Articolo 39 della Legge 9 maggio 1975, n. 153
Articolo 38Articolo 40
Versione
10 giugno 1975
Art. 39.
Esercitano le funzioni di organismi fondiari ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 15 e 37, gli enti di sviluppo agricolo regionali o interregionali, nonche' la Cassa per la formazione della proprieta' contadina istituita con l' articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121 .
Entrata in vigore il 10 giugno 1975
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