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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 11634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11634 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 17670 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 4.4.2025,
e vertente tra
”, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Italo Carlo Falbo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Diaco che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- appellante -
e
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco De Sanctis n. Controparte_1
15, presso lo studio dell'Avv. Simona di Fonso che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- appellato -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 2316/22, depositata il pagina 1 di 4 7.2.2022, con la quale era accolta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
09720120204957678000 dell'importo di euro 543,39.
L'appellante lamentava l'erroneità della pronuncia in ordine alla declaratoria della giurisdizione, venendo in rilievo crediti tributari, alla declaratoria che si trattava di domanda di accertamento negativo del credito ed al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, il difetto di interesse ad agire, che la notifica della cartella di pagamento e degli atti prodromici era regolare, l'irrilevanza della mancata indicazione dell'autorità e dei termini per proporre ricorso, che spettavano gli interessi di mora e le maggiorazioni ex art. 27 legge n. 689/81 e che sussisteva l'indicazione nel ruolo di tutti gli elementi previsti dall'art. 12 del d.p.r. 602/1973.
Si costituiva , evidenziando la correttezza della pronuncia di Controparte_1
primo grado e la infondatezza del gravame
All'udienza del 4.4.2025 la concludeva per la riforma della Parte_1
sentenza impugnata e il rigetto dell'opposizione, per il rigetto del Controparte_1
gravame ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
L'appello merita accoglimento per un motivo assorbente.
La cartella di pagamento n. 09720120204957678000 dell'importo di euro 543,39 oggetto del presente giudizio riguarda tasse automobilistiche, dunque un tributo
(Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 19/11/2007, n. 23832), e deve essere affermata la giurisdizione in favore del giudice tributario.
Infatti, è attribuita alle commissioni tributarie, a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001, la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie
(Cass. civ., Sez. Unite, 03/05/2016, n. 8770) ed i confini della giurisdizione pagina 2 di 4 tributaria, prima con la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12 e poi con il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art.
3-bis, sono stati ampliati fino a comprendere le controversie aventi ad oggetto "i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati".
Premesso che anche l'esecuzione forzata tributaria inizia con il pignoramento
(Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 25/10/2022, n. 31560; Cass. civ., Sez. Unite,
29/04/2015, n. 8618), restano, dunque, escluse dalla giurisdizione tributaria solo le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria, tra i quali, però, non rientrano le cartelle di pagamento e gli avvisi di mora (Cass. civ. Sez. VI - 3
Ord., 18/11/2019, n. 29805; Cass. civ. Sez. V, 06/12/2016, n. 24915; Cass. civ.,
Sez. Unite, 13/06/2014, n. 13441; Cass. civ., Sez. Unite, 13/06/2014, n. 13439) o l'intimazione di pagamento (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18/11/2019, n. 29805), ma solo l'atto di pignoramento, del quale non si discute in questa sede.
Da ultimo la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria, ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale, che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale, nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. civ., Sez.
Unite, Ordinanza, 18/10/2022, n. 30666).
pagina 3 di 4 Nella fattispecie, non si è in presenza di atti dell'esecuzione tributaria e si eccepisce proprio l'omessa notifica e la nullità della notifica della cartella esattoriale e degli atti presupposti, di guisa che l'eccezione di prescrizione, la quale rileva ai fini della giurisdizione ordinaria come fatto incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria solo ed esclusivamente se successivo ad una valida notifica della cartella esattoriale, non sposta la giurisdizione del giudice tributario.
La sentenza impugnata è, dunque, annullata.
La definizione della controversia per una questione preliminare determina la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice di appello:
a) dichiara il difetto di giurisdizione;
b) accoglie l'appello; c) annulla la sentenza impugnata;
d) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 4.8.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 17670 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 4.4.2025,
e vertente tra
”, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Italo Carlo Falbo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Diaco che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- appellante -
e
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco De Sanctis n. Controparte_1
15, presso lo studio dell'Avv. Simona di Fonso che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- appellato -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 2316/22, depositata il pagina 1 di 4 7.2.2022, con la quale era accolta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
09720120204957678000 dell'importo di euro 543,39.
L'appellante lamentava l'erroneità della pronuncia in ordine alla declaratoria della giurisdizione, venendo in rilievo crediti tributari, alla declaratoria che si trattava di domanda di accertamento negativo del credito ed al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, il difetto di interesse ad agire, che la notifica della cartella di pagamento e degli atti prodromici era regolare, l'irrilevanza della mancata indicazione dell'autorità e dei termini per proporre ricorso, che spettavano gli interessi di mora e le maggiorazioni ex art. 27 legge n. 689/81 e che sussisteva l'indicazione nel ruolo di tutti gli elementi previsti dall'art. 12 del d.p.r. 602/1973.
Si costituiva , evidenziando la correttezza della pronuncia di Controparte_1
primo grado e la infondatezza del gravame
All'udienza del 4.4.2025 la concludeva per la riforma della Parte_1
sentenza impugnata e il rigetto dell'opposizione, per il rigetto del Controparte_1
gravame ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
L'appello merita accoglimento per un motivo assorbente.
La cartella di pagamento n. 09720120204957678000 dell'importo di euro 543,39 oggetto del presente giudizio riguarda tasse automobilistiche, dunque un tributo
(Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 19/11/2007, n. 23832), e deve essere affermata la giurisdizione in favore del giudice tributario.
Infatti, è attribuita alle commissioni tributarie, a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001, la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie
(Cass. civ., Sez. Unite, 03/05/2016, n. 8770) ed i confini della giurisdizione pagina 2 di 4 tributaria, prima con la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12 e poi con il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art.
3-bis, sono stati ampliati fino a comprendere le controversie aventi ad oggetto "i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati".
Premesso che anche l'esecuzione forzata tributaria inizia con il pignoramento
(Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 25/10/2022, n. 31560; Cass. civ., Sez. Unite,
29/04/2015, n. 8618), restano, dunque, escluse dalla giurisdizione tributaria solo le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria, tra i quali, però, non rientrano le cartelle di pagamento e gli avvisi di mora (Cass. civ. Sez. VI - 3
Ord., 18/11/2019, n. 29805; Cass. civ. Sez. V, 06/12/2016, n. 24915; Cass. civ.,
Sez. Unite, 13/06/2014, n. 13441; Cass. civ., Sez. Unite, 13/06/2014, n. 13439) o l'intimazione di pagamento (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18/11/2019, n. 29805), ma solo l'atto di pignoramento, del quale non si discute in questa sede.
Da ultimo la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria, ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale, che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale, nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. civ., Sez.
Unite, Ordinanza, 18/10/2022, n. 30666).
pagina 3 di 4 Nella fattispecie, non si è in presenza di atti dell'esecuzione tributaria e si eccepisce proprio l'omessa notifica e la nullità della notifica della cartella esattoriale e degli atti presupposti, di guisa che l'eccezione di prescrizione, la quale rileva ai fini della giurisdizione ordinaria come fatto incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria solo ed esclusivamente se successivo ad una valida notifica della cartella esattoriale, non sposta la giurisdizione del giudice tributario.
La sentenza impugnata è, dunque, annullata.
La definizione della controversia per una questione preliminare determina la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice di appello:
a) dichiara il difetto di giurisdizione;
b) accoglie l'appello; c) annulla la sentenza impugnata;
d) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 4.8.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 4 di 4