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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/08/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1190/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1190 2021
TRA
, (C.F. , con l'Avv. Speranza Gaetano e Parte_1 C.F._1
l'Avv. marchese Lavinia;
APPELLANTE
CONTRO
, già , (C.F. ), con l'Avv. Clerici CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
Andrea
APPELLATO
(c.f. Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 20 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ingiunzione n. 272643 (documento n. 4094321) con cui ha Controparte_4 intimato il pagamento della somma di euro 1.819,00 in relazione agli importi dovuti al a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice Controparte_3 della strada risalenti all'anno 2014.
Costituendosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Controparte_4
Giudice adito e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda.
1 Con sentenza n. 8 depositata in data 16 gennaio 2020, il Giudice di Pace di Corleone ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Sciacca e, con successivo provvedimento di correzione del 12 ottobre 2020, ha disposto la sostituzione dell'espressione “quantunque l'attore abbia rinunciato a tale eccezione” con quella “quantunque il convenuto abbia rinunciato a tale eccezione” e dichiarato il non luogo a provvedere sulle restanti questioni sollevate nell'istanza.
La sentenza di primo grado è stata impugnata da sulla base di vari Parte_1 motivi.
Con il primo motivo, l'appellante ha rimarcato la competenza territoriale del Giudice di
Pace di Corleone, quale Giudice del luogo ove ha sede l'ente locale concedente così come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 44/16.
Con gli ulteriori motivi, l'appellante ha fatto valere: i) la nullità assoluta dell'ingiunzione in ragione dell'incompetenza territoriale del concessionario della riscossione;
ii) l'inesistenza, la nullità, l'irregolarità delle notifiche dei verbali di contravvenzione prodromici;
iii)
l'indeterminatezza del credito;
iv) la decadenza dal diritto alla riscossione, che è stata intrapresa dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Sulla scorta di tali motivi, ha chiesto al Tribunale, in riforma della sentenza di Pt_1 primo grado, di: i) dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Corleone sull'opposizione e, conseguentemente, dell'Ufficio Giudiziario adito in appello;
ii) annullare l'ingiunzione di pagamento n 272643 (documento n. 4094321).
Costituendosi tempestivamente in giudizio, già ha chiesto CP_4 Controparte_4 al Tribunale di dichiarare la tardività dell'appello e, nel merito, di accertarne l'infondatezza.
In via subordinata, l'appellato ha chiesto emettersi una pronuncia sul merito della pretesa creditoria e, in via ulteriormente subordinata, di accertare l'esclusiva responsabilità del per i vizi afferenti agli atti prodromici. Controparte_3
Respinta la richiesta di sospensiva, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
L'appello proposto da va dichiarato inammissibile. Parte_1
Pag. 2 di 5 A riguardo, occorre ricordare che i termini per proporre appello avverso le sentenze di primo grado sono disciplinati dagli artt. 325 comma I, 326 e 327 cpc. Gli artt. 325 comma I
e 326 cpc regolano il c.d. termine breve, che è di trenta giorni a decorrere dalla notifica della sentenza. L'art. 327 cpc prevede, invece, il c.d. termine lungo, pari a 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Ora, per individuare il momento in cui la sentenza di primo grado si intende “pubblicata”, occorre far riferimento all'art. 133 cpc, a mente del quale “La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere
i termini per le impugnazioni di cui all' art. 325”.
Se ne ricava che il dies a quo del c.d termine lungo coincide con la data di deposito/pubblicazione della sentenza mentre la comunicazione di Cancelleria svolge un ruolo meramente informativo e non è idonea a spostare in avanti il momento iniziale per proporre l'impugnazione.
Ancor meno si può attribuire rilevanza alla presentazione di un'istanza di correzione corredata dalla richiesta volta ad ottenere la sospensione di “ogni termine di riassunzione e/o impugnativa della sentenza n. 8 del 2020”.
Sul punto, vale la pena ricordare che l'ordinamento non contempla l'istituto della sospensione dei termini di impugnazione. Semmai è prevista la possibilità di richiedere la rimessione in termini ex art. 153 cpc per la proposizione di un'impugnazione dalla quale si è decaduti per causa non imputabile ovvero la sospensione dei capi condannatori della sentenza pronunciata.
Si aggiunga che l'istanza di correzione può avere ad oggetto soltanto errori materiali e non si presta a veicolare doglianze di merito, né tantomeno richieste anomale dirette ad ottenere la sospensione di un termine perentorio.
Va, quindi, rimarcato che il termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado è di
6 mesi che decorrono dal deposito in Cancelleria ovvero, nell'era del pct, dalla pubblicazione nel fascicolo telematico. Tertium non datur.
Per completezza, va segnalato che laddove sia intervenuta una correzione di errore materiale, l'ordinamento concede il rimedio dell'impugnazione della sentenza limitatamente
Pag. 3 di 5 alle parti corrette. Ciò, però, non significa che sia possibile rimettere in discussione il contenuto dispositivo e motivazionale su cui si fonda la sentenza, salvo che “sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato”.
Nella specie, è incontrovertibile che la sentenza impugnata sia stata pubblicata a mezzo deposito in cancelleria in data 16 gennaio 2020 ed è, altresì, comprovato che il giudizio di appello sia stato introdotto soltanto il 12 aprile 2021, dopo la scadenza del termine lungo, spirato in data 16 luglio 2020.
Ne deriva la palese tardività dell'appello.
In senso contrario non può sostenersi, come ha fatto l'appellante, che l'errore materiale contenuto nella sentenza in ordine all'individuazione della parte che ha rinunciato all'eccezione di incompetenza territoriale abbia “interferito” con la sostanza del giudicato, generando un dubbio sulla portata precettiva della decisione disvelato solo all'esito del procedimento di correzione.
A smentire la tesi del ricorrente è sufficiente osservare che il Giudice di primo grado ha statuito per l'incompetenza territoriale “di ufficio” e, quindi, secondo una propria valutazione del tutto svincolata dalle allegazioni e dalle rinunce delle parti. Conseguentemente, deve ritenersi che la scorretta individuazione del rinunciante non ha affatto inciso sul contenuto sostanziale della sentenza, che emerge chiaro ed inequivocabile dalle espressioni utilizzate e non risente dei riflessi dell'errore materiale.
Per quanto esposto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Nei rapporti con l'appellato costituito, le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22.
Nei rapporti con l'ente appellato, rimasto contumace, le spese di lite del presente grado vanno dichiarate irripetibili.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 115/02 per la condanna dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 8 emessa dal Giudice di Pace di Corleone e depositata in data 16 gennaio 2020;
CONDANNA al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore di già che si liquidano in complessivi euro 850,00, oltre CP_4 Controparte_2 rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta;
ATTESTA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 115/02 per la condanna dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
16/08/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1190 2021
TRA
, (C.F. , con l'Avv. Speranza Gaetano e Parte_1 C.F._1
l'Avv. marchese Lavinia;
APPELLANTE
CONTRO
, già , (C.F. ), con l'Avv. Clerici CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
Andrea
APPELLATO
(c.f. Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 20 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ingiunzione n. 272643 (documento n. 4094321) con cui ha Controparte_4 intimato il pagamento della somma di euro 1.819,00 in relazione agli importi dovuti al a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice Controparte_3 della strada risalenti all'anno 2014.
Costituendosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Controparte_4
Giudice adito e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda.
1 Con sentenza n. 8 depositata in data 16 gennaio 2020, il Giudice di Pace di Corleone ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Sciacca e, con successivo provvedimento di correzione del 12 ottobre 2020, ha disposto la sostituzione dell'espressione “quantunque l'attore abbia rinunciato a tale eccezione” con quella “quantunque il convenuto abbia rinunciato a tale eccezione” e dichiarato il non luogo a provvedere sulle restanti questioni sollevate nell'istanza.
La sentenza di primo grado è stata impugnata da sulla base di vari Parte_1 motivi.
Con il primo motivo, l'appellante ha rimarcato la competenza territoriale del Giudice di
Pace di Corleone, quale Giudice del luogo ove ha sede l'ente locale concedente così come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 44/16.
Con gli ulteriori motivi, l'appellante ha fatto valere: i) la nullità assoluta dell'ingiunzione in ragione dell'incompetenza territoriale del concessionario della riscossione;
ii) l'inesistenza, la nullità, l'irregolarità delle notifiche dei verbali di contravvenzione prodromici;
iii)
l'indeterminatezza del credito;
iv) la decadenza dal diritto alla riscossione, che è stata intrapresa dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Sulla scorta di tali motivi, ha chiesto al Tribunale, in riforma della sentenza di Pt_1 primo grado, di: i) dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Corleone sull'opposizione e, conseguentemente, dell'Ufficio Giudiziario adito in appello;
ii) annullare l'ingiunzione di pagamento n 272643 (documento n. 4094321).
Costituendosi tempestivamente in giudizio, già ha chiesto CP_4 Controparte_4 al Tribunale di dichiarare la tardività dell'appello e, nel merito, di accertarne l'infondatezza.
In via subordinata, l'appellato ha chiesto emettersi una pronuncia sul merito della pretesa creditoria e, in via ulteriormente subordinata, di accertare l'esclusiva responsabilità del per i vizi afferenti agli atti prodromici. Controparte_3
Respinta la richiesta di sospensiva, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
L'appello proposto da va dichiarato inammissibile. Parte_1
Pag. 2 di 5 A riguardo, occorre ricordare che i termini per proporre appello avverso le sentenze di primo grado sono disciplinati dagli artt. 325 comma I, 326 e 327 cpc. Gli artt. 325 comma I
e 326 cpc regolano il c.d. termine breve, che è di trenta giorni a decorrere dalla notifica della sentenza. L'art. 327 cpc prevede, invece, il c.d. termine lungo, pari a 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Ora, per individuare il momento in cui la sentenza di primo grado si intende “pubblicata”, occorre far riferimento all'art. 133 cpc, a mente del quale “La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere
i termini per le impugnazioni di cui all' art. 325”.
Se ne ricava che il dies a quo del c.d termine lungo coincide con la data di deposito/pubblicazione della sentenza mentre la comunicazione di Cancelleria svolge un ruolo meramente informativo e non è idonea a spostare in avanti il momento iniziale per proporre l'impugnazione.
Ancor meno si può attribuire rilevanza alla presentazione di un'istanza di correzione corredata dalla richiesta volta ad ottenere la sospensione di “ogni termine di riassunzione e/o impugnativa della sentenza n. 8 del 2020”.
Sul punto, vale la pena ricordare che l'ordinamento non contempla l'istituto della sospensione dei termini di impugnazione. Semmai è prevista la possibilità di richiedere la rimessione in termini ex art. 153 cpc per la proposizione di un'impugnazione dalla quale si è decaduti per causa non imputabile ovvero la sospensione dei capi condannatori della sentenza pronunciata.
Si aggiunga che l'istanza di correzione può avere ad oggetto soltanto errori materiali e non si presta a veicolare doglianze di merito, né tantomeno richieste anomale dirette ad ottenere la sospensione di un termine perentorio.
Va, quindi, rimarcato che il termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado è di
6 mesi che decorrono dal deposito in Cancelleria ovvero, nell'era del pct, dalla pubblicazione nel fascicolo telematico. Tertium non datur.
Per completezza, va segnalato che laddove sia intervenuta una correzione di errore materiale, l'ordinamento concede il rimedio dell'impugnazione della sentenza limitatamente
Pag. 3 di 5 alle parti corrette. Ciò, però, non significa che sia possibile rimettere in discussione il contenuto dispositivo e motivazionale su cui si fonda la sentenza, salvo che “sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato”.
Nella specie, è incontrovertibile che la sentenza impugnata sia stata pubblicata a mezzo deposito in cancelleria in data 16 gennaio 2020 ed è, altresì, comprovato che il giudizio di appello sia stato introdotto soltanto il 12 aprile 2021, dopo la scadenza del termine lungo, spirato in data 16 luglio 2020.
Ne deriva la palese tardività dell'appello.
In senso contrario non può sostenersi, come ha fatto l'appellante, che l'errore materiale contenuto nella sentenza in ordine all'individuazione della parte che ha rinunciato all'eccezione di incompetenza territoriale abbia “interferito” con la sostanza del giudicato, generando un dubbio sulla portata precettiva della decisione disvelato solo all'esito del procedimento di correzione.
A smentire la tesi del ricorrente è sufficiente osservare che il Giudice di primo grado ha statuito per l'incompetenza territoriale “di ufficio” e, quindi, secondo una propria valutazione del tutto svincolata dalle allegazioni e dalle rinunce delle parti. Conseguentemente, deve ritenersi che la scorretta individuazione del rinunciante non ha affatto inciso sul contenuto sostanziale della sentenza, che emerge chiaro ed inequivocabile dalle espressioni utilizzate e non risente dei riflessi dell'errore materiale.
Per quanto esposto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Nei rapporti con l'appellato costituito, le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22.
Nei rapporti con l'ente appellato, rimasto contumace, le spese di lite del presente grado vanno dichiarate irripetibili.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 115/02 per la condanna dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 8 emessa dal Giudice di Pace di Corleone e depositata in data 16 gennaio 2020;
CONDANNA al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore di già che si liquidano in complessivi euro 850,00, oltre CP_4 Controparte_2 rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta;
ATTESTA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 115/02 per la condanna dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
16/08/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
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