Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5620/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
, c.f. , residente in [...] C.F._1
Bonaduce n. 14, rapp.to e difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione dall'avv. Domenico Leo c.f. , con studio in Pompei (NA) alla via C.F._2
Parrocchia n. 26, ed el.te dom.to presso lo studio dello stesso OPPONENTE E
C.F. corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Milano (MI), via Felice Casati, 1/A, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore Ing. in proprio e nella sua qualità di Controparte_2 procuratrice di C.F. , corrente in Faenza (RA), via Controparte_3 P.IVA_2
Ossani 14 (giusta procura speciale conferita in data 21/01/2014 a Rep. n. 78077, Racc. n. 14209 Notaio di Milano, registrata in Milano in data 23/01/2014, al Persona_1
n. 531, serie 1T), a sua volta procuratrice di C.F. , corrente CP_4 P.IVA_3 in Conegliano (TV), via AL 1 (giusta procura speciale conferita in data 01/08/2013 a Rep. n. 286032, Racc. n. 23407 Notaio di Pordenone, registrata in Persona_2
Pordenone in data 05/08/2013 al n. 7639, serie 1T), rappresentata e difesa nella presente procedura dall'Avv. Marco Sartoni, C.F. , del Foro di C.F._3
Ravenna, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore in Faenza (RA), via Volta, 5/4 – OPPOSTO NONCHÉ
C.F. , corrente in Milano (MI), via Felice Casati, Controparte_3 P.IVA_2
1/A, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore Ing. C.F. Controparte_2 C.F._4
(munito dei relativi poteri in forza di verbale del consiglio di amministrazione del 26/04/2017), rappresentata e difesa nella presente procedura, in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento volontario, dall'Avv. Marco Sartoni, C.F.
, del Foro di Ravenna, la quale dichiara di C.F._3 Controparte_3 agire in qualità di procuratrice di C.F. , corrente in CP_4 P.IVA_3
N.R.G. 5620/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
Pordenone in data 05/08/2013 al n. 7639, serie 1T, elettivamente domiciliata per il presente procedimento presso lo Studio del suindicato difensore TERZO INTERVENTORE
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 23/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1/10/2018, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1274/2018 del 14/06/2018 e notificato il 20/07/2018, con il quale gli veniva ingiunto, il pagamento della somma di
€ 25.941,74 oltre € 658,50 di spese legali, in favore della
[...]
per contratti di finanziamento stipulati con Prestitalia spa. Parte_2
Parte opponente eccepiva il carattere usurario dei tassi di interesse applicati alle operazioni di prestito stipulate dal con Prestitalia S.p.a.; la violazione, da parte Pt_1 di Prestitalia S.p.a., del disposto di cui all'art. 39, D.P.R. n. 180/1950, con diritto del al risarcimento del danno patito in conseguenza della condotta della Pt_1
Finanziaria; la violazione, da parte di Prestitalia S.p.a. e degli obblighi di CP_4 correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, con diritto del Balzano al risarcimento del danno patito in conseguenza di tale condotta. Chiedeva altresì di chiamare in causa Prestitalia S.p.a. In data 04/01/2019 si costituiva che chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza del 29/01/2020, il Tribunale autorizzava il alla chiamata in giudizio del terzo Prestitalia S.p.a. Pt_1
In data 13/01/2021 si costituiva in giudizio, nella qualità di procuratrice di CP_4
la- documentando l'avvenuta fusione per incorporazione di
[...] Controparte_3
della quale faceva proprie le difese ed istanze ai fini della Controparte_1 prosecuzione del processo. La causa, previa assegnazione alle parti del termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., era istruita esclusivamente sul piano documentale ed infine posta riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 24/10/2024.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va rilevato che non risulta ritualmente citata la Prestitalia S.p.a., avendo parte opponente allegato alle note di trattazione per l'udienza cartolare del 29/01/2021, unicamente, la ricevuta di accettazione di una PEC inviata alla terza chiamata in data 03/11/2020, insufficiente a dimostrare il perfezionamento della notificazione, non essendo prodotta la ricevuta di consegna.
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2. Sul merito. L'opposizione è infondata e va rigettata. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Risulta documentalmente provato che in data 05/08/2008 stipulava con CP_5
Prestitalia S.p.a. il contratto n. 180880, per un finanziamento di € 23.976,00 rimborsabile in n. 108 rate mensili da € 222,00 ciascuna, a mezzo cessione del quinto della retribuzione stipendiale erogata dalla datrice di lavoro secondo Controparte_6 la disciplina di cui al D.P.R. n. 180/1950 e s.m.i. Risulta altresì documentalmente provato che, in pari data, il stipulava altresì Pt_1 con Prestitalia S.p.a., il contratto n. 181438, per un ulteriore finanziamento di € 25.200,00 rimborsabile in n. 120 rate mensili da € 210,00 ciascuna, a mezzo delegazione di pagamento su stipendi/salari conferita alla datrice di lavoro Controparte_6 secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 180/1950 e s.m.i. Risulta documentalmente che, in ottemperanza all'art. 54, D.P.R. n. 180/1950 ed in via
N.R.G. 5620/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 accessoria ai predetti finanziamenti, Prestitalia S.p.a. stipulava con Parte_3 rispettivamente, le Polizze Rischio Impiego n. 561752 e 566404, per garantire il credito della Finanziaria contro il rischio di perdite patrimoniali derivanti da insolvenza, per il caso di cessazione del rapporto di lavoro con Controparte_6
Parte creditrice ha altresì provato documentalmente che, in data 07/06/2010 cessava il rapporto di lavoro con e che, in pari data, il residuo debito ascritto Controparte_6 in linea capitale a carico del per i finanziamenti n. 180880 e 181438 Pt_1 ammontava, rispettivamente, ad € 8.196,61 e ad € 17.745,13. La possibilità per il Consumatore di accedere simultaneamente ad un prestito rimborsabile a mezzo cessione del quinto e ad un prestito rimborsabile a mezzo delegazione di pagamento è consentita e non costituisce violazione dell'art. 39, D.P.R. n. 180/1950, stante la sostanziale differenza tra il negozio di cessione, espressamente richiamato nella norma in parola, e la delegazione di pagamento, a condizione che tale cumulo non comprometta il diritto del lavoratore a ricevere un reddito sufficiente al mantenimento dignitoso, circostanza in alcun modo provata dall'opponente. Ricorrendo i presupposti per l'escussione delle stipulate Polizze Rischio Impiego,
[...] liquidava alla Finanziaria l'indennizzo di € 8.196,61 per il Parte_3 finanziamento n. 180880, nonché l'indennizzo di € 17.745,13 per il finanziamento n. 181438, come risulta sempre documentalmente. Per identici importi e, dunque, per complessivi € 25.941,74, si Parte_3 surrogava nel diritto di credito vantato da Prestitalia S.p.a. a carico del , come Pt_1 provato dalla documentazione in atti. Risulta documentato poi che, in data 18/12/2013 ed ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999, cedeva il credito a cessione in blocco Parte_3 CP_4 comunicata al nei modi di cui all'art. 58 T.U.B. mediante pubblicazione di Pt_1 avviso su Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 151 del 24/12/2024. In data 01/08/2013, conferiva a procura per il CP_4 Controparte_3 recupero, anche giudiziale, del predetto credito;
in data 21/01/2014, Controparte_3 conferiva a sua volta procura ad Controparte_1 come da documentazione depositata. Parte opposta ha genericamente contestato il carattere usurario dei tassi di interesse indicati nei contratti di finanziamento ed applicati alle operazioni di prestito, senza fornire però a tali affermazioni, alcun riscontro probatorio, limitandosi a produrre una perizia di parte e senza neppure allegare i decreti ministeriali emessi per l'individuazione del tasso soglia applicabile alle operazioni di prestito. Infondate sono altresì le contestazioni mosse dall'opponente in ordine al mancato rimborso delle commissioni e degli oneri corrisposti anticipatamente e non maturati in seguito all'estinzione anticipata dei finanziamenti, dal momento che il non ha Pt_1 mai chiesto, né ha provveduto, all'estinzione anticipata dei finanziamenti n. 180880 e 181438. Il diritto al rimborso delle commissioni non maturate insorge solo a seguito dell'effettiva e volontaria estinzione del finanziamento, circostanza che non si è verificata nel caso di specie.
N.R.G. 5620/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 Generiche sono altresì le contestazioni relative all'asserita violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza posti a carico delle parti contraenti nell'esecuzione dei contratti di prestito.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5620/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, ogni contraria Parte_1 CP_1 Controparte_3 istanza disattesa così provvede:
1. Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 1274/2018, del 14/06/2018, che va dichiarato esecutivo;
3. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_3 delle spese di giudizio che si liquidano in € 3397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore, il 14/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5620/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5