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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/06/2025, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo generale 3057/2018
TRA
(C.F. n. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Anna Rivieccio (C.F. n. , C.F._2 presso il cui studio, sito in Torre del Greco (Na), alla via S. Noto n° 32, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(C.F. e P. Iva n. ), nella persona del Controparte_1 P.IVA_1
, nella sua qualità di Responsabile del Settore Dipartimentale Legale Controparte_2
Sud e Sicilia del Servizio Consulenza e Assistenza Legale e, come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza ai sensi della procura speciale ai rogiti dott. notaio in Persona_1
P.IVA_
in data 06 giugno 2018, Rep. n. 36893 – Racc. n. , registrata in il 07 CP_1 CP_1 giugno 2018 al n. 3323, serie 1T, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avvocato Augusto Nuzzi (C.F. n.
), presso il cui studio in Napoli, alla Galleria Vanvitelli, n. 37, C.F._3 elettivamente domicilia;
APPELLATA
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione
Fallimentare, n. 1042/2018, depositata in data 2.5.2018, notificata in data 10.5.2018.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 31.3.2016, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la e Controparte_1 deduceva che:
- in data 18.2.2008, aveva stipulato con la poi fusa, per incorporazione, Controparte_3 nella un contratto di mutuo chirografario, n. Controparte_1
2656774, dell'importo di € 30.300,00, da rimborsare in 120 rate mensili, a partire dal
20.4.2008;
- il suddetto contratto prevedeva un tasso d'interesse corrispettivo dell'8,10%, un tasso di mora del 15,96 % (pari al tasso di interesse corrispettivo maggiorato del 7,86%), a fronte di un tasso soglia previsto, per l'anno 2008 (anno di stipula del contratto), in misura pari al
10,25%, per le operazioni classificate come “crediti personali”;
- il tasso d'interesse moratorio convenuto nel contratto risultava superiore alla soglia usura e, pertanto, doveva ritenersi nulla, ex art. 1815, comma 2, c.p.c., la clausola che prevedeva il pagamento degli interessi (passivi e moratori), con conseguente conversione del contratto di mutuo da oneroso a gratuito ed obbligo della banca di restituzione degli importi indebitamente percepiti a titolo d'interessi (sia moratori che corrispettivi), che, alla data del 16.2.2016, erano pari ad € 15.128,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Tanto dedotto, l'attore così concludeva:
“a) accertare e dichiarare che con il contratto descritto in premessa sono stati pattuiti, tra le parti, interessi di natura usuraria, ai sensi dell'attuale normativa, cosi come meglio sopra individuata;
b) conseguentemente, in applicazione di tutta la normativa sopra richiamata e dell'elaborazione giurisprudenziale, ed in particolare del dettato dell'art. 1815, II co., c.c., dichiarare la nullità assoluta delle clausole contrattuali con le quali sono stati pattuiti gli interessi di ogni tipo, per illiceità delle stesse, e contrarietà alle norme imperative;
c) per l'effetto dichiarare che nulla era, e sarà dovuto, a titolo di interessi di ogni natura, alla società convenuta;
2 d) in conseguenza, condannare la convenuta società alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi corrispettivi e moratori ed attualmente ammontanti alla data del 16.02.2016 ad euro 15.128,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze sino al soddisfo o alle diverse somme che il CTU vorrà quantificare fino alla data dell'emittenda sentenza;
e) disporre che per le rate ancora a scadere, e comunque non ancora pagate, sia dovuta alla società convenuta la sola quota capitale, sterilizzata dagli interessi corrispettivi, così come mensilmente quantificati nel piano di ammortamento sottoscritto dalle parti congiuntamente al contratto di mutuo;
f) solo in via subordinata, dichiarare la nullità della sola clausola della pattuizione degli interessi di mora e per l'effetto condannare l'Istituto di credito convenuto alla restituzione delle spese esatte senza titolo e degli interessi percepiti a tale titolo;
g) condannare altresì la società convenuta alla sanzione del pagamento del contributo unificato e spese di mediazione, a favore del Bilancio dello Stato, per non aver partecipato alla procedura di mediazione ai sensi dell'art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n.28, come modificato dall'articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 201l, n.138;
h) con vittoria di spese e competenze alla sottoscritta procuratrice resasene anticipataria, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario".
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 28.6.2016, la che contestava la fondatezza delle Controparte_1 domande attoree, di cui chiedeva il rigetto;
in caso di accoglimento della domanda attorea per superamento del tasso soglia antiusura in riferimento ai soli interessi moratori (ove risultanti applicati), chiedeva di dichiarare la validità della clausola degli interessi corrispettivi e dei relativi pagamenti a tale titolo;
con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della CTU contabile), decideva la causa con sentenza n.
1042/2018, pubblicata in data 2.5.2018, con cui rigettava tutte le domande dell'attore, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
Il giudice di primo grado riteneva corretta la metodologia di calcolo utilizzata dal CTU, che, ai fini della verifica usuraria degli interessi moratori, aveva confrontato il tasso degli interessi moratori previsto nel contratto con il tasso soglia, a cui aveva applicato una maggiorazione del 2,1%. Riteneva, invece, prive di pregio le contestazioni sollevate dall'attore, secondo cui
3 il CTU aveva erroneamente costruito un tasso soglia relativo agli interessi di mora, aggiungendo al TEGM un ulteriore spread del 2,1%, e tanto sulla base delle seguenti argomentazioni:
- premesso che gli interessi moratori non sono sottratti al divieto di usura, era, tuttavia, un dato di fatto che il tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia si riferisse ai soli interessi corrispettivi connessi all'erogazione del credito e che il tasso di mora, pur dovendo essere contenuto in una misura ragionevole onde non divenire esso stesso usurario, risultava, secondo la normale esperienza, di entità superiore rispetto ai primi;
- ne conseguiva che, in assenza di un dato normativo univoco, spettava all'interprete individuare degli indicatori di normalità economica entro i quali potesse escludersi che il tasso degli interessi moratori fosse da ritenersi usurario;
- in tal senso, l'aumento del 2,1% rispetto al tasso soglia stabilito per gli interessi corrispettivi era idoneo ad individuare un indicatore ragionevole di assenza del carattere usurario in relazione al tasso di mora (Trib. Monza, sez. I, 15/12/2015, n. 3083); ed invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, il tasso soglia da impiegare per il vaglio usurario degli interessi moratori avrebbe dovuto essere individuato sulla base dei valori medi di mercato dei tassi corrispettivi incrementati di un margine che, in assenza di una specifica rilevazione periodica, poteva essere convenzionalmente assunto di 2,1 punti percentuali.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado n. 1042/2018, pubblicata in data 2.5.2018, notificata in data 10.5.2018, ha proposto tempestivo appello, con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec in data 6.6.2018 alla e ha Controparte_1 chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinnovazione della CTU espletata in primo grado, di:
- accogliere le conclusioni già formulate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
- in caso di accoglimento delle domande, condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
- in caso di reiezione delle domande, compensare le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_4
[..
[...] che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c.;
[...] nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Sospesa, con ordinanza del 20.11.2018, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la trattazione del giudizio è proseguita dinanzi alla Settima Sezione Civile di questa Corte fino al
20.1.2025, quando il giudizio è stato riassegnato alla Terza Sezione Civile, sulla base di un provvedimento della Presidente della Corte d'Appello di Napoli di riequilibrio tra i ruoli delle diverse Sezioni Civili.
All'udienza del 12.2.2025, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello
Nell'atto di appello possono individuarsi due motivi di appello.
C.1. Con il primo motivo di appello, articolato in più censure, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva escluso l'usurarietà degli interessi moratori previsti nel contratto di mutuo, aderendo ai criteri di valutazione utilizzati dal CTU, che aveva costruito un apposito tasso soglia relativo agli interessi moratori – con cui confrontare il tasso degli interesse moratori previsto nel contratto – aggiungendo illegittimamente al TEGM un ulteriore spread del 2,1%.
L'appellante ha dedotto che la procedura seguita dal CTU, ed avallata dal primo giudice, che prevedeva la creazione di una soglia di usura ad hoc per gli interessi moratori, mediante l'aumento del 2,1% del TEGM, era arbitraria, non prevista da nessuna norma specifica, ed, anzi, violava la stessa normativa speciale in materia di usura.
Infatti, l'art. 644 c.p., come riformulato dalla legge antiusura 108/1996, dispone al comma 3 che la legge (solo la legge e non altre fonti normative di rango inferiore) stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
La norma integratrice della fattispecie penale di cui all'art. 644 c.p., ed indicante “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”, è costituita dall'art. 2 legge 108/1996, che fa assoluto ed esclusivo riferimento, per tutti i tipi di interesse, al dato pubblicato a cura del
Ministero del Tesoro sulla Gazzetta Ufficiale per il periodo di riferimento.
L'appellante ha, quindi, dedotto che il tasso soglia, per come costruito dalla normativa cogente, rappresenta l'unico limite, oltre il quale gli interessi sono usurari, e che non è, pertanto, possibile prevedere una specifica e differente soglia, più alta, per gli interessi di
5 mora senza porsi in contrasto con il dettato normativo, che dispone un'unica soglia per il tasso di interesse, sia esso corrispettivo o moratorio.
L'appellante ha, inoltre, evidenziato che l'aggiunta al TEGM della maggiorazione del 2,1% per la verifica usuraria del solo interesse di mora non trovava giustificazione in nessuna disposizione normativa, ma traeva origine da una mera indagine, neanche statistica, ma
“campionaria” eseguita da un organo avente funzioni meramente amministrative e costituiva un vero e proprio tasso “creativo” di natura arbitraria.
L'appellante ha, quindi, concluso che il primo giudice avrebbe dovuto applicare la normativa di rango primario esistente, rappresentata dalla legge 108/1996 e dall'art. 644 c.p., novellato,
e, quindi, considerare unico il tasso soglia per ogni tipo di interesse di natura convenzionale, prendendo atto che, nel caso di specie, il tasso di interesse moratorio previsto nel contratto di mutuo superava il tasso soglia;
ne derivava l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente trasformazione del contratto di mutuo da oneroso a gratuito, con la restituzione di tutti gli interessi, moratori e compensativi, e spese riscossi nel corso del rapporto.
C.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, argomentando che la particolare materia, le motivazioni che erano state addotte per giustificare il riconoscimento della maggiorazione al tasso moratorio, nonché le oscillazioni giurisprudenziali e dottrinarie avutesi sulla questione decisa di assoluta novità avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad effettuare quantomeno una compensazione delle spese di lite.
C.3. Il primo motivo di appello deve ritenersi abbandonato per rinuncia nella comparsa conclusionale.
Ed invero, il procuratore dell'appellante, nella comparsa conclusionale depositata nel presente giudizio in data 9.4.2025, ha evidenziato che, nel corso del giudizio di appello, era sopravvenuta la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 18.9.2020, n. 19597, che, proprio in relazione alla questione dei criteri di valutazione del tasso soglia degli interessi moratori, aveva chiarito che la valutazione di usurarietà degli interessi moratori deve essere effettuata comparando il tasso degli interessi moratori pattuiti ad un tasso soglia di confronto calcolato applicando la seguente formula “"T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto", ulteriormente precisando che “Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media
6 dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione prevista. Si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
L'appellante ha anche evidenziato che, prima dell'intervento delle Sezioni Unite nel 2020, il calcolo della soglia usura per gli interessi moratori, senza l'aggiunta della maggiorazione del
2.1%, costituiva una delle metodologie ampiamente utilizzate dai tecnici con il conforto della giurisprudenza allora esistente.
L'appellante, nella consapevolezza che l'orientamento della Corte di Appello di Napoli era quello tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella menzionata sentenza del
18.9.2020, n. 19597, sicché le censure sull'usura degli interessi moratori sollevate nell'atto di appello avverso la sentenza impugnata sarebbero cadute, ha formulato nella comparsa conclusionale le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, in accoglimento del motivo di gravame relativo alla condanna alle spese, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita riformare la sentenza impugnata relativamente al capo contente la condanna alle spese e, per l'effetto, compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle per la CTU;
2) solo in via subordinata e solo laddove la Corte d'Appello di Napoli ritenga di non applicare quanto disposto dalle Suprema Corte di Cassazione a sezioni Unite nella pronuncia
n. 19597 del 2020, si insite nell'accoglimento degli altri motivi di gravame, in caso contrario si rinuncia agli stessi, sempre a spese compensate”.
La mancata richiesta dell'appellante, in sede di comparsa conclusionale, di accoglimento del primo motivo di appello (fatta solo in via subordinata, a scopo quasi cautelativo, al n. 2 delle conclusioni della medesima comparsa conclusionale, per l'ipotesi in cui la Corte di Appello adita avesse ritenuto di non applicare i principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite nella sentenza del 18.9.2020, n. 19597), induce a ritenere che l'appellante abbia inteso rinunciare al primo motivo di appello, nella consapevolezza che le doglianze in esso espresse sono tutte superate e travolte dalla menzionata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite del 18.9.2020, n. 19597, che affermava principi che erano stati seguiti dal primo giudice nella sentenza impugnata.
Vale osservare che non vi sono ostacoli giuridici o normativi a che la rinuncia ai motivi di appello o alle domande con essi introdotte intervenga in sede di comparsa conclusionale, in
7 quanto la Corte di Cassazione ha costantemente espresso il principio per cui la comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., ex multis, cass. civ., 15.4.2014, n.
8737; cass. civ., 7.2.2024, n. 3453, con specifico riferimento al giudizio di appello).
C.4 Il secondo motivo di appello, con cui l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, per averlo condannato alle spese di lite, anziché disporne l'integrale compensazione tra le parti, è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ed invero, alla luce dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione, da ultima, introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1, convertito con L. n. 162 del 2014 (applicabile – ratione temporis
– al giudizio di primo grado, introdotto nell'anno 2016), che individua quali presupposti per la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite la “soccombenza reciproca” ovvero l'
“assoluta novità della questione trattata” o il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 19.4.2018,
n. 77, che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe ed eccezionali ragioni”, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese del giudizio di primo grado, ove si consideri l'esistenza, al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado, di un indubbio contrasto esistente in giurisprudenza, oltre che in ordine alla stessa estensione agli interessi moratori della disciplina antiusura (art. 1815 c.c. e 644 c.p., nonché art. 2 legge 108/1996), in ordine alla specifica questione relativa alle modalità di verifica usuraria degli interessi moratori.
In particolare, la metodologia di comparare il tasso degli interessi moratori previsto nel contratto con il tasso soglia degli interessi corrispettivi aumentato della maggiorazione del
2,1%, seguita dal CTU e dal primo giudice nella sentenza impugnata, non era univoca, ma, anzi, era contrastata espressamente da alcune pronunce giurisprudenziali, come è testimoniato dal fatto che la Corte di Appello, con ordinanza del 20.11.2018, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con la motivazione che le questioni sollevate dall'appellante non fossero prive di consistenza, riguardo al fumus boni iuris, ed, in proposito
è stata richiamata cass. civ., 30.10.2018, n. 27442, che, in contrasto con quanto statuito nella sentenza di primo grado impugnata, affermava il principio per cui è nullo il patto con il quale si convengono interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedono il tasso soglia di cui all'art. 2 legge 109/1996, relativo al tipo di operazioni cui accedeva il patto di
8 interessi moratori convenzionali, calcolato senza maggiorazioni (ulteriormente precisando in motivazione: “è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora-soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia”).
Il contrasto è stato poi risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la citata sentenza del 18.9.2020, n. 19597, sopravvenuta nel corso del giudizio di appello, con l'enunciazione del principio di diritto sopra riportato.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di appello, le spese del giudizio di primo grado devono essere interamente compensate tra le parti.
Restano, invece, a carico dell'attore soccombente, odierno appellante, le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado.
D. Le Spese processuali
La circostanza che il contrasto giurisprudenziale fosse ancora esistente al momento dell'introduzione del giudizio di appello, per essere risolto solo due anni dopo, circa, con la pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite del 18.9.2020, n. 19597, tanto che l'appellante, preso atto della predetta sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite, nella comparsa conclusionale ha inteso rinunciare al primo motivo di appello, induce a compensare interamente tra le parti anche le spese del giudizio di appello.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Controparte_1
Fallimentare, n. 1042/2018, pubblicata in data 2.5.2018, notificata in data 10.5.2018, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.
Napoli, 25.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa. Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo generale 3057/2018
TRA
(C.F. n. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Anna Rivieccio (C.F. n. , C.F._2 presso il cui studio, sito in Torre del Greco (Na), alla via S. Noto n° 32, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(C.F. e P. Iva n. ), nella persona del Controparte_1 P.IVA_1
, nella sua qualità di Responsabile del Settore Dipartimentale Legale Controparte_2
Sud e Sicilia del Servizio Consulenza e Assistenza Legale e, come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza ai sensi della procura speciale ai rogiti dott. notaio in Persona_1
P.IVA_
in data 06 giugno 2018, Rep. n. 36893 – Racc. n. , registrata in il 07 CP_1 CP_1 giugno 2018 al n. 3323, serie 1T, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avvocato Augusto Nuzzi (C.F. n.
), presso il cui studio in Napoli, alla Galleria Vanvitelli, n. 37, C.F._3 elettivamente domicilia;
APPELLATA
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione
Fallimentare, n. 1042/2018, depositata in data 2.5.2018, notificata in data 10.5.2018.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 31.3.2016, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la e Controparte_1 deduceva che:
- in data 18.2.2008, aveva stipulato con la poi fusa, per incorporazione, Controparte_3 nella un contratto di mutuo chirografario, n. Controparte_1
2656774, dell'importo di € 30.300,00, da rimborsare in 120 rate mensili, a partire dal
20.4.2008;
- il suddetto contratto prevedeva un tasso d'interesse corrispettivo dell'8,10%, un tasso di mora del 15,96 % (pari al tasso di interesse corrispettivo maggiorato del 7,86%), a fronte di un tasso soglia previsto, per l'anno 2008 (anno di stipula del contratto), in misura pari al
10,25%, per le operazioni classificate come “crediti personali”;
- il tasso d'interesse moratorio convenuto nel contratto risultava superiore alla soglia usura e, pertanto, doveva ritenersi nulla, ex art. 1815, comma 2, c.p.c., la clausola che prevedeva il pagamento degli interessi (passivi e moratori), con conseguente conversione del contratto di mutuo da oneroso a gratuito ed obbligo della banca di restituzione degli importi indebitamente percepiti a titolo d'interessi (sia moratori che corrispettivi), che, alla data del 16.2.2016, erano pari ad € 15.128,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Tanto dedotto, l'attore così concludeva:
“a) accertare e dichiarare che con il contratto descritto in premessa sono stati pattuiti, tra le parti, interessi di natura usuraria, ai sensi dell'attuale normativa, cosi come meglio sopra individuata;
b) conseguentemente, in applicazione di tutta la normativa sopra richiamata e dell'elaborazione giurisprudenziale, ed in particolare del dettato dell'art. 1815, II co., c.c., dichiarare la nullità assoluta delle clausole contrattuali con le quali sono stati pattuiti gli interessi di ogni tipo, per illiceità delle stesse, e contrarietà alle norme imperative;
c) per l'effetto dichiarare che nulla era, e sarà dovuto, a titolo di interessi di ogni natura, alla società convenuta;
2 d) in conseguenza, condannare la convenuta società alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi corrispettivi e moratori ed attualmente ammontanti alla data del 16.02.2016 ad euro 15.128,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze sino al soddisfo o alle diverse somme che il CTU vorrà quantificare fino alla data dell'emittenda sentenza;
e) disporre che per le rate ancora a scadere, e comunque non ancora pagate, sia dovuta alla società convenuta la sola quota capitale, sterilizzata dagli interessi corrispettivi, così come mensilmente quantificati nel piano di ammortamento sottoscritto dalle parti congiuntamente al contratto di mutuo;
f) solo in via subordinata, dichiarare la nullità della sola clausola della pattuizione degli interessi di mora e per l'effetto condannare l'Istituto di credito convenuto alla restituzione delle spese esatte senza titolo e degli interessi percepiti a tale titolo;
g) condannare altresì la società convenuta alla sanzione del pagamento del contributo unificato e spese di mediazione, a favore del Bilancio dello Stato, per non aver partecipato alla procedura di mediazione ai sensi dell'art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n.28, come modificato dall'articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 201l, n.138;
h) con vittoria di spese e competenze alla sottoscritta procuratrice resasene anticipataria, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario".
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 28.6.2016, la che contestava la fondatezza delle Controparte_1 domande attoree, di cui chiedeva il rigetto;
in caso di accoglimento della domanda attorea per superamento del tasso soglia antiusura in riferimento ai soli interessi moratori (ove risultanti applicati), chiedeva di dichiarare la validità della clausola degli interessi corrispettivi e dei relativi pagamenti a tale titolo;
con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della CTU contabile), decideva la causa con sentenza n.
1042/2018, pubblicata in data 2.5.2018, con cui rigettava tutte le domande dell'attore, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
Il giudice di primo grado riteneva corretta la metodologia di calcolo utilizzata dal CTU, che, ai fini della verifica usuraria degli interessi moratori, aveva confrontato il tasso degli interessi moratori previsto nel contratto con il tasso soglia, a cui aveva applicato una maggiorazione del 2,1%. Riteneva, invece, prive di pregio le contestazioni sollevate dall'attore, secondo cui
3 il CTU aveva erroneamente costruito un tasso soglia relativo agli interessi di mora, aggiungendo al TEGM un ulteriore spread del 2,1%, e tanto sulla base delle seguenti argomentazioni:
- premesso che gli interessi moratori non sono sottratti al divieto di usura, era, tuttavia, un dato di fatto che il tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia si riferisse ai soli interessi corrispettivi connessi all'erogazione del credito e che il tasso di mora, pur dovendo essere contenuto in una misura ragionevole onde non divenire esso stesso usurario, risultava, secondo la normale esperienza, di entità superiore rispetto ai primi;
- ne conseguiva che, in assenza di un dato normativo univoco, spettava all'interprete individuare degli indicatori di normalità economica entro i quali potesse escludersi che il tasso degli interessi moratori fosse da ritenersi usurario;
- in tal senso, l'aumento del 2,1% rispetto al tasso soglia stabilito per gli interessi corrispettivi era idoneo ad individuare un indicatore ragionevole di assenza del carattere usurario in relazione al tasso di mora (Trib. Monza, sez. I, 15/12/2015, n. 3083); ed invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, il tasso soglia da impiegare per il vaglio usurario degli interessi moratori avrebbe dovuto essere individuato sulla base dei valori medi di mercato dei tassi corrispettivi incrementati di un margine che, in assenza di una specifica rilevazione periodica, poteva essere convenzionalmente assunto di 2,1 punti percentuali.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado n. 1042/2018, pubblicata in data 2.5.2018, notificata in data 10.5.2018, ha proposto tempestivo appello, con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec in data 6.6.2018 alla e ha Controparte_1 chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinnovazione della CTU espletata in primo grado, di:
- accogliere le conclusioni già formulate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
- in caso di accoglimento delle domande, condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
- in caso di reiezione delle domande, compensare le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_4
[..
[...] che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c.;
[...] nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Sospesa, con ordinanza del 20.11.2018, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la trattazione del giudizio è proseguita dinanzi alla Settima Sezione Civile di questa Corte fino al
20.1.2025, quando il giudizio è stato riassegnato alla Terza Sezione Civile, sulla base di un provvedimento della Presidente della Corte d'Appello di Napoli di riequilibrio tra i ruoli delle diverse Sezioni Civili.
All'udienza del 12.2.2025, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello
Nell'atto di appello possono individuarsi due motivi di appello.
C.1. Con il primo motivo di appello, articolato in più censure, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva escluso l'usurarietà degli interessi moratori previsti nel contratto di mutuo, aderendo ai criteri di valutazione utilizzati dal CTU, che aveva costruito un apposito tasso soglia relativo agli interessi moratori – con cui confrontare il tasso degli interesse moratori previsto nel contratto – aggiungendo illegittimamente al TEGM un ulteriore spread del 2,1%.
L'appellante ha dedotto che la procedura seguita dal CTU, ed avallata dal primo giudice, che prevedeva la creazione di una soglia di usura ad hoc per gli interessi moratori, mediante l'aumento del 2,1% del TEGM, era arbitraria, non prevista da nessuna norma specifica, ed, anzi, violava la stessa normativa speciale in materia di usura.
Infatti, l'art. 644 c.p., come riformulato dalla legge antiusura 108/1996, dispone al comma 3 che la legge (solo la legge e non altre fonti normative di rango inferiore) stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
La norma integratrice della fattispecie penale di cui all'art. 644 c.p., ed indicante “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”, è costituita dall'art. 2 legge 108/1996, che fa assoluto ed esclusivo riferimento, per tutti i tipi di interesse, al dato pubblicato a cura del
Ministero del Tesoro sulla Gazzetta Ufficiale per il periodo di riferimento.
L'appellante ha, quindi, dedotto che il tasso soglia, per come costruito dalla normativa cogente, rappresenta l'unico limite, oltre il quale gli interessi sono usurari, e che non è, pertanto, possibile prevedere una specifica e differente soglia, più alta, per gli interessi di
5 mora senza porsi in contrasto con il dettato normativo, che dispone un'unica soglia per il tasso di interesse, sia esso corrispettivo o moratorio.
L'appellante ha, inoltre, evidenziato che l'aggiunta al TEGM della maggiorazione del 2,1% per la verifica usuraria del solo interesse di mora non trovava giustificazione in nessuna disposizione normativa, ma traeva origine da una mera indagine, neanche statistica, ma
“campionaria” eseguita da un organo avente funzioni meramente amministrative e costituiva un vero e proprio tasso “creativo” di natura arbitraria.
L'appellante ha, quindi, concluso che il primo giudice avrebbe dovuto applicare la normativa di rango primario esistente, rappresentata dalla legge 108/1996 e dall'art. 644 c.p., novellato,
e, quindi, considerare unico il tasso soglia per ogni tipo di interesse di natura convenzionale, prendendo atto che, nel caso di specie, il tasso di interesse moratorio previsto nel contratto di mutuo superava il tasso soglia;
ne derivava l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente trasformazione del contratto di mutuo da oneroso a gratuito, con la restituzione di tutti gli interessi, moratori e compensativi, e spese riscossi nel corso del rapporto.
C.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, argomentando che la particolare materia, le motivazioni che erano state addotte per giustificare il riconoscimento della maggiorazione al tasso moratorio, nonché le oscillazioni giurisprudenziali e dottrinarie avutesi sulla questione decisa di assoluta novità avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad effettuare quantomeno una compensazione delle spese di lite.
C.3. Il primo motivo di appello deve ritenersi abbandonato per rinuncia nella comparsa conclusionale.
Ed invero, il procuratore dell'appellante, nella comparsa conclusionale depositata nel presente giudizio in data 9.4.2025, ha evidenziato che, nel corso del giudizio di appello, era sopravvenuta la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 18.9.2020, n. 19597, che, proprio in relazione alla questione dei criteri di valutazione del tasso soglia degli interessi moratori, aveva chiarito che la valutazione di usurarietà degli interessi moratori deve essere effettuata comparando il tasso degli interessi moratori pattuiti ad un tasso soglia di confronto calcolato applicando la seguente formula “"T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto", ulteriormente precisando che “Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media
6 dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione prevista. Si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
L'appellante ha anche evidenziato che, prima dell'intervento delle Sezioni Unite nel 2020, il calcolo della soglia usura per gli interessi moratori, senza l'aggiunta della maggiorazione del
2.1%, costituiva una delle metodologie ampiamente utilizzate dai tecnici con il conforto della giurisprudenza allora esistente.
L'appellante, nella consapevolezza che l'orientamento della Corte di Appello di Napoli era quello tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella menzionata sentenza del
18.9.2020, n. 19597, sicché le censure sull'usura degli interessi moratori sollevate nell'atto di appello avverso la sentenza impugnata sarebbero cadute, ha formulato nella comparsa conclusionale le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, in accoglimento del motivo di gravame relativo alla condanna alle spese, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita riformare la sentenza impugnata relativamente al capo contente la condanna alle spese e, per l'effetto, compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle per la CTU;
2) solo in via subordinata e solo laddove la Corte d'Appello di Napoli ritenga di non applicare quanto disposto dalle Suprema Corte di Cassazione a sezioni Unite nella pronuncia
n. 19597 del 2020, si insite nell'accoglimento degli altri motivi di gravame, in caso contrario si rinuncia agli stessi, sempre a spese compensate”.
La mancata richiesta dell'appellante, in sede di comparsa conclusionale, di accoglimento del primo motivo di appello (fatta solo in via subordinata, a scopo quasi cautelativo, al n. 2 delle conclusioni della medesima comparsa conclusionale, per l'ipotesi in cui la Corte di Appello adita avesse ritenuto di non applicare i principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite nella sentenza del 18.9.2020, n. 19597), induce a ritenere che l'appellante abbia inteso rinunciare al primo motivo di appello, nella consapevolezza che le doglianze in esso espresse sono tutte superate e travolte dalla menzionata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite del 18.9.2020, n. 19597, che affermava principi che erano stati seguiti dal primo giudice nella sentenza impugnata.
Vale osservare che non vi sono ostacoli giuridici o normativi a che la rinuncia ai motivi di appello o alle domande con essi introdotte intervenga in sede di comparsa conclusionale, in
7 quanto la Corte di Cassazione ha costantemente espresso il principio per cui la comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., ex multis, cass. civ., 15.4.2014, n.
8737; cass. civ., 7.2.2024, n. 3453, con specifico riferimento al giudizio di appello).
C.4 Il secondo motivo di appello, con cui l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, per averlo condannato alle spese di lite, anziché disporne l'integrale compensazione tra le parti, è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ed invero, alla luce dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione, da ultima, introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1, convertito con L. n. 162 del 2014 (applicabile – ratione temporis
– al giudizio di primo grado, introdotto nell'anno 2016), che individua quali presupposti per la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite la “soccombenza reciproca” ovvero l'
“assoluta novità della questione trattata” o il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 19.4.2018,
n. 77, che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe ed eccezionali ragioni”, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese del giudizio di primo grado, ove si consideri l'esistenza, al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado, di un indubbio contrasto esistente in giurisprudenza, oltre che in ordine alla stessa estensione agli interessi moratori della disciplina antiusura (art. 1815 c.c. e 644 c.p., nonché art. 2 legge 108/1996), in ordine alla specifica questione relativa alle modalità di verifica usuraria degli interessi moratori.
In particolare, la metodologia di comparare il tasso degli interessi moratori previsto nel contratto con il tasso soglia degli interessi corrispettivi aumentato della maggiorazione del
2,1%, seguita dal CTU e dal primo giudice nella sentenza impugnata, non era univoca, ma, anzi, era contrastata espressamente da alcune pronunce giurisprudenziali, come è testimoniato dal fatto che la Corte di Appello, con ordinanza del 20.11.2018, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con la motivazione che le questioni sollevate dall'appellante non fossero prive di consistenza, riguardo al fumus boni iuris, ed, in proposito
è stata richiamata cass. civ., 30.10.2018, n. 27442, che, in contrasto con quanto statuito nella sentenza di primo grado impugnata, affermava il principio per cui è nullo il patto con il quale si convengono interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedono il tasso soglia di cui all'art. 2 legge 109/1996, relativo al tipo di operazioni cui accedeva il patto di
8 interessi moratori convenzionali, calcolato senza maggiorazioni (ulteriormente precisando in motivazione: “è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora-soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia”).
Il contrasto è stato poi risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la citata sentenza del 18.9.2020, n. 19597, sopravvenuta nel corso del giudizio di appello, con l'enunciazione del principio di diritto sopra riportato.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di appello, le spese del giudizio di primo grado devono essere interamente compensate tra le parti.
Restano, invece, a carico dell'attore soccombente, odierno appellante, le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado.
D. Le Spese processuali
La circostanza che il contrasto giurisprudenziale fosse ancora esistente al momento dell'introduzione del giudizio di appello, per essere risolto solo due anni dopo, circa, con la pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite del 18.9.2020, n. 19597, tanto che l'appellante, preso atto della predetta sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite, nella comparsa conclusionale ha inteso rinunciare al primo motivo di appello, induce a compensare interamente tra le parti anche le spese del giudizio di appello.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Controparte_1
Fallimentare, n. 1042/2018, pubblicata in data 2.5.2018, notificata in data 10.5.2018, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.
Napoli, 25.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa. Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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