Sentenza 15 luglio 2016
Massime • 1
In tema di benefici fiscali "prima casa", il requisito necessario per fruire dell'agevolazione si perfeziona ove il contribuente abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui si trova l'immobile entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, restando irrilevante un eventuale successivo spostamento della residenza, che non è incluso tra le espresse cause di revoca e non pregiudica il Fisco, salva la sussistenza nel caso concreto di un abuso del diritto.
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genzia Entrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 399/2022 OGGETTO: TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ALL'ESTERO E MANTENIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO L'istante rappresenta di aver acquistato, in data 8 marzo 2020, un appartamento nel Comune X versando "l'imposta di registro nella misura pari al il 2% sul valore catastale dell'immobile, in virtù della disciplina del prezzo valore di cui all'art. 1, comma 497 legge 23 dicembre 2005 n. 266" Al riguardo, l'istante precisa: di aver trasferito la residenza per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/07/2016, n. 14510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14510 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2016 |
Testo completo
145 10 16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *TRIBUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 2773/2011 SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Cron..14510 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 14/06/2016 Dott. CAMILLA DI IASI -Consigliere PU Dott. ANTONIO GRECO Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO Dott. MARIA ENZA LA TORRE Rel. Consigliere - Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2773-2011 proposto da: DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro AGENZIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende;
ricorrente contro 2016 TT AURELIO;
2182 - intimato della651/2009 avversO la sentenza n. del LAZIO LATINA), depositata il diCOMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. 04/12/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. MARIA udienza del 14/06/2016 dal ENZA LA TORRE;
udito per il ricorrente l'Avvocato PALASCIANO che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto L'Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 651/40/09 dep. 4 dicembre 2009, che, in controversia avverso avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni per imposta di registro anno 2001, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, RE IT. La CTR, ha in particolare ritenuto spettanti le agevolazioni prima casa» relative all'acquisto della nuda proprietà di un immobile in Alatri, avendo il contribuente fissato la propria residenza in detto Comune in data 8.8.2002, e quindi nel termine di 18 mesi dalla stipula dell'atto (reg. 27.4.2001), considerando ininfluente il mancato mantenimento della residenza, successivamente spostata nel comune di Anagni, dove il IT risiedeva in precedenza. L'intimato non si è costituito. Considerato in diritto 1. Con l'unico motivo del ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione dei principi Х generali in materia di abuso del diritto, desumibili dalle fonti e dalla giurisprudenza comunitaria, oltre che dal d.P.R. 131/1986; falsa applicazione della nota II bis dell'art. 1 della tariffa parte allegata al d.P.R. 131/1986 (in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.). Ritiene l'Agenzia che il ritrasferimento da parte del contribuente nel Comune in cui risiedeva in precedenza, a distanza di circa tre mesi dal previo spostamento di residenza (in data 21.11.2002), integri gli estremi di un comportamento abusivo, ponendosi quale elemento predominante e assorbente della transazione allo scopo di ottenere vantaggi fiscali. Graverebbe pertanto sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti, di reale spessore, idonee a giustificare la transazione, altrimenti sottratta senza ragione al regime fiscale comune.
2. Il motivo è infondato e va respinto.
3. Il testo della norma qui in considerazione, vigente ratione temporis, era così formulato: "II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: .....che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi NGR 2773/2011 Agenzia entrate c/ IT RE dall'acquisto la propria residenza 1444La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto". Per ottenere le agevolazioni in discorso, doveva pertanto ricorrere il requisito della residenza dell'acquirente nel comune in cui è sito l'immobile: già esistente ovvero acquisita per trasferimento nel termine di diciotto mesi.
3.1. Comunque si voglia qualificare tale requisito (vero e proprio obbligo verso il Fisco: Cass. n. 14399/13; n. 18770/14; ovvero onere: Cass. n. 2616/2016; 2777/2016), nel caso di specie viene in considerazione il diverso e dalla giurisprudenza non - esaminato tema dell'obbligo di mantenimento della residenza nel comune in cui è - ubicato l'immobile per il quale si è fruito dell'agevolazione. Elemento questo non contemplato dalla richiamata norma, in quanto non compreso tra i presupposti e i requisiti prescritti dalla legge per ottenere l'agevolazione «prima casa». Né il mantenimento della residenza per un periodo predeterminato è previsto tra le cause di revoca della predetta agevolazione, che per loro natura sono insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
3.2. Pertanto, una volta che il presupposto della fissazione della residenza per trasferimento si sia verificato (e cioè che l'acquirente abbia trasferito, come nella fattispecie, la propria residenza anagrafica nel comune in cui è ubicato l'immobile entro diciotto mesi dalla stipula del contratto di acquisto), in mancanza di una espressa previsione normativa circa l'obbligo del suo mantenimento per un periodo minimo, si deve ritenere che essa possa successivamente essere spostata altrove (nello stesso o in altro comune).
3.3. A conferma di ciò si rileva che la richiamata norma non richiede più l'effettivo utilizzo abitativo dell'immobile acquistato, ma semplicemente la residenza nello stesso Comune;
né vi è decadenza delle agevolazioni fruite in sede di acquisto a causa della concessione in locazione o in comodato ad un terzo dell'immobile acquistato con le agevolazioni in questione.
3.4. Sulla base della ricostruzione che precede deve pertanto ritenersi che il requisito della residenza, necessario per fruire dell'agevolazione, risulta oggettivamente limitato al momento della sua applicazione, senza che su di esso incida il successivo spostamento da parte dell'acquirente. Il mancato mantenimento della residenza non NGR 2773/2011 Agenzia entrate c/ IT RE è infatti incluso fra le espresse cause di revoca e, peraltro, i successivi spostamenti della residenza non pregiudicherebbero le ragioni del fisco. L'acquirente dell'immobile agevolato non potrà invero fruire nuovamente del beneficio in discussione per altro immobile (per fruire del regime agevolato l'acquirente, nell'atto di acquisto, deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo...": Tariffa, Parte Prima, Testo Unico Registro, art. 1, nota Il-bis, lettera c). Né potrà rivendere l'immobile agevolato prima dello scadere di cinque anni dall'acquisto (cfr. il comma 4 della nota Il-bis del Testo Unico Registro: "In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte").
3.5. Né nella specie è ravvisabile abuso del diritto, pure invocato dall'Amministrazione, avendo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità specificato che esso si traduce in un principio antielusivo che consente all'Amministrazione di disconoscere e dichiarare non opponibili le operazioni e gli atti in sé privi di valide ragioni economiche e diretti al solo scopo di conseguire vantaggi fiscali diversamente non spettanti (v., fra le altre, Cass. n. 4561 del 2015), fermo restando che incombe sull'Amministrazione la prova del disegno elusivo (v. ex multis Cass. 4603 del 2014), prova nella specie non fornita.
4. Il ricorso va pertanto rigettato.
5. Nulla sulle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2016. Il Consigliere estensore Ho usещи ет Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 LUG 2016 Il Funzionario Giudiziario MA D Marcello Balagoria E R P Giudiziario Marcello BARAGONA NGR 2773/2011 Agenzia entrate c/ IT RE