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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23597/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 23597/2021 promossa da:
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (P.IVA/C.F. ), con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Paolo Petraccaro, elettivamente domiciliato in Milano, piazza Vetra n. 17, presso lo studio del suo difensore
ATTORE
contro con il patrocinio dell'avv. Antonino Geronimo La Russa, elettivamente domiciliata in CP_2
Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18, presso lo studio del suo difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Giudicare nel merito - accertato e dichiarato l'inadempimento della gli obblighi posti a suo carico CP_2 con l'accordo sottoscritto il 3 marzo 2020, nonché la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., condannare la stessa al pagamento in favore dello studio CP_2 [...]
dell'importo residuo di euro 197.340,006, oltre agli interessi di mora di cui al Controparte_3
D. Lgs.
9.10.2002 n. 231 calcolati sull'importo di euro 242.094,66 dal dovuto al 29 novembre 2022 e su euro 197.340,00 dal 30 novembre 2022 all'effettivo saldo;
in ogni caso - rigettare le domande tutte pagina 1 di 11 formulate dalla erché infondate in fatto ed in diritto;
- condannare la l CP_2 CP_2
pagamento in favore dello studio delle spese e dei compensi Controparte_3
del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge;
da liquidarsi in relazione agli onorari – quantomeno a partire dalla fase istruttoria - con la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, secondo il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta così giudicare In via preliminare: - dare atto che in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore sig.ra ha formulato offerta reale ex art. 1209 c.c. avente ad oggetto il Parte_1 pagamento, in favore di , dell'importo complessivo di Euro Controparte_3
44.754,66 a saldo delle fatture n. 382000518/MGI del 29.05.2020, n. 382000573/MGI del 15.05.2020,
n. 382000602/MGI del 24.06.2020, n. 382000603/MGI del 24.06.2020 e n. 382000630 del 03.07.2020;
e per l'effetto, In via principale, nel merito: - accertare e dichiarare, per le ragioni evidenziate in atti ed all'esito dell'offerta reale ex art. 1209 c.c. di cui al punto che precede, che nulla risulta ulteriormente dovuto a titolo di compensi professionali e/o a qualsiasi ulteriore e diverso titolo da in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra in favore di Parte_1 [...]
, in persona del Managing Partner e legale rappresentante pro tempore Controparte_3
Avv. Federico Sutti, e per l'effetto respingere integralmente le domande tutte da quest'ultimo formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, accertare e dichiarare, per le ragioni evidenziate in parte motiva, l'intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c. in relazione a qualsiasi credito professionale maturato anteriormente al 4 aprile 2019 nei confronti della in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore sig.ra da , Parte_1 Controparte_3
in persona del Managing Partner e legale rappresentante pro tempore Avv. Federico Sutti, respingendo integralmente sul punto le domande tutte da quest'ultimo formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del presente giudizio maggiorate di rimborso forfetario spese 15%, cpa 4% ed Iva come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 11 A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione (d'ora in avanti, per brevità, ) Controparte_3 CP_3
conveniva in giudizio avanti questo Tribunale chiedendo, nel merito, accertato e CP_2 dichiarato l'inadempimento della agli obblighi posti a suo carico con l'accordo CP_2
sottoscritto il 3.03.2020, nonché la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., di condannare la stessa l pagamento in favore dello studio dell'importo di euro CP_2 CP_3
242.094,66, oltre agli interessi di mora di cui al D. Lgs.
9.10.2002 n. 231 calcolati dal dovuto all'effettivo saldo;
in ogni caso, chiedeva di rigettare tutte le domande formulate dalla CP_2
perché infondate in fatto e in diritto, nonché di condannare la convenuta al pagamento in favore dello delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie CP_3
e degli accessori di legge.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice rappresentava che:
- lo svolgeva un'intensa attività di assistenza e consulenza in favore di società CP_3
riferibili ai coniugi, sigg.ri e , a partire dal 28.03.2017, data in cui veniva CP_4 Parte_2
sottoscritta a Milano una lettera di conferimento dell'incarico (doc. 1 attrice) da parte di due società designate dai coniugi : la , società di diritto americano Pt_2 Controparte_5
con sede in Delaware, e la società di diritto lussemburghese con Controparte_6
sede in Lussemburgo;
pagina 3 di 11 - a febbraio 2020 lo sospendeva ogni attività in favore delle società dopo CP_3 CP_5
che da una verifica erano risultati maturati e non pagati onorari per circa euro 400.000,00, di cui euro 200.000,00 portati da fatture scadute e non pagate e altri euro 200.000,00 da fatturare;
- in data 3.03.2020 veniva sottoscritto a Milano un accordo tra e la CP_3 CP_2
società designata dai coniugi a subentrare alle società e a sostituirle nei rapporti con Pt_2 CP_5
lo studio in forza del quale lo studio rinunciava a euro 200.000,00 degli euro CP_3 CP_3
400.000,00 di compensi già maturati per l'attività prestata in favore delle società CP_5
concedendo, inoltre, di dilazionare il pagamento del residuo credito di euro 200.000,00 in n. 20 rate da euro 10.000,00 ciascuna;
la invece, si accollava il debito di euro CP_2
200.000,00, così come ridotto a seguito della suddetta rinuncia, riconoscendo espressamente di essere debitrice per le attività già notulate dai consulenti legali della somma di euro 200.000,00 nei confronti dello studio veniva, infine, concordata la tariffa oraria da applicare CP_3 all'assistenza legale futura dello studio in favore della CP_3 CP_2
- confidando nell'adempimento della al suddetto accordo, lo studio CP_2 CP_3 riprendeva l'attività di consulenza e assistenza in favore di questa, maturando, in applicazione della tariffa concordata con la società convenuta, ulteriori compensi per complessivi euro
39.169,62, nonché la “Success Fee”, essendosi completata positivamente la “Fase Transazionale riguardante l'acquisizione” da parte della ell'impianto fotovoltaico;
CP_2
- parte convenuta, invece, si rendeva inadempiente, corrispondendo solo l'importo di euro
5.074,96 in acconto sulla fattura n. 382000573/MGI del 15.6.2020 di euro 5.874,96, lasciando quindi insoluto l'importo complessivo di euro 34.094,66 (39,169,62 – 5.074,66) per i compensi maturati in relazione all'attività svolta successivamente all'accordo del 3.03.2020 e non versando alcunché per i compensi maturati per l'attività svolta fino al 3.03.2020 previsti alla clausola 5 dell'accordo del 3.03.2020;
- il mancato saldo da parte della delle quattro fatture scadute tra metà giugno e CP_2
inizio luglio e le reiterate richieste della stessa di proroga dei pagamenti determinavano lo studio ad interrompere definitivamente ogni rapporto con la convenuta per fatto e CP_3 colpa di quest'ultima e a promuovere il presente giudizio;
- la condotta tenuta dalla era illegittima, essendo contraria ai principi di CP_2
correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché inadempiente agli obblighi dalla stessa assunti nei confronti dello CP_3
pagina 4 di 11 ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in via preliminare, di CP_2
dare atto che in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra CP_2 Parte_1
aveva formulato offerta reale ex art. 1209 c.c. avente ad oggetto il pagamento, in favore di
[...]
dell'importo complessivo di euro 44.754,66 mediante bonifico bancario a saldo delle fatture CP_3
n. 382000518/MGI del 29.05.2020, n. 382000573/MGI del 15.05.2020, n. 382000602/MGI del
24.06.2020, n. 382000603/MGI del 24.06.2020 e n. 382000630 del 03.07.2020 e, per l'effetto, in via principale, nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare, all'esito dell'offerta reale ex art. 1209 c.c. di cui al punto che precede, che nulla risultava ulteriormente dovuto a titolo di compensi professionali e/o a qualsiasi ulteriore e diverso titolo da in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
sig.ra in favore di in persona del Managing Partner e legale Parte_1 CP_3
rappresentante pro tempore avv. Federico Sutti, e, per l'effetto, di respingere integralmente tutte le domande da quest'ultimo formulate in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso, chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c. in relazione a qualsiasi credito professionale maturato anteriormente al 4.04.2019 nei confronti della in persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore sig.ra da in persona del Managing Parte_1 CP_3
Partner e legale rappresentante pro tempore avv. Federico Sutti, respingendo integralmente sul punto tutte le domande da quest'ultimo formulate in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite del presente giudizio, maggiorate di rimborso forfetario spese
15%, cpa 4% e Iva come per legge.
In particolare, parte convenuta osservava che:
- lo non provava l'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali per le quali CP_3
chiedeva di essere remunerato;
- a fronte di una pretesa complessiva di pagamento pari a euro 242.094,66, risultavano emesse fatture solo per la minor somma di euro 44.754,66, con conseguente mancanza di prova per la restante parte del credito fatto valere;
- mediante l'accordo del 3.03.2020 non veniva concluso da parte di lcun accollo CP_2
del debito, o presunto tale, sussistente in capo alle società e Controparte_5 [...]
nei confronti di non sussisteva alcun riconoscimento di debito da Controparte_6 CP_3
parte di ella somma di euro 200.000,00 nei confronti dello studio né CP_2 CP_3
non vi era alcuna rateazione concordata tra le parti;
pagina 5 di 11 - non sussisteva alcuna legittimazione passiva in capo a atteso che l'assunto CP_2
debito pregresso faceva capo alle società e CP_5 Controparte_5 Controparte_6
[...]
- con l'accordo del 3.03.2020 le parti concordavano una “Success Fee” dell'importo di euro
10.000,00, fino alla concorrenza massima di euro 200.000,00, al positivo completamento di ogni acquisizione di un singolo impianto fotovoltaico;
- il diritto di credito (“Success Fee”) di era dunque sottoposto a condizione, consistente CP_3
nel positivo completamento della fase transazionale riguardante l'acquisizione di un singolo impianto fotovoltaico, maturando quindi il diritto di addebitare una Success Fee di euro
10.000,00 solo al verificarsi della condizione del perfezionamento dell'acquisto di un impianto fotovoltaico;
- qualsiasi credito professionale eventualmente maturato in correlazione a prestazioni eseguite dallo studio anteriormente al 4.04.2019 doveva ritenersi prescritto ai sensi dell'art. CP_3
2956 n. 2 c.c. e 2957 c. 1 c.c.
All'udienza del 23.11.2022 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
In data 29.11.2022 la provvedeva al pagamento dell'importo di euro 44.754,66, CP_2
portando così il credito complessivo fatto valere dallo studio da euro 242.094,66 a euro CP_3
197.340,00.
All'udienza dell'8.03.2023 il Giudice sottoponeva preliminarmente alle parti la seguente proposta transattiva: pagamento di euro 140.000,00 omnicomprensivi e spese compensate, assegnando alle parti termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di udienza contenenti le sole precisazioni delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
A seguito del pagamento, effettuato con offerta reale da d espressamente riconosciuto CP_2
da parte attrice (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice, pagg. 5 e 11), della complessiva somma di euro 44.754,66 a saldo delle fatture n. 382000518/MGI del 29.05.2020, n. 382000573/MGI del
15.06.2020, n. 382000602/MGI del 24.06.2020, n. 382000603/MGI del 24.06.2020 e n. 382000630 del
3.07.2020 (cfr. doc. allegato a nota di deposito di parte convenuta del 28.11.2022), ha ridotto CP_3
pagina 6 di 11 la domanda di condanna della convenuta alla somma di complessivi euro 197.340,006, oltre agli interessi di mora di cui al D.lgs. n. 231/2002 calcolati sull'importo di euro 242.094,66 dal dovuto al
29.11.2022 e sull'importo di euro 197.340,00 dal 30.11.2022 all'effettivo saldo.
La domanda attorea è quindi stata limitata all'importo che parte attrice sostiene essere la residua somma dovuta dalla convenuta in ossequio al disposto dell'art. 5 dell'accordo concluso tra le parti in data 3.03.2020 (cfr. doc. 2 di parte attrice), in forza del quale, secondo la prospettazione attorea, rinunciava a euro 200.000,00 degli assunti originari euro 400.000,00 di compensi già maturati CP_3 per l'attività prestata in favore delle società concedendo, inoltre, di dilazionare il pagamento del CP_5
residuo credito di euro 200.000,00 in n. 20 rate da euro 10.000,00 ciascuna, mentre la i CP_2
accollava il debito di euro 200.000,00, così come ridotto a seguito della suddetta rinuncia, riconoscendo espressamente di essere debitrice di tale somma (cfr. atto di citazione, pag. 3).
Invero, il predetto art. 5 dell'accordo concluso tra le parti in data 3.03.2020 prevedeva testualmente, sotto il titolo “Succes Fee”, che “Le parti hanno riconosciuto che, sulla base di accordi separati, Contr
avrà il diritto di addebitare a un supplemento a titolo di Controparte_3
rimborso delle commissioni maturate in passato fino ad un importo totale di Euro 200.000,00
(duecentomila/00) più accessori. Il canone aggiuntivo (“Commissione di successo”) sarà addebitato per un importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) al completamento positivo di ogni Fase Transazionale riguardante l'acquisizione di un singolo impianto fotovoltaico.” (traduzione italiana effettuata e allegata dalla stessa parte attrice).
Ciò che qui rileva ai fini del decidere è il riferimento, all'interno di tale clausola contrattuale, al
“rimborso delle commissioni maturate in passato”, che, in mancanza di altra più perspicua precisazione sul punto, non può che essere interpretato come rimborso di compensi maturati in data anteriore al
3.03.2020 tra le odierne parti in causa, mancando ogni esplicito riferimento ad obbligazioni nei confronti di un terzo soggetto così come ogni espresso riferimento a un accollo del debito del terzo
(come, invece, ipotizzato da parte attrice).
Occorre qui precisare che il contenuto dell'accordo del 3.03.2020 e, in particolare, l'art. 5 con il riferimento testé richiamato alle commissioni maturate in passato, è stato qualificato dall'odierno attore quale riconoscimento di debito da parte della convenuta.
L'art. 1988 c.c. stabilisce che la ricognizione di un debito, al pari della promessa di pagamento,
“dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale”, la cui esistenza si presume fino a prova contraria, così determinando un'inversione dell'onere della prova.
pagina 7 di 11 Sul punto, infatti, il Supremo Collegio ha insegnato che “La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.” (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 20689 del 13.10.2016) e, più di recente, che “La ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa
l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 31818 del 10.12.2024) e, con particolare riferimento alla richiesta di compensi da parte di legali, che “In tema di compensi dovuti dal cliente all'avvocato per prestazioni giudiziali civili, la promessa di pagamento comporta l'astrazione processuale della causa, e cioè ha l'effetto di sollevare il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, spettando al debitore provare che il rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto.” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 10464 del 17.04.2024).
Pertanto, quand'anche si fosse in presenza di un riconoscimento di debito, con conseguente onere a carico del debitore di provare l'inesistenza dello stesso, si ritiene che tale prova sia stata offerta sia da che ha contestato di aver mai ricevuto prestazioni da parte attrice che giustificassero CP_2
l'importo richiesto, di aver mai ricevuto alcuna fattura o richiesta di pagamento pro forma dall'attrice e di aver quindi mai avuto precedenti rapporti contrattuali con questa, sia dallo stesso che CP_3
riconosceva expressis verbis che i compensi richiesti riguardavano attività prestata in favore di altre società, la e la Controparte_5 Controparte_6
A tal proposito, si evidenzia come da nessuna clausola dell'accordo del 3.03.2020 risulti emergere che l'odierna società convenuta fosse stata “designata a subentrare alle società e a sostituirle nei CP_5 rapporti con lo studio , come al contrario rappresentato da parte attrice. E vale la pena CP_3
precisare che sebbene la sottoscrizione della lettera di incarico del 28.3.17 sia avvenuta da parte del managing director della soc. società riconducibile ai coniugi , e l'accordo del 3.2.20 sia CP_5 Pt_2
stato sottoscritto da managing partener della soc. convenuta, e nell'art. 5 si faccia Parte_3
pagina 8 di 11 riferimento a “commissioni maturate in passato”, gli elementi indiziari descritti – per le ragioni dette – non sono stati sufficienti ad accogliere la domanda di parte attrice, proprio tenuto conto del vaglio motivazionale che contraddistingue la fase decisoria.
Infatti, dall'esame delle condizioni dell'accordo del 3.03.2020, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, non è dato dedurre l'esistenza di un accollo, anche perché tale forma di successione a titolo particolare nel debito, che comporta una modificazione soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio, come disciplinato dall'art. 1273 c.c., si configura quale accordo intercorrente tra il debitore originario e un terzo (accollante), in forza del quale quest'ultimo assume il debito del debitore
(accollato) nei confronti del creditore (accollatario): nella fattispecie in esame manca la prova dell'accordo tra l'assunto debitore originario (le società e in virtù del quale CP_5 CP_2 quest'ultima si sarebbe assunta il debito, così come manca la prova dell'eventuale adesione del creditore ( alla suddetta assunta convenzione. CP_3
Dunque, quando la scrittura del 3.03.2020 fa riferimento a “commissioni maturate in passato” non può che intendersi tra le stesse parti, in mancanza di ogni esplicita indicazione a terzi soggetti, con conseguente carenza di prova circa la sussistenza di tale vantato credito.
Si deve peraltro rilevare che tutte le sopra esposte considerazioni sono di fatto superate dalla modalità di pagamento del “canone aggiuntivo”, contrattualmente concordata in modo inequivoco nel suddetto art. 5 nell'addebito di euro 10.000,00 “al completamento positivo di ogni fase transazionale riguardante l'acquisizione di un singolo impianto fotovoltaico”.
Contrariamente a quanto sostenuto da non vi è traccia dell'esistenza di una dilazione del CP_3
“pagamento del residuo credito di euro 200.000,00 in n. 20 rate da euro 10.000,00 ciascuna” (cfr. pag.
3, atto di citazione), ma, al contrario, fu concordato un “succes fee” di euro 10.000,00 condizionato, come appena visto, al “completamento positivo di ogni fase transazionale riguardante l'acquisizione di un singolo impianto fotovoltaico”.
Dai documenti di causa e dalle deduzioni delle parti emerge che l'attività prestata dall'attrice ha realizzato un'unica transazione commerciale avente ad oggetto un impianto fotovoltaico, come sostenuto da parte convenuta (cfr. comparsa di costituzione, pag. 9) e riconosciuto dalla stessa parte attrice (cfr. atto di citazione, pag. 6).
Ne consegue che, in mancanza di altre transazioni portate a buon fine, nessun importo può ritenersi dovuto dalla convenuta società a titolo di succes fee, non risultando, all'interno della richiamata disposizione contrattuale, alcun accordo di rateizzazione di un asserito debito preesistente, come invece sostenuto dall'attore.
pagina 9 di 11 Non essendo stati concordati tra le parti termini in relazione al versamento degli addebiti così come previsti e disciplinati dall'art. 5 della scrittura del 3.03.2020, non è configurabile alcun richiamo all'art. 1186 c.c.
Rilevato che la convenuta a versato, in data 29.11.2022, la somma di euro 44.754,66 a CP_2
saldo delle già citate fatture n. 382000518/MGI del 29.05.2020, n. 382000573/MGI del 15.06.2020, n.
382000602/MGI del 24.06.2020, n. 382000603/MGI del 24.06.2020 e n. 382000630 del 3.07.2020, la domanda attorea deve essere accolta esclusivamente in relazione alla richiesta di condanna della convenuta al pagamento degli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 sul dovuto delle fatture dalle singole scadenze alla data del pagamento effettuato.
Ogni altra domanda di parte attrice dovrà essere respinta per i motivi sopra esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore sino ad euro 52.001,00 pertanto in euro 7616,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta in CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'attrice
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento degli interessi di mora di cui al D.lgs. 231/2002 maturati sulle fatture n.
382000518/MGI del 29.05.2020, n. 382000573/MGI del 15.06.2020, n. 382000602/MGI del
24.06.2020, n. 382000603/MGI del 24.06.2020 e n. 382000630 del 3.07.2020 dalle singole scadenze alla data del pagamento effettuato;
2) rigetta ogni altra domanda formulata da parte attrice nei confronti della società convenuta;
3) condanna la società convenuta a pagare a favore di , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7616,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%
Milano, 31 marzo 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 23597/2021 promossa da:
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (P.IVA/C.F. ), con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Paolo Petraccaro, elettivamente domiciliato in Milano, piazza Vetra n. 17, presso lo studio del suo difensore
ATTORE
contro con il patrocinio dell'avv. Antonino Geronimo La Russa, elettivamente domiciliata in CP_2
Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18, presso lo studio del suo difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Giudicare nel merito - accertato e dichiarato l'inadempimento della gli obblighi posti a suo carico CP_2 con l'accordo sottoscritto il 3 marzo 2020, nonché la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., condannare la stessa al pagamento in favore dello studio CP_2 [...]
dell'importo residuo di euro 197.340,006, oltre agli interessi di mora di cui al Controparte_3
D. Lgs.
9.10.2002 n. 231 calcolati sull'importo di euro 242.094,66 dal dovuto al 29 novembre 2022 e su euro 197.340,00 dal 30 novembre 2022 all'effettivo saldo;
in ogni caso - rigettare le domande tutte pagina 1 di 11 formulate dalla erché infondate in fatto ed in diritto;
- condannare la l CP_2 CP_2
pagamento in favore dello studio delle spese e dei compensi Controparte_3
del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge;
da liquidarsi in relazione agli onorari – quantomeno a partire dalla fase istruttoria - con la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, secondo il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta così giudicare In via preliminare: - dare atto che in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore sig.ra ha formulato offerta reale ex art. 1209 c.c. avente ad oggetto il Parte_1 pagamento, in favore di , dell'importo complessivo di Euro Controparte_3
44.754,66 a saldo delle fatture n. 382000518/MGI del 29.05.2020, n. 382000573/MGI del 15.05.2020,
n. 382000602/MGI del 24.06.2020, n. 382000603/MGI del 24.06.2020 e n. 382000630 del 03.07.2020;
e per l'effetto, In via principale, nel merito: - accertare e dichiarare, per le ragioni evidenziate in atti ed all'esito dell'offerta reale ex art. 1209 c.c. di cui al punto che precede, che nulla risulta ulteriormente dovuto a titolo di compensi professionali e/o a qualsiasi ulteriore e diverso titolo da in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra in favore di Parte_1 [...]
, in persona del Managing Partner e legale rappresentante pro tempore Controparte_3
Avv. Federico Sutti, e per l'effetto respingere integralmente le domande tutte da quest'ultimo formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, accertare e dichiarare, per le ragioni evidenziate in parte motiva, l'intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c. in relazione a qualsiasi credito professionale maturato anteriormente al 4 aprile 2019 nei confronti della in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore sig.ra da , Parte_1 Controparte_3
in persona del Managing Partner e legale rappresentante pro tempore Avv. Federico Sutti, respingendo integralmente sul punto le domande tutte da quest'ultimo formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del presente giudizio maggiorate di rimborso forfetario spese 15%, cpa 4% ed Iva come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 11 A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione (d'ora in avanti, per brevità, ) Controparte_3 CP_3
conveniva in giudizio avanti questo Tribunale chiedendo, nel merito, accertato e CP_2 dichiarato l'inadempimento della agli obblighi posti a suo carico con l'accordo CP_2
sottoscritto il 3.03.2020, nonché la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., di condannare la stessa l pagamento in favore dello studio dell'importo di euro CP_2 CP_3
242.094,66, oltre agli interessi di mora di cui al D. Lgs.
9.10.2002 n. 231 calcolati dal dovuto all'effettivo saldo;
in ogni caso, chiedeva di rigettare tutte le domande formulate dalla CP_2
perché infondate in fatto e in diritto, nonché di condannare la convenuta al pagamento in favore dello delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie CP_3
e degli accessori di legge.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice rappresentava che:
- lo svolgeva un'intensa attività di assistenza e consulenza in favore di società CP_3
riferibili ai coniugi, sigg.ri e , a partire dal 28.03.2017, data in cui veniva CP_4 Parte_2
sottoscritta a Milano una lettera di conferimento dell'incarico (doc. 1 attrice) da parte di due società designate dai coniugi : la , società di diritto americano Pt_2 Controparte_5
con sede in Delaware, e la società di diritto lussemburghese con Controparte_6
sede in Lussemburgo;
pagina 3 di 11 - a febbraio 2020 lo sospendeva ogni attività in favore delle società dopo CP_3 CP_5
che da una verifica erano risultati maturati e non pagati onorari per circa euro 400.000,00, di cui euro 200.000,00 portati da fatture scadute e non pagate e altri euro 200.000,00 da fatturare;
- in data 3.03.2020 veniva sottoscritto a Milano un accordo tra e la CP_3 CP_2
società designata dai coniugi a subentrare alle società e a sostituirle nei rapporti con Pt_2 CP_5
lo studio in forza del quale lo studio rinunciava a euro 200.000,00 degli euro CP_3 CP_3
400.000,00 di compensi già maturati per l'attività prestata in favore delle società CP_5
concedendo, inoltre, di dilazionare il pagamento del residuo credito di euro 200.000,00 in n. 20 rate da euro 10.000,00 ciascuna;
la invece, si accollava il debito di euro CP_2
200.000,00, così come ridotto a seguito della suddetta rinuncia, riconoscendo espressamente di essere debitrice per le attività già notulate dai consulenti legali della somma di euro 200.000,00 nei confronti dello studio veniva, infine, concordata la tariffa oraria da applicare CP_3 all'assistenza legale futura dello studio in favore della CP_3 CP_2
- confidando nell'adempimento della al suddetto accordo, lo studio CP_2 CP_3 riprendeva l'attività di consulenza e assistenza in favore di questa, maturando, in applicazione della tariffa concordata con la società convenuta, ulteriori compensi per complessivi euro
39.169,62, nonché la “Success Fee”, essendosi completata positivamente la “Fase Transazionale riguardante l'acquisizione” da parte della ell'impianto fotovoltaico;
CP_2
- parte convenuta, invece, si rendeva inadempiente, corrispondendo solo l'importo di euro
5.074,96 in acconto sulla fattura n. 382000573/MGI del 15.6.2020 di euro 5.874,96, lasciando quindi insoluto l'importo complessivo di euro 34.094,66 (39,169,62 – 5.074,66) per i compensi maturati in relazione all'attività svolta successivamente all'accordo del 3.03.2020 e non versando alcunché per i compensi maturati per l'attività svolta fino al 3.03.2020 previsti alla clausola 5 dell'accordo del 3.03.2020;
- il mancato saldo da parte della delle quattro fatture scadute tra metà giugno e CP_2
inizio luglio e le reiterate richieste della stessa di proroga dei pagamenti determinavano lo studio ad interrompere definitivamente ogni rapporto con la convenuta per fatto e CP_3 colpa di quest'ultima e a promuovere il presente giudizio;
- la condotta tenuta dalla era illegittima, essendo contraria ai principi di CP_2
correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché inadempiente agli obblighi dalla stessa assunti nei confronti dello CP_3
pagina 4 di 11 ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in via preliminare, di CP_2
dare atto che in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra CP_2 Parte_1
aveva formulato offerta reale ex art. 1209 c.c. avente ad oggetto il pagamento, in favore di
[...]
dell'importo complessivo di euro 44.754,66 mediante bonifico bancario a saldo delle fatture CP_3
n. 382000518/MGI del 29.05.2020, n. 382000573/MGI del 15.05.2020, n. 382000602/MGI del
24.06.2020, n. 382000603/MGI del 24.06.2020 e n. 382000630 del 03.07.2020 e, per l'effetto, in via principale, nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare, all'esito dell'offerta reale ex art. 1209 c.c. di cui al punto che precede, che nulla risultava ulteriormente dovuto a titolo di compensi professionali e/o a qualsiasi ulteriore e diverso titolo da in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
sig.ra in favore di in persona del Managing Partner e legale Parte_1 CP_3
rappresentante pro tempore avv. Federico Sutti, e, per l'effetto, di respingere integralmente tutte le domande da quest'ultimo formulate in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso, chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c. in relazione a qualsiasi credito professionale maturato anteriormente al 4.04.2019 nei confronti della in persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore sig.ra da in persona del Managing Parte_1 CP_3
Partner e legale rappresentante pro tempore avv. Federico Sutti, respingendo integralmente sul punto tutte le domande da quest'ultimo formulate in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite del presente giudizio, maggiorate di rimborso forfetario spese
15%, cpa 4% e Iva come per legge.
In particolare, parte convenuta osservava che:
- lo non provava l'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali per le quali CP_3
chiedeva di essere remunerato;
- a fronte di una pretesa complessiva di pagamento pari a euro 242.094,66, risultavano emesse fatture solo per la minor somma di euro 44.754,66, con conseguente mancanza di prova per la restante parte del credito fatto valere;
- mediante l'accordo del 3.03.2020 non veniva concluso da parte di lcun accollo CP_2
del debito, o presunto tale, sussistente in capo alle società e Controparte_5 [...]
nei confronti di non sussisteva alcun riconoscimento di debito da Controparte_6 CP_3
parte di ella somma di euro 200.000,00 nei confronti dello studio né CP_2 CP_3
non vi era alcuna rateazione concordata tra le parti;
pagina 5 di 11 - non sussisteva alcuna legittimazione passiva in capo a atteso che l'assunto CP_2
debito pregresso faceva capo alle società e CP_5 Controparte_5 Controparte_6
[...]
- con l'accordo del 3.03.2020 le parti concordavano una “Success Fee” dell'importo di euro
10.000,00, fino alla concorrenza massima di euro 200.000,00, al positivo completamento di ogni acquisizione di un singolo impianto fotovoltaico;
- il diritto di credito (“Success Fee”) di era dunque sottoposto a condizione, consistente CP_3
nel positivo completamento della fase transazionale riguardante l'acquisizione di un singolo impianto fotovoltaico, maturando quindi il diritto di addebitare una Success Fee di euro
10.000,00 solo al verificarsi della condizione del perfezionamento dell'acquisto di un impianto fotovoltaico;
- qualsiasi credito professionale eventualmente maturato in correlazione a prestazioni eseguite dallo studio anteriormente al 4.04.2019 doveva ritenersi prescritto ai sensi dell'art. CP_3
2956 n. 2 c.c. e 2957 c. 1 c.c.
All'udienza del 23.11.2022 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
In data 29.11.2022 la provvedeva al pagamento dell'importo di euro 44.754,66, CP_2
portando così il credito complessivo fatto valere dallo studio da euro 242.094,66 a euro CP_3
197.340,00.
All'udienza dell'8.03.2023 il Giudice sottoponeva preliminarmente alle parti la seguente proposta transattiva: pagamento di euro 140.000,00 omnicomprensivi e spese compensate, assegnando alle parti termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di udienza contenenti le sole precisazioni delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
A seguito del pagamento, effettuato con offerta reale da d espressamente riconosciuto CP_2
da parte attrice (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice, pagg. 5 e 11), della complessiva somma di euro 44.754,66 a saldo delle fatture n. 382000518/MGI del 29.05.2020, n. 382000573/MGI del
15.06.2020, n. 382000602/MGI del 24.06.2020, n. 382000603/MGI del 24.06.2020 e n. 382000630 del
3.07.2020 (cfr. doc. allegato a nota di deposito di parte convenuta del 28.11.2022), ha ridotto CP_3
pagina 6 di 11 la domanda di condanna della convenuta alla somma di complessivi euro 197.340,006, oltre agli interessi di mora di cui al D.lgs. n. 231/2002 calcolati sull'importo di euro 242.094,66 dal dovuto al
29.11.2022 e sull'importo di euro 197.340,00 dal 30.11.2022 all'effettivo saldo.
La domanda attorea è quindi stata limitata all'importo che parte attrice sostiene essere la residua somma dovuta dalla convenuta in ossequio al disposto dell'art. 5 dell'accordo concluso tra le parti in data 3.03.2020 (cfr. doc. 2 di parte attrice), in forza del quale, secondo la prospettazione attorea, rinunciava a euro 200.000,00 degli assunti originari euro 400.000,00 di compensi già maturati CP_3 per l'attività prestata in favore delle società concedendo, inoltre, di dilazionare il pagamento del CP_5
residuo credito di euro 200.000,00 in n. 20 rate da euro 10.000,00 ciascuna, mentre la i CP_2
accollava il debito di euro 200.000,00, così come ridotto a seguito della suddetta rinuncia, riconoscendo espressamente di essere debitrice di tale somma (cfr. atto di citazione, pag. 3).
Invero, il predetto art. 5 dell'accordo concluso tra le parti in data 3.03.2020 prevedeva testualmente, sotto il titolo “Succes Fee”, che “Le parti hanno riconosciuto che, sulla base di accordi separati, Contr
avrà il diritto di addebitare a un supplemento a titolo di Controparte_3
rimborso delle commissioni maturate in passato fino ad un importo totale di Euro 200.000,00
(duecentomila/00) più accessori. Il canone aggiuntivo (“Commissione di successo”) sarà addebitato per un importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) al completamento positivo di ogni Fase Transazionale riguardante l'acquisizione di un singolo impianto fotovoltaico.” (traduzione italiana effettuata e allegata dalla stessa parte attrice).
Ciò che qui rileva ai fini del decidere è il riferimento, all'interno di tale clausola contrattuale, al
“rimborso delle commissioni maturate in passato”, che, in mancanza di altra più perspicua precisazione sul punto, non può che essere interpretato come rimborso di compensi maturati in data anteriore al
3.03.2020 tra le odierne parti in causa, mancando ogni esplicito riferimento ad obbligazioni nei confronti di un terzo soggetto così come ogni espresso riferimento a un accollo del debito del terzo
(come, invece, ipotizzato da parte attrice).
Occorre qui precisare che il contenuto dell'accordo del 3.03.2020 e, in particolare, l'art. 5 con il riferimento testé richiamato alle commissioni maturate in passato, è stato qualificato dall'odierno attore quale riconoscimento di debito da parte della convenuta.
L'art. 1988 c.c. stabilisce che la ricognizione di un debito, al pari della promessa di pagamento,
“dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale”, la cui esistenza si presume fino a prova contraria, così determinando un'inversione dell'onere della prova.
pagina 7 di 11 Sul punto, infatti, il Supremo Collegio ha insegnato che “La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.” (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 20689 del 13.10.2016) e, più di recente, che “La ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa
l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 31818 del 10.12.2024) e, con particolare riferimento alla richiesta di compensi da parte di legali, che “In tema di compensi dovuti dal cliente all'avvocato per prestazioni giudiziali civili, la promessa di pagamento comporta l'astrazione processuale della causa, e cioè ha l'effetto di sollevare il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, spettando al debitore provare che il rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto.” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 10464 del 17.04.2024).
Pertanto, quand'anche si fosse in presenza di un riconoscimento di debito, con conseguente onere a carico del debitore di provare l'inesistenza dello stesso, si ritiene che tale prova sia stata offerta sia da che ha contestato di aver mai ricevuto prestazioni da parte attrice che giustificassero CP_2
l'importo richiesto, di aver mai ricevuto alcuna fattura o richiesta di pagamento pro forma dall'attrice e di aver quindi mai avuto precedenti rapporti contrattuali con questa, sia dallo stesso che CP_3
riconosceva expressis verbis che i compensi richiesti riguardavano attività prestata in favore di altre società, la e la Controparte_5 Controparte_6
A tal proposito, si evidenzia come da nessuna clausola dell'accordo del 3.03.2020 risulti emergere che l'odierna società convenuta fosse stata “designata a subentrare alle società e a sostituirle nei CP_5 rapporti con lo studio , come al contrario rappresentato da parte attrice. E vale la pena CP_3
precisare che sebbene la sottoscrizione della lettera di incarico del 28.3.17 sia avvenuta da parte del managing director della soc. società riconducibile ai coniugi , e l'accordo del 3.2.20 sia CP_5 Pt_2
stato sottoscritto da managing partener della soc. convenuta, e nell'art. 5 si faccia Parte_3
pagina 8 di 11 riferimento a “commissioni maturate in passato”, gli elementi indiziari descritti – per le ragioni dette – non sono stati sufficienti ad accogliere la domanda di parte attrice, proprio tenuto conto del vaglio motivazionale che contraddistingue la fase decisoria.
Infatti, dall'esame delle condizioni dell'accordo del 3.03.2020, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, non è dato dedurre l'esistenza di un accollo, anche perché tale forma di successione a titolo particolare nel debito, che comporta una modificazione soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio, come disciplinato dall'art. 1273 c.c., si configura quale accordo intercorrente tra il debitore originario e un terzo (accollante), in forza del quale quest'ultimo assume il debito del debitore
(accollato) nei confronti del creditore (accollatario): nella fattispecie in esame manca la prova dell'accordo tra l'assunto debitore originario (le società e in virtù del quale CP_5 CP_2 quest'ultima si sarebbe assunta il debito, così come manca la prova dell'eventuale adesione del creditore ( alla suddetta assunta convenzione. CP_3
Dunque, quando la scrittura del 3.03.2020 fa riferimento a “commissioni maturate in passato” non può che intendersi tra le stesse parti, in mancanza di ogni esplicita indicazione a terzi soggetti, con conseguente carenza di prova circa la sussistenza di tale vantato credito.
Si deve peraltro rilevare che tutte le sopra esposte considerazioni sono di fatto superate dalla modalità di pagamento del “canone aggiuntivo”, contrattualmente concordata in modo inequivoco nel suddetto art. 5 nell'addebito di euro 10.000,00 “al completamento positivo di ogni fase transazionale riguardante l'acquisizione di un singolo impianto fotovoltaico”.
Contrariamente a quanto sostenuto da non vi è traccia dell'esistenza di una dilazione del CP_3
“pagamento del residuo credito di euro 200.000,00 in n. 20 rate da euro 10.000,00 ciascuna” (cfr. pag.
3, atto di citazione), ma, al contrario, fu concordato un “succes fee” di euro 10.000,00 condizionato, come appena visto, al “completamento positivo di ogni fase transazionale riguardante l'acquisizione di un singolo impianto fotovoltaico”.
Dai documenti di causa e dalle deduzioni delle parti emerge che l'attività prestata dall'attrice ha realizzato un'unica transazione commerciale avente ad oggetto un impianto fotovoltaico, come sostenuto da parte convenuta (cfr. comparsa di costituzione, pag. 9) e riconosciuto dalla stessa parte attrice (cfr. atto di citazione, pag. 6).
Ne consegue che, in mancanza di altre transazioni portate a buon fine, nessun importo può ritenersi dovuto dalla convenuta società a titolo di succes fee, non risultando, all'interno della richiamata disposizione contrattuale, alcun accordo di rateizzazione di un asserito debito preesistente, come invece sostenuto dall'attore.
pagina 9 di 11 Non essendo stati concordati tra le parti termini in relazione al versamento degli addebiti così come previsti e disciplinati dall'art. 5 della scrittura del 3.03.2020, non è configurabile alcun richiamo all'art. 1186 c.c.
Rilevato che la convenuta a versato, in data 29.11.2022, la somma di euro 44.754,66 a CP_2
saldo delle già citate fatture n. 382000518/MGI del 29.05.2020, n. 382000573/MGI del 15.06.2020, n.
382000602/MGI del 24.06.2020, n. 382000603/MGI del 24.06.2020 e n. 382000630 del 3.07.2020, la domanda attorea deve essere accolta esclusivamente in relazione alla richiesta di condanna della convenuta al pagamento degli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 sul dovuto delle fatture dalle singole scadenze alla data del pagamento effettuato.
Ogni altra domanda di parte attrice dovrà essere respinta per i motivi sopra esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore sino ad euro 52.001,00 pertanto in euro 7616,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta in CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'attrice
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento degli interessi di mora di cui al D.lgs. 231/2002 maturati sulle fatture n.
382000518/MGI del 29.05.2020, n. 382000573/MGI del 15.06.2020, n. 382000602/MGI del
24.06.2020, n. 382000603/MGI del 24.06.2020 e n. 382000630 del 3.07.2020 dalle singole scadenze alla data del pagamento effettuato;
2) rigetta ogni altra domanda formulata da parte attrice nei confronti della società convenuta;
3) condanna la società convenuta a pagare a favore di , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7616,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%
Milano, 31 marzo 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
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