Art. 39.
Esercitano le funzioni di organismi fondiari ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 15 e 37, gli enti di sviluppo agricolo regionali o interregionali, nonche' la Cassa per la formazione della proprieta' contadina istituita con l' articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121 .
Esercitano le funzioni di organismi fondiari ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 15 e 37, gli enti di sviluppo agricolo regionali o interregionali, nonche' la Cassa per la formazione della proprieta' contadina istituita con l' articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121 .