Articolo 3 della Legge 26 febbraio 1963, n. 329
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 aprile 1963
Art. 3.
L'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 6, primo comma, punto 3), della legge 11 gennaio 1943, n. 138 , e' estesa a far tempo dal 1 luglio 1963, a tutti i lavoratori agricoli indicati all' articolo 3, primo comma, lettere a) , b) , c) , d) , e) , f) del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 , nonche' ai loro familiari a carico, fermo restando sino a tale data il diritto alle prestazioni farmaceutiche nei confronti delle categorie di lavoratori agricoli per le quali il diritto stesso e' previsto dal medesimo decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 .
Entrata in vigore il 16 aprile 1963