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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/06/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 830/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 830/2024, avente ad oggetto “opposizione a precetto”,
PROMOSSA DA
(C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone, via S. Parte_1 C.F._1
Paternostro n. 6; rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Ritorto Bruzzese, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ) e, per essa, (P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a P.IVA_2
Salerno, c.so G. Garibaldi n. 8; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valerio Iorio e Carmen
Iorio, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 14.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, scaduti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
-1- potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 05.06.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificato il 06.05.2024, con cui la CP_1 gli intimava il pagamento di un importo pari ad € 97.417,54, dovuto in forza di un
[...] originario contratto stipulato il 17.05.2002 con la oltre Controparte_3 interessi e spese.
A sostegno dell'opposizione ha esclusivamente eccepito il difetto di legittimazione sostanziale della società finanziaria opposta, rilevando come non possa ritenersi a tal fine sufficiente la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione del credito in suo favore.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla società intimante in quanto la dedotta titolarità del credito/titolo azionato non è stata provata;
Controparte_1
2) per l'effetto, condannare parte intimante al pagamento dele spese e competenze di lite»
2. - Radicatosi il contraddittorio si è costituita in giudizio - tramite la propria procuratrice speciale - la creditrice intimante, la quale, contestando la Controparte_2 fondatezza della doglianza attorea, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare accertare e dichiarare infondata e illegittima la richiesta di carenza di legittimazione attiva, per tutti i motivi addotti in narrativa;
2) nel merito, rigettare l'opposizione promossa per essere infondata in fatto e in diritto, per i motivi sopra indicati;
3) condannare la parte opponente al pagamento delle spese e dei compensi di causa ex DM n.
147/2022 nonché al risarcimento dei danni, in favore della concludente, ex art. 96. c.p.c., di cui sussistono tutti i presupposti di legge, da liquidarsi nella misura ritenuta di Giustizia;
4) emettersi ogni altra statuizione di Legge e provvedimento ritenuto di Giustizia a tutela del legittimi diritti di parte opposta».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
14.05.2025, preso atto dell'intervenuto deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 189 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Con l'unico motivo di opposizione l'odierno attore, pur richiamando impropriamente il presupposto processuale della legitimatio ad causam, contesta, in realtà, il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla società precettante.
-2- 3. - Così esattamente qualificato l'oggetto del contendere, va in questa sede ribadito che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 T.U.B., la cessionaria che agisca affermandosi successore a titolo particolare del diritto di credito ha l'onere, in presenza di specifica ed argomentata contestazione di controparte, di «dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (Cass. Civ., n. 5857 del 22/02/2022).
3.1. - Ai fini dell'assolvimento di tale onere, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993 conserva pur sempre un valore
“indiziario” (cfr., sul tema, Cass. Civ., sez. III, ord. 06.02.2024 n. 3405) e va valutato unitariamente a tutti gli ulteriori elementi istruttori acquisiti agli atti del giudizio.
3.2. - A tal riguardo, premesso che il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, va assicurata continuità al condivisibile indirizzo interpretativo secondo cui la dichiarazione confessoria della cedente, considerata unitariamente alla disponibilità del titolo esecutivo allegato all'atto di precetto notificato dalla cessionaria, costituiscono elementi documentali idonei a comprovare il trasferimento del credito in capo all'intimante (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 10200 del 2021 nonché Cass., Sez. Un., 04.05.2017
n. 10790: «La dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello»).
3.3. - Ebbene, nelle specie, parte opposta si è fatta carico di produrre, non soltanto l'estratto della G.U. n. 52 del 05.05.2018, in cui si dava atto della cessione in blocco stipulata in data 20.04.2018 dal Gruppo Intesa Sanpaolo con ma Controparte_1 anche:
- l'originario titolo costitutivo del credito per cui è causa, ossia il contratto di mutuo ipotecario stipulato il 17.05.2002, con atto rogato dal Notaio dott.ssa , tra Persona_1
l'odierno opponente e la (cfr. 2), quest'ultima incorporata – Controparte_3 com'è incontroverso tra le parti (non essendo stata oggetto di specifica contestazione) – in
Intesa Sanpaolo a far data dal 20.07.2015, con i conseguenti effetti di cui all'art. 2504-bis cod. civ.;
- l'espressa dichiarazione del 01.08.2024 con cui Intesa Sanpaolo s.p.a. – nella sua qualità di titolare del credito – ha confermato la cessione dello specifico credito per cui è causa in favore di [cfr. doc. in atti: «OGGETTO: ; NDG: Controparte_1 Parte_1
27985498000; Segnaliamo che Intesa Sanpaolo spa in data 20.04.2018 ha effettuato nei confronti di un'operazione di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli artt. 4 e 7.1 Controparte_1 della L. 30 aprile 1999 n° 130, corredata dell'informativa ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5, del
Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, che include, tra gli altri, i crediti di seguito indicati: 951100000277 (soff. spese); 9545000000570
-3- (soff. mutui risolti); 95450000000593 (soff. mutui risolti). Della suddetta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 5.05.2018 al n. 52 parte II].
3.4. - Ne consegue che, alla luce di tali convergenti elementi probatori ed in assenza di prova contraria da parte dell'odierno opponente circa l'esclusione del credito per cui è causa dalla predetta cessione (ad esempio, dimostrando l'esistenza di un rapporto di mutuo altro e diverso rispetto a quello interessato dalla predetta cessione in blocco), non sussistono margini per poter seriamente dubitare dell'attuale titolarità del credito in capo all'odierna opposta.
4. - Sicché, per le ragioni esposte, l'opposizione non può che essere respinta.
**************************
1. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e calcolate ai sensi del D.M. n.
147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria
(attesa la natura documentale della controversia), sono liquidate come da dispositivo.
2. - Non ricorrono invece i presupposti di condanna per lite temeraria, giacché “la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del quantum debeatur, o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa” (cfr. Cass., sez. II, 15.02.2007 n. 3388; Cass., sez. I, 9.09.2004 n.
18169).
3. - Diversamente, saranno valutati con separato decreto i presupposti per un'eventuale revoca dell'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136 T.U.S.G.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 830/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatogli il 06.05.2024 da Controparte_1
2. condanna a rifondere a in persona del relativo Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t., le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 07 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-4-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 830/2024, avente ad oggetto “opposizione a precetto”,
PROMOSSA DA
(C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone, via S. Parte_1 C.F._1
Paternostro n. 6; rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Ritorto Bruzzese, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ) e, per essa, (P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a P.IVA_2
Salerno, c.so G. Garibaldi n. 8; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valerio Iorio e Carmen
Iorio, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 14.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, scaduti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
-1- potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 05.06.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificato il 06.05.2024, con cui la CP_1 gli intimava il pagamento di un importo pari ad € 97.417,54, dovuto in forza di un
[...] originario contratto stipulato il 17.05.2002 con la oltre Controparte_3 interessi e spese.
A sostegno dell'opposizione ha esclusivamente eccepito il difetto di legittimazione sostanziale della società finanziaria opposta, rilevando come non possa ritenersi a tal fine sufficiente la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione del credito in suo favore.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla società intimante in quanto la dedotta titolarità del credito/titolo azionato non è stata provata;
Controparte_1
2) per l'effetto, condannare parte intimante al pagamento dele spese e competenze di lite»
2. - Radicatosi il contraddittorio si è costituita in giudizio - tramite la propria procuratrice speciale - la creditrice intimante, la quale, contestando la Controparte_2 fondatezza della doglianza attorea, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare accertare e dichiarare infondata e illegittima la richiesta di carenza di legittimazione attiva, per tutti i motivi addotti in narrativa;
2) nel merito, rigettare l'opposizione promossa per essere infondata in fatto e in diritto, per i motivi sopra indicati;
3) condannare la parte opponente al pagamento delle spese e dei compensi di causa ex DM n.
147/2022 nonché al risarcimento dei danni, in favore della concludente, ex art. 96. c.p.c., di cui sussistono tutti i presupposti di legge, da liquidarsi nella misura ritenuta di Giustizia;
4) emettersi ogni altra statuizione di Legge e provvedimento ritenuto di Giustizia a tutela del legittimi diritti di parte opposta».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
14.05.2025, preso atto dell'intervenuto deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 189 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Con l'unico motivo di opposizione l'odierno attore, pur richiamando impropriamente il presupposto processuale della legitimatio ad causam, contesta, in realtà, il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla società precettante.
-2- 3. - Così esattamente qualificato l'oggetto del contendere, va in questa sede ribadito che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 T.U.B., la cessionaria che agisca affermandosi successore a titolo particolare del diritto di credito ha l'onere, in presenza di specifica ed argomentata contestazione di controparte, di «dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (Cass. Civ., n. 5857 del 22/02/2022).
3.1. - Ai fini dell'assolvimento di tale onere, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993 conserva pur sempre un valore
“indiziario” (cfr., sul tema, Cass. Civ., sez. III, ord. 06.02.2024 n. 3405) e va valutato unitariamente a tutti gli ulteriori elementi istruttori acquisiti agli atti del giudizio.
3.2. - A tal riguardo, premesso che il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, va assicurata continuità al condivisibile indirizzo interpretativo secondo cui la dichiarazione confessoria della cedente, considerata unitariamente alla disponibilità del titolo esecutivo allegato all'atto di precetto notificato dalla cessionaria, costituiscono elementi documentali idonei a comprovare il trasferimento del credito in capo all'intimante (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 10200 del 2021 nonché Cass., Sez. Un., 04.05.2017
n. 10790: «La dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello»).
3.3. - Ebbene, nelle specie, parte opposta si è fatta carico di produrre, non soltanto l'estratto della G.U. n. 52 del 05.05.2018, in cui si dava atto della cessione in blocco stipulata in data 20.04.2018 dal Gruppo Intesa Sanpaolo con ma Controparte_1 anche:
- l'originario titolo costitutivo del credito per cui è causa, ossia il contratto di mutuo ipotecario stipulato il 17.05.2002, con atto rogato dal Notaio dott.ssa , tra Persona_1
l'odierno opponente e la (cfr. 2), quest'ultima incorporata – Controparte_3 com'è incontroverso tra le parti (non essendo stata oggetto di specifica contestazione) – in
Intesa Sanpaolo a far data dal 20.07.2015, con i conseguenti effetti di cui all'art. 2504-bis cod. civ.;
- l'espressa dichiarazione del 01.08.2024 con cui Intesa Sanpaolo s.p.a. – nella sua qualità di titolare del credito – ha confermato la cessione dello specifico credito per cui è causa in favore di [cfr. doc. in atti: «OGGETTO: ; NDG: Controparte_1 Parte_1
27985498000; Segnaliamo che Intesa Sanpaolo spa in data 20.04.2018 ha effettuato nei confronti di un'operazione di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli artt. 4 e 7.1 Controparte_1 della L. 30 aprile 1999 n° 130, corredata dell'informativa ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5, del
Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, che include, tra gli altri, i crediti di seguito indicati: 951100000277 (soff. spese); 9545000000570
-3- (soff. mutui risolti); 95450000000593 (soff. mutui risolti). Della suddetta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 5.05.2018 al n. 52 parte II].
3.4. - Ne consegue che, alla luce di tali convergenti elementi probatori ed in assenza di prova contraria da parte dell'odierno opponente circa l'esclusione del credito per cui è causa dalla predetta cessione (ad esempio, dimostrando l'esistenza di un rapporto di mutuo altro e diverso rispetto a quello interessato dalla predetta cessione in blocco), non sussistono margini per poter seriamente dubitare dell'attuale titolarità del credito in capo all'odierna opposta.
4. - Sicché, per le ragioni esposte, l'opposizione non può che essere respinta.
**************************
1. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e calcolate ai sensi del D.M. n.
147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria
(attesa la natura documentale della controversia), sono liquidate come da dispositivo.
2. - Non ricorrono invece i presupposti di condanna per lite temeraria, giacché “la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del quantum debeatur, o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa” (cfr. Cass., sez. II, 15.02.2007 n. 3388; Cass., sez. I, 9.09.2004 n.
18169).
3. - Diversamente, saranno valutati con separato decreto i presupposti per un'eventuale revoca dell'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136 T.U.S.G.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 830/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatogli il 06.05.2024 da Controparte_1
2. condanna a rifondere a in persona del relativo Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t., le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 07 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-4-