TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/06/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 275/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 275/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CAMPUS Parte_1 C.F._1
PATRIZIA ANTONELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
, (C.F. e FU C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_1
Persona_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“1) Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) Dichiarare nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]76 c.f. Parte_1
proprietario per intervenuta usucapione di terreno ubicato in Buddusò C.F._1
Codice:B246A Sezione AGRO distinto al Catasto Terreni al Foglio 30 Particella 14 e Particella 104 .
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione.”
Per parte resistente:
“nessuna conclusione stante la contumacia”
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del diritto di proprietà per Parte_1
intervenuta usucapione di un terreno sito in Buddusò, loc. Ludurru, identificato in Catasto Terreni al foglio 30, mapp. 14 e 104.
Più nel dettaglio, il ricorrente esponeva:
- di aver avuto il possesso e il godimento del predetto terreno in via esclusiva, pacifica e ininterrotta per oltre vent'anni;
- di aver provveduto con animus domini e a sue spese alla realizzazione della recinzione, con rete e muretti in mattoni di granito, delimitando l'area con due cancelli;
- di aver costruito un capannone in lamiera, che aveva utilizzato sin dal 1995 come deposito per le attrezzature e i mezzi meccanici funzionali all'esercizio della sua attività di soccorso stradale;
- di aver altresì costruito una legnaia, dei box per il ricovero degli animali;
- di aver adibito una porzione di terreno alla coltivazione dell'orto;
- che il bene è formalmente intestato ad altri soggetti;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione del bene.
I resistenti non si costituivano e, rilevata la regolarità della notifica effettuata nelle forme ordinarie, veniva dichiarata la contumacia di e Veniva altresì CP_1 CP_3 CP_2
accertata la regolarità della notifica effettuata per pubblici proclami nei confronti dei soggetti indeterminabili.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 11.6.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.
*
Si deve premettere che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., è depositata nel termine di cui al comma terzo della citata norma, applicabile al presente giudizio in virtù dell'art. 7, co. 3, d.lgs. n.
165/2024 (cd. Correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024).
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pagina 2 di 4 pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dal ricorrente, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte ricorrente).
I resistenti, rimanendo contumaci, non si opponevano a quanto allegato e dedotto nell'atto di citazione.
Nel merito, dalle risultanze testimoniali (cfr. udienza del 21.1.2025) emergeva che la parte ricorrente possiede e possedeva da oltre 20 anni il terreno oggetto di causa, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Il teste amico del ricorrente, dichiarava di conoscere bene i luoghi oggetto di causa, Tes_1
essendoci stato diverse volte in occasione di alcuni lavori. Riferiva che aveva Parte_1
cominciato ad utilizzarlo a metà degli anni '90 e che, nel corso del tempo, aveva fatto diverse migliorie, quali la realizzazione del capannone, della legnaia e del box per animali: “adesso il terreno è sistemato molto bene, il Sig. ci ha fatto molti lavori. Adesso vi è un orticello, un capannone (che sarà circa Pt_1
ampio 60-70 mq) ad uso lavorativo, vi è anche una legnaia, dei box per animali (c'è un cavallo, qualche maiale, il tutto gestito in modo casalingo senza attività agricola commerciale).
Quando il sig. ha cominciato ad usare questo terreno? Circa a metà degli anni '90. Ricordo che Pt_1 il terreno era incolto, non era curato, era tutto aperto. Non c'erano all'epoca fabbricati”.
Sulla recinzione, il teste dichiarava che il terreno era tutto delimitato sia con blocchi di granito che con la rete, precisando che l'accesso avveniva attraverso un cancello a due ante chiuso con una serratura
(cfr. “all'inizio, l'ho aiutato personalmente per attività di ristrutturazione: sia per la recinzione, sia per i cantonetti in granito e anche per la costruzione dei fabbricati. Lui ha un trattore (...) confermo. Io
l'ho aiutato, ogni tanto mi ha anche pagato qualche giornata”).
Infine, riferiva che il terreno veniva utilizzato esclusivamente da , principalmente per la Parte_1
sua attività di soccorso stradale.
Anche il teste , compaesano del ricorrente, confermava tali circostanze. Testimone_2
Raccontava di conoscere da quando era ragazzino e che l'amico aveva iniziato a Parte_1
possedere il terreno da metà degli anni '90 circa, precisando di averlo aiutato in qualche occasione per lavori di manutenzione: “io l'ho aiutato a fare le recinzioni, la pulizia del terreno e anche aiuto nella costruzione di alcuni fabbricati. Queste attività si sono svolte circa a metà degli anni '90.
pagina 3 di 4 Non appena il sig. ha preso possesso del terreno, circa nel 1995, ha cominciato a svolgere le Pt_1
attività di sistemazione. Per queste attività è stato aiutato sia da me che da Tes_1 Per_2
e Tutte queste persone hanno lavorato lì. Io stesso sono stato pagato dal
[...] Persona_3
”. Pt_1
Descriveva i luoghi con dettaglio, riferendo che il terreno era ben delimitato: “il terreno è tutto chiuso con cantonetti in granito e con la rete sopra. C'è anche un cancello di accesso. Il cancello lo usa solo il sig. : c'è la serratura e le chiavi le ha il sig. . Qualcuno si è lamentato che il sig. Pt_1 Pt_1 Pt_1
usasse questo terreno? No nessuno. C'è qualcun altro che usa il terreno? No, in via esclusiva il sig.
. Lei conosce i convenuti? Io conosco i signori anche loro abitano a Buddusò. Per mia Pt_1 CP_1
conoscenza non hanno alcun rapporto con il terreno che ho detto prima. Il sig. lo usa in via Pt_1
esclusiva”.
Considerata la natura agraria del bene in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte ricorrente siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
, nato a [...] il [...] C.F. , del terreno sito in Buddusò, Parte_1 C.F._1
loc. Ludurru, identificato al Catasto Terreni al foglio 30, mapp. 14 e 104;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 17.6.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 275/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CAMPUS Parte_1 C.F._1
PATRIZIA ANTONELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
, (C.F. e FU C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_1
Persona_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“1) Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) Dichiarare nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]76 c.f. Parte_1
proprietario per intervenuta usucapione di terreno ubicato in Buddusò C.F._1
Codice:B246A Sezione AGRO distinto al Catasto Terreni al Foglio 30 Particella 14 e Particella 104 .
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione.”
Per parte resistente:
“nessuna conclusione stante la contumacia”
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del diritto di proprietà per Parte_1
intervenuta usucapione di un terreno sito in Buddusò, loc. Ludurru, identificato in Catasto Terreni al foglio 30, mapp. 14 e 104.
Più nel dettaglio, il ricorrente esponeva:
- di aver avuto il possesso e il godimento del predetto terreno in via esclusiva, pacifica e ininterrotta per oltre vent'anni;
- di aver provveduto con animus domini e a sue spese alla realizzazione della recinzione, con rete e muretti in mattoni di granito, delimitando l'area con due cancelli;
- di aver costruito un capannone in lamiera, che aveva utilizzato sin dal 1995 come deposito per le attrezzature e i mezzi meccanici funzionali all'esercizio della sua attività di soccorso stradale;
- di aver altresì costruito una legnaia, dei box per il ricovero degli animali;
- di aver adibito una porzione di terreno alla coltivazione dell'orto;
- che il bene è formalmente intestato ad altri soggetti;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione del bene.
I resistenti non si costituivano e, rilevata la regolarità della notifica effettuata nelle forme ordinarie, veniva dichiarata la contumacia di e Veniva altresì CP_1 CP_3 CP_2
accertata la regolarità della notifica effettuata per pubblici proclami nei confronti dei soggetti indeterminabili.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 11.6.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.
*
Si deve premettere che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., è depositata nel termine di cui al comma terzo della citata norma, applicabile al presente giudizio in virtù dell'art. 7, co. 3, d.lgs. n.
165/2024 (cd. Correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024).
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pagina 2 di 4 pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dal ricorrente, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte ricorrente).
I resistenti, rimanendo contumaci, non si opponevano a quanto allegato e dedotto nell'atto di citazione.
Nel merito, dalle risultanze testimoniali (cfr. udienza del 21.1.2025) emergeva che la parte ricorrente possiede e possedeva da oltre 20 anni il terreno oggetto di causa, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Il teste amico del ricorrente, dichiarava di conoscere bene i luoghi oggetto di causa, Tes_1
essendoci stato diverse volte in occasione di alcuni lavori. Riferiva che aveva Parte_1
cominciato ad utilizzarlo a metà degli anni '90 e che, nel corso del tempo, aveva fatto diverse migliorie, quali la realizzazione del capannone, della legnaia e del box per animali: “adesso il terreno è sistemato molto bene, il Sig. ci ha fatto molti lavori. Adesso vi è un orticello, un capannone (che sarà circa Pt_1
ampio 60-70 mq) ad uso lavorativo, vi è anche una legnaia, dei box per animali (c'è un cavallo, qualche maiale, il tutto gestito in modo casalingo senza attività agricola commerciale).
Quando il sig. ha cominciato ad usare questo terreno? Circa a metà degli anni '90. Ricordo che Pt_1 il terreno era incolto, non era curato, era tutto aperto. Non c'erano all'epoca fabbricati”.
Sulla recinzione, il teste dichiarava che il terreno era tutto delimitato sia con blocchi di granito che con la rete, precisando che l'accesso avveniva attraverso un cancello a due ante chiuso con una serratura
(cfr. “all'inizio, l'ho aiutato personalmente per attività di ristrutturazione: sia per la recinzione, sia per i cantonetti in granito e anche per la costruzione dei fabbricati. Lui ha un trattore (...) confermo. Io
l'ho aiutato, ogni tanto mi ha anche pagato qualche giornata”).
Infine, riferiva che il terreno veniva utilizzato esclusivamente da , principalmente per la Parte_1
sua attività di soccorso stradale.
Anche il teste , compaesano del ricorrente, confermava tali circostanze. Testimone_2
Raccontava di conoscere da quando era ragazzino e che l'amico aveva iniziato a Parte_1
possedere il terreno da metà degli anni '90 circa, precisando di averlo aiutato in qualche occasione per lavori di manutenzione: “io l'ho aiutato a fare le recinzioni, la pulizia del terreno e anche aiuto nella costruzione di alcuni fabbricati. Queste attività si sono svolte circa a metà degli anni '90.
pagina 3 di 4 Non appena il sig. ha preso possesso del terreno, circa nel 1995, ha cominciato a svolgere le Pt_1
attività di sistemazione. Per queste attività è stato aiutato sia da me che da Tes_1 Per_2
e Tutte queste persone hanno lavorato lì. Io stesso sono stato pagato dal
[...] Persona_3
”. Pt_1
Descriveva i luoghi con dettaglio, riferendo che il terreno era ben delimitato: “il terreno è tutto chiuso con cantonetti in granito e con la rete sopra. C'è anche un cancello di accesso. Il cancello lo usa solo il sig. : c'è la serratura e le chiavi le ha il sig. . Qualcuno si è lamentato che il sig. Pt_1 Pt_1 Pt_1
usasse questo terreno? No nessuno. C'è qualcun altro che usa il terreno? No, in via esclusiva il sig.
. Lei conosce i convenuti? Io conosco i signori anche loro abitano a Buddusò. Per mia Pt_1 CP_1
conoscenza non hanno alcun rapporto con il terreno che ho detto prima. Il sig. lo usa in via Pt_1
esclusiva”.
Considerata la natura agraria del bene in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte ricorrente siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
, nato a [...] il [...] C.F. , del terreno sito in Buddusò, Parte_1 C.F._1
loc. Ludurru, identificato al Catasto Terreni al foglio 30, mapp. 14 e 104;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 17.6.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 4 di 4