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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7851 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._1
Muggiò (MB), Via Monte Grappa n. 3;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._2 in Paderno Dugnano (MI), Via Cesare Battisti n. 23 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimo
Schieppati e dall'abogado Luca Marini elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Parabiago (MI), Via Sant'Ambrogio n. 4, giusta procura in calce al ricorso;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) I Sigg.ri e dichiarano di essere economicamente autosufficienti svolgendo CP_1 Pt_1 ciascuno una propria attività e per l'effetto rinunciano ad ogni reciproca richiesta di corresponsione di assegno di mantenimento.
2) Le detrazioni per i figli a carico ed ogni beneficio fiscale saranno ripartiti tra i coniugi in misura da concordarsi di anno in anno.
3) I ricorrenti sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese di natura straordinaria, preventivamente concordate, che si renderanno necessarie ed opportune nell'interesse del figlio
. CP_2
4) La casa coniugale sita in Muggiò in Via Monte Grappa n. 3, di proprietà esclusiva della Sig.ra
resta definitivamente assegnata alla medesima con quanto l'arreda. CP_1
5) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere definito ogni rapporto patrimoniale fra loro esistente, fatta eccezione per quelli relativi al mantenimento dei figli (pagamento degli arretrati per il mantenimento e le spese extra da parte del padre e in favore della madre, quale genitore collocatario) che le parti regoleranno tra loro separatamente rispetto al presente procedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 04.11.2008 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 20.01.2009.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e CP_1 Parte_1 con ricorso depositato in data 28.11.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data CP_1 Parte_1
26 settembre 2003 (atto n. 21 parte I Anno 2003 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Muggiò), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7851 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._1
Muggiò (MB), Via Monte Grappa n. 3;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._2 in Paderno Dugnano (MI), Via Cesare Battisti n. 23 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimo
Schieppati e dall'abogado Luca Marini elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Parabiago (MI), Via Sant'Ambrogio n. 4, giusta procura in calce al ricorso;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) I Sigg.ri e dichiarano di essere economicamente autosufficienti svolgendo CP_1 Pt_1 ciascuno una propria attività e per l'effetto rinunciano ad ogni reciproca richiesta di corresponsione di assegno di mantenimento.
2) Le detrazioni per i figli a carico ed ogni beneficio fiscale saranno ripartiti tra i coniugi in misura da concordarsi di anno in anno.
3) I ricorrenti sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese di natura straordinaria, preventivamente concordate, che si renderanno necessarie ed opportune nell'interesse del figlio
. CP_2
4) La casa coniugale sita in Muggiò in Via Monte Grappa n. 3, di proprietà esclusiva della Sig.ra
resta definitivamente assegnata alla medesima con quanto l'arreda. CP_1
5) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere definito ogni rapporto patrimoniale fra loro esistente, fatta eccezione per quelli relativi al mantenimento dei figli (pagamento degli arretrati per il mantenimento e le spese extra da parte del padre e in favore della madre, quale genitore collocatario) che le parti regoleranno tra loro separatamente rispetto al presente procedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 04.11.2008 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 20.01.2009.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e CP_1 Parte_1 con ricorso depositato in data 28.11.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data CP_1 Parte_1
26 settembre 2003 (atto n. 21 parte I Anno 2003 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Muggiò), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi