CA
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.24/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
24 maggio 2024 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), (C.F. C.F._3 Parte_5
), (C.F. ), C.F._4 Parte_6 CodiceFiscale_5
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. Parte_7 C.F._6
MADDALENA SALVATORE
APPELLANTE
e
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2
APPELLATO
e nei confronti di
(C.F. ), quale mandataria di Controparte_2 P.IVA_3 ora “ Controparte_3 [...]
, assistita e difesa dall'Avv. MONTEROSSO Controparte_4
TITO INTERVENUTO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1497/2019, pubblicata il 30/07/2019
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia alla Ecc.ma Corte Adita, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza, previa declaratoria di nullità delle pattuizioni contenute nel contratto di conto corrente numero 10347 sulla determinazione degli interessi passivi, statuire come segue: I) per l'ipotesi in cui, con riferimento al rapporto di conto corrente numero 10693 fosse stata stipulata una lettera contratto, dichiarare che le clausole che fanno riferimento agli usi di piazza o a criteri con il quali i tassi di interesse e le ulteriori condizioni che incidono sullo stesso (commissioni di massimo scoperto, postergazione della valuta e quant'altro non venga stabilito in misura concreta) sono nulle per indeterminatezza dell'oggetto; II) dichiarare che le clausole che fanno riferimento agli usi di piazza o a criteri con i quali il tasso di interessi e le ulteriori condizioni che incidono sullo stesso (commissioni di massimo scoperto, postergazione della valuta e quant'altro non venga stabilito in misura concreta) indicate nella lettera contratto del 5.8.1991 sono nulle per l'indeterminatezza dell'oggetto; III) dichiarare che al rapporto di conto corrente numero 10347 devono essere applicati gli interessi nella misura legale, così come disposto all'articolo 1284 c.c. sin dall'apertura del conto;
IV) dichiarare, altresì, che nulla è dovuto a titolo di commissione di massimo scoperto, le quali, peraltro, costituiscono parte integrante del tasso di interessi, il quale, per quanto rilevato
i precedenti punti I, II e III, avrebbe dovuto essere calcolato complessivamente in misura pari al saggio legale;
V) dichiarare, quindi, che non sono dovuti gli interessi sulle somme portate a debito dall'istituto per commissioni di massimo scoperto;
VI) dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli
pag. 2/10 interessi per contrasto con il disposto di cui all'articolo 1283 c.c. ovvero per non essere stata pattuita ed applicata la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e, comunque, dichiarare che essa costituisce parte integrante del tasso di interesse, il quale, per quanto rilevato ai precedenti punti
I, II e III, avrebbe dovuto essere calcolata complessivamente in misura pari al saggio legale;
VII) accertare e dichiarare l'illegittimità, in assenza di alcuna pattuizione in tal senso, della postergazione degli accrediti dei titoli negoziati su detti conti e dichiarare che la valuta doveva essere addebitata nei conti allo stesso giorno dell'operazione; VIII) per l'effetto di quanto sopra, tenuto conto delle somme versate dall'odierna attrice nel corso del rapporto, della valuta per accredito dei titoli negoziati su detti conti allo stesso giorno dell'operazione, nonché degli interessi creditori e - se dovuti - degli interessi debitori (con esclusione della capitalizzazione trimestrale e delle commissioni ed interessi su queste ultime), accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla banca convenuta in dipendenza del rapporto oggetto del presente giudizio e condannare l'istituto alla restituzione in favore dell'odierna attrice dell'importo scaturente in favore della stessa a seguito della riliquidazione dei rapporti di che trattasi, nella misura che sarà determinata. Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi.
IX) annullare l'impugnata sentenza e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo numero 80/2006 emesso dal Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, in data 31/7/2006 statuendo che non è dovuta dalla e dai fideiussori la Pt_1
somma ingiunta di euro 51.773,59; X) ritenere di dichiarare che la e i Pt_1
fideiussori, odierni appellanti, non devono somma alcuna agli appellati e gli appellanti sono creditori nelle somme determinate nella c.t.u. depositata il
26/11/2020 nel giudizio di primo grado, ovvero di quelle somme che la Corte
d'Appello riterrà rideterminare, anche con nuova c.t.u. Si chiede che la Corte al fine di emettere una corretta decisione e determinare le somme dovute, voglia
pag. 3/10 disporre nuova c.t.u. indicando e determinando ai c.t.u. i criteri esatti da considerare al fine di tale determinazione.
Per Parte Appellata Controparte_2
Piaccia All'Ill.ma Corte di Appello di Catania, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: Preliminarmente: 1) dichiarare per i sigg.ri Parte_8
, , e il passaggio
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
in giudicato della sentenza n.1497/2019 emessa dal Giudice del Tribunale di
Siracusa, Dott. G. Solarino, in data 30/07/2019; Nel merito: 2) Rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'atto di appello proposto da
[...]
e dai sigg.ri , , Parte_1 Parte_4 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_5 Parte_12 Parte_6 [...]
avverso la predetta sentenza n.1497/2019 emessa dal Giudice del Pt_7
Tribunale di Siracusa, Dott. G. Solarino, in data 30/07/2019, confermandola integralmente;
3) Rigettare ogni istanza istruttoria avanzata dagli appellanti, perché inammissibile, oltre che infondata anche nel merito, confermando, comunque, l'appellata sentenza n.1497/2019 emessa dal Giudice del Tribunale di Siracusa, Dott. G. Solarino in data 30/07/2019, in ogni sua parte;
4)
Condannare gli appellanti alle spese e compensi del presente giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1497/2019, pubblicata in data 30/07/2019, il Tribunale di
Siracusa rigettava l'opposizione al D.I. n. 80/06 emesso dal medesimo
Tribunale, Sezione Distaccata di Lentini, il 31.07.2006 e ne confermava il contenuto;
dichiarava che il saldo del conto corrente n. 102347 è di € 47.907,16 a favore della e pertanto condannava gli opponenti-attori a corrispondere CP_4
quanto dovuto con interessi convenzionali dal 16/12/2005 al soddisfo;
condannava gli opponenti, in solido, a corrispondere a ciascun opposto costituito le spese processuali, ponendo a carico degli opponenti le spese di CTU.
pag. 4/10 In particolare il primo giudice, ritenendo corretto il ricalcolo del rapporto di debito/credito maturato tra le parti per come effettuato nella relazione di C.T.U. integrativa depositata nel 2013 - in quanto aderente a criteri di calcolo dei rapporti pienamente condivisibili perché includenti le pattuizioni risultanti dalla documentazione versata in atti - e disattendendo la prima relazione dello stesso
C.T.U. depositata nel 2010 - in quanto parziale ed erronea, come ravvisato anche dal G.I., laddove con ordinanza resa all'udienza del 18.01.2013 aveva disposto il richiamo del Consulente "al fine di rendere chiarimenti circa il mancato calcolo sulla base delle condizioni economiche pattuite dalle parti secondo quanto formulato in seno agli atti e verbali di causa da parte opposta in ossequio al mandato conferito in senso all'ordinanza del 18.02.2010" - rilevava che il CTU
– applicando il tasso di interesse legale senza calcolare le commissioni di massimo scoperto ed imputando le rimesse effettuate dapprima agli interessi e poi al capitale per il periodo dal 25 marzo 1996 al 14 ottobre 1996 e i tassi e le condizioni economiche pattuite nelle lettere di contratto depositate in atti e imputando le rimesse effettuate dapprima agli interessi e poi al capitale per il periodo dal 15 ottobre 1996, aveva determinato il saldo passivo dovuto dagli opponenti in € 47.907,16, ed aveva escluso l'applicazione di tassi superiori al tasso soglia.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il
30/12/2020, la e i Parte_1
fideiussori Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e per le ragioni meglio esaminate in
[...] Parte_6 Parte_7
motivazione, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Nessuno si è costituito per , mentre si è costituita CP_1 CP_2
la quale, premettendo che ha ceduto in data 22/11/2019, ai sensi Controparte_5
e per gli effetti artt.1 e 4 L. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B. a CP_2
(cessionario) una parte dei suoi crediti tra cui è compreso quello vantato nei
[...]
pag. 5/10 confronti dei debitori contro i quali si procede – ha formulato le conclusioni sopra trascritte. Il cessionario ha inoltre chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n.1479/2019 del Tribunale di Siracusa, sostenendo che nell'intestazione della sentenza non sarebbero riportati i nominativi di e . Parte_8 Controparte_6
Indi, all'udienza del 24 maggio 2024, sulle conclusioni come precisate a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve darsi atto che la sentenza è passata in cosa giudicata nei confronti di , Parte_8 Controparte_6 Parte_9 Parte_10
e i quali non hanno proposto appello.
[...] Parte_11
L'appello proposto da e dai fideiussori Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e è inammissibile ex art. 342 c.p.c. Parte_6 Parte_7
Occorre premettere che secondo l'indirizzo costante della Suprema Corte di
Cassazione (anche a sezioni unite v. sent. 16/11/2017, n. 27199) "gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado… Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente pag. 6/10 enucleati e con essi le relative doglianze… La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa… D'altra parte, come ha giustamente posto in luce l'ordinanza n. 10916 del 2017, è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale. Né deve dimenticarsi, come queste Sezioni
Unite hanno già ribadito nella sentenza n. 10878 del 2015, che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha chiarito in più occasioni che le limitazioni all'accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L.
e Cofferati
contro
Italia).
Secondo tale pronuncia, confermata dalla giurisprudenza di legittimità successiva, è, dunque, necessario che alle argomentazioni svolte nella sentenza, la parte appellante contrapponga in maniera specifica quelle proprie, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime;
in altri termini, la parte deve individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, ma soprattutto deve formulare censure in merito alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile evincere quali siano le deduzioni fatte valere in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata.
pag. 7/10 Orbene, nel caso in esame, deve rilevarsi che parte appellante si è limitata a riproporre le difese contenute negli atti di primo grado senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
In verità non colgono nel segno né le censure di nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione (primo motivo di appello) né quelle di errata applicazione di clausole nulle (secondo motivo).
Invero, quanto al primo motivo, basta rilevare che il primo giudice ha richiamato espressamente il contenuto dell'ordinanza del 18.01.2013 e ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto che fosse corretta la relazione del CTU depositata nel 2013 (a seguito di richiamo).
In merito al secondo motivo di appello, attinente alla determinazione degli interessi, va rilevato che le difese ribadiscono genericamente la tesi sostenuta nel primo grado del giudizio senza in alcun modo tener conto e censurare specificamente la decisione nel punto in cui ha dato atto – correttamente – che gli interessi ultra-legali risultano chiaramente pattuiti nei contratti prodotti.
Invero, correttamente, il CTU ha applicato il tasso legale per il periodo dal 25 marzo 1996 al 14 ottobre 1996 in assenza di contratto, mentre successivamente dal contratto stipulato in data 15.10.1996 risultano specificamente indicati i tassi di interessi (ed in particolare: un tasso creditore dello 0,50%, un tasso debitore del 12,750%, una commissione di massimo scoperto fido dello 0,125%, un tasso per scoperto in conto e per interessi di mora del 19,250 oltre l'1,50% per commissioni di mora, un tasso su scoperto non autorizzato di 2 punti in più del tasso debitore e una commissione di massimo scoperto oltre fido dello 0,50% v. doc 5 e 6 della produzione di parte appellata in primo grado;
condizioni successivamente variate mediante la stipula di appositi contratti v. doc. 7 e 8).
Infine, con riferimento al terzo motivo, riguardante l'anatocismo, va precisato che essendo stata prevista la capitalizzatone trimestrale degli interessi non in condizioni di reciprocità (annuale per la banca e trimestrale per il cliente), il pag. 8/10 primo giudice ha ritenuto corretta la rielaborazione effettuata dal CTU in cui è stata espunta la capitalizzazione trimestrale (v. pag. 5 della relazione depositata il
28/10/2013). Orbene tale rielaborazione non è stata oggetto di specifiche censure da parte degli appellanti, i quali hanno sostenuto (contro l'evidenza) che il CTU avrebbe applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi in assenza di valida pattuizione.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio, nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Deve, infine, essere esaminata, per essere rigettata, la richiesta di parte appellata di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n.1479/2019 del Tribunale di Siracusa, la quale ha sostenuto che nell'intestazione della sentenza non sarebbero riportati i nominativi di , Parte_8
nata a [...] in data [...] (C.F. ) e C.F._7 CP_6
, nata a [...] in data [...] (C.F.
[...] C.F._8
), nomi che viceversa sono inclusi nell'intestazione.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nonché dai Parte_1
fideiussori , Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
nei confronti di Pt_7 Controparte_1
vverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_2
di Siracusa n. 1497/2019 pubblicata il 30/07/2019, così provvede:
pag. 9/10 a) dichiara inammissibile l'appello proposto da
[...]
, Parte_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
e ; Parte_6 Parte_7
b) condanna gli appellanti al pagamento, in favore della parte appellata costituita, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.810,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
d) rigetta l'istanza di correzione della sentenza impugnata proposta da parte appellata.
Così deciso, in data 15/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.24/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
24 maggio 2024 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), (C.F. C.F._3 Parte_5
), (C.F. ), C.F._4 Parte_6 CodiceFiscale_5
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. Parte_7 C.F._6
MADDALENA SALVATORE
APPELLANTE
e
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2
APPELLATO
e nei confronti di
(C.F. ), quale mandataria di Controparte_2 P.IVA_3 ora “ Controparte_3 [...]
, assistita e difesa dall'Avv. MONTEROSSO Controparte_4
TITO INTERVENUTO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1497/2019, pubblicata il 30/07/2019
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia alla Ecc.ma Corte Adita, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza, previa declaratoria di nullità delle pattuizioni contenute nel contratto di conto corrente numero 10347 sulla determinazione degli interessi passivi, statuire come segue: I) per l'ipotesi in cui, con riferimento al rapporto di conto corrente numero 10693 fosse stata stipulata una lettera contratto, dichiarare che le clausole che fanno riferimento agli usi di piazza o a criteri con il quali i tassi di interesse e le ulteriori condizioni che incidono sullo stesso (commissioni di massimo scoperto, postergazione della valuta e quant'altro non venga stabilito in misura concreta) sono nulle per indeterminatezza dell'oggetto; II) dichiarare che le clausole che fanno riferimento agli usi di piazza o a criteri con i quali il tasso di interessi e le ulteriori condizioni che incidono sullo stesso (commissioni di massimo scoperto, postergazione della valuta e quant'altro non venga stabilito in misura concreta) indicate nella lettera contratto del 5.8.1991 sono nulle per l'indeterminatezza dell'oggetto; III) dichiarare che al rapporto di conto corrente numero 10347 devono essere applicati gli interessi nella misura legale, così come disposto all'articolo 1284 c.c. sin dall'apertura del conto;
IV) dichiarare, altresì, che nulla è dovuto a titolo di commissione di massimo scoperto, le quali, peraltro, costituiscono parte integrante del tasso di interessi, il quale, per quanto rilevato
i precedenti punti I, II e III, avrebbe dovuto essere calcolato complessivamente in misura pari al saggio legale;
V) dichiarare, quindi, che non sono dovuti gli interessi sulle somme portate a debito dall'istituto per commissioni di massimo scoperto;
VI) dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli
pag. 2/10 interessi per contrasto con il disposto di cui all'articolo 1283 c.c. ovvero per non essere stata pattuita ed applicata la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e, comunque, dichiarare che essa costituisce parte integrante del tasso di interesse, il quale, per quanto rilevato ai precedenti punti
I, II e III, avrebbe dovuto essere calcolata complessivamente in misura pari al saggio legale;
VII) accertare e dichiarare l'illegittimità, in assenza di alcuna pattuizione in tal senso, della postergazione degli accrediti dei titoli negoziati su detti conti e dichiarare che la valuta doveva essere addebitata nei conti allo stesso giorno dell'operazione; VIII) per l'effetto di quanto sopra, tenuto conto delle somme versate dall'odierna attrice nel corso del rapporto, della valuta per accredito dei titoli negoziati su detti conti allo stesso giorno dell'operazione, nonché degli interessi creditori e - se dovuti - degli interessi debitori (con esclusione della capitalizzazione trimestrale e delle commissioni ed interessi su queste ultime), accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla banca convenuta in dipendenza del rapporto oggetto del presente giudizio e condannare l'istituto alla restituzione in favore dell'odierna attrice dell'importo scaturente in favore della stessa a seguito della riliquidazione dei rapporti di che trattasi, nella misura che sarà determinata. Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi.
IX) annullare l'impugnata sentenza e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo numero 80/2006 emesso dal Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, in data 31/7/2006 statuendo che non è dovuta dalla e dai fideiussori la Pt_1
somma ingiunta di euro 51.773,59; X) ritenere di dichiarare che la e i Pt_1
fideiussori, odierni appellanti, non devono somma alcuna agli appellati e gli appellanti sono creditori nelle somme determinate nella c.t.u. depositata il
26/11/2020 nel giudizio di primo grado, ovvero di quelle somme che la Corte
d'Appello riterrà rideterminare, anche con nuova c.t.u. Si chiede che la Corte al fine di emettere una corretta decisione e determinare le somme dovute, voglia
pag. 3/10 disporre nuova c.t.u. indicando e determinando ai c.t.u. i criteri esatti da considerare al fine di tale determinazione.
Per Parte Appellata Controparte_2
Piaccia All'Ill.ma Corte di Appello di Catania, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: Preliminarmente: 1) dichiarare per i sigg.ri Parte_8
, , e il passaggio
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
in giudicato della sentenza n.1497/2019 emessa dal Giudice del Tribunale di
Siracusa, Dott. G. Solarino, in data 30/07/2019; Nel merito: 2) Rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'atto di appello proposto da
[...]
e dai sigg.ri , , Parte_1 Parte_4 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_5 Parte_12 Parte_6 [...]
avverso la predetta sentenza n.1497/2019 emessa dal Giudice del Pt_7
Tribunale di Siracusa, Dott. G. Solarino, in data 30/07/2019, confermandola integralmente;
3) Rigettare ogni istanza istruttoria avanzata dagli appellanti, perché inammissibile, oltre che infondata anche nel merito, confermando, comunque, l'appellata sentenza n.1497/2019 emessa dal Giudice del Tribunale di Siracusa, Dott. G. Solarino in data 30/07/2019, in ogni sua parte;
4)
Condannare gli appellanti alle spese e compensi del presente giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1497/2019, pubblicata in data 30/07/2019, il Tribunale di
Siracusa rigettava l'opposizione al D.I. n. 80/06 emesso dal medesimo
Tribunale, Sezione Distaccata di Lentini, il 31.07.2006 e ne confermava il contenuto;
dichiarava che il saldo del conto corrente n. 102347 è di € 47.907,16 a favore della e pertanto condannava gli opponenti-attori a corrispondere CP_4
quanto dovuto con interessi convenzionali dal 16/12/2005 al soddisfo;
condannava gli opponenti, in solido, a corrispondere a ciascun opposto costituito le spese processuali, ponendo a carico degli opponenti le spese di CTU.
pag. 4/10 In particolare il primo giudice, ritenendo corretto il ricalcolo del rapporto di debito/credito maturato tra le parti per come effettuato nella relazione di C.T.U. integrativa depositata nel 2013 - in quanto aderente a criteri di calcolo dei rapporti pienamente condivisibili perché includenti le pattuizioni risultanti dalla documentazione versata in atti - e disattendendo la prima relazione dello stesso
C.T.U. depositata nel 2010 - in quanto parziale ed erronea, come ravvisato anche dal G.I., laddove con ordinanza resa all'udienza del 18.01.2013 aveva disposto il richiamo del Consulente "al fine di rendere chiarimenti circa il mancato calcolo sulla base delle condizioni economiche pattuite dalle parti secondo quanto formulato in seno agli atti e verbali di causa da parte opposta in ossequio al mandato conferito in senso all'ordinanza del 18.02.2010" - rilevava che il CTU
– applicando il tasso di interesse legale senza calcolare le commissioni di massimo scoperto ed imputando le rimesse effettuate dapprima agli interessi e poi al capitale per il periodo dal 25 marzo 1996 al 14 ottobre 1996 e i tassi e le condizioni economiche pattuite nelle lettere di contratto depositate in atti e imputando le rimesse effettuate dapprima agli interessi e poi al capitale per il periodo dal 15 ottobre 1996, aveva determinato il saldo passivo dovuto dagli opponenti in € 47.907,16, ed aveva escluso l'applicazione di tassi superiori al tasso soglia.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il
30/12/2020, la e i Parte_1
fideiussori Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e per le ragioni meglio esaminate in
[...] Parte_6 Parte_7
motivazione, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Nessuno si è costituito per , mentre si è costituita CP_1 CP_2
la quale, premettendo che ha ceduto in data 22/11/2019, ai sensi Controparte_5
e per gli effetti artt.1 e 4 L. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B. a CP_2
(cessionario) una parte dei suoi crediti tra cui è compreso quello vantato nei
[...]
pag. 5/10 confronti dei debitori contro i quali si procede – ha formulato le conclusioni sopra trascritte. Il cessionario ha inoltre chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n.1479/2019 del Tribunale di Siracusa, sostenendo che nell'intestazione della sentenza non sarebbero riportati i nominativi di e . Parte_8 Controparte_6
Indi, all'udienza del 24 maggio 2024, sulle conclusioni come precisate a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve darsi atto che la sentenza è passata in cosa giudicata nei confronti di , Parte_8 Controparte_6 Parte_9 Parte_10
e i quali non hanno proposto appello.
[...] Parte_11
L'appello proposto da e dai fideiussori Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e è inammissibile ex art. 342 c.p.c. Parte_6 Parte_7
Occorre premettere che secondo l'indirizzo costante della Suprema Corte di
Cassazione (anche a sezioni unite v. sent. 16/11/2017, n. 27199) "gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado… Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente pag. 6/10 enucleati e con essi le relative doglianze… La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa… D'altra parte, come ha giustamente posto in luce l'ordinanza n. 10916 del 2017, è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale. Né deve dimenticarsi, come queste Sezioni
Unite hanno già ribadito nella sentenza n. 10878 del 2015, che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha chiarito in più occasioni che le limitazioni all'accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L.
e Cofferati
contro
Italia).
Secondo tale pronuncia, confermata dalla giurisprudenza di legittimità successiva, è, dunque, necessario che alle argomentazioni svolte nella sentenza, la parte appellante contrapponga in maniera specifica quelle proprie, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime;
in altri termini, la parte deve individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, ma soprattutto deve formulare censure in merito alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile evincere quali siano le deduzioni fatte valere in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata.
pag. 7/10 Orbene, nel caso in esame, deve rilevarsi che parte appellante si è limitata a riproporre le difese contenute negli atti di primo grado senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
In verità non colgono nel segno né le censure di nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione (primo motivo di appello) né quelle di errata applicazione di clausole nulle (secondo motivo).
Invero, quanto al primo motivo, basta rilevare che il primo giudice ha richiamato espressamente il contenuto dell'ordinanza del 18.01.2013 e ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto che fosse corretta la relazione del CTU depositata nel 2013 (a seguito di richiamo).
In merito al secondo motivo di appello, attinente alla determinazione degli interessi, va rilevato che le difese ribadiscono genericamente la tesi sostenuta nel primo grado del giudizio senza in alcun modo tener conto e censurare specificamente la decisione nel punto in cui ha dato atto – correttamente – che gli interessi ultra-legali risultano chiaramente pattuiti nei contratti prodotti.
Invero, correttamente, il CTU ha applicato il tasso legale per il periodo dal 25 marzo 1996 al 14 ottobre 1996 in assenza di contratto, mentre successivamente dal contratto stipulato in data 15.10.1996 risultano specificamente indicati i tassi di interessi (ed in particolare: un tasso creditore dello 0,50%, un tasso debitore del 12,750%, una commissione di massimo scoperto fido dello 0,125%, un tasso per scoperto in conto e per interessi di mora del 19,250 oltre l'1,50% per commissioni di mora, un tasso su scoperto non autorizzato di 2 punti in più del tasso debitore e una commissione di massimo scoperto oltre fido dello 0,50% v. doc 5 e 6 della produzione di parte appellata in primo grado;
condizioni successivamente variate mediante la stipula di appositi contratti v. doc. 7 e 8).
Infine, con riferimento al terzo motivo, riguardante l'anatocismo, va precisato che essendo stata prevista la capitalizzatone trimestrale degli interessi non in condizioni di reciprocità (annuale per la banca e trimestrale per il cliente), il pag. 8/10 primo giudice ha ritenuto corretta la rielaborazione effettuata dal CTU in cui è stata espunta la capitalizzazione trimestrale (v. pag. 5 della relazione depositata il
28/10/2013). Orbene tale rielaborazione non è stata oggetto di specifiche censure da parte degli appellanti, i quali hanno sostenuto (contro l'evidenza) che il CTU avrebbe applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi in assenza di valida pattuizione.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio, nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Deve, infine, essere esaminata, per essere rigettata, la richiesta di parte appellata di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n.1479/2019 del Tribunale di Siracusa, la quale ha sostenuto che nell'intestazione della sentenza non sarebbero riportati i nominativi di , Parte_8
nata a [...] in data [...] (C.F. ) e C.F._7 CP_6
, nata a [...] in data [...] (C.F.
[...] C.F._8
), nomi che viceversa sono inclusi nell'intestazione.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nonché dai Parte_1
fideiussori , Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
nei confronti di Pt_7 Controparte_1
vverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_2
di Siracusa n. 1497/2019 pubblicata il 30/07/2019, così provvede:
pag. 9/10 a) dichiara inammissibile l'appello proposto da
[...]
, Parte_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
e ; Parte_6 Parte_7
b) condanna gli appellanti al pagamento, in favore della parte appellata costituita, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.810,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
d) rigetta l'istanza di correzione della sentenza impugnata proposta da parte appellata.
Così deciso, in data 15/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 10/10