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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1384/2022 promossa da:
), in persona del procuratore Dott. , Parte_1 P.IVA_1 Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Stoppani n. 1, con l'avv. COGGIATTI
CLAUDIO ), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce C.F._1 all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Bracciano (RM), Via Traversini 7, con l'avv.
PELUCCHINI ANTONELLA ), dal quale rappresentato e difeso giusta C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha convenuto in giudizio il al fine Parte_1 Controparte_1 di sentirlo condannare al pagamento in suo favore, quale cessionaria, dei seguenti crediti:
i) € 1.420,80 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse da OM Italia s.p.a. e riepilogate nell'elenco allegato alla citazione sub doc. 3;
ii) gli interessi moratori ex artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02 che ammontavano ad € 53,59 alla data del 5.4.2022;
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
iii) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi;
iv) € 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 9 fatture riepilogate sub doc. 3 costituenti la sorte capitale;
v) € 428,41 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii) – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i) e CP_1 riepilogati nell'elenco allegato alla citazione sub doc. 5; vi) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora scaduti da oltre sei mesi;
vii) € 10.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal
D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 272 fatture indicate nel doc. 6.
Il si è costituito eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1
Part attiva della per mancanza di prova della inclusione dei crediti per cui è causa nell'oggetto della cessione;
ha altresì eccepito l'insussistenza del credito in linea capitale, stante la disdetta dal contratto OM comunicata prima della cessione e la non debenza dell'importo di € 10.880,00 richiesto ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. 231/02.
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 14.11.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea è infondata.
Il credito vantato in linea capitale è relativo a fatture emesse da OM Italia s.p.a. nell'agosto 2021, relativamente all'erogazione di servizi di telefonia.
Tuttavia, risulta che con lettera raccomandata del 29.3.2021, ricevuta il 30.3.2021, il odierno convenuto ha comunicato la disdetta dalle linee telefoniche di OM, che CP_1 pertanto alla data dell'emissione delle fatture non erano più operative.
Peraltro, la disdetta risulta intervenuta in data antecedente alla cessione dei crediti (anche futuri) tra OM e l'odierna attrice, datata 2.8.2021.
A fronte dell'eccezione della convenuta, parte attrice si è limitata a ridurre ad € 356,28 la propria pretesa relativamente al credito in linea capitale, senza fornire alcun chiarimento in merito.
In mancanza di prova della spettanza del credito vantato in linea capitale, nulla spetta a titolo di interessi, né a titolo di risarcimento forfettario.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. La domanda è infondata anche con riferimento alle ulteriori poste di credito dedotte, in riferimento agli “ulteriori interessi di mora” e al risarcimento forfettario per l'emissione di n. 272 fatture.
Invero, in relazione a tali pretese non sono stati sufficientemente dedotti i fatti costitutivi dell'asserito credito, in mancanza di allegazione dei crediti in linea capitale a cui fanno riferimento gli “ulteriori interessi di mora” e le n. 272 fatture elencate nel doc.
6. In entrambi i casi, trattasi di poste accessorie rispetto a crediti in linea capitale diversi da quello indicato da parte attrice al punto i), ma null'altro è dato conoscere sulla spettanza di tali crediti.
La domanda è quindi carente sul piano assertivo prima ancora che probatorio e non può trovare accoglimento.
4. La domanda ex art. 2041 c.c. svolta da parte attrice in via subordinata è parimenti infondata.
Va infatti osservato come l'azione di indennizzo per indebito arricchimento non può essere proposta, come nel caso di specie, quando i mezzi tipici di tutela siano stati esperiti ma abbiano avuto esito negativo, in quanto il requisito della residualità dell'azione predicato dall'art. 2041 c.c. rispetto ad ogni altra azione deve essere verificato in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito.
Nel caso di specie, il titolo della domanda va individuato nell'azione di adempimento del credito ceduto relativo al corrispettivo della somministrazione di servizi di telefonia, come sopra precisato, essendo pertanto inammissibile il cumulo della domanda di adempimento con l'azione di indebito arricchimento.
La domanda attorea merita quindi di essere integralmente rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.237,00 per compensi in favore del convenuto, oltre spese generali, Iva e Cpa come per CP_1 legge.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Civitavecchia, 7 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1384/2022 promossa da:
), in persona del procuratore Dott. , Parte_1 P.IVA_1 Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Stoppani n. 1, con l'avv. COGGIATTI
CLAUDIO ), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce C.F._1 all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Bracciano (RM), Via Traversini 7, con l'avv.
PELUCCHINI ANTONELLA ), dal quale rappresentato e difeso giusta C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha convenuto in giudizio il al fine Parte_1 Controparte_1 di sentirlo condannare al pagamento in suo favore, quale cessionaria, dei seguenti crediti:
i) € 1.420,80 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse da OM Italia s.p.a. e riepilogate nell'elenco allegato alla citazione sub doc. 3;
ii) gli interessi moratori ex artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02 che ammontavano ad € 53,59 alla data del 5.4.2022;
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
iii) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi;
iv) € 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 9 fatture riepilogate sub doc. 3 costituenti la sorte capitale;
v) € 428,41 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii) – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i) e CP_1 riepilogati nell'elenco allegato alla citazione sub doc. 5; vi) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora scaduti da oltre sei mesi;
vii) € 10.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal
D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 272 fatture indicate nel doc. 6.
Il si è costituito eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1
Part attiva della per mancanza di prova della inclusione dei crediti per cui è causa nell'oggetto della cessione;
ha altresì eccepito l'insussistenza del credito in linea capitale, stante la disdetta dal contratto OM comunicata prima della cessione e la non debenza dell'importo di € 10.880,00 richiesto ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. 231/02.
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 14.11.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea è infondata.
Il credito vantato in linea capitale è relativo a fatture emesse da OM Italia s.p.a. nell'agosto 2021, relativamente all'erogazione di servizi di telefonia.
Tuttavia, risulta che con lettera raccomandata del 29.3.2021, ricevuta il 30.3.2021, il odierno convenuto ha comunicato la disdetta dalle linee telefoniche di OM, che CP_1 pertanto alla data dell'emissione delle fatture non erano più operative.
Peraltro, la disdetta risulta intervenuta in data antecedente alla cessione dei crediti (anche futuri) tra OM e l'odierna attrice, datata 2.8.2021.
A fronte dell'eccezione della convenuta, parte attrice si è limitata a ridurre ad € 356,28 la propria pretesa relativamente al credito in linea capitale, senza fornire alcun chiarimento in merito.
In mancanza di prova della spettanza del credito vantato in linea capitale, nulla spetta a titolo di interessi, né a titolo di risarcimento forfettario.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. La domanda è infondata anche con riferimento alle ulteriori poste di credito dedotte, in riferimento agli “ulteriori interessi di mora” e al risarcimento forfettario per l'emissione di n. 272 fatture.
Invero, in relazione a tali pretese non sono stati sufficientemente dedotti i fatti costitutivi dell'asserito credito, in mancanza di allegazione dei crediti in linea capitale a cui fanno riferimento gli “ulteriori interessi di mora” e le n. 272 fatture elencate nel doc.
6. In entrambi i casi, trattasi di poste accessorie rispetto a crediti in linea capitale diversi da quello indicato da parte attrice al punto i), ma null'altro è dato conoscere sulla spettanza di tali crediti.
La domanda è quindi carente sul piano assertivo prima ancora che probatorio e non può trovare accoglimento.
4. La domanda ex art. 2041 c.c. svolta da parte attrice in via subordinata è parimenti infondata.
Va infatti osservato come l'azione di indennizzo per indebito arricchimento non può essere proposta, come nel caso di specie, quando i mezzi tipici di tutela siano stati esperiti ma abbiano avuto esito negativo, in quanto il requisito della residualità dell'azione predicato dall'art. 2041 c.c. rispetto ad ogni altra azione deve essere verificato in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito.
Nel caso di specie, il titolo della domanda va individuato nell'azione di adempimento del credito ceduto relativo al corrispettivo della somministrazione di servizi di telefonia, come sopra precisato, essendo pertanto inammissibile il cumulo della domanda di adempimento con l'azione di indebito arricchimento.
La domanda attorea merita quindi di essere integralmente rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.237,00 per compensi in favore del convenuto, oltre spese generali, Iva e Cpa come per CP_1 legge.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Civitavecchia, 7 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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