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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4511 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
nato il [...] in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. SILVIA C.F._1
MUSA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nata il [...] in [...], C.F. elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. MARCO CADDEO, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza del 19/11/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
dichiarare la separazione personale tra il sig. e la sig.ra autorizzandoli Parte_1 CP_1
a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto alle seguenti condizioni:
a. nessun contributo di mantenimento sarà previsto a carico dei coniugi poiché entrambi sono autonomi economicamente, con capacità lavorativa maturata nel tempo e in grado di reperire risorse sufficienti al proprio mantenimento;
b. la casa di residenza coniugale resterà in proprietà e in uso al sig. già liberata da Parte_1
cose di proprietà e in uso della sig.ra con impegno del sig. di volturare a proprio CP_1 Pt_1
nome tutte le utenze domestiche;
c. le parti dichiarano reciprocamente di non aver null'altro a pretendere rispetto alle spese rispettivamente sostenute durante il matrimonio nell'interesse della famiglia;
d. il sig. verserà in data odierna la somma di € 6.200,00 in favore della sig.ra in unica Pt_1 CP_1
soluzione con bonifico bancario alle coordinate bancarie ad essa intestate a titolo di rimborso polizza assicurativa Controparte_2
Le parti dichiarano sin d'ora che, al puntuale adempimento di quanto pattuito, non avranno nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro alcun altro credito di qualsiasi natura.
Con compensazione delle spese di lite, diritti ed onorari del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato dal in data 12/07/2024, costituitasi la in data
[...] Pt_1 CP_1
18/10/2024, rinunciando alla personale comparizione, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volersi separare consensualmente alle condizioni trascritte in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata. Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, alle condizioni concordate.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in Parte_1
PFORZHEIM (GERMANIA), e , nata il [...] in [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 6, parte II,
serie A, anno 2003 - Comune di Narcao);
2) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
13/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Francesca Lucchesi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4511 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
nato il [...] in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. SILVIA C.F._1
MUSA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nata il [...] in [...], C.F. elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. MARCO CADDEO, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza del 19/11/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
dichiarare la separazione personale tra il sig. e la sig.ra autorizzandoli Parte_1 CP_1
a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto alle seguenti condizioni:
a. nessun contributo di mantenimento sarà previsto a carico dei coniugi poiché entrambi sono autonomi economicamente, con capacità lavorativa maturata nel tempo e in grado di reperire risorse sufficienti al proprio mantenimento;
b. la casa di residenza coniugale resterà in proprietà e in uso al sig. già liberata da Parte_1
cose di proprietà e in uso della sig.ra con impegno del sig. di volturare a proprio CP_1 Pt_1
nome tutte le utenze domestiche;
c. le parti dichiarano reciprocamente di non aver null'altro a pretendere rispetto alle spese rispettivamente sostenute durante il matrimonio nell'interesse della famiglia;
d. il sig. verserà in data odierna la somma di € 6.200,00 in favore della sig.ra in unica Pt_1 CP_1
soluzione con bonifico bancario alle coordinate bancarie ad essa intestate a titolo di rimborso polizza assicurativa Controparte_2
Le parti dichiarano sin d'ora che, al puntuale adempimento di quanto pattuito, non avranno nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro alcun altro credito di qualsiasi natura.
Con compensazione delle spese di lite, diritti ed onorari del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato dal in data 12/07/2024, costituitasi la in data
[...] Pt_1 CP_1
18/10/2024, rinunciando alla personale comparizione, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volersi separare consensualmente alle condizioni trascritte in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata. Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, alle condizioni concordate.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in Parte_1
PFORZHEIM (GERMANIA), e , nata il [...] in [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 6, parte II,
serie A, anno 2003 - Comune di Narcao);
2) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
13/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Francesca Lucchesi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti