Ordinanza collegiale 21 dicembre 2021
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/05/2025, n. 10396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10396 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10396/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11668/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11668 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Isabella Nelli e Guido Ciminello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento pubblicato in data 23 luglio 2021 sul “portale dei concorsi online” del Ministero della Difesa e della cui pubblicazione è stata data comunicazione a mezzo lettera inviata a mezzo mail in data -OMISSIS- luglio 2021 con il quale il Ten. Col. -OMISSIS-, in merito al giudizio di avanzamento al grado superiore, afferente alla valutazione per il 2021, dei Tenenti Colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica Militare, ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica, veniva collocato nel -OMISSIS- nella graduatoria di merito, non conseguendo pertanto un'idonea collocazione per la promozione al grado superiore, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 25.10.2021 al Ministero della Difesa e ai tre Ufficiali promossi al grado superiore (vale a dire i colonnelli -OMISSIS-), il ricorrente in epigrafe, Ten. LO dell'Arma Aeronautica, Ruolo delle Armi Speciali, ha impugnato dinnanzi a questo TAR i risultati del procedimento di avanzamento a scelta dei Tenenti Colonnelli al grado superiore, approvati dalla Commissione Speciale di Avanzamento (C.S.A.) per l'anno 2021.
Il ricorrente infatti, benché ritenuto idoneo, non ha ottenuto l’iscrizione nel quadro di avanzamento, avendo conseguito un punteggio finale di -OMISSIS-con il quale si è collocato al -OMISSIS-^ posto della graduatoria di merito, ampiamente al di fuori dal ristretto numero dei soli tre Ufficiali che hanno ottenuto la promozione al grado superiore (corrispondenti ai tre nominativi evocati nel presente giudizio).
Con il ricorso in disamina il Ten. Col. -OMISSIS- ha dedotto l’illegittimità del giudizio espresso dalla Commissione Superiore di Avanzamento (di seguito C.S.A.) per violazione di legge ed eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo, con riferimento agli ex parigrado sopra menzionati.
A tal fine, dopo avere sinteticamente ripercorso la propria carriera nell’Arma Aeronautica, parte ricorrente svolge un unico e articolato motivo così rubricato: “Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 66 del 2010 codice dell'ordinamento militare e del d.P.R. n. 90 del 2010 recante il regolamento in materia di ordinamento militare e della direttiva SMD – P – 109 edizione del 2019. Violazione e falsa applicazione degli art.3 e 97 della Costituzione, del principio di massima partecipazione e dell’art. 3 della legge n.241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento, travisamento dei fatti e illogicità manifesta.
In particolare, i motivi di doglianza possono essere così sintetizzati:
1) sotto il profilo degli incarichi il ricorrente deduce di essere l’unico (insieme ad un solo altro Tenente LO che ha partecipato alla procedura in oggetto) ad avere assunto l’incarico di Comandante di un Distaccamento Aeronautico ordinario; nonostante ciò egli si è visto collocare al -OMISSIS-° posto della graduatoria mentre il collega che ha avuto il corrispondente incarico di pari livello ha ottenuto la (ben più gratificante) settima posizione; inoltre il ricorrente è tra i pochi parigrado ad avere avuto incarichi di prestigio e di elevata professionalità, prima presso il Comando Operativo di vertice Interforze (Reparto Supporto Operativo, Divisione J6: Capo Sezione Telecomunicazioni) e, poi, all’estero presso la AT a BR; tutti incarichi di elevata professionalità che richiedono una “spiccata capacità di comando” e che, in base alla direttiva emanata nel 2019, avrebbero dovuto “influenzare in positivo” il giudizio della Commissione Superiore;
2) raffrontando comparativamente lo sviluppo della propria carriera con quella del Col. -OMISSIS- (promosso al grado superiore) il ricorrente evidenzia come quest’ultimo abbia avuto incarichi all’estero con mandato pluriennale, in numero inferiore rispetto a quelli assunti dal ricorrente; inoltre, il ricorrente ha avuto n. 2 incarichi in ambito Stato Maggiore della Difesa (Comando Operativo di Vertice Interforze per 6,5 anni, dal 2011 al 2017) mentre l’ex parigrado non ne ha avuto alcuno; il ricorrente ha poi ricoperto l’incarico di Comandante di Corpo (Distaccamento AM Monte Terminillo) mentre nessuno comando di Corpo ha avuto l’ex parigrado; elenca poi n. 10 incarichi operativi in altrettante aree geografiche diverse del mondo (Albania, Egitto, Kyrgyzstan, Canada, ecc.) mentre l’ex parigrado ne ha avuti in misura inferiore; il ricorrente allega, infine, la conoscenza certificata di due lingue (inglese e francese), mentre il controinteressato ne può allegare soltanto una e vanta il possesso di n. 8 onorificenze (a fronte delle n. 6 del controinteressato).
Alla luce di tali elementi, il ricorrente non comprende come possa essersi collocato al -OMISSIS-simo posto in graduatoria mentre il Col. -OMISSIS-ha ottenuto una posizione molto più elevata (ed è stato promosso), nonostante un numero inferiore di valutazioni in carriera;
3) in ordine alle benemerenze di guerra e alle qualità professionali (art. 1058, lett. b), c.o.m.) il ricorrente, pur avendo ricoperto più incarichi in teatri di guerra in rapporto agli altri concorrenti, ha ottenuto un punteggio medio di 23,91 mentre i primi tre classificati hanno rispettivamente ottenuto: 24,04 - 24,03 - 24,00 punti; illogica è stata altresì la valutazione della “attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore” (art. 1058 cit., lett. d) dove il ricorrente ha avuto un punteggio inferiore ai controinteressati quando, viceversa, è stato l’unico ad avere avuto l'incarico di Comandante di Corpo e ricoperto incarichi internazionali più rilevanti degli altri;
4) anche sotto gli altri due criteri di valutazione prescritti dall’art. 1058 c.o.m. (lett. a e lett. c dell’art. cit.) il ricorrente ha sempre avuto in carriera punteggi apicali come risulta dalla documentazione matricolare e caratteristica del medesimo.
Complessivamente, a dire del ricorrente, dalla disamina sopra riportata, seppure limitata in base ai documenti raccolti, emergerebbe “una chiara illogicità e disparità di trattamento tra il giudizio riservato al ricorrente posizionato solo al -OMISSIS-° posto e quella dei primi tre in graduatoria promossi entrambi a LO (-OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-).
Il provvedimento impugnato appare quindi illegittimo per violazione e falsa applicazione di legge avendo di fatto disapplicato la Direttiva di Stato Maggiore Difesa Smd-P-109 che imponeva alle Commissioni di avanzamento di valutare e di dare la giusta rilevanza al servizio prestato dagli ufficiali scrutinati presso organismi internazionali e nel comando operativo di vertice interforze.
Emergerebbe, da quanto precede, un vizio di eccesso di potere in senso relativo derivante da un differente “metro di giudizio” adottato dalla Commissione nel suo operato valutativo nei confronti del ricorrente rispetto agli altri candidati.
Si articola, infine, nel ricorso il vizio di eccesso di potere in senso assoluto in quanto la valutazione impugnata non rifletterebbe la “apicalità” della figura di ufficiale sempre garantita dal ricorrente e, inoltre, sarebbe stata omessa la valutazione di un dato di fatto rilevante come l’anzianità, sia di servizio che anagrafica, del ricorrente, maggiore di quella vantata da coloro che sono stati promossi al grado di colonnello nel procedimento di avanzamento per cui è causa.
Si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa che ha successivamente depositato memoria difensiva con la quale ha dedotto l’ineccepibilità dell’operato della C.S.A. e l’inconsistenza delle censure attoree.
Nessuno dei controinteressati evocati in giudizio si è costituito.
All’esito della camera di consiglio del 13.12.2021 il Collegio ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, avendo ritenuto che “…da un lato, la complessità in fatto delle deduzioni ricorsuali non rende in questa fase immediatamente apprezzabile la loro fondatezza mentre, dall’altro, il danno paventato non si prospetta come “irreparabile” stante il carattere retroattivo di una eventuale sentenza di annullamento con possibilità di piena reintegrazione, anche in via risarcitoria, degli interessi di carriera del ricorrente”.
Con lo stesso provvedimento il Collegio si è anche pronunciato sulla istanza istruttoria avanzata da parte ricorrente respingendola “in quanto rivolta all’acquisizione di tutta la ponderosa documentazione matricolare e caratteristica (inclusiva delle voci interne oltre che dei giudizi finali) di tutti i canditati che hanno superato il ricorrente nella graduatoria finale di merito nel procedimento di avanzamento 2021 (trattasi quindi di ben 25 posizioni)” mentre, nella presente sede contenziosa, potevano essere rimessi alle valutazioni istruttorie di questo Giudice “i soli documenti strettamente collegati alle censure finora articolate dal ricorrente e, in ogni caso, afferenti soltanto a quegli ufficiali controinteressati con cui la parte ha inteso instaurare il contraddittorio (vale a dire gli ufficiali -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-)”.
Con riguardo a questi ultimi si osserva che parte ricorrente ha già acquisito e depositato la documentazione pertinente (v. produzione documentale integrativa del ricorrente del 22.11.2021).
In vista dell’udienza di merito parte resistente ha depositato memoria in data 11.2.2025.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2025, sentiti gli avvocati di entrambe le parti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Venendo all’esame dei motivi di ricorso, questo Collegio ritiene di dover muovere dalla menzione di alcuni principi giurisprudenziali, ormai consolidati e costantemente seguiti dalla Sezione.
È utile “in primis” ricordare, in punto di diritto, che il giudizio espresso dalla Commissione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali costituisce una valutazione di merito di regola insindacabile dal Giudice amministrativo, se non entro limiti molto ristretti.
Come più volte affermato in giurisprudenza, il sistema di promozione degli Ufficiali delle Forze Armate è caratterizzato da una valutazione in assoluto per ciascuno dei partecipanti; le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare.
Pertanto, il sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo è assai limitato, poiché la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, tali da comportare un vizio della funzione (ex multis, TAR Lazio, I-bis, 16 gennaio 2025, n. 736; id. -OMISSIS- novembre 2024, n. 21139; Id. 3 ottobre 2022 n. 12521; TAR Lazio, Sez. I-bis, -OMISSIS- luglio 2021, n. 8927; id. 8.2.2021, n. 1543; Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3146; TAR Lazio, Sez. I bis, 5 gennaio 2012, n. 134).
In definitiva, ciò che può essere domandato al Giudice amministrativo è limitato all'accertamento di una palese incoerenza e disomogeneità nella applicazione dei criteri di valutazione ovvero di un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli elementi attestati dalla documentazione caratteristica e matricolare, anche con riferimento ai diversi candidati.
Il Collegio, in ogni caso, non può sostituire con propri criteri di valutazione quelli utilizzati dall'Amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5505; TAR Lazio, Sez. I, 9 aprile 1997, n. 555).
In altre parole, l'incoerenza della valutazione deve emergere dall'esame della documentazione con immediatezza.
2. Ciò detto, al Collegio risultano infondate, nella specie, le censure relative al vizio di eccesso di potere in senso relativo riguardanti il giudizio riportato dal ricorrente che viene posto in rapporto comparativo con i giudizi formulati dalla Commissione nei confronti dei tre controinteressati sopracitati.
Il ricorrente elenca, invero, alcuni titoli e dati curriculari che dimostrerebbero la superiorità del proprio percorso di carriera rispetto ai controinteressati (v. supra).
Deve osservarsi al riguardo che, in realtà, la promozione a scelta degli Ufficiali, disciplinata dal D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), artt. 1057 - 1060, è caratterizzata da una valutazione in assoluto per ciascuno dei partecipanti, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo che ne determina il posizionamento in graduatoria, senza che debba svolgersi una comparazione tra i candidati; conseguentemente, l’iscrizione nel quadro di avanzamento scaturisce (e deve essere valutata) dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli, non dall'esame comparativo tra i singoli ufficiali aspiranti al grado superiore (TAR Lazio, Sez. I bis, -OMISSIS- novembre 2024, n. 21139; Id. 5 febbraio 2018, n. 1427; Cons. Stato, IV Sez., 23 ottobre 2017, n. 4860); tale sistema è stato ritenuto conforme ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.
In altre parole, l'oggetto dell'esame del Giudice non è uno o più singoli elementi del curriculum del candidato, ma la valutazione complessivamente condotta dalla Commissione (ex multis, Consiglio di Stato, 4 gennaio 2018, n. 35).
Ciò implica che nel giudizio di avanzamento degli ufficiali tutti gli elementi personali e di servizio, desunti dalla documentazione personale degli scrutinandi, assumono indivisibile rilievo, non essendo possibile scindere uno di essi per conferirgli un effetto decisivo (Cons. St., IV Sez.: n. 2240, -OMISSIS-49, -OMISSIS-50 del 2001; n. -OMISSIS-42 del 2000; n. 495 del 1998; n. 592 del 1997).
Ne consegue che i membri della Commissione di Avanzamento possono compensare la mancanza di uno o più titoli da parte di alcuno tra i valutandi con la presenza di altri dati documentali ritenuti equivalenti o superiori, secondo l'ampia discrezionalità loro riconosciuta dalla normativa di settore (Cons. Stato Sez. IV, 16/01/2019, n. 400).
3. Venendo ora alle singole “voci” evidenziate dal ricorrente, il Collegio ribadisce preliminarmente che il giudizio di avanzamento mira a definire, con un voto numerico (dato dai vari commissari sui distinti gruppi di “qualità” di cui all’art. 1058, comma 5, c.o.m.), il valore del singolo ufficiale in vista dell’assunzione, da parte sua, dei compiti e delle responsabilità propri del grado superiore.
Trattasi di un giudizio connotato da amplissima discrezionalità tecnica che è riservata agli alti ufficiali che compongono la Commissione di Avanzamento, chiamati a formulare dei giudizi sugli sviluppi delle varie carriere sottoposte a vaglio, che presuppongono una lunga esperienza professionale nel settore, che soltanto degli ufficiali superiori delle FF.AA. possono avere.
Per quanto precede, una “comparazione” non può essere propriamente svolta neanche in sede di giudizio dinnanzi al G.A. dove il raffronto tra gli ufficiali richiesto dalla parte può essere inteso, soltanto, come verifica finalizzata ad accertare che non vi siano state deviazioni nell’applicazione del metro di giudizio, che deve essere omogeneo per tutti, ovvero disparità di trattamento sintomatiche di eccesso di potere (non si ha, viceversa, una rivalutazione comparativa sulla base delle criticità esposte dal ricorrente).
Su tali premesse generali si deve quindi basare la disamina delle plurime “voci” oggetto di doglianza.
4. Come ben risulta dalla superiore narrativa, gran parte delle censure proposte da parte ricorrente sono riconducibili al paradigma dell’eccesso di potere in senso relativo.
Esso può ritenersi fondato quando, senza travalicare in una indagine comparativa che, come detto, è preclusa al giudice amministrativo, si accerti come evidente la svalutazione dell’interessato o la sopravvalutazione di uno o di taluni degli ufficiali graduati in posizione utile. Il vizio di eccesso di potere in senso relativo, pertanto, deve essere sostenuto dall’esistenza di vistose incongruenze nell’attribuzione dei punteggi in riferimento all’ufficiale interessato se raffrontato con uno o più parigrado iscritti in quadro, in modo che sia dimostrata la disomogeneità del metro di valutazione seguito e sia data evidenza alla mancata uniformità di giudizio.
A rilevare, quindi, “è la rottura dell’uniformità del criterio valutativo, che deve emergere dall’esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza nel senso che la valutazione in concreto attribuita all’Ufficiale deve apparire inspiegabile e ingiustificabile in relazione alle valutazioni di uno o più dei pari grado iscritti nel quadro di avanzamento (C.d.S., n. 6270/2018)” (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. I bis, nn. 3919/2020, 1581/2020 e 128/2020).
4.1. Il ricorrente, come visto, pone a raffronto alcuni dati significativi della propria carriera (afferenti soprattutto al numero e alla tipologia degli incarichi di servizio assunti, ma anche alla conoscenza delle lingue e alle onorificenze) con la documentazione personale del controinteressato -OMISSIS-.
Con riguardo agli incarichi elencati dal ricorrente, i quali dovrebbero dimostrare la condizione di un Ufficiale che prevale sull’ex parigrado (soprattutto per l’importanza ed il numero di missioni all’estero alle quali ha preso parte), osserva il Collegio che “ il solo fatto di essere stato impiegato in incarichi di rilievo e per una apprezzabile durata non costituisce un elemento di giudizio di per sé sufficiente a sancire la superiorità dell’ufficiale ricorrente; invero, il giudice amministrativo non è in grado di conoscere la complessa realtà organizzativa ed operativa dell’ambiente militare e, quindi, non è in grado di rilevare la palese abnormità dell’apprezzamento dell’importanza di un incarico rispetto ad un altro.” (TAR Lazio, I-bis, 29 novembre 2022, n. 15959; id. 16 gennaio 2025, n. 736).
Va anche detto che, in effetti, parte ricorrente non ha svolto (come sarebbe stato, invece, richiesto) una rigorosa comparazione tra gli incarichi propri e quelli in possesso di uno o più controinteressati (categoria per categoria) - al fine di dimostrare la non omogeneità del metro di giudizio applicato - ma si è viceversa limitata ad esibire un limitato elenco di incarichi (il cui numero appare fisiologico in una carriera ormai consistente) - oltre che di ulteriori titoli, anche di studio ecc. - come a ritenere che da tali elencazione dovesse scaturire, presuntivamente, la superiorità del ricorrente rispetto agli ufficiali promossi (in particolare rispetto al Col. -OMISSIS-).
Viceversa, l’elaborazione giurisprudenziale in argomento (v. “supra”) si è ormai attestata nel senso di affermare che l’eccesso di potere in senso relativo richieda la dimostrazione di una superiorità agevolmente apprezzabile anche dall’occhio del “profano”, in quanto palese ovvero macroscopica e comunque tale da essere apprezzabile sotto tutti i parametri di cui all’art. 1058, lett. a)-d), c.o.m., vale a dire: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito; c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.
Infatti il carattere globale, onnicomprensivo e sintetico del giudizio di merito sull’avanzamento attribuisce alla Commissione di Avanzamento anche la possibilità di controbilanciare ipotetici elementi di superiorità dello scrutinato, rispetto ad uno o più altri concorrenti, sotto un certo “parametro” (ad es. titoli di studio di cui alla lett. c), con elementi di maggior impatto e, pertanto, “prevalenti” dimostrati da questi ultimi sotto altro riguardo (es. encomi ed elogi di cui alla lett. a) e/o qualità degli incarichi e rendimento di cui alla lett. b).
In ogni caso va detto che, con riguardo agli incarichi, non può ritenersi decisiva di per sé la loro “importanza” in astratto bensì contano le modalità efficaci e meritorie in cui gli stessi sono stati espletati, così come emergente, in modo eminente, dalle schede valutative periodiche redatte dai superiori, vero parametro del rendimento dell’Ufficiale nel corso degli anni. È quanto si evince dal comma 3 dell’art. 706 del Decreto Presidente della Repubblica 15/03/2010, n. 90 (T.U. regolamentare in materia di ordinamento militare) a mente del quale “3. La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto.”.
4.2. L’istruttoria documentale ha permesso di accertare che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, anche il controinteressato vanta una importante esperienza presso organismi internazionali di primo piano avendo svolto per lungo periodo l’incarico di “ISR Capabilities Implementation Coordinator” presso il AT CE di BR (periodo dall’8/2/17 al 30/7/20); inoltre ha conseguito risultati apicali di eccellenza attestati dalle voci interne delle schede valutative periodiche che lo hanno riguardato così come dalle annotazioni laudative espresse a corredo dei giudizi finali; il Col. -OMISSIS-, inoltre, ha espletato, al pari del ricorrente, numerosi incarichi operativi in differenti aree geografiche, tra le quali Afghanistan, Iraq, Georgia e Qatar; inoltre, per quanto allegato dalla difesa erariale nella propria memoria conclusionale, il Col. -OMISSIS-, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, può vantare anche un numero maggiore di onorificenze (ben 11) rispetto al ricorrente -OMISSIS-(8) e, tra queste, spiccano, in quanto non strettamente legate alla mera anzianità di servizio, la “European Security Defence Policy Service Medal” e “la Medaglia AU (decorazioni non in possesso del ricorrente); il controinteressato è inoltre in possesso del terzo livello di conoscenza della lingua inglese, accertato nel 2016.
Non solo: il Col. -OMISSIS-, come evidenziato in atti, può vantare rispetto al ricorrente:
- esiti migliori nel corso per “Ufficiali in SPE” (classificatosi -OMISSIS- su 99)
- esiti migliori negli esami per l’avanzamento al grado di Maggiore (classificatosi -OMISSIS- su 7 con punteggio -OMISSIS-/20;
- un numero nettamente maggiore di corsi di aggiornamento professionale;
- un numero superiore di ricompense conseguite nella carriera, avendo riportato 10 elogi e 4 encomi semplici, di cui rispettivamente 1 e 3 nel grado di Tenente LO (l’ultimo in prossimità della valutazione contestata).
Significativa è poi, nel grado rivestito, una percentuale di note laudative apicali ( “vivissimo compiacimento” ) pari al 78% (14 su 18 documenti caratteristici) nettamente superiore rispetto al ricorrente che si attesta al 56% (9 su 16 documenti caratteristici).
4.3. Per quanto riguarda, invece, i controinteressati -OMISSIS- e -OMISSIS-, rispetto ai quali, invero, le doglianze ricorsuali risultano meno particolareggiate, va detto in ogni caso che, sulla base degli elementi evidenziati da parte resistente (e non contestati, in punto di fatto), emergono plurimi elementi tali da escludere una macroscopica disparità di trattamento a vantaggio di essi, nell’applicazione dei criteri valutativi, atteso che:
- il -OMISSIS- vanta: 3 titoli di studio a livello universitario (Laurea in Scienze Organizzative e Gestionali, Master di -OMISSIS- livello in Criminologia e Studi Giuridici Forensi e Laurea in Giurisprudenza) dimostrando superiorità rispetto al ricorrente; un numero nettamente maggiore di corsi di aggiornamento professionale; un numero superiore di onorificenze (20) tra le quali si segnalano, in quanto non strettamente legate alla mera anzianità di servizio, la “Meritorius Service Medal” e “la Medaglia AU (decorazioni non in possesso del ricorrente); un numero superiore di ricompense conseguite nella carriera; nel grado da ultimo rivestito vanta una percentuale di note laudative apicali (“vivissimo compiacimento”) pari all’85% (12 su 14 documenti caratteristici) superiore alla percentuale che può vantare il ricorrente; numerosi incarichi operativi in differenti aree geografiche, tra le quali Kosovo, Afghanistan, Libano e Kuwait (missione durata 11 mesi), esperienze equiparabili a quelle del ricorrente;
- il -OMISSIS-ha invece al proprio attivo: esiti migliori nel corso “Ufficiali in SPE” (classifica: -OMISSIS- su 110 - punteggio -OMISSIS-/20) e negli esami per l’avanzamento al grado di Maggiore (classifica: -OMISSIS- su 12 - punteggio -OMISSIS-/20 e profitto “molto buono”); un numero nettamente maggiore di corsi di aggiornamento professionale; un numero superiore di onorificenze (11); un numero superiore di ricompense conseguite nella carriera; nel grado rivestito, una percentuale di note laudative apicali (“vivissimo compiacimento”) pari al 100% (14 su 14 documenti caratteristici) nettamente superiore rispetto al ricorrente; 2 incarichi di comando nel grado di Tenente LO svolti presso il 6-OMISSIS- Stormo di Lecce (“Comandante 56-OMISSIS- Gruppo SLO” dal 2008 al 2013 e “Comandante Gruppo Protezione Forze” dal 2018 al 2020) portati a termine con valutazioni caratteristiche apicali sia in termini di voci interne che di note elogiative.
Non sussistono pertanto elementi che inducano a ritenere, in concreto, fondata, la censura di eccesso di potere in senso relativo inteso nel significato sopra evidenziato (come perimetrato dalla giurisprudenza in tema).
5. Non convince, infine, il richiamo del ricorrente ad una migliore “tendenza di carriera” che lo riguarderebbe.
Al contrario, dalla documentazione agli atti emerge come i controinteressati abbiano impiegato 17 anni per conseguire il grado di Tenente LO al pari del ricorrente ma gli stessi, in tutte le precedenti valutazioni per il grado di LO a cui hanno partecipato, si sono sempre classificati in una posizione migliore del ricorrente.
6. Per tutto quanto precede, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del Ministero della Difesa che liquida in complessivi euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli oneri tutti di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.