dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore alla figlia, collocata dalla nascita esclusivamente presso la madre, considerate le esigenze connesse all'età, considerato altresì che la signora Pt_1 si fa interamente carico di tutte le necessità della ragazza, del suo accudimento e mantenimento, non avendo parte resistente provveduto, in maniera costante, a corrispondere alla signora alcun mantenimento nei confronti della figlia, il Collegio dispone a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne Per_
di € 400 mensili, con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del
17.12.2014.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del
50% per ciascun genitore.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- determina in € 400 il contributo mensile dovuto dal sig. per il Controparte_1 Per_ mantenimento della figlia , da corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia;
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi