Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 380/2023 R.G., vertente TRA
, nato a [...], il [...], CF ) Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Alessi, C.F. pec elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1 presso il suo studio, sito in Taurianova, alla via Circonvallazione, n. 227 appellante CONTRO
, con sede centrale in Roma, in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, CF , Ettore CodiceFiscale_3 Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Reggio Calabria Viale Calabria 82, presso i difensori che lo CP_1 difendono congiuntamente o separatamente, pec t Email_2 appellato CONCLUSIONI delle parti Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi il 23.02.2022, , già Parte_1 beneficiario di prestazione pensionistica di natura assistenziale, esponeva che con comunicazione di liquidazione in data 07.07.2021, notificata il 03.08.2021, l lo CP_1 informava di aver accolto, con decorrenza 01.04.2021, la richiesta, presentata in data 23.03.2021, di trasformazione dell'assegno di invalidità in assegno di vecchiaia. Nella medesima comunicazione di liquidazione venivano indicate somme trattenute dall' per un totale di € 3.921,56, di cui € 1.578,43 per recupero indebito n. 00015748551 CP_1 e € 2.300,64 per recupero quote di pensione. Nello stesso mese di agosto riceveva il rateo della prima mensilità, relativa al mese di agosto 2021, per un ammontare complessivo di € 990,92 per rata 8/2021, senza gli arretrati. A seguito di p.e.c. del giorno 10.08.2021, con richiesta di informazioni all' sulle CP_1 somme trattenute, l'ente riscontrava la richiesta il giorno successivo, affermando che dagli arretrati scaturiti dalla trasformazione dell'AOI in VO pari ad € 3.921,56, erano state
recuperate le somme di € 2.300,64 a titolo di importi già riscossi con l'AOI dalla rata 4/201 alla rata 7/2021 e di € 1.578,43 per la pratica RI 1574855. Con nota del 12.08.2021, veniva fatto presente che per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2021, il ricorrente aveva percepito, effettivamente, a titolo di AOI - rata 4 alla 7 -, la somma di € 1.144,56 (€ 286,14 per le rate da 4 a 7), ma non la somma di € 2.300,64, quindi erano stati trattenuti € 1.156,00 in più rispetto al dovuto. CP_
Con nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 24.8.2021, l riscontrava che il residuo di arretrati derivanti dalla trasformazione dell'assegno di invalidità in assegno di vecchiaia, pari a € 2.300,64 era stato trattenuto al lordo per recupero delle mensilità da aprile a luglio del 2021, nel corso delle quali l aveva continuato a percepire le somme erogate Pt_1 dall'istituto a titolo di AOI. L' evidenziava altresì le due ulteriori partite debitorie poste a carico dell' la CP_1 Pt_1 n. 15748551 su IOCOM 37410322 di € 3.352,07 parzialmente recuperato (con la trattenuta sugli arretrati della pensione: la somma appunto di € 1.578,43 e la n. 15684158 su IOCOM 37410322 di € 9.410,24 per il quale era stato avviato un piano di rateizzazione a ottobre 2020 in 36 rate a partire dall'11/2020. CP_2
In ragione delle circostanze esposte, l aveva presentato, in data 30.09.2021, Pt_1 ricorso amministrativo avverso il provvedimento che aveva liquidato l'assegno di vecchiaia (n. 36411327 Cat. VOCOM), nella parte in cui era stato indicato il prospetto degli arretrati da corrispondere, nonché avverso i provvedimenti di riliquidazione n. 15684158 e n. 15748551 relativi all'assegno n. 37410322, Cat. IOCOM, mai notificati. Il ricorso amministrativo era rimasto privo di riscontro, sì che adiva l'A.G. chiedendo, CP_ sospendere, inaudita altera parte, la rateizzazione precedentemente sottoscritta con l relativa ad un pregresso debito con l'istituto, pari ad euro 9.410,24; accertare e dichiarare, previo accertamento della non debenza del credito, la non ripetibilità delle somme percepite sull'assegno n. 37410322, Cat. IOCOM e, per l'effetto, annullare le partite debitorie n. 15684158 e n. 15748551 ed ogni pregresso e/o conseguente provvedimento con contestuale rimborso delle somme già pagate;
accertare e dichiarare, ove il G.L. avesse ritenuto dovute le somme contestate, l'esatto ammontare dell'indebito e, per l'effetto, ricalcolare l'importo dovuto sull'importo reale percepito e, quindi, al netto delle ritenute fiscali, portando in compensazione le somme già versate, con eventuale rimborso delle eccedenza pagate. CP_ Affermava la non ripetibilità dell'indebito assistenziale nei termini richiesti dall' in ragione della specialità della disciplina e;
la necessaria tutela da accordare all'affidamento del cittadino pensionato in regola con le dichiarazioni reddituali nonché l'assenza di condotta CP_ dolosa;
tutti presupposti in ragione dei quali la condotta dell' doveva ritenersi illegittima.
L' restava contumace. CP_1
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 163/2023 pubblicata il 16.02.2023, il Tribunale di Palmi accoglieva CP_ parzialmente la domanda del ricorrente e condannava l alla restituzione in suo favore della somma di € 1.1156,00, compensando le spese del giudizio. Esponeva che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non gravava sull' , ma sul pensionato - CP_1 che chiedeva l'accertamento negativo del diritto dell'Istituto di procedere alla ripetizione di quanto indebitamente erogato - l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Tale principio poteva trovare applicazione quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa erano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimavano la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 3
198/2011); in difetto di tali presupposti, non scattava l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito. Dalla documentazione in atti: comunicazione di trasformazione e missive pec scambiate tra le parti, era dato evincere la ricostruzione delle ragioni che avevano indotto l'emissione del provvedimento di recupero. A ciò andava aggiunto che se era vero che la richiesta restitutoria dell' rientrava CP_1 nell'ipotesi di indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, era anche vero che, nel caso di specie, non sembrava applicabile la sanatoria per come elaborata dalla giurisprudenza, poiché, quanto alla trasformazione dell'assegno di invalidità a pensione di vecchiaia, la richiesta di restituzione nasceva dalla decorrenza retroattiva della stessa ( aprile 2021) e dal pagamento dell'assegno di invalidità per i successivi mesi, sino ad agosto, allorquando il ricorrente aveva cominciato a percepire la pensione. L' , pertanto, aveva CP_1 agito tempestivamente per il recupero, sia pur di una somma maggiore rispetto a quella dovuta. Risultava in atti, infatti che l'importo dell'assegno di invalidità erogato all per i Pt_1 mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2021 era pari a € 1.144,56 (vale a dire € 286,14 per le rate da 4 a 7), per cui risultavano essere state trattenute somme per € 1.156,00 in più. Costituiva infatti orientamento maggioritario, sia nella giurisprudenza amministrativa che di legittimità, il principio secondo cui “Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (Cass. sez. I, 4 settembre 2014, n. 18674; Sez. Lav., 2 febbraio 2012, n. 1464; sez. lavoro, 11 gennaio 2006 n. 239; sez. lavoro, 26 febbraio 2002 n. 2844; quanto alla giurisprudenza amministrativa si segnalano Tar Toscana, sent. n. 199/2017; Tar Lazio Roma, sent. n. 3753/2016; Tar Bologna, sent. n. 525/2015; Tar Lombardia, Milano, sent. n. 614/2013; Tar Umbria, sent. n. 559/2013; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 1164/2009, Consiglio di Stato, sezione II, parere su richiesta straordinaria, n. 991, adunanza 5 aprile 2017; Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 novembre 2015 n. 5010; Consiglio di Stato, sezione III, 21 gennaio 2015 n. 198; Consiglio di Stato, sezione IV, 12 febbraio 2015 n. 750; Consiglio di Stato, sezione IV, 20 settembre 2012 n. 5043; Consiglio di Stato, sezione III, 4 luglio 2011 n. 3984 e n. 3982; quanto alla giurisprudenza contabile si segnala Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Umbria, con la deliberazione 120/2015.) Il principio era applicabile a qualunque altro soggetto che si trovasse nella posizione di sostituto di imposta e, pertanto, anche nei confronti dell'ente erogatore di prestazioni previdenziali, quale l . CP_1 La ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore o del pensionato non poteva non avere ad oggetto, pertanto, che le somme da quest'ultimo "percepite", ossia quanto e solo quanto effettivamente entrato nella sua sfera patrimoniale. Quanto alla partita debitoria RI 15684158 su IOCOM 37410322, in atti non sussistevano allegazioni sufficienti per valutare la natura indebita dei pagamenti oggetto del piano di rateizzazione. L' aveva affermato che l'indebito era pari a € 9410,24 per il quale era stato avviato CP_1 piano di rateizzazione a ottobre 2020 in 36 rate da 11/2020 e che alla data del 24 agosto 2021, risultava pagato l'importo di € 1.307, 00, con residuo € 8.103,24. In atti parte ricorrente ha depositato ricevute di pagamento che comprovano la pregressa conoscenza e accettazione della rateizzazione. La domanda proposta andava, pertanto, solo parzialmente accolta. 4
3 Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' che ne invocava la Pt_1 riforma. Affermava che il Tribunale aveva errato nella corretta imputazione dell'onere della prova tra le parti, posto che gli unici atti portati a conoscenza del ricorrente-appellante erano monchi degli estremi del pagamento e dell'indicazione delle ragioni che non legittimavano la corresponsione delle somme, con la conseguenza che l'onere della prova doveva essere posto a carico dell' proprio in virtù dell'assoluta genericità dei provvedimenti. CP_1 Le indicazioni recate dalla documentazione versata dal ricorrente erano generiche e non esplicitavano le ragioni che avevano indotto al recupero, posto che nessun provvedimento amministrativo era stato, in precedenza, notificato. L'onere probatorio era a carico dell' che, tuttavia, non si era costituito in primo CP_1 grado. Sulla questione, la giurisprudenza, Cass. 198/2011, aveva affermato che l'azione di CP_ recupero promossa dall' con l'obiettivo di rientrare in possesso delle somme indebitamente percepite dai pensionati doveva essere fondata su un provvedimento dotato di motivazione logica, poiché spettava all' provare la causa Controparte_3 dell'indebito. Il Tribunale avrebbe dovuto ritenere incomprensibili e non provate le ragioni della pretesa restitutoria, mentre il ricorrente aveva assolto l'onere probatorio su di lui gravante nell'unico modo possibile ovvero dimostrando, mediante il deposito delle dichiarazioni dei redditi, di aver messo, regolarmente a disposizione dell' i propri dati reddituali, con ciò CP_1 dando modo all'Istituto di verificarne la posizione. La sanatoria richiamata dal G.L., di cui all'art. 13 della L. 412/91 e che avrebbe dovuto essere applicata al caso di specie, prevedeva che le somme non dovute, erogate dall' , CP_1 non dovessero esser restituite, a meno che l'errore non fosse attribuibile all'interessato, evenienza non ricorrente. Non era dato sapere quando fosse stato effettuato l'accertamento dell' ed a quale CP_1 annualità faceva riferimento. L'unico dato certo era solo il momento in cui il pensionato era venuto a conoscenza dell'esistenza del debito ovvero nel momento in cui aveva chiesto informazioni all' , CP_1 agosto 2021. Era evidente che le partite debitorie avevano origini risalenti posto che erano riferite al pagamento dell'assegno d'invalidità e non al pagamento della pensione;
infatti, lo stesso nella risposta alla richiesta di informazioni menzionava partite debitorie sulla cat. CP_1
IOCOM e non sulla Cat. VOCOM, quindi, trattavasi di somme erogate in data antecedente all'erogazione della pensione e che nulla avevano a che vedere con la stessa. Qui andava individuata la motivazione apparente della sentenza appellata, allorquando il Giudice di prime cure aveva ritenuto che l'indebito e, quindi, la richiesta di restituzione delle somme fosse riferibile ai mesi da aprile 2021 ad agosto 2021 e cioè alle somme pagate a titolo di assegno di invalidità in luogo della pensione. Il Tribunale aveva fatto menzione di indebito assistenziale determinato da motivi reddituali che era cosa ben diversa rispetto all'importo trattenuto a titolo di arretrati sulla pensione versato in più per le rate dalla 4/2021 alla 7/2021. Tale errata valutazione aveva indotto il Tribunale a ritenere tempestiva l'azione di recupero dell' , posto che aveva datato e riferito l'azione di recupero dell'indebito di cui CP_1 alle due partite debitorie in contestazione alla decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero aprile 2021. Aveva errato il giudice a limitare il principio della restituzione dell'indebito al netto delle ritenute fiscali unicamente alle somme di cui ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2021, 5
poiché oggetto del ricorso era proprio l'indebito sotteso alla partita debitoria n. 15748551 per € 3.352,07 e alla partita debitoria n. 15684158 per € 9.410,24 e il ricorrente aveva chiesto disporsi c.t.u. per ricostruire l'indebito ed accertare l'esatto ammontare eventualmente dovuto all' ma, sul punto, il G.L. non si era pronunciato. CP_1 Era errato anche il punto della decisione in cui il Tribunale aveva qualificato come acquiescente la condotta del ricorrente-appellante, che, tacitamente, aveva iniziato a pagare le somme richieste dall' per effetto della notifica del documento all. sub n. 8 del CP_1 ricorso del primo grado, relativo alla partita debitoria RI 15684158. La giurisprudenza era univoca nel ritenere che la rateazione non configurasse riconoscimento del debito ben potendo tale adempimento, essere stato effettuato ai soli scopi cautelativi (sul tema, v. Cassazione civ., sez. VI, ordinanza 26/06/2020, n. 12735). Nel caso di specie non vi era stato alcun comportamento attivo del pensionato e non vi era stata richiesta della parte di rateizzazione delle somme, essendo stati inoltrati n. 4 avvisi di pagamento,: mancavano le notizie fondamentali per consentire al pensionato di reagire. L' indica, genericamente, somme indebitamente percepite dal signor a CP_1 Pt_1 non allegava alcun altro atto da cui risalire alle ragioni di tale recupero. La ragione dell'indebito e, quindi, la motivazione sottesa al provvedimento di recupero non era stata chiarita. L si era determinato a pagare a solo scopo cautelativo ed al fine di evitare Pt_1 aggravi, senza che tale comportamento potesse essere ritenuto accettazione e/o riconoscimento del debito. Concludeva, chiedendo, in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata sentenza n. 163/2023 e modificare la stessa nelle parti impugnate e, per l'effetto, accertare e dichiarare, previo accertamento della non debenza del credito, la non ripetibilità delle somme percepite sull'assegno n. 37410322, Cat. IOCOM e, per l'effetto, annullare le partite debitorie n. 15684158 e n. 15748551 ed ogni pregresso e/o conseguente provvedimento con contestuale rimborso delle somme già pagate. In via subordinata: accertare e dichiarare, ove ritenente dovute le somme contestate, l'esatto ammontare dell'indebito e, per l'effetto, ricalcolare l'importo dovuto sull'importo reale percepito e, quindi, al netto delle ritenute fiscali portando in compensazione le somme già versate, con eventuale Rimborso delle eccedenze pagate. Condannare l alla refusione delle spese e compensi di lite CP_1 relativamente ai due gradi di giudizio ai sensi e per gli effetti del D.M. DM 55/2014, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario. Rinnovava la richiesta di c.t.u. al fine di accertare, ove ritenuto esistente l'indebito, le effettive somme dovute.
Costituitosi, l resisteva all'appello, osservando come dalla documentazione in atti CP_1 era dato evincere la ricostruzione delle ragioni che hanno indotto l'emissione del provvedimento di recupero. Riportava le ragioni della decisione, delle quali affermava la correttezza, ed aggiungeva che, come riferito dal reparto amministrativo, a seguito di ricostituzione on line (centralizzata) era emerso un debito per incumulabilità con i redditi da lavoratore autonomo ai sensi della legge 335/95. A seguito di verifiche era emerso per il periodo dal 01/01/2018 al 31/07/2020, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. IOCOM n. 37410322 per un importo complessivo di euro 9.410,24. Pertanto, l'ammontare dei redditi era superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95. Con memoria difensiva integrativa depositata in data 01.12.2023, l CP_1 rappresentava che, come comunicato dal competente reparto amministrativo, in applicazione ed esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi n. 163/2023 era stato disposto il rimborso con pagamenti vari (data valuta 06.12.2023) della somma di € 1.156,00. 6
In relazione alla contestazione dell'indebito rif. pratica 15684158 confermava la fondatezza. Il suddetto indebito era scaturito dalla riliquidazione dell'assegno n. 37410322 Cat. IOCOM per incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 42 della legge 335/1995 per gli assegni ordinari di invalidità (vedasi TE08 del 02.07.2020). Ai sensi del suddetto articolo, se il reddito annuo conseguito dall'interessato era superiore a 4 volte il trattamento minimo, il trattamento dell'assegno veniva ridotto del 25% della prestazione base;
se il reddito superava 5 volte il trattamento minimo, la riduzione è del 50% (vedasi Tabella G). Nel caso di specie, a seguito delle verifiche era emerso che l'ammontare complessivo dei redditi del ricorrente per gli anni 2018 – 2019 e 2020 superava 5 volte il trattamento minimo. In particolare, l'ammontare dei redditi del ricorrente per l'anno 2018 risultava essere pari a € 47.882,00; per l'anno 2019 risultava essere pari a € 42.472,00; per l'anno 2020 risultava essere pari a € 37.422,00 (vedasi stampa redditi dichiarati). Per i motivi suddetti, il ricorrente/appellante per il periodo dal 01/01/2018 al 31/07/2020, aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. IOCOM n. 37410322 per un importo complessivo di € 9.410,24. Nelle memorie depositate il 13.01.2025, l eccepiva l'inammissibilità della Pt_1 documentazione prodotta dall'appellato ex art. 345 c.p.c.. Allo stesso modo e per le stesse ragioni affermava essere irrituale ed inammissibile la memoria integrativa depositata dall' in data 01.12.2023, la quale, oltre a non essere CP_1 stata autorizzata, era inidonea a porre rimedio ad eventuali inadempimenti in rito. Ribadiva gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda e le conclusioni rassegnate.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Infondata è l'eccezione, proposta dall'appellante, di inammissibilità della nuova documentazione e della memoria difensiva integrativa depositata dall' . CP_1 Quanto alla nuova documentazione, essa costituisce documento indispensabile per la decisione ex art. 437 c.p.c., in quanto necessaria “per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova” (Cass. civ, sez. lav., 17/12/2019, n. 33393; Cass. 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. 15 maggio 2018, n. 11845). Si tratta proprio di documentazione afferente a quei temi di indagine sollecitati con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, tale che dei documenti depositati dall'appellato, deve esser valutata “la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo” (Cass., Sez.
6-L, n. 7883 del 20 marzo 2019; Cass. civ. sez. lav., 18/07/2024, n. 19829). Nella motivazione della sentenza emessa da Cass. civ. sez. lav., 07/03/2024, n. 6201 è stato affermato che “nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o 7
inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. n. 33393 del 2019). Occorre, in altri termini, che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti (v. Cass. n. 20055 del 2016; n. 11994 del 2018; n. 28439 del 2019. Posto che il ricorrente, con la sua domanda, ha sollecitato l'accertamento reso poi dall , la documentazione depositata in questo grado di giudizio si palesa astrattamente CP_1 idonea a definire il tema controverso e di essa va dichiarata l'ammissibilità. Analogamente deve dirsi per la memoria depositata in data 01.12.2023, non sussistendo un divieto di ordine processuale al deposito di scritti difensivi, purché essi siano sottoposti al contraddittorio e sia garantita alla controparte il diritto di difesa e di replica. Ciò è avvenuto, considerato che l'appellante ha compiutamente controdedotto con l'atto che, sebbene denominato note scritte, in realtà ha contenuto più ampio di quello indicato dall'art. 127 ter, 1° comma, c.p.c., sostanziandosi in una memoria difensiva e considerato che con ordinanza del 26.01.2024, la Corte aveva assegnato alle parti termine per il deposito di note illustrative fino al giorno 11.01.2025 (giorno di sabato, sì che il deposito eseguito il 13.01.2025, è tempestivo).
5. Nell'ordine logico/giuridico delle questioni da esaminare, deve rilevarsi che il ricorrente aveva chiesto, fra l'altro, accertare e dichiarare la non ripetibilità delle somme percepite sull'assegno n. 37410322, Cat. IOCOM e, per l'effetto, annullare le partite debitorie n. 15684158 e n. 15748551. Tale domanda era correlata alle informazioni di cui alla pec in data 24.08.2021, con cui l in risposta ai chiarimenti richiesti dall' veva affermato: “Si informa che a carico CP_1 Pt_1 del sig. esistono due partite debitorie: Parte_1 CodiceFiscale_4
- RI 15748551 su IOCOM 37410322 di € 3.352,07 parzialmente recuperato con validazione di arretrati dom. 2141884800006. Residuo € 1.773,64. Ad oggi non è stato avviato nessun piano di recupero. Il residuo di arretrati derivanti da trasformazione di IOCOM in VOCOM dom. 2141884800006 per € 2.300,64 è stato trattenuto al lordo per recupero delle mensilità da 04 a 7 2021.
- RI 15684158 su IOCOM 37410322 di € 9.410,24 per il quale è stato avviato piano di rateizzazione a ottobre 2020 in 36 a partire da 11/2020. Ad oggi risulta pagato CP_2 l'importo di € 1.307, residuo € 8.103,24”.
5.1. Rispetto alla RI 15684158 il primo giudice ha affermato: “Quanto alla partita debitoria RI 15684158 su IOCOM 37410322, in atti non sussistono allegazioni sufficienti per valutare la natura indebita dei pagamenti oggetto del piano di rateizzazione. L' afferma che l'indebito è pari a € 9.410,24 per il quale è stato avviato piano di CP_1 rateizzazione a ottobre 2020 in 36 rate da 11/2020 e che alla data del 24 agosto 2021, risultava pagato l'importo di € 1307, 00, con residuo € 8103,24. In atti parte ricorrente ha depositato ricevute di pagamento che comprovano la pregressa conoscenza e accettazione della rateizzazione. In merito all'importo e al diritto del titolare di percepire tali somme, nulla deduce il ricorrente. La domanda proposte da parte ricorrente va, pertanto, solo parzialmente accolta”. La sentenza è stata sul punto gravata sul rilevo che - poiché solo in quel momento il ricorrente era venuto a conoscenza dell'esistenza dell'indebito, ma ne disconosceva il titolo
- la sentenza era errata in punto di distribuzione dell'onere della prova, posto che l'assenza 8
di idoneo provvedimento amministrativo con indicazione puntuale e precisa dell'indebito comportava l'inversione dell'onere della prova secondo il principio di diritto affermato da Cass. 198/2011. Il motivo è infondato. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che "In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (Cass. SS.UU. n. 18046 del 4 agosto 2010).
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. (Cass. sez. lav. 10.6.2019 n.15550). La complessiva ricostruzione dell'istituto operata dalla Suprema Corte, successivamente all'invocata pronuncia di Cass. 198/2011, non conforta l'assunto dell'appellante. Infatti, la Suprema Corte, ord. 6375/2018, proprio confrontando il dictum di Cass. 198/201, ha osservato, in motivazione, “che tale ultimo orientamento, pur formalmente presentandosi in continuità con l'insegnamento di Cass. S.U. n. 18046 del 2010, sembra piuttosto svisarne la portata precettiva, dal momento che l'onere del pensionato di provare i fatti costitutivi del trattamento pensionistico, per come delineato dalla pronuncia resa da questa Corte a Sezioni Unite, si manifesterebbe solo allorquando l'ente previdenziale abbia provveduto in sede amministrativa ad indicare, sia pure in modo sintetico, le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate;
che codesta conclusione appare confliggente con i principi elaborati da Cass. n. 2032 del 2006 (espressamente e adesivamente richiamati da Cass. S.U. n. 18046 del 2010), secondo cui, atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alla prestazione previdenziale o assistenziale, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata) specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo”. Nessun errore è ascrivibile all'impugnata sentenza per aver verificato il mancato assolvimento da parte del ricorrente degli oneri probatori su di lui gravanti. Deve essere aggiunto che il primo giudice ha altresì considerato che “parte ricorrente ha depositato ricevute di pagamento che comprovano la pregressa conoscenza e accettazione della rateizzazione, aggiungendo: “In merito all'importo e al diritto del titolare di percepire tali somme, nulla deduce il ricorrente”. Il principio dell'onere della prova di cui alla sentenza appellata è stato comunque correlato al comportamento del ricorrente che stava dando esecuzione al piano di rateizzazione per la restituzione dell'indebito e che alla data del 24 agosto 2021, aveva restituito l'importo di € 1.307,00.
5.2. L'indagine si sposta, per conseguenza, sulla valenza da attribuire al pagamento rateizzato eseguito dall' che, con altro motivo di appello, lo ha ascritto come Pt_1 9
pagamento eseguito a termini di mera cautela “al fine di non incorrere in aggravi e azioni esecutive”, con esclusione di ogni valenza di acquiescenza e riconoscimento del debito, invocando l'applicazione del principio affermato da Cass. civ., sez. VI, ord. 26/06/2020, n. 12735. Osserva la Corte che, in tema di pagamento rateizzato eseguito in via cautelativa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, ma con riferimento al rapporto tributario, che l'istanza di rateizzazione di un tributo recato nella cartella di pagamento, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione, può non costituire acquiescenza da parte del contribuente ben potendo il contribuente richiedere il pagamento rateale per evitare di subire un'esecuzione o misure cautelare, senza che ciò determinasse “l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 26/06/2020 n. 12735). Tale principio - valevole per il rapporto tributario assistito dalla formazione di atti impositivi e titoli esecutivi, rispetto ai quali è agevole configurare l'intendimento di evitare aggravi di spese e azioni esecutive - non appare estensibile tout court al recupero dell'indebito, posto che, almeno allo stato della comunicazione del 25.01.2021, non risultavano titoli esecutivi e/o minacce di avvio di un'azione ripetizione ex art. 2033 c.c., vertendosi nella fattispecie di recupero di indebito previdenziale in via di compensazione, mediante trattenute sul trattamento spettante. Non può, dunque, che confermarsi la correttezza del rilievo operato dal primo giudice. Va aggiunto che dalla comunicazione del 25.01.2021, con cui l aveva CP_1 comunicato: “Le inviamo 4 avvisi di pagamento precompilate per il pagamento delle CP_2 prossime rate del piano di recupero rateale per somme indebitamente percepite su pensione cat. IOCOM n.37410322, è specificato che il piano di rateizzazione era stato già comunicato dai nostri uffici”. Rispetto a tale menzionata pregressa comunicazione da parte dell' del piano di CP_1 recupero nessuna contestazione è stata operata dal ricorrente. Ancora, risulta depositata in atti la Comunicazione di Riliquidazione Assegno n. 37410322 Cat. IOCOM, decorrenza 1° settembre 2014, in data 2 luglio 2020, con cui all' è stato comunicato che “l'assegno di invalidità numero 37410322 categoria Pt_1
IOCOM a lei intestato è stato ricalcolato a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il ricalcolo comprende la: incumulabilità con i redditi da lavoro prevista dall'articolo 1, comma 42 della legge 335/1995 per gli assegni ordinari di invalidità. GL OR Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 luglio 2020, un debito a suo carico di euro 9.410,24”. Seguiva la specifica dei conguagli distinti per anni di competenza e l'indicazione: “Per le modalità di restituzione sarà inviata una successiva comunicazione”. La sequela delle comunicazioni, la menzione di un piano di recupero in precedenza comunicato ed i pagamenti eseguiti dall' senza contestazione alcuna, in uno con la Pt_1 non applicabilità del principio enunciato in materia di debito tributario, determinano a confermare la conclusione cui è addivenuto il primo giudice circa la pregressa conoscenza e accettazione, da parte dell' del recupero dell'indebito attuato dall' . Pt_1 CP_1 Da ultimo, ed anche tale condotta concorre a confermare il convincimento già espresso, l dopo aver ricevuto la comunicazione del 25.01.2021 ed aver iniziato ad Pt_1 eseguire i pagamenti in conformità al piano di recupero, non ha avverso di esso richiesto chiarimenti/delucidazioni e non ha articolato alcuna contestazione, sì che l'asserito pagamento in via esclusivamente cautelativa (già ex se non asseverabile, in punto di diritto, quale principio applicabile alla fattispecie in esame) non trova riscontro nella condotta del ricorrente che, pur eseguendo un pagamento in via cautelativa, non ha formulato contestazioni e/o richiesta di chiarimenti. 10
Sul punto necessita porre in rilievo che la prima richiesta di chiarimenti è stata successiva alla comunicazione di liquidazione, notificata il 03.08.2021, con cui l CP_1 informava il ricorrente di aver accolto, con decorrenza 01.04.2021, la richiesta di trasformazione dell'assegno di invalidità in assegno di vecchiaia e ha indicato le somme trattenute per un totale di € 3.921,56, di cui € 1.578,43 per recupero indebito n. 00015748551 e € 2.300,64 per recupero quote di pensione, seguita dalla successiva pec dell' , in cui veniva specificato che dagli arretrati scaturiti dalla trasformazione dell'AOI CP_1 in VO pari a € 3.921,56, erano state recuperate le somme di € 2.300,64 a titolo di importi già riscossi con l'AOI dalla rata 4/201 alla rata 7/2021 e di € 1.578,43 per la pratica RI 1574855. L'unica contestazione operata dall' prima della proposizione del ricorso Pt_1 introduttivo di questo giudizio, è stata riferita esclusivamente alla somma di € 3.921,56 e non all'indebito di € 9.410,24, già oggetto di parziale restituzione in forza dei pagamenti rateali eseguiti. È corretta, dunque, la conclusione cui è addivenuto il primo giudice, per l'indebito ora in esame, secondo cui “parte ricorrente ha depositato ricevute di pagamento che comprovano la pregressa conoscenza e accettazione della rateizzazione. In merito all'importo e al diritto del titolare di percepire tali somme, nulla deduce il ricorrente”. Tale conclusione costituisce corretta applicazione del principio di carattere generale, secondo cui grava su colui che agisce in giudizio - al fine di ottenere l'accertamento negativo del diritto dell' di procedere al recupero dell'indebito - allegare a provare gli elementi CP_1 costitutivi della propria domanda. I motivi di appello sono, dunque, infondati.
6. Con altro motivo l'appellante ha lamentato che aveva errato il giudice a limitare il principio della restituzione dell'indebito al netto delle ritenute fiscali unicamente alle somme di cui ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2021, poiché oggetto del ricorso era l'indebito sotteso alla partita debitoria n. 15748551 per € 3.352,07 e alla partita debitoria n. 15684158 per € 9.410,24. Il motivo di appello non appare di immediata evidenza, posto che l'unica condanna pronunciata dal Tribunale è quella relativa alle somme in esubero trattenute rispetto all'importo degli assegni effettivamente corrisposti, dopo aver enunciato il principio secondo cui l'indebito nei confronti del lavoratore poteva costituire oggetto di ripetizione nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Nessuna altra condanna alla restituzione ha pronunciato il Tribunale, né al netto, né al lordo delle trattenute fiscali. Quanto al mancato espletamento della c.t.u., va osservato che ad essa non poteva e non può darsi corso, in difetto dell'assolvimento degli oneri deduttivi e probatori gravanti sul ricorrente. Inoltre, essa non potrebbe avere quell'oggetto meramente esplorativo sollecitato, vale a dire le ragioni sottese all'indebito rapportando i redditi personali ai limiti reddituali previsti dalla Legge n. 335/95 in modo da verificare se ed in che misura le quote corrisposte sull'assegno di invalidità avessero superato i limiti previsti da tale legge. Peraltro, solo per completezza di esposizione va posto in rilievo, in esito alla documentazione depositata dall in questo grado di giudizio, che dalla comunicazione CP_1 recante la data del 26.09.2022, avente ad oggetto: accertamento somme indebitamente percepite sulla pensione dell' cat. IOCOM n. 37410322, risulta: “a seguito di verifiche Pt_1 è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/07/2020, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. IOCOM n. 37410322 per un importo complessivo di euro 9.410,24 per i seguenti motivi: sono state corrisposte quote di assegno di invalidità non spettanti in quanto;
l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95”. 11
Come in dettaglio specificato dall' nella memoria integrativa, l'indebito era CP_1 scaturito “dalla riliquidazione dell'assegno n. 37410322 Cat. IOCOM per incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 42 della legge 335/1995 per gli assegni ordinari di invalidità (vedasi TE08 del 02.07.2020). … . Ai sensi del suddetto articolo, se il reddito annuo conseguito dall'interessato era superiore a 4 volte il trattamento minimo, il trattamento dell'assegno veniva ridotto del 25% della prestazione base;
se il reddito superava 5 volte il trattamento minimo, la riduzione è del 50% (vedasi Tabella G). Nel caso di specie, a seguito delle verifiche era emerso che l'ammontare complessivo dei redditi del ricorrente per gli anni 2018 – 2019 e 2020 superava 5 volte il trattamento minimo. In particolare, l'ammontare dei redditi del ricorrente per l'anno 2018 risultava essere pari a € 47.882,00; per l'anno 2019 risultava essere pari a € 42.472,00; per l'anno 2020 risultava essere pari a € 37.422,00 (vedasi stampa redditi dichiarati). Per i motivi suddetti, il ricorrente/appellante per il periodo dal 01/01/2018 al 31/07/2020, aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. IOCOM n. 37410322 per un importo complessivo di € 9.410,24”.
Per tutti i motivi esposti, l'appello è infondato e va rigettato. Le ragioni della decisione, avuto riguardo alle più dettagliate esplicitazioni rese dall' solo in questo grado di giudizio, determinano a disporre la compensazione fra le CP_1 parti delle spese del grado di appello. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di , avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1 163/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 16.02.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti