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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/11/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice
all'esito dell'udienza del 13.11.2025, rimessa la causa in decisione al Collegio, e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RO AM e ON EX, giusta delega in atti,
RICORRENTE
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. LUCCONE SINUHE, giusta delega in atti,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/06/2024 proponeva domanda di Parte_1
separazione personale dei coniugi con addebito.
Allegava di aver contratto matrimonio in data 02/08/1992 – scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni - trascritto con atto n. 65, Parte II, Serie A, dell'anno 1992 –
Comune di Sezze e che dall'unione coniugale con il resistente erano nati due figli
[...]
nata il [...] in [...] e nato il [...] in [...] Per_1 Persona_2
Ancora, precisava di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essersi occupata in via esclusiva delle esigenze quotidiane della famiglia e della crescita dei figli.
Assumeva, altresì, che il marito, sin dal principio si era disinteressato del matrimonio e che, nel 2003 la situazione si aggravava poiché il resistente ometteva di partecipare alla vita familiare con conseguente pregiudizio per la relazione coniugale.
La ricorrente riferiva, altresì, che il marito gestiva il denaro e metteva a disposizione della stessa somme ritenute insufficienti per far fronte ai fabbisogni essenziali della famiglia e che,
a partire dal 2022, le condotte del resistente degeneravano sino a sfociare in episodi di violenza fisica, circostanza che induceva la ricorrente, temendo per la propria incolumità, ad allontanarsi dalla casa coniugale nel dicembre 2022 e facendovi ritorno nel maggio 2023.
Esponeva, infine, che nel mese di ottobre 2023, sospettando di una relazione extraconiugale del resistente, conferiva incarico ad un'agenzia investigativa, la quale confermava i suoi sospetti.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “ 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con dichiarazione di addebito in capo al Parte_2 Controparte_1 marito per aver violato gli obblighi tutti scaturenti dal coniugio ed in specie, l'obbligo di fedeltà, di assistenza morale e materiale del coniuge e dei figli;
2) La casa coniugale venga assegnata alla sig.ra con tutto quanto in esse contenuta, il marito se ne Parte_1
allontanerà immediatamente portando con sé tutti i suoi effetti personali;
3) Disporre che il marito versi a titolo di contributo per il mantenimento alla ricorrente la somma mensile di €
700,00 da versarsi ogni 5 del mese presso il domicilio della moglie;
4) porre a carico del sig.
la provvisionale di € 20.000,00 come esposto in narrativa e Controparte_1 condannarlo, all'esito del presente giudizio al pagamento di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno, morale, esistenziale e biologico subito dalla ricorrente”.
Si costituiva parte resistente, il quale confermava il venir meno dell'affectio coniugalis e, non contestando che la moglie si era dedicata alla cura dei figli, riportava che le cause del fallimento del matrimonio erano riconducibili al comportamento della ricorrente, la quale contravvenendo agli obblighi matrimoniali, vessava e umiliava il resistente rendendogli la vita intollerabile.
Rilevava, altresì, che la ricorrente a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale svolgeva attività lavorativa come babysitter e, domandava la prova testimoniale sul punto, contestando tutte le circostanze ex adverso dedotte.
Concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiararsi la separazione dei coniugi. - Rigettare tutte domande avverse in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate. - In via riconvenzionale, addebitare la separazione alla moglie in considerazione delle continue e reiterate violazioni degli obblighi discendenti dal matrimonio, con le conseguenze di legge e risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa. - Assegnare la casa coniugale al marito che l'abita con l'anziana e malata madre, avendo la moglie abbandonata l'abitazione da oltre un anno;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore”.
All'esito della prima udienza del 27.11.2024, con ordinanza del 30.11.2024 venivano assunti i provvedimenti temporanei e urgenti e i coniugi venivano autorizzati a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto, veniva rigettata la domanda di assegnazione della ex casa coniugale proposta da entrambi i coniugi e veniva posto a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat e da corrispondere entro il quinto giorno del mese di riferimento.
Veniva, inoltre, rigettata la richiesta di prova testimoniale di parte ricorrente ed ammessa la prova per testi sul capitolo n. 17 richiesta da parte resistente.
Infine, veniva disposto rinvio all'udienza del 16.04.2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione orale della causa e rimessione al collegio della causa per la decisione sullo stato.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dalle parti evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art.151 c.c.
Quanto all'addebito, le allegazioni di entrambe le parti non risultano idonee a provare che il comportamento di una delle parti sia stato causa determinante per l'intollerabilità della convivenza. Il coniuge che chiede l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra i coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento della intollerabilità della convivenza (Cass. ord. n. 25966 del
2016, Cass. sent. 2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del
2018).
La Suprema Corte ha chiarito come anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza
(Cass. Civ. n. 19328 del 2015).
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, “secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale ( Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass. ord.
14 agosto 2015, n. 16859; n.917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; 8929 del 2013; n. 21657 del
2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà , l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà ( Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059) (Cass. ord. n. 3923 del 2018, Cass. ord. n. 14591 del 2019).
Nel caso di specie, dagli elementi acquisiti emerge che la crisi coniugale tra le parti era già insorta dal 2003. Le condotte del resistente successivamente denunciate dalla ricorrente – ivi incluse le condotte violente poste in essere negli anni 2022/2023 – pur integrando gravi violazioni dei doveri coniugali, risultano, tuttavia, sopravvenute rispetto ad una situazione di intollerabilità della convivenza già consolidata, e non possono essere considerate causa della crisi matrimoniale.
Parimenti, gli allontanamenti dalla casa coniugale contestati alla ricorrente dal resistente appaiono collocati in un momento successivo all'insorgere della crisi e, in ogni caso, riconducibili al clima conflittuale già esistente, sicché non possono essere ritenuti idonei a fondare l'addebito a suo carico.
Ne deriva che, non essendo stato provato da nessuno dei coniugi il nesso eziologico esclusivo tra le condotte contestate e l'insorgere della crisi coniugale, entrambe le domande devono essere rigettate.
Entrambi i coniugi hanno richiesto l'assegnazione della casa coniugale.
La domanda deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 337- sexies c.c., come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, l'assegnazione della casa coniugale può essere disposta esclusivamente nell'interesse dei figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi, trattandosi di una misura finalizzata a garantire la continuità dell'habitat domestico dei figli e non già un vantaggio patrimoniale in favore del coniuge più debole
(Cass. n. 23978/2020; Cass. n. 16410/2023).
I figli della coppia sono ormai maggiorenni e non convivono con i genitori, sicché mancano del tutto i presupposti per procedere all'assegnazione dell'immobile ad uno dei coniugi.
La circostanza, poi, che il marito risieda nell'immobile insieme alla madre anziana, come pure la situazione economica della moglie, sono elementi non rilevanti ai fini dell'assegnazione ai sensi della normativa citata.
Resta ferma la comproprietà dell'immobile e la possibilità per le parti di regolamentarne l'uso o di chiedere lo scioglimento della comunione nelle competenti sedi civili, oltre ad un'indennità per il suo utilizzo in maniera esclusiva da parta del coniuge comproprietario. Per quanto attiene alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente, la stessa deve essere accolta, non essendo stato dimostrato che la signora svolga Pt_1 un'attività lavorativa idonea a garantirle mezzi adeguati.
Ciò premesso, va precisato che il presente giudizio attiene all'assegno di separazione ex art
156 c.c., il quale ha natura prevalentemente assistenziale ed è volto a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Osserva il Collegio che la situazione delle parti consente di ravvisare la disparità economica che costituisce precondizione necessaria del riconoscimento dell'assegno (Cass., Sez. Un., n.
18287/2018), dovendosi, al riguardo, valutare, per un verso, le entrate di cui ciascun coniuge dispone e, per altro verso, delle scelte poste in essere in costanza di rapporto
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'articolo 156 c.c. va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i
“redditi adeguati” summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017).
Occorre, poi, tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante,
Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente..” (Cass. ord. n. 6886 del 2018), sicché nel caso di specie la Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
Alla stregua di tali elementi, tenuto conto della disparità economica accertata dai coniugi, delle complessive condizioni patrimoniali delle parti, come sopra descritte, appare equo stabilire detto assegno nella misura di euro 300,00 mensili, da rivalutare annualmente sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'Istat. La misura determinata appare proporzionata al ruolo familiare svolto dalla ricorrente, alla durata del vincolo e alla attuale disparità reddituale tra le parti, garantendo in funzione assistenziale un livello di vita adeguato e conforme alle condizioni economiche maturate durante la convivenza coniugale, avuto riguardo alle condizioni personali e al contesto individuale ed economico della richiedente e tenuto conto del fatto che i figli della coppia hanno raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica.
Si tenga conto, all'uopo, del fatto che il resistente ha uno stipendio mensile di circa 1.900,00
€, ma gode in via esclusiva della casa coniugale, per cui non ha spese per locazione.
La resistente, di contro, non è proprietaria di beni immobili, se non quello in cui vive la controparte, si è dedicata alla famiglia (circostanza non contestata) e, pur avendo 51 anni al momento della separazione, non era titolare di titolo di studio ovvero di alcuna professionalità, vive in un piccolo paesino e non ha avuto la possibilità di trovare sbocchi professionali redditizi.
Quanto all'attività come baby sitter deve presumersi, effettivamente, che la stessa la svolga in nero, in quanto, diversamente, non avrebbe alcuna forma di sostentamento.
Tale attività, il cui reddito non è stato accertato in corso di giudizio, non elide, tuttavia, la disparità di trattamento tra i coniugi.
Deve, quindi, ritenersi equo stabilire un assegno di € 300,00, considerato che la parte ha diritto a far valere la sua comproprietà sull'immobile con l'ex marito e, quindi, ottenere altra fonte di reddito ovvero il ricavato della vendita o della divisione di esso.
Per quanto attiene alle domande risarcitorie proposte da entrambe le parti, queste devono essere integralmente rigettate.
In particolare, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni derivanti da presunte continue violenze psicofisiche subite in costanza di matrimonio da parte del resistente, non risulta la prova e l'allegazione dei danni subiti.
Analogamente, la domanda risarcitoria avanzata dal resistente nei confronti della moglie, volta ad ottenere il ristoro di presunti danni derivanti dal comportamento di quest'ultima, è anche infondata, essendo rimasta del tutto sfornita di prova.
Alla luce di quanto sopra, le domande risarcitorie di entrambe le parti devono essere rigettate.
Le spese vanno compensate per la metà in ragione della soccombenza reciproca delle parti e, per la restante metà, poste a carico di parte resistente per la soccombenza in ordine alla domanda di mantenimento.
P.Q.M
In accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso:
- RIGETTA la richiesta di addebito proposta dalle parti,
- RIGETTA, confermando quanto disposto con provvedimenti temporanei e urgenti, la richiesta di assegnazione della casa coniugale di entrambe le parti,
- PONE a carico del sig. un assegno di mantenimento per la moglie di € CP_1
300,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat e da corrispondere entro il quinto giorno di ogni mese,
- RIGETTA le domande di risarcimento danni avanzate da entrambi i coniugi;
- COMPENSA le spese di causa in ragione della metà,
- CONDANNA, per la restante metà, parte resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 50,00 per spese, in € 550,00 per la fase studio, in € 350,00 per la fase introduttiva, in € 1.000,00 per la fase istruttoria e in € 1.000,00 per la fase decisoria, oltre ad iva, spese generali e c.p.a .
Latina, 27.11.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice
all'esito dell'udienza del 13.11.2025, rimessa la causa in decisione al Collegio, e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RO AM e ON EX, giusta delega in atti,
RICORRENTE
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. LUCCONE SINUHE, giusta delega in atti,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/06/2024 proponeva domanda di Parte_1
separazione personale dei coniugi con addebito.
Allegava di aver contratto matrimonio in data 02/08/1992 – scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni - trascritto con atto n. 65, Parte II, Serie A, dell'anno 1992 –
Comune di Sezze e che dall'unione coniugale con il resistente erano nati due figli
[...]
nata il [...] in [...] e nato il [...] in [...] Per_1 Persona_2
Ancora, precisava di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essersi occupata in via esclusiva delle esigenze quotidiane della famiglia e della crescita dei figli.
Assumeva, altresì, che il marito, sin dal principio si era disinteressato del matrimonio e che, nel 2003 la situazione si aggravava poiché il resistente ometteva di partecipare alla vita familiare con conseguente pregiudizio per la relazione coniugale.
La ricorrente riferiva, altresì, che il marito gestiva il denaro e metteva a disposizione della stessa somme ritenute insufficienti per far fronte ai fabbisogni essenziali della famiglia e che,
a partire dal 2022, le condotte del resistente degeneravano sino a sfociare in episodi di violenza fisica, circostanza che induceva la ricorrente, temendo per la propria incolumità, ad allontanarsi dalla casa coniugale nel dicembre 2022 e facendovi ritorno nel maggio 2023.
Esponeva, infine, che nel mese di ottobre 2023, sospettando di una relazione extraconiugale del resistente, conferiva incarico ad un'agenzia investigativa, la quale confermava i suoi sospetti.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “ 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con dichiarazione di addebito in capo al Parte_2 Controparte_1 marito per aver violato gli obblighi tutti scaturenti dal coniugio ed in specie, l'obbligo di fedeltà, di assistenza morale e materiale del coniuge e dei figli;
2) La casa coniugale venga assegnata alla sig.ra con tutto quanto in esse contenuta, il marito se ne Parte_1
allontanerà immediatamente portando con sé tutti i suoi effetti personali;
3) Disporre che il marito versi a titolo di contributo per il mantenimento alla ricorrente la somma mensile di €
700,00 da versarsi ogni 5 del mese presso il domicilio della moglie;
4) porre a carico del sig.
la provvisionale di € 20.000,00 come esposto in narrativa e Controparte_1 condannarlo, all'esito del presente giudizio al pagamento di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno, morale, esistenziale e biologico subito dalla ricorrente”.
Si costituiva parte resistente, il quale confermava il venir meno dell'affectio coniugalis e, non contestando che la moglie si era dedicata alla cura dei figli, riportava che le cause del fallimento del matrimonio erano riconducibili al comportamento della ricorrente, la quale contravvenendo agli obblighi matrimoniali, vessava e umiliava il resistente rendendogli la vita intollerabile.
Rilevava, altresì, che la ricorrente a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale svolgeva attività lavorativa come babysitter e, domandava la prova testimoniale sul punto, contestando tutte le circostanze ex adverso dedotte.
Concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiararsi la separazione dei coniugi. - Rigettare tutte domande avverse in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate. - In via riconvenzionale, addebitare la separazione alla moglie in considerazione delle continue e reiterate violazioni degli obblighi discendenti dal matrimonio, con le conseguenze di legge e risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa. - Assegnare la casa coniugale al marito che l'abita con l'anziana e malata madre, avendo la moglie abbandonata l'abitazione da oltre un anno;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore”.
All'esito della prima udienza del 27.11.2024, con ordinanza del 30.11.2024 venivano assunti i provvedimenti temporanei e urgenti e i coniugi venivano autorizzati a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto, veniva rigettata la domanda di assegnazione della ex casa coniugale proposta da entrambi i coniugi e veniva posto a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat e da corrispondere entro il quinto giorno del mese di riferimento.
Veniva, inoltre, rigettata la richiesta di prova testimoniale di parte ricorrente ed ammessa la prova per testi sul capitolo n. 17 richiesta da parte resistente.
Infine, veniva disposto rinvio all'udienza del 16.04.2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione orale della causa e rimessione al collegio della causa per la decisione sullo stato.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dalle parti evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art.151 c.c.
Quanto all'addebito, le allegazioni di entrambe le parti non risultano idonee a provare che il comportamento di una delle parti sia stato causa determinante per l'intollerabilità della convivenza. Il coniuge che chiede l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra i coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento della intollerabilità della convivenza (Cass. ord. n. 25966 del
2016, Cass. sent. 2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del
2018).
La Suprema Corte ha chiarito come anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza
(Cass. Civ. n. 19328 del 2015).
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, “secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale ( Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass. ord.
14 agosto 2015, n. 16859; n.917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; 8929 del 2013; n. 21657 del
2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà , l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà ( Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059) (Cass. ord. n. 3923 del 2018, Cass. ord. n. 14591 del 2019).
Nel caso di specie, dagli elementi acquisiti emerge che la crisi coniugale tra le parti era già insorta dal 2003. Le condotte del resistente successivamente denunciate dalla ricorrente – ivi incluse le condotte violente poste in essere negli anni 2022/2023 – pur integrando gravi violazioni dei doveri coniugali, risultano, tuttavia, sopravvenute rispetto ad una situazione di intollerabilità della convivenza già consolidata, e non possono essere considerate causa della crisi matrimoniale.
Parimenti, gli allontanamenti dalla casa coniugale contestati alla ricorrente dal resistente appaiono collocati in un momento successivo all'insorgere della crisi e, in ogni caso, riconducibili al clima conflittuale già esistente, sicché non possono essere ritenuti idonei a fondare l'addebito a suo carico.
Ne deriva che, non essendo stato provato da nessuno dei coniugi il nesso eziologico esclusivo tra le condotte contestate e l'insorgere della crisi coniugale, entrambe le domande devono essere rigettate.
Entrambi i coniugi hanno richiesto l'assegnazione della casa coniugale.
La domanda deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 337- sexies c.c., come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, l'assegnazione della casa coniugale può essere disposta esclusivamente nell'interesse dei figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi, trattandosi di una misura finalizzata a garantire la continuità dell'habitat domestico dei figli e non già un vantaggio patrimoniale in favore del coniuge più debole
(Cass. n. 23978/2020; Cass. n. 16410/2023).
I figli della coppia sono ormai maggiorenni e non convivono con i genitori, sicché mancano del tutto i presupposti per procedere all'assegnazione dell'immobile ad uno dei coniugi.
La circostanza, poi, che il marito risieda nell'immobile insieme alla madre anziana, come pure la situazione economica della moglie, sono elementi non rilevanti ai fini dell'assegnazione ai sensi della normativa citata.
Resta ferma la comproprietà dell'immobile e la possibilità per le parti di regolamentarne l'uso o di chiedere lo scioglimento della comunione nelle competenti sedi civili, oltre ad un'indennità per il suo utilizzo in maniera esclusiva da parta del coniuge comproprietario. Per quanto attiene alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente, la stessa deve essere accolta, non essendo stato dimostrato che la signora svolga Pt_1 un'attività lavorativa idonea a garantirle mezzi adeguati.
Ciò premesso, va precisato che il presente giudizio attiene all'assegno di separazione ex art
156 c.c., il quale ha natura prevalentemente assistenziale ed è volto a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Osserva il Collegio che la situazione delle parti consente di ravvisare la disparità economica che costituisce precondizione necessaria del riconoscimento dell'assegno (Cass., Sez. Un., n.
18287/2018), dovendosi, al riguardo, valutare, per un verso, le entrate di cui ciascun coniuge dispone e, per altro verso, delle scelte poste in essere in costanza di rapporto
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'articolo 156 c.c. va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i
“redditi adeguati” summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017).
Occorre, poi, tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante,
Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente..” (Cass. ord. n. 6886 del 2018), sicché nel caso di specie la Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
Alla stregua di tali elementi, tenuto conto della disparità economica accertata dai coniugi, delle complessive condizioni patrimoniali delle parti, come sopra descritte, appare equo stabilire detto assegno nella misura di euro 300,00 mensili, da rivalutare annualmente sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'Istat. La misura determinata appare proporzionata al ruolo familiare svolto dalla ricorrente, alla durata del vincolo e alla attuale disparità reddituale tra le parti, garantendo in funzione assistenziale un livello di vita adeguato e conforme alle condizioni economiche maturate durante la convivenza coniugale, avuto riguardo alle condizioni personali e al contesto individuale ed economico della richiedente e tenuto conto del fatto che i figli della coppia hanno raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica.
Si tenga conto, all'uopo, del fatto che il resistente ha uno stipendio mensile di circa 1.900,00
€, ma gode in via esclusiva della casa coniugale, per cui non ha spese per locazione.
La resistente, di contro, non è proprietaria di beni immobili, se non quello in cui vive la controparte, si è dedicata alla famiglia (circostanza non contestata) e, pur avendo 51 anni al momento della separazione, non era titolare di titolo di studio ovvero di alcuna professionalità, vive in un piccolo paesino e non ha avuto la possibilità di trovare sbocchi professionali redditizi.
Quanto all'attività come baby sitter deve presumersi, effettivamente, che la stessa la svolga in nero, in quanto, diversamente, non avrebbe alcuna forma di sostentamento.
Tale attività, il cui reddito non è stato accertato in corso di giudizio, non elide, tuttavia, la disparità di trattamento tra i coniugi.
Deve, quindi, ritenersi equo stabilire un assegno di € 300,00, considerato che la parte ha diritto a far valere la sua comproprietà sull'immobile con l'ex marito e, quindi, ottenere altra fonte di reddito ovvero il ricavato della vendita o della divisione di esso.
Per quanto attiene alle domande risarcitorie proposte da entrambe le parti, queste devono essere integralmente rigettate.
In particolare, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni derivanti da presunte continue violenze psicofisiche subite in costanza di matrimonio da parte del resistente, non risulta la prova e l'allegazione dei danni subiti.
Analogamente, la domanda risarcitoria avanzata dal resistente nei confronti della moglie, volta ad ottenere il ristoro di presunti danni derivanti dal comportamento di quest'ultima, è anche infondata, essendo rimasta del tutto sfornita di prova.
Alla luce di quanto sopra, le domande risarcitorie di entrambe le parti devono essere rigettate.
Le spese vanno compensate per la metà in ragione della soccombenza reciproca delle parti e, per la restante metà, poste a carico di parte resistente per la soccombenza in ordine alla domanda di mantenimento.
P.Q.M
In accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso:
- RIGETTA la richiesta di addebito proposta dalle parti,
- RIGETTA, confermando quanto disposto con provvedimenti temporanei e urgenti, la richiesta di assegnazione della casa coniugale di entrambe le parti,
- PONE a carico del sig. un assegno di mantenimento per la moglie di € CP_1
300,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat e da corrispondere entro il quinto giorno di ogni mese,
- RIGETTA le domande di risarcimento danni avanzate da entrambi i coniugi;
- COMPENSA le spese di causa in ragione della metà,
- CONDANNA, per la restante metà, parte resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 50,00 per spese, in € 550,00 per la fase studio, in € 350,00 per la fase introduttiva, in € 1.000,00 per la fase istruttoria e in € 1.000,00 per la fase decisoria, oltre ad iva, spese generali e c.p.a .
Latina, 27.11.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino