Sentenza 26 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/11/2003, n. 18035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18035 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2003 |
Testo completo
E N O I A L Z L A E R D T " S I 9 7 REPUBBLICA ITALIANA 1 G . 3 T E . R R N A ' IN NOME DE POPOLO ITALIANO CORTE S18 035/03 A L 7 D L 6 E 9 E 1 D - T 5 Oggetto A I N - 3 E S N S E SANZIONE E E SEZIONE PRIMA CIVILE G " AMMINISTRATIVA S G I E L A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 31422/01 Dott. Angelo - Presidente GRIECO Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere- Dott. Renato RORDORF - Consigliere 36133 Cron. - Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Ud. 16/06/2003 Dott. Gianfranco GILARDI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI POTENZA, in persona del Prefetto pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
UC UCO;
intimato - avverso la sentenza n. 17/01 del Giudice di pace di MARSICO NUOVO, depositata il 26/04/01; $2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica *1642 udienza del 16/06/2003 dal Consigliere Dott. Francesco il - FELICETTI;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1 RR FE, con ricorso depositato il 12 novembre 2000, proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Marsiconuovo avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Potenza in data 24 ottobre 2000, riguardante una violazione del codice della strada accertata il 13 novembre 1999, re- lativa al superamento dei limiti di velocità. Instaura- to il contraddittorio nei confronti del Prefetto di Po- 1 tenza, il Giudice di pace, con sentenza depositata il 26 aprile 2001, accoglieva l'opposizione sotto il pro- filo che il verbale di accertamento non conteneva un' adeguata motivazione della mancata contestazione im- mediata dell'infrazione, non essendo motivato perché il servizio di accertamento non fosse stato predisposto in modo da renderla possibile. Avverso la sentenza ha proposto ricorso a que- sta Corte il Prefetto di Potenza, con atto notificato al FE il 7 dicembre 2001, formulando un unico mo- tivo di impugnazione. La parte intimata non ha
contro
- dedotto. H Q Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denuncia la violazione degli artt. 142, 200-2002 del codice della strada e 384 del relativo regolamento di esecuzione, deducendosi per un verso che la mancanza di contestazione immediata non produce la nullità della successiva ordinanza- ingiunzione, e per altro verso che ai sensi dell'art. 384 del regolamento sopra citato la contestazione imme- diata non è mai necessaria quando, come nel caso di specie, l'accertamento della violazione sia stato com- piuto attraverso apparecchiatura che consentiva la ri- levazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal luogo dell'accertamento, non essendo l'Amministrazione tenuta alla predisposizione di una pluralità di pattuglie per il servizio di rilevazione e non essendo comunque cen- surabili in sede di opposizione le modalità di organiz- zazione del servizio. Il ricorso deve ritenersi fondato nei sensi ap- presso indicati. Questa Corte, da ultimo con le sentenze 28 giu- gno 2001, n. 8869 e 21 febbraio 2001, n. 2494, in con- formità di quanto già ritenuto dalle sentenze 2 agosto 2000, n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010, 18 giugno 1999, li п. 6123, ha affermato che la disposizione generale in 3 tema di contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, de- ve ritenersi derogata dalla discliplina speciale detta- ta in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice della strada. L'art. 200 dispone infatti che la violazione "quando è possibile, deve essere immediatamente conte- stata"; l'art. 201 dispone che la contestazione va fat- ta mediante notifica del verbale "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata" e nel ver- " bale debbono essere indicati "i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata". Diversamente, l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 si limita a pre- vedere la contestazione a mezzo di notificazione del verbale "se non avvenuta la contestazione immediata", prescindendo dalla possibilità o meno di tale contesta- zione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo. Dalla diversità delle due discipline discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in rela- zione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazio- ne immediata, pur possibile, della violazione, qualora I 4 sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (da ultimo Cass. 11 set- tembre 1999, n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio 1997, n. 5904). Dalla su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilite ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, cosicché non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce vio- lazione di legge che rende illegittimi i successivi at- ti del procedimento. Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi, motivazione nel verbale di contestazione. Nella citata sentenza n. 2494 del 2001 è stato confermato il principio, già enunciato da questa Corte con la sentenza 18 giugno 1999, n. 6123, secondo il quale in tema di violazioni del codice della strada, ove il giudice dell'opposizione ragionevolmente riten- ga, con prudente apprezzamento e con le limitazioni quanto alle ipotesi indicate nell'art. 384 del regola- mento di esecuzione - che la contestazione immediata, del cui difetto l'interessato si sia doluto, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circo- stanze del caso, deve annullare il verbale di accerta- bG mento della violazione (ovvero dell'ordinanza- ingiunzione se questa sia l'oggetto dell'opposizione). Tale regola, in via di principio, è applicabile anche in materia di contestazione di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparec- chiature di controllo ("autovelox") cosicché, in man- canza di contestazione immediata della violazione, necessario che nel verbale di contestazione notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass. 21 marzo 2001, n. 2494; 3 aprile 2000, n. 4010; 5 novembre 1999, 12. 12330), ragioni sulla cui esistenza è possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite del- la insindacabilità delle modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell'Autorità amministra- tiva (Cass. 5 ottobre 1999, n. 12330, 21 febbraio 2001, n. 2494, 16 marzo 2001, n. 3836; 21 marzo 2002, n. 4048). In proposito va peraltro, considerato che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività, al- cuni casi di impossibilità di contestazione immediata, statuendo, in caso di accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature di rilevamento della velocità, che deve considerarsi impossibile la rilevazione imme- 6 н diata nei casi in cui l'apparecchiatura consenta la de- terminazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a di- stanza dal posto di accertamento, ° comunque nella im- possibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Ne deriva che, ove l'apparecchiatura non consen- ta la determinazione dell'illecito se non dopo il tran- sito del veicolo, é sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sem- pre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di per- е sonale dell'Amministrazione e senza che sulle modalità - come sopra evidenzia- di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale. to - Nel caso di specie il Giudice di pace, secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, in contrasto con i su detti principi, ha sostanzialmente ritenuto sempre necessaria la contestazione immediata, a pena di nullità del verbale di accertamento, affermando che il servizio di rilevamento delle infrazioni stradali a mezzo di autovelox deve essere organizzato sempre in 7 F modo da renderla possibile, così censurando in con- trasto con il principio sopra affermato le modalità - di organizzazione del servizio e la discrezionalità am- ministrativa esistente al riguardo, che in sede di op- posizione alle ordinanze ingiunzioni irrogative di san- zioni amministrative non può essere censurata, non po- tendosi ritenere che ove l'apparecchiatura di rileva- mento segnali la violazione al momento del passaggio del veicolo, debba essere sempre predisposta una secon- da pattuglia per procedere alla contestazione immedia- ta. Ne deriva che sotto tale profilo il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Potenza, che farà applica- zione dei su detti principi di diritto e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giu- dizio di cassazione al Giudice di pace di Potenza in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma il 16 giugno 2003, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Presidente Il Consigliere estensore Francen felicit 0/0 IK CANCELLIERE Somuuks Marxale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 26 NOV. 2003 il IL CANCELLIERE . N O A I L Z L A E R D T S " 9 I 7 G 1 . 9 E T R . R A ' A L D L E E 8 D 1 T - I N 5 - E S 3 S N E E E " G S G I E A L