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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/11/2025, n. 5020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5020 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei magistrati
Dr. Ludovico SBURLATI Presidente
Dr.ssa Marisa GALLO Giudice rel.
Dr.ssa Rachele OLIVERO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 13225/2024 promossa da:
e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo Romano Cesareo, giusta delega in atti
-RICORRENTI- contro
Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE- avente ad oggetto: diritto d'autore
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, definitivamente giudicando in accoglimento della spiegata domanda:
A) accertato quanto in narrativa, dichiarare l'illegittimità dell'utilizzo nel quinquennio precedente la data del presente giudizio da parte della società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede legale in Parte_3
Sant'Ambrogio di Torino (TO), Corso Moncenisio n. 12/N, Località La Verdina, C.F. e P. IVA Per_ dell'immagine, anche stilizzata, di (in arte ) e del nome P.IVA_1 Parte_2
pagina 1 di 7 Per_
, nonché dei segni distintivi riferibili al celebre attore, nelle più varie forme sopra illustrate, ed anche a fini pubblicitari, per l'esercizio dell'attività di impresa Ristorante “Pizzeria Totò e
Macario” prima e “ristorante Ti e Mi” dopo;
e, per l'effetto, condannare la stessa
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , Controparte_2 Parte_3 con sede legale in Sant'Ambrogio di Torino (TO), Corso Moncenisio n. 12/N, Località La
Verdina, C.F. e P. IVA a cessare definitivamente l'illecito utilizzo del nome e P.IVA_1
Per_ delle immagini dell'artista , in arte , nella denominazione sociale, nei Parte_2 segni distintivi in generale, nei siti web, indirizzo di posta elettronica e in qualunque mezzo pubblicitario utilizzato dalla convenuta, ivi comprese le c.d. “pagine web” e i c.d. “profili web” riferibili a detto ristorante, presenti sui social network (a scopo esemplificativo: Tripadvisor;
Facebook; eccetera), nonché all'immediata distruzione di tutti i prodotti pubblicitari giacenti in magazzino e/o nel locale (menù, biglietti da visita, t-shirt ecc.);
B) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_1
, con sede legale in Sant'Ambrogio di Torino (TO), Corso Moncenisio n. Parte_3
12/N, Località La Verdina, C.F. e P. IVA al risarcimento del danno per detto P.IVA_1 indebito utilizzo in misura non inferiore ad euro 25.000.00, o nella misura che sarà determinata da codesto Ill.mo Tribunale anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. e 158
L.D.A.
C) ordinare alla in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_1
, con sede legale in Sant'Ambrogio di Torino (TO), Corso Moncenisio n. Parte_3
12/N, Località La Verdina, C.F. e P. IVA , la distruzione di tutti i prodotti P.IVA_1 realizzati in violazione dei propri diritti, e quindi con utilizzo sia dell'immagine stilizzata sia dei Per_ segni distintivi riferibili all' (in arte ). Persona_2
D) condannare la resistente al ristoro delle spese di difesa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia costituisce il giudizio di merito introdotto dai signori
[...]
e , in qualità di figli ed eredi Parte_1 Parte_2
Per_ di , a sua volta figlia ed erede di , in arte , all'esito del Persona_3 Parte_2 procedimento cautelare dagli stessi promosso nei confronti di con cui Controparte_1 chiedevano la condanna della convenuta alla cessazione dell'utilizzo del nome e delle immagini dell'artista con riferimento a tutte le attività relative al ristorante “Totò e Macario”, sito in Sant'Ambrogio, Corso Moncenisio n. 12/N.
pagina 2 di 7 Nel procedimento in esame la non si è costituita e ne è stata dunque dichiarata Controparte_1 la contumacia in data 23.4.2025.
2. Le domande formulate dai ricorrenti devono essere accolte.
Occorre premettere che sebbene il ricorso cautelare sia stato rigettato, tanto in primo grado, quanto in sede di reclamo, per l'assenza del presupposto del periculum in mora (cfr. ordinanze del 9.5.2023 e del 23.6.2023, sub docc. 4 e 5), ciò non di meno con l'ordinanza del
23.6.2023 il Tribunale ha affrontato le prospettazioni delle parti anche sotto il profilo del fumus boni iuris, giungendo a riconoscerne la sussistenza, “rispetto all'indebito uso, da parte della reclamata, del nome d'arte di ) e delle relative immagini/effigi, non Parte_4 sussistendo il consenso degli aventi diritto […] e non ravvisandosi alcuna finalità di interesse pubblico tale da giustificare l'utilizzazione libera del nome d'arte e dell'immagine di
[...]
, ma sussistendo piuttosto una mera finalità commerciale e pubblicitaria, costruita Parte_2
Per_ mediante l'associazione dello pseudonimo e delle relative immagini all'attività di pizzeria
e ristorazione” (cfr. pag. 7).
Questo Collegio condivide integralmente le motivazioni contenute nella predetta ordinanza.
E' pacifico che il diritto al nome e all'immagine trovino tutela negli artt. 22 della Costituzione,
7,8,9 e 10 del codice civile e 96, 97 e 156 e ss. della legge n. 633/1941.
In particolare, dette ultime norme tutelano l'immagine e il ritratto della persona, escludendo la possibilità di esporli, pubblicarli, riprodurli o metterli in commercio senza il consenso della persona stessa, salve le eccezioni previste dalla legge.
Nella fattispecie in esame, l'ampia documentazione prodotta dai ricorrenti sin dalla sede cautelare prova come la quanto meno dal 2017, abbia indebitamente utilizzato CP_1
Per_ l'immagine di e il suo nome d'arte , a fini pubblicitari, per lo svolgimento Parte_2 dell'attività di ristorazione esercitata in Sant'Ambrogio (TO), Corso Moncenisio n. 12/N, riproducendo il ritratto dell'artista e il suo pseudonimo nei menù, nei volantini pubblicitari, sui siti internet e sui profili social (cfr. fascicolo cautelare seconda parte, sub doc. 3).
Non solo è pacifico che i ricorrenti, quali legittimati ex artt. 8 c.c., 96, II comma e 93, II comma, L.d.A., non abbiano prestato alcun consenso all'uso dell'immagine e del nome del loro dante causa, ma neppure è ravvisabile una finalità di interesse pubblico che possa aver giustificato tale utilizzo da parte della convenuta, essendo evidente lo scopo meramente pubblicitario e commerciale perseguito dalla al fine di promuovere la propria attività di CP_1 ristorazione.
pagina 3 di 7 Alle già chiare motivazioni esposte nell'ordinanza cautelare si aggiunga la circostanza, non certo irrilevante, che la convenuta non si è costituita nel presente giudizio di merito e non ha dunque fornito elementi ulteriori o diversi rispetto a quelli già esaminati dal Tribunale in sede di reclamo e ritenuti non idonei a giustificare l'uso dell'immagine e del nome del celebre attore.
3. I ricorrenti hanno peraltro dimostrato come le condotte illecite poste in essere dalla convenuta siano proseguite anche dopo il procedimento cautelare avviato dagli eredi
[...]
. Pt_2
Infatti, sebbene l'originaria insegna della convenuta sia stata mutata in “Ti e Mi”, emerge dalla documentazione fotografica e dai video prodotti sub doc. 7 come, ancora al mese di luglio
2024 (ovvero al momento del deposito del ricorso in esame) la convenuta continuasse a far Per_ uso dell'immagine e dello pseudonimo di nei propri locali, sui piatti e sui menù (doc.
7.11), oltre che al fine di pubblicizzare la propria attività sul web ( .siamo sempre noi Pt_5
“Macario e To”…”, sub 7.1) e sui profili social, mantenendo peraltro numerosi riferimenti alla precedente insegna “Totò e Macario”.
Accertata l'illegittimità delle condotte di va dunque accolta la domanda diretta a far CP_1
Per_ cessare definitivamente l'utilizzo del nome e delle immagini di nella denominazione sociale, nei segni distintivi in generale, nei siti web, nell'indirizzo di posta elettronica e in qualunque mezzo pubblicitario utilizzato dalla convenuta in relazione all'attività svolta nel ristorante sito in Sant'Ambrogio, Corso Moncenisio n. 12/N.
4. I ricorrenti hanno inoltre documentato come, nel corso degli anni, la convenuta abbia Per_ realizzato a fini pubblicitari anche diversi prodotti recanti il nome o l'immagine di (menu,
t-shirt, volantini, ecc..).
In accoglimento della richiesta attorea, deve dunque essere ordinata, ai sensi dell'art. 158
L.d.A., la distruzione di tutti i prodotti realizzati con l'utilizzo dell'immagine, anche stilizzata, di Per_
o dei segni distintivi riferibili all'artista.
5. I ricorrenti hanno infine richiesto il risarcimento dei danni subiti dall'indebito uso dell'immagine e dello pseudonimo del loro dante causa.
Come chiarito ancora di recente da condivisibile giurisprudenza di merito, “l'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova;
in ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere pagina 4 di 7 (conformemente ad un principio recepito dall'art. 158 della L. 22 aprile 1941 n. 633, novellato dal D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 140) il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dall'autore dell'illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione” (Corte d'Appello Milano, Sez. II,
Sentenza, 24/05/2022, n. 1748; Trib. Firenze n. 2443/2023).
Inoltre, come evidenziato da una pronuncia della Suprema Corte che, sebbene risalente, ha dettato principi certamente ancora attuali, “ove detta divulgazione [del ritratto di una persona notoria] avvenga per fini diversi, come quello pubblicitario, la mancanza di autorizzazione da parte dell'interessato rende illecito tale comportamento, obbligando l'autore al risarcimento del danno ex art. 2043 c. c., come in ogni altra ipotesi di non autorizzata utilizzazione di un bene altrui;
ai detti fini risarcitori, rileva la notorietà della persona, nel senso che ove questa sia in condizione di trarre vantaggi patrimoniali proprio consentendo a terzi l'uso della sua immagine a scopo pubblicitario, l'illegittima divulgazione operata da altri le cagiona una perdita economica consistente nel non potere più offrire l'uso del proprio ritratto per tale scopo, relativamente a prodotti o servizi analoghi, o nella difficoltà alla migliore commercializzazione della sua immagine con riferimento a prodotti o servizi del tutto diversi
(Cass. n. 4785/1991).
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno rappresentato (pag. 16 ricorso) come in data 22/09/2021 avessero stipulato una lettera di intenti con un investitore professionale, Dott. Persona_4
“finalizzata a definire un'intesa preliminare tra il Dott. e la .ssa Persona_4 CP_3 Persona_3
- …propedeutica a servire come base preliminare per negoziare un successivo
[...] accordo scritto - contenente tempi e modalità di rapida attuazione al progetto per la creazione di una catena di alberghi ed attività di ristorazione (bar, ristoranti, bistrot, etc.), ivi compresa la realizzazione di iniziative imprenditoriali che riguardano lo studio, la progettazione, la realizzazione livello nazionale delle suddette categorie, anche attraverso la creazione di reti di franchising/licensing ovvero la diffusione di merchandising utilizzanti il nome e l'immagine in Per_ ogni sua forma (fotografia, dipinto, ritratto, etc. ) del , in arte “ ” Persona_5
(doc.
8.1 fasc. cautelare sub doc. 3).
Hanno inoltre lamentato come le trattative si fossero interrotte avendo il dr. nviato la Per_4 comunicazione PEC del 20.2.2023, con cui riferiva di aver appreso che “attualmente, sono pagina 5 di 7 operativi nel solo territorio Italiano almeno n. 60 ristoranti, pizzerie ed attività commerciali variamente riferibili ai Settori merceologici oggetto delle nostre negoziazioni, di cui all'allegata lista” e chiedeva “prima di procedere oltre nelle negoziazioni e di sopportare inutilmente i costi per le attività di progettazione e rendering del format… di voler attivare ogni necessaria azione per la cessazione di dette attività, che ovviamente determinano gravissimo pregiudizio alle (comuni) prospettive di creazione di una impresa di successo” (doc.
8.1 fasc. cautelare sub doc. 3). Per_ Non solo da tale circostanza emerge come l'utilizzo non autorizzato dell'immagine di da parte di bbia provocato un pregiudizio diretto in capo ai ricorrenti, ma lo stesso fatto CP_4 che gli eredi abbiano negli anni sottoscritto diversi accordi proprio al fine di Parte_2 regolamentare i diritti di sfruttamento economico dell'immagine del loro dante causa conferma l'esistenza di un danno patrimoniale subito in conseguenza dell'uso indebito fattone dalla convenuta.
Quanto alla quantificazione del danno, appare congrua la somma di € 25.000,00 (pari ad €
5.000,00 all'anno per gli ultimi cinque anni di illecito) proposta in via equitativa dai ricorrenti, considerato l'importo riconosciuto in alcune transazioni stipulate con altri soggetti che Per_ avevano illecitamente utilizzato l'immagine o il nome di nel settore della ristorazione
(doc. 9) e tenuto conto della notorietà dell'artista e del perdurare nel tempo della condotta illecita.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 delle cause ricomprese tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (tenuto conto del valore dichiarato in sede di iscrizione della causa a ruolo), nella misura media per le fasi di studio e introduttiva e minima per la fase decisionale, in considerazione della limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, dichiara che la ha illegittimamente utilizzato l'immagine, anche stilizzata, di Controparte_1
Per_
e dello pseudonimo nell'esercizio della propria attività di impresa;
Parte_2 ordina a di cessare definitivamente l'utilizzo dell'immagine di Controparte_1 Parte_2
Per_
e del nome d'arte nella denominazione sociale, nei segni distintivi in generale e in
[...] qualsiasi mezzo o prodotto pubblicitario, compresi indirizzi di posta elettronica, siti web e profili social;
pagina 6 di 7 ordina a la distruzione di tutti i prodotti a sua disposizione o in giacenza sui Controparte_1
Per_ quali è riportata l'immagine di o il relativo nome d'arte , entro il termine Parte_2 di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza;
condanna a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, la Controparte_1 complessiva somma di € 25.000,00; condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che liquida Controparte_1 complessivamente in € 2.547,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 14.11.2025, secondo la composizione del Collegio del 31.10.2025.
IL PRESIDENTE
Dr. Ludovico SBURLATI
IL GIUDICE EST.
Dr.ssa Marisa GALLO
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