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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3199/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr.ssa Margherita Monte Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere rel. ed est. dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3199/2024 R.G. promossa
Da
(c.f.. ), in persona del curatore fallimentare Dott. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato (Cod. Fisc. Parte_2 Parte_3
), che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem estesa in calce a separato C.F._1 atto (cfr. All. A), e giusto decreto autorizzativo del Giudice Delegato in data 30.10.2024 (cfr. All. 1), il quale indica il proprio indirizzo di PEC: , onde riceverne le Email_1 comunicazioni di legge relative al presente procedimento.
- appellante-
CONTRO
(c.f. , , appartenente al Gruppo Controparte_1 P.IVA_2
Bancario iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari n. 2008.1, e al n. 110 dell'Albo Unico degli CP_1
Intermediari Finanziari, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: pagina 1 di 6 P. Iva , risultante dalla fusione per incorporazione tra P.IVA_3 P.IVA_2 Controparte_2
e (atto del notaio in Milano del 16/12/08, rep. 8295, racc.
[...] CP_3 Persona_1
n. 5202) con sede legale e direzione generale in Milano, Via Livio Cambi n. 5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Donatella Beretta, nata a [...] il [...] ( ) in virtù dei poteri conferitile con procura generale alle liti C.F._2 dell'8.02.2011, con autentica firma per atto Notaio rep. 552442 racc. 82776, registrata Persona_2 il 10.02.2011 al n. 5207 serie 1T per questo giudizio elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano, Via Comelico 3, cap. 20135- PEC: fax al n. Email_2
02/54107406
- appellata-
-
All'esito dell'udienza di discussione orale del 15.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art.350 c.p.c.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Fallimento della società conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Milano, Parte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 527.519,90, Controparte_1 esponendo:
-la conclusione tra le parti in data 28/12/2004 di un contratto di leasing immobiliare avente ad oggetto un capannone industriale sito in San Nicola La Strada (CE) insistente su un terreno di circa mq
21.000 e una palazzina ad uso ufficio su due livelli di circa mq 613;
-la risoluzione del contratto in data 15/05/2012 per inadempimento della società utilizzatrice al pagamento dei canoni;
-l'avvenuta dichiarazione di fallimento della società e la ammissione di al Parte_1 Controparte_1 passivo del fallimento, a seguito di istanza tardivamente depositata in data 31/01/2014 per il complessivo importo al chirografo di € 1.772.480,10 pari alla somma della quota capitale dei canoni a scadere, della quota capitale dei canoni scaduti e non pagati, delle spese legali liquidate dal Tribunale di Milano nel procedimento cautelare che aveva visto soccombente la società poi fallita, oltre iva;
-l'ammissione “con riserva di eventuale deduzione dal ricavato della nuova collocazione del bene, restituendo alla procedura l'eventuale maggior somma ricavata”, così come precisato nella stessa istanza di ammissione presentata da (“ferma la restituzione al fallimento …”); CP_1
-il successivo sviluppo dei rapporti tra le parti in vista della vendita o di altra collocazione del bene già oggetto del contratto di locazione, sino all'avvenuta conclusione in data 19/10/2018 di un nuovo contratto di leasing con altra società al prezzo di € 2.300.000,00 oltre iva;
pagina 2 di 6 -la conseguente richiesta della curatela dell'accredito della somma di € 527.519,90 pari alla differenza tra il prezzo della nuova collocazione del bene (€ 2.300.000,00) e il credito ammesso al passivo per canoni di locazione finanziaria rimasti impagati (€ 1.772.480,10);
-il rigetto da parte di di detta richiesta della curatela per la presenza di un ulteriore Controparte_1 suo credito di € 565.830,00 oltre iva derivante dalla scrittura privata di modifica del contratto di leasing intervenuta tra le parti in data 07/09/2009 -doc. 19.
Preso atto del rifiuto di il fallimento quindi agiva per ottenere il pagamento della predetta CP_1 somma, prima davanti al tribunale di Tivoli dichiaratosi incompetente con ordinanza del 3.8.2021 e quindi davanti al Tribunale di Milano.
Assume il Fallimento che gli effetti della risoluzione del contratto di leasing intervenuta in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (come nel caso di specie) devono essere regolati dall'art.72 quater L.Fall. le cui disposizioni rendono pretestuoso e infondato il diniego di al Controparte_4 versamento della somma di € 527.519,90.
Inoltre, poiché il presunto credito di ulteriori € 565.830,00 non è stato oggetto di insinuazione al passivo, il decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo non può essere messo in discussione in sede ordinaria e l'eccezione di compensazione può essere sollevata solo in sede di verifica dello stato passivo.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande del fallimento, deducendo in Controparte_1 particolare che l'asserito credito del era comunque compensato con il maggior suo credito Parte_1 derivante dalla modifica del contratto di locazione intervenuta tra le parti in data 7.9.2009; con la suddetta integrazione essa società risultava infatti creditrice di ulteriori € 565.830,00, somma che la mancata indicazione nella insinuazione del fallimento non le precludeva di far valere per opporsi alla pretesa del fallimento stesso, ferma restando e richiamata la efficacia endoconcorsuale del provvedimento del giudice delegato.
Assumeva altresì che la fattispecie (risoluzione del contratto ante dichiarazione di fallimento) doveva essere regolata dalle condizioni generali di contratto (artt.21 e 23) che peraltro fornivano una regolamentazione analoga a quella di cui all'art.72 quater L.Fall. e della L. n.124/2017. Doveva quindi essere considerato l'ulteriore credito della società di leasing, derivante dalla scrittura privata integrativa del 7.9.2009, nonostante la omessa indicazione nella sua insinuazione al passivo, eventualmente anche in via di eccezione riconvenzionale.
Con sentenza n. 8632/2024, il Tribunale ha rigettato le domande del Parte_1 condannandolo al pagamento delle spese, liquidate in € 15.659,00 per compensi oltre accessori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il per i motivi in eseguito esposti. Parte_1
Si è costituita insistendo per il rigetto del gravame. Controparte_1
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, in esito a discussione orale all'udienza del
15.5.2025 è stata trattenuta in decisione.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, sul presupposto che al di fuori della procedura concorsuale sono consentite questioni relative al credito, ivi compresa quella di eccepire in compensazione crediti non oggetto di insinuazione al passivo, ha affermato che era legittimata ad opporre alla pretesa del Controparte_1
il proprio controcredito di € 565.830,00, ancorché non oggetto di insinuazione al passivo. Parte_1
Ha altresì puntualizzato che non aveva svolto alcuna domanda riconvenzionale, ma solo CP_1 allegato il proprio ulteriore credito, che trovava in effetti sostegno nel documento prodotto al solo fine di paralizzare la pretesa del e non contestato (“scrittura privata di integrazione al Parte_1 contratto di locazione finanziaria” del 7.9.2009 che ha portato ad una parziale modifica delle originarie pattuizioni con ricalcolo del valore complessivo del contratto e aumento della sua durata nonché dell'importo complessivo della locazione finanziaria”)
^^^
L'appellante censura l'impugnata sentenza, articolando due motivi. Parte_1
1. Circa il documento asseritamente sottoscritto dalla società in bonis (che il giudice di prime cure ha ritenuto non contestato), sostiene che il in realtà ha ritualmente contestato le deduzioni Parte_1 avversarie nella prima memoria a ciò deputata, e che in ogni caso, quale soggetto terzo, non potrebbe neanche proporre il disconoscimento di una scrittura indicata come proveniente dal fallito in bonis.
L'onere di disconoscimento della scrittura privata presuppone, infatti, che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla stessa parte che poi lo disconosca, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo.
2. Deduce l'omesso rilievo della mancanza di data certa della scrittura privata in questione, che rappresenta ex se un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda su essa fondata, integrante eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, altresì evidenziando che comunque il citato documento non dimostra l'avvenuto finanziamento ma al più la volontà di assumersi tale obbligo, senza alcuna evidenza dell'adempimento dello stesso.
***
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello è privo di fondamento per le considerazioni che seguono.
La regola invocata dall'appellante circa l'operatività dei limiti di cui all'art.2704 c.c. nei confronti del terzo e, quale riflesso processuale, la rilevabilità d'ufficio della mancanza di data certa, in realtà è dettata per il curatore solo nell'ambito delle istanze di ammissione al passivo.
Infatti, come chiarito da Cass.31/05/2017 n.13762 ove il curatore “agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito, ovvero la ripetizione di quanto dal medesimo indebitamente pagato in epoca antecedente all'apertura del fallimento, esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito stesso, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale.
In tali ipotesi, infatti, quel curatore non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del soggetto fallito e, quindi, nella veste processuale di terzo, ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo (trattandosi di azione che questi, quand'era in
pagina 4 di 6 bonis, avrebbe potuto ugualmente esercitare), ponendosi conseguentemente nella sua stessa posizione sostanziale e processuale, nella posizione, cioè, che egli avrebbe avuto agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della procedura concorsuale ed indipendentemente dal dissesto verificatosi.
Ne consegue che “il terzo convenuto in giudizio dal curatore può a questi legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da queste provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 c.c. (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 23630/2016,
321/2013, 23429/12, 27510/08, 18059/04, Cass., Sez. U., n. 4213/13)
Ed in generale “in tema di prova civile, la contestazione sulla mancanza di data certa nella scrittura privata si configura come eccezione in senso stretto che, in quanto tale, può essere proposta solo dalla parte. Tanto che si è affermato, in ipotesi di revocatoria fallimentare, che “al curatore - che è parte in tale giudizio e che dal complesso dei dati sottoposti al suo esame può correttamente identificare il momento genetico dell'atto (e, quindi, la sua antecedenza o meno alla dichiarazione di fallimento) - compete proporre l'eccezione di mancanza data certa nella scrittura privata contestata”(Cass.
n.20268/2010).
Correttamente dunque, il Tribunale, in mancanza di puntuale contestazione della scrittura privata di integrazione al contratto di locazione finanziaria, recante la data del 7.9.2009, ha ritenuto rilevante detto documento, senza operare alcun rilievo officioso in ordine alla mancanza di data certa;
né tantomeno esisteva elemento alcuno per disconoscerne la paternità in capo a coloro che risultavano i sottoscrittori.
Ma in ogni caso, circa le non meglio “contestate deduzioni avversarie”, va rilevato che la veridicità della data riportata nella predetta scrittura privata integrativa (con cui vennero finanziati alla controparte ulteriori € 565.830,00 più iva per “lavori di costruzione di rifacimento copertura e adeguamento impianti”) emerge dalla complessiva documentazione allegata (cfr. Cass 22/03/2024,
n.7753 secondo cui le scritture contabili possono permettere di desumere l'anteriorità del contratto rispetto al fallimento); ed in specie dalle fatture prodotte sub. doc. 27 per l'importo di € 565.830,00 emesse dalla stessa appellante in ragione di detto ulteriore finanziamento e la copia dei pagamenti
(doc. 28) di dette fatture effettuati da alla controparte stessa. Controparte_1
Il che smentisce anche che non vi sia evidenza dell'adempimento pattuito con la scrittura integrativa de qua, documentato dai pagamenti concordati.
Bene ha fatto dunque il Tribunale a rigettare la domanda del , ritenendo fondata Parte_1
l'eccezione di compensazione di che su quella scrittura si basa, in quanto idonea a CP_1 dimostrare, in opposizione alla pretesa del , il controcredito di € 565.830,00 da Parte_1 quest'ultima vantato, ancorché non oggetto di insinuazione al passivo.
^^^
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in misura intermedia tra minimi e medi per la non complessità e con esclusione della fase istruttoria del grado, non espletatasi.
pagina 5 di 6 Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto dal avverso Parte_1 la sentenza n. 8632/2024 emessa dal Tribunale di Milano, che integralmente conferma.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del
D.M. 147/22 (scaglione da € 520.000a 1.000.000,00) in complessivi € 10.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano il 21.5.2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano Il Presidente dott.ssa Margherita Monte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr.ssa Margherita Monte Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere rel. ed est. dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3199/2024 R.G. promossa
Da
(c.f.. ), in persona del curatore fallimentare Dott. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato (Cod. Fisc. Parte_2 Parte_3
), che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem estesa in calce a separato C.F._1 atto (cfr. All. A), e giusto decreto autorizzativo del Giudice Delegato in data 30.10.2024 (cfr. All. 1), il quale indica il proprio indirizzo di PEC: , onde riceverne le Email_1 comunicazioni di legge relative al presente procedimento.
- appellante-
CONTRO
(c.f. , , appartenente al Gruppo Controparte_1 P.IVA_2
Bancario iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari n. 2008.1, e al n. 110 dell'Albo Unico degli CP_1
Intermediari Finanziari, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: pagina 1 di 6 P. Iva , risultante dalla fusione per incorporazione tra P.IVA_3 P.IVA_2 Controparte_2
e (atto del notaio in Milano del 16/12/08, rep. 8295, racc.
[...] CP_3 Persona_1
n. 5202) con sede legale e direzione generale in Milano, Via Livio Cambi n. 5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Donatella Beretta, nata a [...] il [...] ( ) in virtù dei poteri conferitile con procura generale alle liti C.F._2 dell'8.02.2011, con autentica firma per atto Notaio rep. 552442 racc. 82776, registrata Persona_2 il 10.02.2011 al n. 5207 serie 1T per questo giudizio elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano, Via Comelico 3, cap. 20135- PEC: fax al n. Email_2
02/54107406
- appellata-
-
All'esito dell'udienza di discussione orale del 15.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art.350 c.p.c.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Fallimento della società conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Milano, Parte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 527.519,90, Controparte_1 esponendo:
-la conclusione tra le parti in data 28/12/2004 di un contratto di leasing immobiliare avente ad oggetto un capannone industriale sito in San Nicola La Strada (CE) insistente su un terreno di circa mq
21.000 e una palazzina ad uso ufficio su due livelli di circa mq 613;
-la risoluzione del contratto in data 15/05/2012 per inadempimento della società utilizzatrice al pagamento dei canoni;
-l'avvenuta dichiarazione di fallimento della società e la ammissione di al Parte_1 Controparte_1 passivo del fallimento, a seguito di istanza tardivamente depositata in data 31/01/2014 per il complessivo importo al chirografo di € 1.772.480,10 pari alla somma della quota capitale dei canoni a scadere, della quota capitale dei canoni scaduti e non pagati, delle spese legali liquidate dal Tribunale di Milano nel procedimento cautelare che aveva visto soccombente la società poi fallita, oltre iva;
-l'ammissione “con riserva di eventuale deduzione dal ricavato della nuova collocazione del bene, restituendo alla procedura l'eventuale maggior somma ricavata”, così come precisato nella stessa istanza di ammissione presentata da (“ferma la restituzione al fallimento …”); CP_1
-il successivo sviluppo dei rapporti tra le parti in vista della vendita o di altra collocazione del bene già oggetto del contratto di locazione, sino all'avvenuta conclusione in data 19/10/2018 di un nuovo contratto di leasing con altra società al prezzo di € 2.300.000,00 oltre iva;
pagina 2 di 6 -la conseguente richiesta della curatela dell'accredito della somma di € 527.519,90 pari alla differenza tra il prezzo della nuova collocazione del bene (€ 2.300.000,00) e il credito ammesso al passivo per canoni di locazione finanziaria rimasti impagati (€ 1.772.480,10);
-il rigetto da parte di di detta richiesta della curatela per la presenza di un ulteriore Controparte_1 suo credito di € 565.830,00 oltre iva derivante dalla scrittura privata di modifica del contratto di leasing intervenuta tra le parti in data 07/09/2009 -doc. 19.
Preso atto del rifiuto di il fallimento quindi agiva per ottenere il pagamento della predetta CP_1 somma, prima davanti al tribunale di Tivoli dichiaratosi incompetente con ordinanza del 3.8.2021 e quindi davanti al Tribunale di Milano.
Assume il Fallimento che gli effetti della risoluzione del contratto di leasing intervenuta in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (come nel caso di specie) devono essere regolati dall'art.72 quater L.Fall. le cui disposizioni rendono pretestuoso e infondato il diniego di al Controparte_4 versamento della somma di € 527.519,90.
Inoltre, poiché il presunto credito di ulteriori € 565.830,00 non è stato oggetto di insinuazione al passivo, il decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo non può essere messo in discussione in sede ordinaria e l'eccezione di compensazione può essere sollevata solo in sede di verifica dello stato passivo.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande del fallimento, deducendo in Controparte_1 particolare che l'asserito credito del era comunque compensato con il maggior suo credito Parte_1 derivante dalla modifica del contratto di locazione intervenuta tra le parti in data 7.9.2009; con la suddetta integrazione essa società risultava infatti creditrice di ulteriori € 565.830,00, somma che la mancata indicazione nella insinuazione del fallimento non le precludeva di far valere per opporsi alla pretesa del fallimento stesso, ferma restando e richiamata la efficacia endoconcorsuale del provvedimento del giudice delegato.
Assumeva altresì che la fattispecie (risoluzione del contratto ante dichiarazione di fallimento) doveva essere regolata dalle condizioni generali di contratto (artt.21 e 23) che peraltro fornivano una regolamentazione analoga a quella di cui all'art.72 quater L.Fall. e della L. n.124/2017. Doveva quindi essere considerato l'ulteriore credito della società di leasing, derivante dalla scrittura privata integrativa del 7.9.2009, nonostante la omessa indicazione nella sua insinuazione al passivo, eventualmente anche in via di eccezione riconvenzionale.
Con sentenza n. 8632/2024, il Tribunale ha rigettato le domande del Parte_1 condannandolo al pagamento delle spese, liquidate in € 15.659,00 per compensi oltre accessori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il per i motivi in eseguito esposti. Parte_1
Si è costituita insistendo per il rigetto del gravame. Controparte_1
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, in esito a discussione orale all'udienza del
15.5.2025 è stata trattenuta in decisione.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, sul presupposto che al di fuori della procedura concorsuale sono consentite questioni relative al credito, ivi compresa quella di eccepire in compensazione crediti non oggetto di insinuazione al passivo, ha affermato che era legittimata ad opporre alla pretesa del Controparte_1
il proprio controcredito di € 565.830,00, ancorché non oggetto di insinuazione al passivo. Parte_1
Ha altresì puntualizzato che non aveva svolto alcuna domanda riconvenzionale, ma solo CP_1 allegato il proprio ulteriore credito, che trovava in effetti sostegno nel documento prodotto al solo fine di paralizzare la pretesa del e non contestato (“scrittura privata di integrazione al Parte_1 contratto di locazione finanziaria” del 7.9.2009 che ha portato ad una parziale modifica delle originarie pattuizioni con ricalcolo del valore complessivo del contratto e aumento della sua durata nonché dell'importo complessivo della locazione finanziaria”)
^^^
L'appellante censura l'impugnata sentenza, articolando due motivi. Parte_1
1. Circa il documento asseritamente sottoscritto dalla società in bonis (che il giudice di prime cure ha ritenuto non contestato), sostiene che il in realtà ha ritualmente contestato le deduzioni Parte_1 avversarie nella prima memoria a ciò deputata, e che in ogni caso, quale soggetto terzo, non potrebbe neanche proporre il disconoscimento di una scrittura indicata come proveniente dal fallito in bonis.
L'onere di disconoscimento della scrittura privata presuppone, infatti, che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla stessa parte che poi lo disconosca, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo.
2. Deduce l'omesso rilievo della mancanza di data certa della scrittura privata in questione, che rappresenta ex se un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda su essa fondata, integrante eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, altresì evidenziando che comunque il citato documento non dimostra l'avvenuto finanziamento ma al più la volontà di assumersi tale obbligo, senza alcuna evidenza dell'adempimento dello stesso.
***
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello è privo di fondamento per le considerazioni che seguono.
La regola invocata dall'appellante circa l'operatività dei limiti di cui all'art.2704 c.c. nei confronti del terzo e, quale riflesso processuale, la rilevabilità d'ufficio della mancanza di data certa, in realtà è dettata per il curatore solo nell'ambito delle istanze di ammissione al passivo.
Infatti, come chiarito da Cass.31/05/2017 n.13762 ove il curatore “agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito, ovvero la ripetizione di quanto dal medesimo indebitamente pagato in epoca antecedente all'apertura del fallimento, esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito stesso, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale.
In tali ipotesi, infatti, quel curatore non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del soggetto fallito e, quindi, nella veste processuale di terzo, ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo (trattandosi di azione che questi, quand'era in
pagina 4 di 6 bonis, avrebbe potuto ugualmente esercitare), ponendosi conseguentemente nella sua stessa posizione sostanziale e processuale, nella posizione, cioè, che egli avrebbe avuto agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della procedura concorsuale ed indipendentemente dal dissesto verificatosi.
Ne consegue che “il terzo convenuto in giudizio dal curatore può a questi legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da queste provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 c.c. (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 23630/2016,
321/2013, 23429/12, 27510/08, 18059/04, Cass., Sez. U., n. 4213/13)
Ed in generale “in tema di prova civile, la contestazione sulla mancanza di data certa nella scrittura privata si configura come eccezione in senso stretto che, in quanto tale, può essere proposta solo dalla parte. Tanto che si è affermato, in ipotesi di revocatoria fallimentare, che “al curatore - che è parte in tale giudizio e che dal complesso dei dati sottoposti al suo esame può correttamente identificare il momento genetico dell'atto (e, quindi, la sua antecedenza o meno alla dichiarazione di fallimento) - compete proporre l'eccezione di mancanza data certa nella scrittura privata contestata”(Cass.
n.20268/2010).
Correttamente dunque, il Tribunale, in mancanza di puntuale contestazione della scrittura privata di integrazione al contratto di locazione finanziaria, recante la data del 7.9.2009, ha ritenuto rilevante detto documento, senza operare alcun rilievo officioso in ordine alla mancanza di data certa;
né tantomeno esisteva elemento alcuno per disconoscerne la paternità in capo a coloro che risultavano i sottoscrittori.
Ma in ogni caso, circa le non meglio “contestate deduzioni avversarie”, va rilevato che la veridicità della data riportata nella predetta scrittura privata integrativa (con cui vennero finanziati alla controparte ulteriori € 565.830,00 più iva per “lavori di costruzione di rifacimento copertura e adeguamento impianti”) emerge dalla complessiva documentazione allegata (cfr. Cass 22/03/2024,
n.7753 secondo cui le scritture contabili possono permettere di desumere l'anteriorità del contratto rispetto al fallimento); ed in specie dalle fatture prodotte sub. doc. 27 per l'importo di € 565.830,00 emesse dalla stessa appellante in ragione di detto ulteriore finanziamento e la copia dei pagamenti
(doc. 28) di dette fatture effettuati da alla controparte stessa. Controparte_1
Il che smentisce anche che non vi sia evidenza dell'adempimento pattuito con la scrittura integrativa de qua, documentato dai pagamenti concordati.
Bene ha fatto dunque il Tribunale a rigettare la domanda del , ritenendo fondata Parte_1
l'eccezione di compensazione di che su quella scrittura si basa, in quanto idonea a CP_1 dimostrare, in opposizione alla pretesa del , il controcredito di € 565.830,00 da Parte_1 quest'ultima vantato, ancorché non oggetto di insinuazione al passivo.
^^^
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in misura intermedia tra minimi e medi per la non complessità e con esclusione della fase istruttoria del grado, non espletatasi.
pagina 5 di 6 Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto dal avverso Parte_1 la sentenza n. 8632/2024 emessa dal Tribunale di Milano, che integralmente conferma.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del
D.M. 147/22 (scaglione da € 520.000a 1.000.000,00) in complessivi € 10.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano il 21.5.2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano Il Presidente dott.ssa Margherita Monte
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