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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico, dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 9/9/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5968 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1
di mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppe Bisantis ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Lelio Maritato ed elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso
Garibaldi, n. 38, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'Ente;
PEC: Email_2
1 Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 26.10.2023, agiva contro l Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, deducendo in fatto:
- che aveva prestato la propria attività lavorativa a titolo di socio lavoratore autonomo per la società nell'anno 2013, dall'1.8.2013 al 31.8.2013; Controparte_2
- che dalla verifica del proprio cassetto previdenziale, alla sezione anagrafica aziendale,
aveva riscontrato che l' , erroneamente, gli aveva riferito l'esercizio in via continuativa CP_1
di attività lavorativa per la per l'intero periodo dall'1.8.2013 fino al 31.05.2014; CP_2
- che, tuttavia, che a partire dalla data del 31.8.2013 egli non era più tenuto al versamento dei contributi previdenziali, sicché l avrebbe dovuto provvedere alla rettifica del CP_1
cassetto previdenziale con relativa cancellazione del periodo di contribuzione non dovuto;
- che a nulla erano valsi i numerosi solleciti di rettifica effettuati da parte del ricorrente.
Per tali ragioni concludeva chiedendo al Tribunale di:
<- Accertare l'inesistenza dell'obbligo contributivo per il ricorrente per il periodo dal
01.08.2013 fino al 31.05.2014;
- Condannare l , in persona del legale rapp.te pro tempore, a provvedere alla rettifica CP_1
del cassetto previdenziale del sig. con relativa cancellazione della Parte_1
fascia contributiva non dovuta che va dal 01.08.2013 fino al 31.05.2014;
- Condannare l , in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese, CP_1
dei diritti ed onorari del presente giudizio>>.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l convenuto si costituiva con memoria CP_1
difensiva depositata l'1.3.2024, deducendo che l'iscrizione alla Gestione Commercianti del
2 ricorrente era avvenuta su sua domanda a far data dall'1.8.2013, in base a dichiarazione nella quale espressamente affermava di partecipare direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
successivamente la richiesta di iscrizione era stata reiterata per il periodo da giugno 2014 (con comunicazione del 4.8.2014); a tale dichiarazione faceva seguito la richiesta di cancellazione dalla succitata gestione previdenziale presentata il 21.7.2015 a decorrere dal 10.6.2014 per cessazione dell'attività
commerciale.
Reputando, dunque, sussistenti anche per il periodo contestato i presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti, concludeva chiedendo:
<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso proposto. Con vittoria di spese>>.
3. Dopo alcuni rinvii interlocutori si perveniva all'udienza di discussione del 27.11.2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti di costituzione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
In particolare parte attrice, nelle precedenti note scritte del 5.9.2025, aveva precisato che la richiesta di annullamento era relativa al periodo contributivo dal 1° settembre 2013 al 31
maggio del 2014, mentre la perdurante iscrizione del per detto periodo era frutto di Pt_1
un mero errore di trasmissione della società.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondata e va, pertanto, rigettato.
3 E' utile rammentare, in ordine alla questione essenziale oggetto del giudizio, cioè quella della sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, che con l'art. 1,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il legislatore, introducendo un mutamento nel precedente assetto disciplinare, ha, sostanzialmente, esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità
del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione dell'attività. Anche l'art. 2 della legge n. 1397/1960, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45, tuttora vigente, del seguente tenore: “Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie
contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo
29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo
o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto
delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il
lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio
1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma
del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti
l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle
autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività”.
La Corte Suprema, sulla scorta di tale assetto disciplinare, ha chiarito, quindi, che affinché
sorga l'obbligo dell'iscrizione è comunque richiesta anche la condizione di cui alla lettera c),
cioé è necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza.
Ciò vale anche rispetto a coloro che siano amministratori di s.r.l., avendo la Cassazione in diverse recenti pronunce statuito che: <In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i
requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l.
4 n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno
all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore,
indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori
produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro
personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. (Nella specie, S.C. ha
ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo
alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed
operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera
giornata lavorativa, in assenza di dipendenti)>> (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 19273
del 19/07/2018, Rv. 649935).
In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che “detta
assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento
imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o
artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti
dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi
detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi)
all'interno dell'impresa".
Non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria,
qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.
I requisiti della abitualità e prevalenza, poi, devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività
aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata
5 in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
E' principio giurisprudenziale del tutto consolidato, poi, che in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n.
335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996 (Cass.
S.U. n. 17076/11); pertanto, l'esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, di artigiani, ovvero di coltivatori diretti in contemporaneo allo svolgimento di attività autonoma, per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, impone la doppia iscrizione in caso di "coesistenza" delle due distinte attività (quali il commercio e l'amministrazione societaria), ognuna delle quali dev'essere valutata, ai fini della sussistenza degli obblighi contributivi, secondo gli ordinari criteri, non applicandosi il parametro dell'attività "prevalente" di cui all'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996
(Cass. n. 873/16).
Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società
stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo come l'amministratore, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa
(Cass. n. 9803/12)
E' opportuno chiarire, infine, che, sebbene l'onere della prova dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l'iscrizione alla gestione, gravi indubbiamente a carico
CP_ dell' , essendo l'Istituto tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr.
Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009), nondimeno esso può certamente
6 avvalersi, per dimostrare tale assunto, della prova presuntiva o delle prove atipiche. Si
consideri in tal senso Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 27/08/2024, n. 23154, secondo cui: <In tema di prova presuntiva ex art. 2729 c.c., il requisito della "gravità" è riferito al
grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto;
ne
consegue l'ammissibilità della denuncia, in sede di legittimità, della violazione o falsa
applicazione del citato art. 2729 c.c. se la presunzione è fondata su un fatto storico privo di
gravità ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota>>. La giurisprudenza pressoché unanime della Cassazione ha ritenuto sufficiente, poi, ai fini della validità del ragionamento presuntivo, che esso si fondi anche su un'unica presunzione, ogni qualvolta essa sia dotata dei requisiti della gravità e della precisione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ordinanza, 29/01/2019, n. 2482, secondo cui: <L'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni
che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisione" va
riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che
esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
la "gravità" va ricollegata al
grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola
d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto;
la "concordanza" richiede che
il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente
convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al
riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale,
ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi>>).
Non si dubita, infine, che, laddove l'iscrizione sia avvenuta su domanda dell'interessato e quest'ultimo non abbia comunicato all' alcun mutamento della situazione lavorativa, né CP_1
abbia chiesto la cancellazione, spetti al contribuente fornire la prova piena ed indubitabile del venir meno delle condizioni che avevano determinato l'insorgenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione previdenziale.
7 2. Orbene nel caso di specie la prova della ricorrenza dei presupposti fondanti l'obbligo dell'iscrizione del ricorrente, a decorrere dall'1.8.2013, nella Gestione Commercianti,
discende dalla condotta del medesimo , il quale, da un lato, Parte_1
attraverso la compilazione del suddetto quadro AC, ha trasmesso all' un'attestazione CP_1
che, se non può avere valore confessorio pieno in quanto non reca la sua sottoscrizione,
nondimeno vale quanto meno quale prova atipica della circostanza in essa attestata dell'espletamento di attività commerciale in modo abituale e prevalente, posto che – come detto – si pone alla base di una richiesta fatta nell'interesse del medesimo ricorrente di iscrizione alla Gestione previdenziale in parola.
In secondo luogo, il ricorrente non nega affatto di aver effettivamente espletato attività
lavorativa in modo abituale e prevalente in seno alla soc. a decorrere Controparte_2
dall'1.8.2013, in conformità a quanto da lui comunicato all' . CP_1
Egli, infine, nulla ha comunicato all' nel senso del venir meno i presupposti CP_1
giustificativi dell'iscrizione dopo che essa era avvenuta su sua istanza, nulla facendo sino al luglio 2015; mentre solo successivamente, a distanza di diversi anni, ha asserito di non aver più prestato l'attività lavorativa succitata per il periodo dall'1.9.2013 al 31.5.2014.
E' del tutto evidente, dunque, a fronte di detta chiara prova documentale, pienamente dimostrativa della fondatezza dell'iscrizione alla gestione commercianti, che sarebbe stato specifico onere del ricorrente fornire la prova diretta delle circostanze addotte a fondamento della richiesta di accertamento dell'insussistenza di detto obbligo di iscrizione per il periodo in precedenza richiamato – e, specificamente, del non aver prestato attività commerciale in seno ad essa solo per un determinato arco temporale, avendo però lavorato in modo abituale e prevalente in essa sia al momento dell'iscrizione e sia dopo il 31.5.2014 – e delle ragioni per cui ciò sarebbe avvenuto.
Prove che non risultano essere state in alcun modo fornite né in via documentale né in forma orale (non essendo stata fatta alcuna richiesta in tal senso).
8 3. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, sicché il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., alla rifusione in favore del resistente delle spese di giudizio, nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 706 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da
[...]
nei confronti di , in persona del l.r. p.t., così provvede: Parte_2 CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di giudizio, che CP_1
liquida in € 886,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a.
come per legge.
Salerno, 28.11.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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