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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/11/2025, n. 4188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4188 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5566/2023
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 12 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5566/2023 R.G. promosso da
, (C.F. , nato a [...]_1 C.F._1
l'08.08.1963 e residente a [...], vico Lauro n. 14, elettivamente domiciliato in
Catania, via Cosenza n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Magro che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
[...]
, in persona dell'Assessore pro tempore;
[...]
CONTUMACE
OGGETTO: indennità professionale ex art. 11 del CCIR del 27 aprile 2001 e successivi contratti integrativi pagina 1 di 13 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 maggio 2023, parte ricorrente ha esposto di essere inserita nella Graduatoria Unica ex art. 12 L.R. n. 5/2014, nel contingente con garanzia occupazionale di 101 giornate lavorative annue per il 2023, e di avere lavorato in qualità di bracciante agricolo alle dipendenze dell'Assessorato convenuto indicato in epigrafe nei cinque anni precedenti il deposito del ricorso, come da documentazione in atti.
Ha precisato che dalla Graduatoria dei lavoratori forestali del 2005 e dalla scheda anagrafico-professionale rilasciata dal Centro per l'Impiego di RO (CT) emergono un'anzianità di iscrizione nella Graduatoria di cui all'art. 49 L.R. n. 16/96, nonché turni annuali ininterrotti di avviamento al lavoro a decorrere dal 2005, con una progressione legata alla permanenza in graduatoria comportante il passaggio dalla Graduatoria ex art. 49 cit. al contingente dei lavoratori con garanzia occupazionale di 101 giornate ai sensi dell'art. 48
L.R. n. 16/96.
Ha, altresì, dedotto di aver svolto mansioni non difformi da quelle poste in essere dagli operai assunti con contratto a tempo indeterminato, sottolineando – per corroborare la propria tesi – come le graduatorie di cui alla L.R. n. 16/96 ricomprendano, lungi da qualsivoglia discriminazione, sia i lavoratori precari sia quelli a tempo indeterminato, nonché come la legislazione regionale sul tema non faccia alcuna distinzione e come l'art. 49
C.C.N.L. 2002, 2006 e 2010 si limiti a classificare gli operai in base alle capacità professionali e non alla durata del rapporto lavorativo.
Ed ancora, ha lamentato il fatto che, in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, l'art. 11 Contratto Integrativo Regionale di Lavoro del 27 dicembre 2000 ha introdotto un'indennità professionale mensile - legata all'anzianità di inserimento nelle fasce per operai a tempo indeterminato per ogni anno maturato sino ad un massimo di sedici anni - dall'importo pari a £ 7.500, poi divenuto € 4,00 sì come previsto dall'art. 4 della contrattazione integrativa regionale del 2017, con decorrenza a far data dall'1 gennaio 2018.
Ha richiamato, inoltre, l'art. 6 D.Lgs. n. 368/01 (espressamente rubricato “Principio di non discriminazione”), secondo cui “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo pagina 2 di 13 indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
Quanto ai criteri di calcolo dell'incremento retributivo de quo, ha riportato quanto statuito dalla Corte d'Appello di Catania nella sentenza n. 150/2020: “[...] non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €. 3,87 (€. 4,00 dal 2018 n.d.r.) va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni [...]”.
Tanto premesso, il ricorrente ha, quindi, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“a) Ritenere e dichiarare che il ricorrente è iscritto nelle graduatorie dei lavoratori forestali ex LR 16/96 e ss.mod. dal 2005, con la qualifica di e, in tale qualità, ha Parte_2 svolto ininterrottamente turni di lavoro alle dipendenze dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dir. Reg. Svil. Rurale e
Ter. Serv. 11 – Catania quale operaio agricolo con contratti a tempo determinato;
b) Ritenere e dichiarare che, in ragione di tale attività, in tutto assimilabile a quella svolta dagli operai a tempo indeterminato assunti alle dipendenze della medesima amministrazione, il ricorrente ha diritto al riconoscimento della “indennità professionale” prevista dall'art. 11 CIRL 2001 (per come integrato e modificato dal successivo art. 4 CIRL 2017 con decorrenza dal 01/01/2018) a partire dall'anno 2005, e nel contempo c) Condannare l'
[...]
Controparte_2
in persona dell'Assessore pro tempore al pagamento in favore del
[...] ricorrente della somma di €. 1.608,00 pari all'importo della indennità professionale maturata nel quinquennio precedente il deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, segnatamente, da ottobre 2018 a dicembre 2022 o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del procedimento oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”, instando per la rifusione delle spese di lite.
Con ordinanza del 6 ottobre 2023, è stata constatata la contumacia dell'Amministrazione convenuta non costituitasi sebbene regolarmente evocata in giudizio.
pagina 3 di 13 In esito all'udienza del 12 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' convenuto, in quanto CP_1 non costituitosi in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Occorre, innanzitutto, esaminare la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame.
Al riguardo può, invero, richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza n. 4803/2023, emessa in data 29.11.2023 nel proc. n. 8178/2023
R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
Si ribadiscono, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza n. 4803/2023 del Tribunale di Catania:
<<…2. Reputa il Tribunale che il ricorso debba essere accolto, essendo fondata la pretesa ad oggetto il riconoscimento, in virtù del principio di non discriminazione di cui alla
Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, della indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 che prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) di una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce
OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
[…] va osservato che la disciplina di riferimento per la regolamentazione delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi si rinviene nel titolo III della Legge Regionale Siciliana n. 16 del 06.04.1996, che all'art. 45- bis inserito dalla Legge Regionale Siciliana n. 14/2006 stabilisce espressamente che “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell Controparte_3
pagina 4 di 13 demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti”.
Segnatamente, l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione forestale trova il suo referente nell'art. 45-ter che lo subordina all'iscrizione nell'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro, da eseguirsi a seguito di domanda presentata dai lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente a partire dall'anno 1996 almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.
Il terzo comma della disposizione da ultimo citata prescrive che la “domanda d'iscrizione … è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del Controparte_4
e dell , precisando, ancora, al successivo comma Controparte_5
4 che “Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione”.
pagina 5 di 13 Ancora, giova dare atto che gli artt. 46 e ss. della Legge Regionale Siciliana in parola regolamentano la formazione del contingente operai sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato laddove, agli artt. 56 e ss. si rinviene quella relativa al contingente degli addetti impegnati nei servizi antincendio, mentre gli artt. 70 e ss. dettano le disposizioni volte all'assunzione degli impiegati del corpo regionale delle foreste, degli agenti tecnici forestali, delle guardie forestali, dei sottoufficiali forestali.
Infine, va osservato che l'art. 46 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che trova applicazione per il settore de quo dispone che
“Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. L'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai a tempo indeterminato:
(a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
(b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo e avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”.
Ciò premesso in merito al quadro normativo applicabile al caso di specie, parte ricorrente, sostanzialmente, si duole che l'amministrazione datrice di lavoro non le abbia riconosciuto le maggiorazioni di cui all'art. 11 del CCIR 1998-2001, che riconosce agli operai a tempo indeterminato un'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento da corrispondersi mensilmente per ogni anno maturato fino ad un massimo di 16 anni, tenuto conto degli anni di occupazione presso l'amministrazione forestale e delle giornate annualmente espletate da ciascun lavoratore.
pagina 6 di 13 Sul tema, può richiamarsi quanto già ritenuto dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 150/2020 del 27.02.2020 – come già recepita in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio – relativa ad analoga fattispecie e le cui argomentazioni sono di seguito riportate ex art. 118, disp, att. c.p.c. (nello stesso senso, cfr. altresì sentenze del Tribunale di
Catania, sez. lav., n. 2365/2020 emessa in data 7.7.2020 nel proc. n. 11787/2017 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – n. 3007/2020 emessa in data 22.9.2020 nel proc. n. 12825/2017 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda – e n. 4670/2020 emessa in data 11.12.2020 nel proc. n. 6590/2015
R.G. – est. dott.ssa R. Nicosia).
«Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale siciliana n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del 2017).
Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e pagina 7 di 13 che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico).
Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati,
e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata- come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale.
Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”.
pagina 8 di 13 La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del
1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14,
è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996.
Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”).
L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al Controparte_1
(già della titolarità dei rapporti di lavoro
[...] Controparte_5 con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016).
Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa pagina 9 di 13 organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual- collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l.
n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) CP_1
e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL
16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una
“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €. 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni» (cfr. sentenza della Corte di
Appello di Catania n. 150/2020 del 27.2.2020).
Ne discende che l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001
- nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
I principi espressi dalla Corte d'Appello con riguardo all'art. 11 del contratto integrativo pagina 10 di 13 del 2001 sono validi anche con riguardo all'art. 4 del contratto integrativo del 2018 che prevede l'indennità professionale pari a 4 euro mensili per ogni anno di servizio maturato fino ad un massimo di sedici anni per i soli lavoratori a tempo indeterminato.
In proposito nella citata sentenza n. 4803/2023 di questo Ufficio si legge: rimarcato, come evidenziato dalla Corte di Appello di Catania, che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza;
ne discende che l'indennità mensile va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Deve poi precisarsi che essa è divenuta pari ad € 4,00 solo a decorrere (non già da gennaio del 2018, ma) dal settembre del 2018, data di decorrenza giuridica ed economica del CIRL siccome indicata nella deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 19 ottobre 2018 di approvazione del CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria pubblicata (unitamente al CIRL) nella Gazzetta Ufficiale della
[...]
n. 55 del 21 dicembre 2018; fino ad agosto del 2018 essa era pari ad € 3,873…>>. CP_1
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, parte ricorrente ha limitato espressamente la propria domanda “alle somme richiedibili tenendo conto del limite prescrizionale di cinque anni”, per un totale di € 1.608,00, importo maturato da ottobre 2018
a dicembre 2022, sì come espressamente indicato in ricorso (cfr. pagg. 7 e 8 del ricorso depositato in data 16.05.2023).
Al riguardo deve evidenziarsi che, pur avendo parte ricorrente richiesto nelle conclusioni del ricorso l'indennità professionale maturata da “[...] ottobre 2018 a dicembre
2022”, i conteggi riprodotti in ricorso e quelli contenuti nelle note scritte sostitutive d'udienza, depositate in data 19 febbraio 2025 ed in data 5 novembre 2025, si riferiscono al periodo intercorrente tra il mese di settembre 2018 e quello di novembre 2022 (cfr. pag. 7 del ricorso e note scritte sostitutive d'udienza depositate il 19.02.2025 ed il 05.11.2025).
Sulla base delle superiori argomentazioni, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta a tempo determinato tra settembre 2018 e novembre 2022, siccome comprovata dai cedolini versati in atti (cfr. doc. n. 4 “Buste paga 2018-2022” allegato al ricorso depositato in data 16.05.2023), spetta l'indennità professionale di cui agli articoli 11
pagina 11 di 13 del CCIR del 27 aprile 2001 e 4 del CCIR del 2018.
Essa va calcolata rapportando l'indennità mensile in questione alle giornate espletate dal ricorrente nel periodo compreso tra settembre 2018 e novembre 2022 (come risultante dalle buste paga in atti, tra le quali manca quella relativa al mese di dicembre 2022), individuando l'indennità giornaliera mediante suddivisione dell'importo mensile di € 56,00 (da settembre
2018 a dicembre 2018), € 60,00 (per l'anno 2019), € 64,00 (a decorrere dal 2020) per il numero convenzionale di 26 giornate e, dunque, moltiplicando il quoziente ottenuto per le giornate complessivamente svolte nell'indicato arco temporale.
Il numero di giornate lavorative annue costituisce, infatti, la misura dell'impegno lavorativo degli operai forestali a tempo determinato.
Facendo applicazione dei suddetti criteri, parte ricorrente ha diritto, dunque, alla somma complessiva di € 1.138,28 (id est: € 2,15 x 74 giorni lavorati nel 2018; € 2,30 x 101 giorni lavorati nel 2019; € 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2020; € 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2021;
€ 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2022), a fronte dell'importo indicato in ricorso pari ad €
1.608,00, della cifra di € 1.169,23 derivante dal calcolo alternativo proposto nelle note scritte sostitutive d'udienza depositate il 19 febbraio 2025 e dell'ulteriore importo di € 1.131,08 indicato a pagina 3 delle note scritte depositate in data 5 novembre 2025.
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'Amministrazione regionale convenuta deve essere condannato a corrispondere in favore del ricorrente il detto importo, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Erario come da dispositivo ex D.M. n. 55/2024, tenuto conto della natura e del valore della controversia in relazione al decisum, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 16 maggio 2023 nei confronti della
[...]
Controparte_1
,
[...] Controparte_1
, udito il procuratore di parte ricorrente e disattesa ogni contraria istanza, eccezione
[...]
e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'Amministrazione convenuta;
pagina 12 di 13 - in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire in relazione ai periodi di lavoro intercorsi tra settembre 2018 e novembre 2022,
l'indennità professionale prevista dagli articoli 11 CIRL 24 luglio 2001 e 4 del CIRL
2018 per i lavoratori a tempo indeterminato, calcolata secondo i criteri di cui alla parte motiva;
- condanna, per l'effetto, parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle conseguenti differenze pari ad € 1.138,28, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
- condanna l' convenuta al pagamento in favore dell'Erario Controparte_6 delle spese di lite che liquida – senza alcun dimezzamento – in € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Catania, 20 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 13 di 13
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 12 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5566/2023 R.G. promosso da
, (C.F. , nato a [...]_1 C.F._1
l'08.08.1963 e residente a [...], vico Lauro n. 14, elettivamente domiciliato in
Catania, via Cosenza n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Magro che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
[...]
, in persona dell'Assessore pro tempore;
[...]
CONTUMACE
OGGETTO: indennità professionale ex art. 11 del CCIR del 27 aprile 2001 e successivi contratti integrativi pagina 1 di 13 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 maggio 2023, parte ricorrente ha esposto di essere inserita nella Graduatoria Unica ex art. 12 L.R. n. 5/2014, nel contingente con garanzia occupazionale di 101 giornate lavorative annue per il 2023, e di avere lavorato in qualità di bracciante agricolo alle dipendenze dell'Assessorato convenuto indicato in epigrafe nei cinque anni precedenti il deposito del ricorso, come da documentazione in atti.
Ha precisato che dalla Graduatoria dei lavoratori forestali del 2005 e dalla scheda anagrafico-professionale rilasciata dal Centro per l'Impiego di RO (CT) emergono un'anzianità di iscrizione nella Graduatoria di cui all'art. 49 L.R. n. 16/96, nonché turni annuali ininterrotti di avviamento al lavoro a decorrere dal 2005, con una progressione legata alla permanenza in graduatoria comportante il passaggio dalla Graduatoria ex art. 49 cit. al contingente dei lavoratori con garanzia occupazionale di 101 giornate ai sensi dell'art. 48
L.R. n. 16/96.
Ha, altresì, dedotto di aver svolto mansioni non difformi da quelle poste in essere dagli operai assunti con contratto a tempo indeterminato, sottolineando – per corroborare la propria tesi – come le graduatorie di cui alla L.R. n. 16/96 ricomprendano, lungi da qualsivoglia discriminazione, sia i lavoratori precari sia quelli a tempo indeterminato, nonché come la legislazione regionale sul tema non faccia alcuna distinzione e come l'art. 49
C.C.N.L. 2002, 2006 e 2010 si limiti a classificare gli operai in base alle capacità professionali e non alla durata del rapporto lavorativo.
Ed ancora, ha lamentato il fatto che, in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, l'art. 11 Contratto Integrativo Regionale di Lavoro del 27 dicembre 2000 ha introdotto un'indennità professionale mensile - legata all'anzianità di inserimento nelle fasce per operai a tempo indeterminato per ogni anno maturato sino ad un massimo di sedici anni - dall'importo pari a £ 7.500, poi divenuto € 4,00 sì come previsto dall'art. 4 della contrattazione integrativa regionale del 2017, con decorrenza a far data dall'1 gennaio 2018.
Ha richiamato, inoltre, l'art. 6 D.Lgs. n. 368/01 (espressamente rubricato “Principio di non discriminazione”), secondo cui “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo pagina 2 di 13 indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
Quanto ai criteri di calcolo dell'incremento retributivo de quo, ha riportato quanto statuito dalla Corte d'Appello di Catania nella sentenza n. 150/2020: “[...] non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €. 3,87 (€. 4,00 dal 2018 n.d.r.) va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni [...]”.
Tanto premesso, il ricorrente ha, quindi, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“a) Ritenere e dichiarare che il ricorrente è iscritto nelle graduatorie dei lavoratori forestali ex LR 16/96 e ss.mod. dal 2005, con la qualifica di e, in tale qualità, ha Parte_2 svolto ininterrottamente turni di lavoro alle dipendenze dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dir. Reg. Svil. Rurale e
Ter. Serv. 11 – Catania quale operaio agricolo con contratti a tempo determinato;
b) Ritenere e dichiarare che, in ragione di tale attività, in tutto assimilabile a quella svolta dagli operai a tempo indeterminato assunti alle dipendenze della medesima amministrazione, il ricorrente ha diritto al riconoscimento della “indennità professionale” prevista dall'art. 11 CIRL 2001 (per come integrato e modificato dal successivo art. 4 CIRL 2017 con decorrenza dal 01/01/2018) a partire dall'anno 2005, e nel contempo c) Condannare l'
[...]
Controparte_2
in persona dell'Assessore pro tempore al pagamento in favore del
[...] ricorrente della somma di €. 1.608,00 pari all'importo della indennità professionale maturata nel quinquennio precedente il deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, segnatamente, da ottobre 2018 a dicembre 2022 o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del procedimento oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”, instando per la rifusione delle spese di lite.
Con ordinanza del 6 ottobre 2023, è stata constatata la contumacia dell'Amministrazione convenuta non costituitasi sebbene regolarmente evocata in giudizio.
pagina 3 di 13 In esito all'udienza del 12 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' convenuto, in quanto CP_1 non costituitosi in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Occorre, innanzitutto, esaminare la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame.
Al riguardo può, invero, richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza n. 4803/2023, emessa in data 29.11.2023 nel proc. n. 8178/2023
R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
Si ribadiscono, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza n. 4803/2023 del Tribunale di Catania:
<<…2. Reputa il Tribunale che il ricorso debba essere accolto, essendo fondata la pretesa ad oggetto il riconoscimento, in virtù del principio di non discriminazione di cui alla
Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, della indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 che prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) di una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce
OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
[…] va osservato che la disciplina di riferimento per la regolamentazione delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi si rinviene nel titolo III della Legge Regionale Siciliana n. 16 del 06.04.1996, che all'art. 45- bis inserito dalla Legge Regionale Siciliana n. 14/2006 stabilisce espressamente che “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell Controparte_3
pagina 4 di 13 demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti”.
Segnatamente, l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione forestale trova il suo referente nell'art. 45-ter che lo subordina all'iscrizione nell'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro, da eseguirsi a seguito di domanda presentata dai lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente a partire dall'anno 1996 almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.
Il terzo comma della disposizione da ultimo citata prescrive che la “domanda d'iscrizione … è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del Controparte_4
e dell , precisando, ancora, al successivo comma Controparte_5
4 che “Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione”.
pagina 5 di 13 Ancora, giova dare atto che gli artt. 46 e ss. della Legge Regionale Siciliana in parola regolamentano la formazione del contingente operai sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato laddove, agli artt. 56 e ss. si rinviene quella relativa al contingente degli addetti impegnati nei servizi antincendio, mentre gli artt. 70 e ss. dettano le disposizioni volte all'assunzione degli impiegati del corpo regionale delle foreste, degli agenti tecnici forestali, delle guardie forestali, dei sottoufficiali forestali.
Infine, va osservato che l'art. 46 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che trova applicazione per il settore de quo dispone che
“Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. L'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai a tempo indeterminato:
(a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
(b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo e avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”.
Ciò premesso in merito al quadro normativo applicabile al caso di specie, parte ricorrente, sostanzialmente, si duole che l'amministrazione datrice di lavoro non le abbia riconosciuto le maggiorazioni di cui all'art. 11 del CCIR 1998-2001, che riconosce agli operai a tempo indeterminato un'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento da corrispondersi mensilmente per ogni anno maturato fino ad un massimo di 16 anni, tenuto conto degli anni di occupazione presso l'amministrazione forestale e delle giornate annualmente espletate da ciascun lavoratore.
pagina 6 di 13 Sul tema, può richiamarsi quanto già ritenuto dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 150/2020 del 27.02.2020 – come già recepita in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio – relativa ad analoga fattispecie e le cui argomentazioni sono di seguito riportate ex art. 118, disp, att. c.p.c. (nello stesso senso, cfr. altresì sentenze del Tribunale di
Catania, sez. lav., n. 2365/2020 emessa in data 7.7.2020 nel proc. n. 11787/2017 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – n. 3007/2020 emessa in data 22.9.2020 nel proc. n. 12825/2017 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda – e n. 4670/2020 emessa in data 11.12.2020 nel proc. n. 6590/2015
R.G. – est. dott.ssa R. Nicosia).
«Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale siciliana n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del 2017).
Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e pagina 7 di 13 che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico).
Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati,
e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata- come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale.
Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”.
pagina 8 di 13 La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del
1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14,
è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996.
Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”).
L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al Controparte_1
(già della titolarità dei rapporti di lavoro
[...] Controparte_5 con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016).
Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa pagina 9 di 13 organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual- collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l.
n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) CP_1
e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL
16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una
“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €. 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni» (cfr. sentenza della Corte di
Appello di Catania n. 150/2020 del 27.2.2020).
Ne discende che l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001
- nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
I principi espressi dalla Corte d'Appello con riguardo all'art. 11 del contratto integrativo pagina 10 di 13 del 2001 sono validi anche con riguardo all'art. 4 del contratto integrativo del 2018 che prevede l'indennità professionale pari a 4 euro mensili per ogni anno di servizio maturato fino ad un massimo di sedici anni per i soli lavoratori a tempo indeterminato.
In proposito nella citata sentenza n. 4803/2023 di questo Ufficio si legge: rimarcato, come evidenziato dalla Corte di Appello di Catania, che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza;
ne discende che l'indennità mensile va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Deve poi precisarsi che essa è divenuta pari ad € 4,00 solo a decorrere (non già da gennaio del 2018, ma) dal settembre del 2018, data di decorrenza giuridica ed economica del CIRL siccome indicata nella deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 19 ottobre 2018 di approvazione del CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria pubblicata (unitamente al CIRL) nella Gazzetta Ufficiale della
[...]
n. 55 del 21 dicembre 2018; fino ad agosto del 2018 essa era pari ad € 3,873…>>. CP_1
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, parte ricorrente ha limitato espressamente la propria domanda “alle somme richiedibili tenendo conto del limite prescrizionale di cinque anni”, per un totale di € 1.608,00, importo maturato da ottobre 2018
a dicembre 2022, sì come espressamente indicato in ricorso (cfr. pagg. 7 e 8 del ricorso depositato in data 16.05.2023).
Al riguardo deve evidenziarsi che, pur avendo parte ricorrente richiesto nelle conclusioni del ricorso l'indennità professionale maturata da “[...] ottobre 2018 a dicembre
2022”, i conteggi riprodotti in ricorso e quelli contenuti nelle note scritte sostitutive d'udienza, depositate in data 19 febbraio 2025 ed in data 5 novembre 2025, si riferiscono al periodo intercorrente tra il mese di settembre 2018 e quello di novembre 2022 (cfr. pag. 7 del ricorso e note scritte sostitutive d'udienza depositate il 19.02.2025 ed il 05.11.2025).
Sulla base delle superiori argomentazioni, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta a tempo determinato tra settembre 2018 e novembre 2022, siccome comprovata dai cedolini versati in atti (cfr. doc. n. 4 “Buste paga 2018-2022” allegato al ricorso depositato in data 16.05.2023), spetta l'indennità professionale di cui agli articoli 11
pagina 11 di 13 del CCIR del 27 aprile 2001 e 4 del CCIR del 2018.
Essa va calcolata rapportando l'indennità mensile in questione alle giornate espletate dal ricorrente nel periodo compreso tra settembre 2018 e novembre 2022 (come risultante dalle buste paga in atti, tra le quali manca quella relativa al mese di dicembre 2022), individuando l'indennità giornaliera mediante suddivisione dell'importo mensile di € 56,00 (da settembre
2018 a dicembre 2018), € 60,00 (per l'anno 2019), € 64,00 (a decorrere dal 2020) per il numero convenzionale di 26 giornate e, dunque, moltiplicando il quoziente ottenuto per le giornate complessivamente svolte nell'indicato arco temporale.
Il numero di giornate lavorative annue costituisce, infatti, la misura dell'impegno lavorativo degli operai forestali a tempo determinato.
Facendo applicazione dei suddetti criteri, parte ricorrente ha diritto, dunque, alla somma complessiva di € 1.138,28 (id est: € 2,15 x 74 giorni lavorati nel 2018; € 2,30 x 101 giorni lavorati nel 2019; € 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2020; € 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2021;
€ 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2022), a fronte dell'importo indicato in ricorso pari ad €
1.608,00, della cifra di € 1.169,23 derivante dal calcolo alternativo proposto nelle note scritte sostitutive d'udienza depositate il 19 febbraio 2025 e dell'ulteriore importo di € 1.131,08 indicato a pagina 3 delle note scritte depositate in data 5 novembre 2025.
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'Amministrazione regionale convenuta deve essere condannato a corrispondere in favore del ricorrente il detto importo, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Erario come da dispositivo ex D.M. n. 55/2024, tenuto conto della natura e del valore della controversia in relazione al decisum, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 16 maggio 2023 nei confronti della
[...]
Controparte_1
,
[...] Controparte_1
, udito il procuratore di parte ricorrente e disattesa ogni contraria istanza, eccezione
[...]
e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'Amministrazione convenuta;
pagina 12 di 13 - in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire in relazione ai periodi di lavoro intercorsi tra settembre 2018 e novembre 2022,
l'indennità professionale prevista dagli articoli 11 CIRL 24 luglio 2001 e 4 del CIRL
2018 per i lavoratori a tempo indeterminato, calcolata secondo i criteri di cui alla parte motiva;
- condanna, per l'effetto, parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle conseguenti differenze pari ad € 1.138,28, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
- condanna l' convenuta al pagamento in favore dell'Erario Controparte_6 delle spese di lite che liquida – senza alcun dimezzamento – in € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Catania, 20 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
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