Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00282/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00119/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di MA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2025, proposto da
Avv. Paola Soragni, in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 352/2024 in data 25 settembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 il dott. Italo Caso e, uditi per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza n. 352/2024 in data 25 settembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia, nella parte in cui, quanto alle spese processuali, veniva condannato il “… Ministero alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi oltre ad IVA e CPA che distrae in favore del procuratore antistatario …”, ovvero a beneficio dell’avv. Paola Soragni;
che quest’ultima, agendo in proprio, assume rimasta ineseguita in parte qua la decisione, malgrado l’Amministrazione abbia ricevuto regolare notifica della pronuncia, e nonostante il passaggio in giudicato della medesima;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 12 dicembre 2024) della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia;
che si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;
che alla camera di consiglio del 25 giugno 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod.proc.amm., il termine perentorio di deposito del ricorso nei giudizi di ottemperanza è pari a quindici giorni, risultando esso dimezzato rispetto al termine ordinario (v., ex multis , TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 17 maggio 2024 n. 3235);
che nella fattispecie la notificazione del ricorso all’Amministrazione statale si è perfezionata il 10 febbraio 2025 (all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ bologna@mailcert.avvocaturastato.it ’), mentre il deposito dello stesso è avvenuto solo in data 27 febbraio 2025, oltre il termine decadenziale di legge;
che, quindi, il ricorso va dichiarato irricevibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) , cod.proc.amm.;
che, in applicazione dell’art. 73, comma 3, cod.proc.amm., è stato dato avviso in udienza della possibile adozione di una simile pronuncia;
che, in assenza di eccezioni sul punto da parte dell’Amministrazione, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di MA, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Italo Caso |
IL SEGRETARIO