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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 984/2024 promossa in grado di appello d a
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Milazzo. Parte_1
APPELLANTE Contro
Controparte_1
in persona dei
[...] Controparte_2 Controparte_3 rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
All'udienza del 6 febbraio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza del 5/3/2024 il Tribunale di Trapani G.L ha rigettato il ricorso per impugnativa di licenziamento avanzato da nei confronti del Parte_1 [...]
e delle sue articolazioni territoriali menzionate in epigrafe. Controparte_1
Premetteva il G.L. : -che fra il 1984 e il 1987 la ricorrente aveva prestato servizio come collaboratrice scolastica, presso una di Mazara del Vallo, per 3 anni;
Pt_2
-che in forza di tali servizi, la era stata convocata presso l' Pt_1 CP_4
di Livigno, in qualità di collaboratore scolastico, dove aveva istaurato 3 rapporti
[...] di lavoro, fra il 2016 e il 2019, l'ultimo dei quali era terminato anzitempo (a marzo 2019) a seguito della rettifica della graduatoria di Circolo e di Istituto di terza fascia personale ATA per il triennio 2018/2021, mediante decurtazione del punteggio della del Pt_1 punteggio inerente al servizio prestato dalla ricorrente presso l' suddetta;
Pt_2
-che il 30 aprile 2019 era stato ulteriormente modificato il punteggio riconosciuto alla mediante l'eliminazione integrale anche dei punti attribuiti alla stessa per il Pt_1 servizio reso, fra il 2016 e il marzo 2019 nelle scuole statali, dal momento che tali incarichi erano stati attribuiti in base a un errato posizionamento in graduatoria della odierna ricorrente;
-che il detto provvedimento del 30.4.2019 era stato impugnato (unitamente a quello di rettifica del punteggio) innanzi al Tribunale di Sondrio e che, nelle more del giudizio, la aveva continuato a prestare servizio a tempo determinato fino a quando e, in Pt_1 data 1.9.2020, era stata assunta a tempo indeterminato;
-che con sentenza del 10.6.2021, il Tribunale di Sondrio aveva rigettato la domanda della volta alla caducazione (anche) del provvedimento del 30.4.2019 e, in appello, Pt_1 il pronunciamento era stato confermato. In particolare, la CdA di Milano, con sent. del 7.3.2022, aveva ritenuto che le , pur rientrando tra le amministrazioni pubbliche, non Pt_2 erano amministrazioni statali e non potevano essere neanche considerate Enti Locali, con la conseguenza che il servizio da valutare al fine di determinare la posizione in graduatoria era solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali
o degli Enti Locali;
Parte
-che in esecuzione del pronunciamento della CdA di Milano, l' di Sondrio aveva ritenuto che pure il punteggio inerente ai servizi prestati dopo il marzo 2019 dovessero essere declassati a servizio “di fatto” (non valutabile ai fini della maturazione del punteggio), ciò perché pure l'assegnazione degli incarichi da aprile 2019 in poi era avvenuta sulla scorta del punteggio precedentemente maturato, che contemplava pure gli incarichi espletati dal 2016 al marzo 2019;
- che ,esclusa la rilevanza dei servizi svolti dal 2016 al 2020, avendo ritenuto che la non fosse in possesso del requisito di ammissione di cui all'art. 2, punto 2.2, del Pt_1 bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato (ossia del possesso di una anzianità di servizio almeno pari a 24 mesi nel profilo oggetto di concorso), l'Amministrazione aveva proceduto all'esclusione della odierna ricorrente dalla graduatoria e, quindi, alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato incardinato nelle more. Tutto ciò premesso il G.L riteneva la correttezza dell'operato dall'amministrazione scolastica la quale si era conformata al giudicato vincolante della sentenza del Tribunale di
Sondrio ed aveva pertanto ritenuto insussistenti i titoli di servizio maturati fino a tutto il mese di marzo 2019, con il risultato di ritenere non maturato il requisito dell'anzianità di servizio di 24 mesi richiesto dal bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato. Soggiungeva nondimeno il G.L., con affermazione incidenter tantum inefficace risptto alla decisione della controversia, che quanto al punteggio maturato in forza del servizio a tempo determinato prestato a partire dal mese di aprile 2019 (per 13 mesi e 2 giorni) pure Parte esso declassato a servizio di mero fatto in forza di successiva determinazione dell' di Sondrio) poiché esso era stato l'unico ad essere menzionato nella domanda amministrativa di partecipazione al concorso e poiché in tale dichiarazione non era ravvisabile alcun vizio di mendacio , esso avrebbe dovuto essere ritenuto valido ad ogni effetto , giuridico ed economico. Tanto in forza della normativa regolamentare dettata dall'art. 7 comma 7° del D.M. n. 640/2017 e dall'art. 6 comma 5° D.M. n. 5072021 in ragione della quale poteva essere considerato come “di fatto” e quindi non computabile come punteggio, il solo servizio prestato in assenza del titolo richiesto ovvero in forza di dichiarazioni mendaci del lavoratore. La sentenza di primo grado è stata gravata di appello da parte della cui ha Pt_1 replicato con memoria recante appello incidentale il Controparte_1
.
[...]
All'esito dell'odierna discussione la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
******
L'appello della lavoratrice censura la senetnza di primo grado di illogicità e carenza di motivazione rispetto alla doglianza , già espressa nel ricorso iniziale, secondo la quale la risoluzione del rapporto di lavoro era avvenuta al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 55-quater del D. Lgs n. 165/2001 nonchè in violazione del procedimento disciplinare scandito dall'art. 55-bis che nel caso di specie era stato clamorosamente disatteso. Deduce altresì che, non configurandosi alcuna violazione di legge nella propria linea di condotta , ed, anzi, sussistendo una responsabilità dell'amministrazione scolastica rispetto al controllo tardivamente effettuato dall' sui dati dichiarati nella Controparte_5 domanda di inserimento nella graduatoria per il triennio 2018/2021 , il non CP_1 avrebbe dovuto caducare l'intero servizio a tempo determinato prestato anteriormente alla determinazione espulsiva atteso che , trattandosi di rapporto ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione avrebbe dovuto obbedire al disposto dell'art. 1458 c.c. e quindi prendere effetto ex nunc senza estendersi alle prestazioni già eseguite.
Con un secondo subordinato motivo lamenta che il G.L. , pur dopo avendone dato atto in motivazione, aveva erroneamente omesso di precisare in dispositivo che il servizio prestato a partire dall'aprile 2019 per 13 mesi e 2 giorni risultava valido ai fini giuridici;
tanto nell'ottica del cumulo con il servizio ulteriormente prestato a partire dal 2020 e in Contr vista della domanda di inserimento nella prima fascia successivamente avanzata all di Palermo in data 17/6/2024. L'appello della è infondato. Pt_1
Ricondotti nei termini essenziali i contenuti logici e giuridici della vicenda - in nessun modo confutati dell'appello proposto dalla lavoratrice – essi appaiono poggiare sugli effetti caducatori conseguenti al giudicato della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 21/2021 la quale , nel rigettare la domanda della lavoratrice, aveva disconosciuto tutto il punteggio maturato sulla scorta di titoli di servizio non computabili (collaborazione in qualità di maestra di canto presso l'asilo gestito dall'Ipab/Opera Pia F. Corridoni di Mazara del Vallo dal 1° ottobre 1984 al 15 marzo 1987) e di quello successivamente acquisito in forza degli ulteriori servizi prestati fino a tutto il mese di marzo 2019. Il tribunale ha quindi preso atto che , non risultando maturato il requisito utile richiesto dal bando di concorso costituito da un'anzianità di servizio di almeno 24 mesi, venuta meno una condizione indefettibile per la partecipazione al concorso, l'assunzione a tempo indeterminato disposta dall'amministrazione scolastica doveva ritenersi risolta con effetto ex tunc. In questo caso, a ben vedere, la risoluzione atecnicamente intesa non era tanto effetto di una pronuncia costitutiva dell'organo giurisdizionale conseguente ad inadempimento di uno dei contraenti e come tale sussumibile nella cornice dettata dall'art. 1458 c.c. né tampoco di una sanzione espulsiva di matrice disciplinare soggetta al rispetto di procedure tassativamente disciplinate dal T.U.P.I., nel cui solco l'appellante tenta di incanalare il giudizio della Corte, bensì di un provvedimento accertativo della nullità dell'assunzione a tempo indeterminato per carenza di un elemento essenziale richiesto dal regolamento concorsuale (cfr. Cass. n.11951 del 07/05/2019 In tema di impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, o per le qualifiche meno elevate nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato art. 35, comma 1, lett. b, e dell'art. 23 del d.P.R. n. 487 del 1994, la mancanza o la illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto pertanto da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici). In tale ottica la pronuncia di primo grado si è limitata a prendere atto della legittimità della decisione del che ha eliminato la dalla graduatoria del concorso e CP_1 Pt_1 dichiarato la risoluzione del rapporto . D'altra parte, è noto che in caso di contratto nullo per l'insussistenza dei presupposti previsti dal bando per la costituzione del rapporto di lavoro, l'affidamento riposto dal lavoratore sulla legittimità dell'assunzione, in ragione del tempo trascorso tra lo svolgimento della procedura selettiva e la risoluzione dello stesso, non può fondare alcuna domanda, reintegratoria e/o indennitaria, correlata alla cessazione di un rapporto di lavoro illegittimamente instaurato (Cass. n. 20415 del 29/07/2019.) Irricevibile in questo senso , anche perché parimenti coperto dal giudicato, appare il rimprovero che la muove all'amministrazione scolastica, nella persona del Pt_1 Dirigente dell'Istituto L. Credaro di Livigno, il quale avrebbe tardivamente rilevato il vizio nei titoli di servizio prodotti in occasione dell'inserimento nelle graduatorie scolastiche 2018/2021, trattandosi di un profilo che avrebbe dovuto essere coltivato nell'ambito del precedente giudizio promosso allo scopo di impugnare la legittimità della suddetta determinazione. Altra questione è poi quella investita dal secondo motivo di gravame con il quale la censura il denegato riconoscimento della validità ai fini giuridici del servizio Pt_1 prestato a partire dall'aprile 2019.
Tanto sul presupposto che tale servizio (13 mesi e 2 giorni dichiarati nella domanda amministrativa del 12/5/2020) avrebbe potuto essere utilmente speso, unitamente a quello ulteriormente maturato fino alla data della risoluzione, in vista del successivo l'inserimento nelle graduatorie permanenti. Trattasi di un profilo che, sia pure diffusamente affrontato nella sentenza di primo grado- la quale ha tributato validità al servizio in ragione del fatto che lo stesso era stato enunciato non falsamente nella domanda amministrativa, correttamente non è stato trasfuso nella decisione stante che esso esulava del tutto da quella che era la materia del contendere diretta a fare valere l'utilità dei servizi anteatti al fine della auspicata reintegrazione . E tale rilievo va in questa sede ribadito anche alla luce della circostanza, solo in appello palesata, di una finalità, rappresentata dalla valorizzazione dei servizi prestati fino alla data della risoluzione per l'inserimento nelle graduatorie sulla scorta della domanda Contr avanzata all' di Palermo in data 17/6/2024 – rispetto alla quale ogni sindacato deve opportunamente rimettersi ad una successiva eventuale istanza giurisdizionale. Sulla scorta delle considerazioni che precedono -assorbenti del motivo incidentale proposto dal -deve pronunciarsi la conferma della sentenza di primo grado. CP_1
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano coma da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.131/2024 emessa dal Tribunale di Trapani in data 6 marzo 2024. Condanna al pagamento in favore delle amministrazioni appellate delle Parte_1 spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Palermo 6 febbraio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria