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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/11/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1642/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1642/2025RG.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da
(CF ), nato ad [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
NE (To), alla piazza Martiri della Libertà n. 11 ed elettivamente domiciliato in
Settimo t.se (TO) alla Via De Amicis n. 1 presso lo studio dell'Avv.to Francesca
Romaniello che lo assiste in forza di procura alle liti in atti;
- r i c o r r e n t e –
contro nata a [...] il [...], (C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliata in Torino, c.so Re
Umberto n. 8, presso lo studio dell'avv. Cristina Marinuzzo che la rappresenta e difende per delega in atti.
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“• Confermare l'affido condiviso con collocamento della minore presso la madre;
il figlio Per_1
maggiorenne avrà collocazione prevalente comunque presso la madre;
•disporre che il padre possa vedere la figlia, e anche il figlio maggiorenne, secondo il seguente
calendario:
a week-end alterni, con prelievo da scuola alle ore 14,00 del venerdì fino al lunedì mattina, con
riaccompagno a scuola;
nel week-end di spettanza della madre i figli (anche quello maggiorenne) staranno con il padre dal
martedì uscita scuola agiovedì mattina con i relativi pernotti;
periodo estivo: due settimane anche non consecutive da scegliere nei mesi di giugno e luglio o
entrambe nel mese di luglio, con meta e periodo da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
periodo natalizio: ad anni alterni, dal 23 dicembre fino alla sera del 30 dicembre e l'anno
successivo dalla sera del 30 dicembre fino al rientro a scuola dopo l'Epifania a partire dal 2025
Natale con il padre.
• Vacanze pasquali: ad anni alterni, 3 giorni consecutivi comprensivi di Pasqua e l'anno
successivo 3 giorni consecutivi con la Pasquetta;
2026 la Pasqua con la madre.
•in alternanza tra le parti ponti e festività annuali 1/11/2025 con la madre e 8/12/2025 con il
padre;
• prevedere in capo al signor l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli Pt_1
col versamento alla signora entro il 15 di ogni mese, della somma di € 260,00 (€ 130,00 a CP_1
figlio), rivalutato annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come
da Protocollo di Ivrea nonché al 50% dell'abbonamento annuale ai mezzi di trasporto per entrambi
i figli e per le case di entrambi i genitori;
• Assegno Unico e Universale per i figli a carico al 50%.
Disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo e della minore da parte dei Servizi Sociali,
da parte del Servizio di Psicologia/NPI per sostegno alla minore e dell'Educativa e per i genitori
sostegno alla genitorialità;
pagina 2 di 6 Spese compensate.”
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle
parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 18.06.2025, evocava in giudizio Parte_1
chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite a seguito Controparte_1
di convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione/nulla osta del P.M.
presso il Tribunale di Ivrea, in data 12.06.2022, accordo ex art. 6 D.l. 132/14 conv. con modifiche dalla l. n. 162/14 (Doc.3).
Il ricorrente ha esposto che dalla loro unione sono nati due figli, il 27.8.2007 ed Per_2
il 22.8.2011, che il nucleo per propria volontà è attenzionato ormai da tempo dai Per_1
Servizi Sociali di Leinì (che hanno attivato anche Educativa e NPI, ma di fatto solo per
, che nell'ultimo anno avevano appurato la necessità dei figli, ed in particolare Per_1
della minore di frequentare maggiormente il padre e suggerito ad entrambi i Per_1
genitori una maggiore collocazione dei figli presso di lui, oltre alla valutazione di una collocazione paritetica. Il padre ha lamentato che il figlio nei periodi di Per_2
affidamento alla madre trascorreva tutto il tempo con i nonni materni, e che la madre non gli fornisse il denaro necessario per provvedere alle sue necessità, costringendolo a prelevare quanto necessario dal di lui libretto postale. Anche la figlia veniva Per_1
dalla madre trascurata in particolare sotto il profilo dell'igiene personale e del vestiario. Il
ricorrente ha aggiunto che la propria situazione economica nel tempo si è deteriorata, a causa di alcuni finanziamenti (doc.8).
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha allegato che il nucleo familiare è seguito dagli operatori competenti esclusivamente per le difficoltà manifestate dalla minore Per_1
nel processo di elaborazione della separazione dei genitori e dell'inserimento delle nuove figure partner accanto ai genitori stessi. L'iniziativa di ampliare il diritto/dovere di visita del padre nei confronti dei figli era da attribuirsi congiuntamente alla deducente e ai
Servizi Sociali, che ritenevano il padre «poco coinvolto» nella cura e nell'accudimento dei pagina 3 di 6 figli;
mai i Servizi avrebbero indicato l'ipotesi di collocamento paritetico Il padre non aveva mai versato la rivalutazione ISTAT sull'assegno di mantenimento (prima separatizio e poi divorzile), e nemmeno rimborsato numerose spese straordinarie.
All'udienza del 28.10.2025, dopo ampia discussione e dopo l'esame delle relazioni trasmesse dai Servizi incaricati, le parti - previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie ed ai termini ex art. 473bis.28 cpc - hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate.
È stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti;
Le condizioni concordate dalle parti, riguardanti l'affidamento della figlia ancora minorenne (essendo nelle more il figlio primogenito divenuto maggiorenne) e il mantenimento della prole, oltre che la regolamentazione de rapporti tra le parti, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possono essere integralmente recepite dal Collegio. Del resto, le parti hanno tenuto conto degli esiti degli approfondimenti commissionati ai che hanno segnalato Parte_2
che nell'ultimo anno la situazione famigliare è migliorata: nel corso dell'anno ha Per_1
portato avanti importanti cambiamenti personali ed in particolare nella relazione con la propria madre (ritenendo opportuno comunque proseguire l'intervento educativo fino a
Dicembre 2025, così da permettere anche ad di conoscere alcune realtà del Per_1
territorio che possano accompagnarla e supportarla). Anche il rapporto di col Per_1
padre è migliorato e la minore frequenta il domicilio paterno volentieri.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite a seguito di convenzione di negoziazione assistita,
pagina 4 di 6 munita dell'autorizzazione/nulla osta del P.M. presso il Tribunale di Ivrea, in data
12.06.2022, accordo ex art. 6 D.l. 132/14 conv. con modifiche dalla l. n. 162/14 (Doc.3), così
provvede:
1. conferma l'affido condiviso con collocamento della minore presso la madre;
il Per_1
figlio maggiorenne avrà collocazione prevalente comunque presso la madre;
2. dispone che il padre possa vedere la figlia, e anche il figlio maggiorenne, secondo il seguente calendario:
a week-end alterni, con prelievo da scuola alle ore 14,00 del venerdì fino al lunedì
mattina, con riaccompagno a scuola;
nel week-end di spettanza della madre i figli (anche quello maggiorenne) staranno con il padre dal martedì uscita scuola giovedì mattina con i relativi pernotti;
periodo estivo: due settimane anche non consecutive da scegliere nei mesi di giugno e luglio o entrambe nel mese di luglio, con meta e periodo da comunicare entro il 31
maggio di ogni anno;
periodo natalizio: ad anni alterni, dal 23 dicembre fino alla sera del 30 dicembre e l'anno successivo dalla sera del 30 dicembre fino al rientro a scuola dopo l'Epifania. A partire dal 2025 Natale con il padre.
• Vacanze pasquali: ad anni alterni, 3 giorni consecutivi comprensivi di Pasqua e l'anno successivo 3 giorni consecutivi con la Pasquetta;
2026 la Pasqua con la madre.
•in alternanza tra le parti ponti e festività annuali 1/11/2025 con la madre e 8/12/2025 con il padre;
3. dispone in capo al signor l'obbligo di contribuire al mantenimento di Pt_1
entrambi i figli col versamento alla signora entro il 15 di ogni mese, della CP_1
somma di € 260,00 (€ 130,00 a figlio), rivalutato annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Ivrea nonché al 50%
dell'abbonamento annuale ai mezzi di trasporto per entrambi i figli e per le case di entrambi i genitori;
4. Assegno Unico e Universale per i figli al 50% in capo a ciascun genitore;
pagina 5 di 6 5. dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo e della minore da parte dei
Servizi Sociali, da parte del Servizio di Psicologia/NPI per sostegno alla minore e dell'Educativa e per i genitori sostegno alla genitorialità; tali interventi dovranno proseguire fino a quando ritenuti utili o necessari dagli operatori;
6. compensa le spese di giudizio tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 19 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) Antonia US
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1642/2025RG.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da
(CF ), nato ad [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
NE (To), alla piazza Martiri della Libertà n. 11 ed elettivamente domiciliato in
Settimo t.se (TO) alla Via De Amicis n. 1 presso lo studio dell'Avv.to Francesca
Romaniello che lo assiste in forza di procura alle liti in atti;
- r i c o r r e n t e –
contro nata a [...] il [...], (C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliata in Torino, c.so Re
Umberto n. 8, presso lo studio dell'avv. Cristina Marinuzzo che la rappresenta e difende per delega in atti.
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“• Confermare l'affido condiviso con collocamento della minore presso la madre;
il figlio Per_1
maggiorenne avrà collocazione prevalente comunque presso la madre;
•disporre che il padre possa vedere la figlia, e anche il figlio maggiorenne, secondo il seguente
calendario:
a week-end alterni, con prelievo da scuola alle ore 14,00 del venerdì fino al lunedì mattina, con
riaccompagno a scuola;
nel week-end di spettanza della madre i figli (anche quello maggiorenne) staranno con il padre dal
martedì uscita scuola agiovedì mattina con i relativi pernotti;
periodo estivo: due settimane anche non consecutive da scegliere nei mesi di giugno e luglio o
entrambe nel mese di luglio, con meta e periodo da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
periodo natalizio: ad anni alterni, dal 23 dicembre fino alla sera del 30 dicembre e l'anno
successivo dalla sera del 30 dicembre fino al rientro a scuola dopo l'Epifania a partire dal 2025
Natale con il padre.
• Vacanze pasquali: ad anni alterni, 3 giorni consecutivi comprensivi di Pasqua e l'anno
successivo 3 giorni consecutivi con la Pasquetta;
2026 la Pasqua con la madre.
•in alternanza tra le parti ponti e festività annuali 1/11/2025 con la madre e 8/12/2025 con il
padre;
• prevedere in capo al signor l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli Pt_1
col versamento alla signora entro il 15 di ogni mese, della somma di € 260,00 (€ 130,00 a CP_1
figlio), rivalutato annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come
da Protocollo di Ivrea nonché al 50% dell'abbonamento annuale ai mezzi di trasporto per entrambi
i figli e per le case di entrambi i genitori;
• Assegno Unico e Universale per i figli a carico al 50%.
Disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo e della minore da parte dei Servizi Sociali,
da parte del Servizio di Psicologia/NPI per sostegno alla minore e dell'Educativa e per i genitori
sostegno alla genitorialità;
pagina 2 di 6 Spese compensate.”
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle
parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 18.06.2025, evocava in giudizio Parte_1
chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite a seguito Controparte_1
di convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione/nulla osta del P.M.
presso il Tribunale di Ivrea, in data 12.06.2022, accordo ex art. 6 D.l. 132/14 conv. con modifiche dalla l. n. 162/14 (Doc.3).
Il ricorrente ha esposto che dalla loro unione sono nati due figli, il 27.8.2007 ed Per_2
il 22.8.2011, che il nucleo per propria volontà è attenzionato ormai da tempo dai Per_1
Servizi Sociali di Leinì (che hanno attivato anche Educativa e NPI, ma di fatto solo per
, che nell'ultimo anno avevano appurato la necessità dei figli, ed in particolare Per_1
della minore di frequentare maggiormente il padre e suggerito ad entrambi i Per_1
genitori una maggiore collocazione dei figli presso di lui, oltre alla valutazione di una collocazione paritetica. Il padre ha lamentato che il figlio nei periodi di Per_2
affidamento alla madre trascorreva tutto il tempo con i nonni materni, e che la madre non gli fornisse il denaro necessario per provvedere alle sue necessità, costringendolo a prelevare quanto necessario dal di lui libretto postale. Anche la figlia veniva Per_1
dalla madre trascurata in particolare sotto il profilo dell'igiene personale e del vestiario. Il
ricorrente ha aggiunto che la propria situazione economica nel tempo si è deteriorata, a causa di alcuni finanziamenti (doc.8).
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha allegato che il nucleo familiare è seguito dagli operatori competenti esclusivamente per le difficoltà manifestate dalla minore Per_1
nel processo di elaborazione della separazione dei genitori e dell'inserimento delle nuove figure partner accanto ai genitori stessi. L'iniziativa di ampliare il diritto/dovere di visita del padre nei confronti dei figli era da attribuirsi congiuntamente alla deducente e ai
Servizi Sociali, che ritenevano il padre «poco coinvolto» nella cura e nell'accudimento dei pagina 3 di 6 figli;
mai i Servizi avrebbero indicato l'ipotesi di collocamento paritetico Il padre non aveva mai versato la rivalutazione ISTAT sull'assegno di mantenimento (prima separatizio e poi divorzile), e nemmeno rimborsato numerose spese straordinarie.
All'udienza del 28.10.2025, dopo ampia discussione e dopo l'esame delle relazioni trasmesse dai Servizi incaricati, le parti - previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie ed ai termini ex art. 473bis.28 cpc - hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate.
È stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti;
Le condizioni concordate dalle parti, riguardanti l'affidamento della figlia ancora minorenne (essendo nelle more il figlio primogenito divenuto maggiorenne) e il mantenimento della prole, oltre che la regolamentazione de rapporti tra le parti, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possono essere integralmente recepite dal Collegio. Del resto, le parti hanno tenuto conto degli esiti degli approfondimenti commissionati ai che hanno segnalato Parte_2
che nell'ultimo anno la situazione famigliare è migliorata: nel corso dell'anno ha Per_1
portato avanti importanti cambiamenti personali ed in particolare nella relazione con la propria madre (ritenendo opportuno comunque proseguire l'intervento educativo fino a
Dicembre 2025, così da permettere anche ad di conoscere alcune realtà del Per_1
territorio che possano accompagnarla e supportarla). Anche il rapporto di col Per_1
padre è migliorato e la minore frequenta il domicilio paterno volentieri.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite a seguito di convenzione di negoziazione assistita,
pagina 4 di 6 munita dell'autorizzazione/nulla osta del P.M. presso il Tribunale di Ivrea, in data
12.06.2022, accordo ex art. 6 D.l. 132/14 conv. con modifiche dalla l. n. 162/14 (Doc.3), così
provvede:
1. conferma l'affido condiviso con collocamento della minore presso la madre;
il Per_1
figlio maggiorenne avrà collocazione prevalente comunque presso la madre;
2. dispone che il padre possa vedere la figlia, e anche il figlio maggiorenne, secondo il seguente calendario:
a week-end alterni, con prelievo da scuola alle ore 14,00 del venerdì fino al lunedì
mattina, con riaccompagno a scuola;
nel week-end di spettanza della madre i figli (anche quello maggiorenne) staranno con il padre dal martedì uscita scuola giovedì mattina con i relativi pernotti;
periodo estivo: due settimane anche non consecutive da scegliere nei mesi di giugno e luglio o entrambe nel mese di luglio, con meta e periodo da comunicare entro il 31
maggio di ogni anno;
periodo natalizio: ad anni alterni, dal 23 dicembre fino alla sera del 30 dicembre e l'anno successivo dalla sera del 30 dicembre fino al rientro a scuola dopo l'Epifania. A partire dal 2025 Natale con il padre.
• Vacanze pasquali: ad anni alterni, 3 giorni consecutivi comprensivi di Pasqua e l'anno successivo 3 giorni consecutivi con la Pasquetta;
2026 la Pasqua con la madre.
•in alternanza tra le parti ponti e festività annuali 1/11/2025 con la madre e 8/12/2025 con il padre;
3. dispone in capo al signor l'obbligo di contribuire al mantenimento di Pt_1
entrambi i figli col versamento alla signora entro il 15 di ogni mese, della CP_1
somma di € 260,00 (€ 130,00 a figlio), rivalutato annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Ivrea nonché al 50%
dell'abbonamento annuale ai mezzi di trasporto per entrambi i figli e per le case di entrambi i genitori;
4. Assegno Unico e Universale per i figli al 50% in capo a ciascun genitore;
pagina 5 di 6 5. dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo e della minore da parte dei
Servizi Sociali, da parte del Servizio di Psicologia/NPI per sostegno alla minore e dell'Educativa e per i genitori sostegno alla genitorialità; tali interventi dovranno proseguire fino a quando ritenuti utili o necessari dagli operatori;
6. compensa le spese di giudizio tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 19 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) Antonia US
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
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