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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/07/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1248 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Catalano in PA virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Bambinello Gesù, presso lo studio dell'Avv.
Filomena Berardi;
- appellante –
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosina Vennari in virtù di CP_1 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Crosia, Via Rossini n. 1;
- appellato - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere fondate le motivazioni esposte con il presente gravame e, per l'effetto, annullare e riformare la sentenza impugnata, e accogliere integralmente la domanda dell'attore proposta in primo grado, con conseguente condanna del convenuto appellato al risarcimento del danno e al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio di primo grado e secondo grado, oltre accessori come per legge.
- Per l'appellato: Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni indicate in atto;
nel merito, rigettare, in quanto inammissibile e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal PA confermando la sentenza impugnata e tutte le statuizioni in essa contenute, e respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro l'appellato, per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15 % e accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado possono essere riassunti nei termini che seguono.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , socio PA insieme ai frateLI e della “F.LI IA & C. NC , Parte_2 CP_1 amministrata disgiuntamente dai soci, conveniva in giudizio il germano
[...]
affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere la CP_1 restituzione delle somme versate ai congiunti e per Persona_1 Persona_2 la quota di spettanza del socio , in virtù di prestiti avuti dagli stessi e CP_1 versati nelle casse della società anzidetta per far fronte alle difficoltà economiche in cui versava.
Costituitosi in giudizio come da comparsa di costituzione e risposta in atti,
[...]
chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed CP_1
in diritto e non provata. Sosteneva, infatti, che i debiti fossero stati contratti dal in nome suo e non per conto della società e che dunque si PA trattava di prestiti personali;
che gli assegni prodotti non dimostravano il prestito delle somme;
che l'assegno a firma di presentava delle difformità Parte_3 in quanto all'anagrafe e presso vari uffici bancari veniva riconosciuto come
; che qualora effettivamente fosse stato contratto un debito Persona_3 da parte della società i creditori avrebbero dovuto prima escutere il patrimonio sociale e poi, eventualmente, rivalersi sul socio che aveva assunto l'obbligazione; che il aveva violato l'art. 2257 c.c. che prevede che, in caso di PA amministrazione disgiunta, ogni socio ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere prima che sia conclusa, mentre l'allora attore rendeva edotto il signor solo in un secondo momento di aver contratto dei CP_1 debiti. Chiedeva dunque che la domanda venisse dichiarata infondata.
Con sentenza depositata il 26-12-2018 n. 547, il Tribunale Civile di Castrovillari,
in composizione monocratica, rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 10-6-2019, PA
, invocandone la riforma per i seguenti motivi.
[...]
Con un primo motivo la sentenza di primo grado era impugnata nella parte in cui il giudicante aveva rigettato la domanda sul presupposto che la prova del prestito potesse essere data solo tramite il bilancio evincibile dai libri sociali, con esclusione, pertanto, di qualsiasi altro mezzo di prova. Sosteneva, infatti,
l'appellante come il giudice di prime cure non avesse tenuto conto della documentazione comprovante lo stato di sofferenza della società, nonché del versamento delle somme sul conto corrente della stessa e della contrazione di debiti con terzi aventi come causale proprio lo stato di sofferenza della società, aggiungendo che parimenti il giudice avesse errato nel non ammettere i mezzi istruttori richiesti che, a sua detta, avrebbero comprovato quanto da lui rappresentato.
A mezzo di un secondo motivo di appello si deduceva ancora che il giudice aveva violato la disciplina in materia di qualificazione dei versamenti operati dal socio e quella del conseguente diritto di rivalsa e dell'onere probatorio ad essa relativo.
Sosteneva, infatti, che la prova della reale natura dell'erogazione non potesse desumersi solo dalla denominazione risultante dalle scritture contabili e che con precipuo riguardo ad un rapporto di mutuo occorresse fare riferimento alla volontà delle parti e fornire la prova che vi fosse il diritto alla restituzione, affermando altresì che nella specie il giudicante, non avendo adottato la propria decisione sulla base unicamente delle allegazioni delle parti e in conformità delle risultanze probatorie acquisite, era incorso nella violazione della disposizione dell'art. 115 c.p.c. e, di conseguenza, anche dell'art. 116 c.p.c..
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17-
9-2019, , il quale in via preliminare chiedeva che l'appello fosse CP_1 dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestava in toto il contenuto dell'atto di citazione in appello, chiedendone il rigetto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata. Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari delle parti come da ordinanza in atti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza collegiale del 11-
2-2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, e all'esito la Corte assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita, innanzitutto, di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello, per come sollevata dall'appellato sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, CP_1 posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; Cass. n. 8999/2022) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico- argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, l'appello in esame è, a giudizio della Corte, da ritenersi comunque infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Giova osservare come, nel momento in cui un socio agisce in giudizio sostenendo di vantare il diritto alla restituzione di una somma versata per il soddisfacimento di un debito sociale, sul medesimo socio che ha effettuato il versamento grava l'onere di provare che da esso sorga un debito a carico della società nei suoi confronti e che, pertanto, sussista il diritto alla restituzione della somma suddetta.
In altri termini, è onere del socio dimostrare che il versamento non è un conferimento a fondo perduto o in conto capitale, ma un finanziamento con l'obbligo di rimborso da parte della società in suo favore.
In merito all'onere probatorio richiesto, mentre dal punto di vista del trattamento fiscale delle operazioni con le quali i soci apportino altri capitali al patrimonio sociale vuoi per aumentarne il capitale, vuoi per rimpinguarne il patrimonio depauperato, vige la c.d. presunzione legale di fruttuosità ed onerosità di tali erogazioni di denaro che può essere superata esclusivamente attraverso le risultanze ricavabili dalle scritture contabili, senza spazio alcuno per altri elementi di prova contrari (cfr. Cass. Civ. n. 12251/2010 secondo cui “la presunzione legale di onerosità del finanziamento dei soci in favore della partecipata può essere superata solo da una prova positiva di avvenuto inserimento di pattuizioni contemplanti l'esonero dal pagamento degli interessi.
In particolare, è stato affermato che tale prova non può ritenersi costituita laddove siano prodotte, da parte dei soci, lettere generiche prive della busta originale (Cass. 15869/2009)..” e ancora Cass. Civ. n. 17839/2016 per cui la presunzione di onerosità “può essere superata da prova contraria, che non è libera, ossia non può essere data con qualsiasi mezzo, ma soltanto nei modi e nelle forme stabiliti tassativamente dalla legge, la quale ammette la vittoria sulla suddetta presunzione solo quando risulti, dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società, che il versamento è stato fatto a titolo diverso dal mutuo.
Quindi, non è sufficiente la mera dichiarazione da parte del socio della destinazione del versamento effettuato a favore della società ad incremento del capitale”), diversamente allorquando si agisca in giudizio al fine di ottenere la restituzione della somma versata a titolo di mutuo vari indirizzi giurisprudenziali richiedono, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, la sussistenza della comune volontà delle parti.
A tal proposito, infatti, la principale differenza tra un mutuo e un apporto di capitale risiede nella natura dei fondi e nel loro trattamento contabile. Un mutuo
è un finanziamento che deve essere restituito, solitamente con interessi, mentre un apporto di capitale rappresenta un investimento che aumenta il patrimonio netto della società e non è soggetto a restituzione, se non in casi specifici come lo scioglimento della società e nei limiti dell'attivo di liquidazione.
In tal senso, si è affermato in sede interpretativa che “l'erogazione di somme, che
a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi” (cfr. Cass Civ. n. 4261/2020; Cass. Civ. n.
25585/2014; Cass. Civ. n. 9209/2001).
Ed ancora la Corte di Cassazione con ordinanza n. 16122/2024, pronunciandosi in tema di prescrizione di rapporti sociali ex art. 2949, comma 1, c.c., ha affermato che “il finanziamento di un socio a favore di una società può essere ritenuto derivare dal rapporto sociale solo se si alleghi e dimostri che la fonte di tale obbligazione deriva da una deliberazione riferibile alla società (espressa nelle forme proprie previste dalla legge per ciascun tipo societario). In difetto di ché, ove cioè il finanziamento sia stato eseguito dal socio creditore senza alcuna previa autorizzazione (o successiva ratifica) da parte della società, il rapporto con la società è individuabile solo in via di fatto, per la mera constatazione che beneficiario effettivo del pagamento è la società, ma nessun "rapporto sociale" può essere invocabile nella specie, con la conseguenza che al relativo credito di regresso non può essere applicata la prescrizione breve che, come correttamente ricorda il citato precedente di questa Corte, ha comunque carattere eccezionale
e deve, quindi, essere oggetto di stretta interpretazione.”.
Sebbene, dunque, alla stregua di quanto testè evidenziato non siano ravvisabili limiti o restrizioni di sorta in ordine alle modalità di assolvimento dell'onere della prova in tali ipotesi, tuttavia, la mera erogazione delle somme da parte del socio e la circostanza che la società ne abbia beneficiato non possono essere considerate di per sé sole sufficienti, in mancanza di un atto formale, a dimostrare che si sia in presenza di un mutuo.
Occorre, infatti, accertare in concreto quale sia stata la reale intenzione dei soggetti tra i quali il rapporto si è instaurato, verificando, secondo le regole interpretative della volontà negoziale, se tra socio e società sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo o se sia intervenuto un contratto atipico di conferimento di capitale diretto unicamente ad incrementare il patrimonio sociale, poiché solo nel primo caso il socio potrebbe vantare un diritto restitutorio in forza di un rapporto di credito.
Ciò posto, rileva il Collegio con specifico riferimento alla fattispecie che qui occupa come la documentazione prodotta da parte appellante non sia in alcun modo idonea a provare la comune volontà delle parti sul punto richiesta ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio.
Ed invero, risulta come già una parte della somma data presuntivamente a mutuo fosse stata conferita in denaro, con evidenti difficoltà di tracciamento;
parimenti alcuni degli assegni prodotti sono di dubbia provenienza a seguito della non corrispondenza del nome di colui che li emetteva. Manca, poi, sia la registrazione contabile di tale operazione, nonché una delibera assembleare in tal senso e né, tanto meno, la circostanza di una eventuale erogazione della somma a titolo di mutuo, con obbligo di restituzione da parte degli altri soci, è evincibile dal verbale di scioglimento della società o da una scrittura privata. Analogamente le missive prodotte in giudizio, con le quali l'appellante richiedeva la restituzione delle somme, sono rimaste prive di riscontro e per costante giurisprudenza il silenzio, di per sé, non ha valore di consenso o di ammissione, a meno che la legge (o un accordo precedente tra le parti) non gli attribuisca espressamente tale significato (fattispecie non rinvenibile nel caso de quo).
Né, altrimenti, fungono da validi elementi probatori in tema la circostanza dell'avvenuto conferimento di tali somme nel patrimonio della società ovvero ancora l'affermazione da parte dei mutuanti e Parte_4 Parte_5 sulla quietanza di pagamento che la somma data in prestito era destinata alla società dei FrateLI così come anche nella richiesta di restituzione di CP_1 questa, in cui si legge testualmente: “Con la presente siamo a richiederVi la restituzione dell'importo residuo di € 15.000,00 a Voi concesso a titolo di prestito di cortesia e per i rapporti di amicizia, per fare fronte alle difficoltà economiche in cui versava la società "F.LI IA & C. S.N.C…..", atteso che sulla base di siffatte emergenze può dirsi provato esclusivamente che nella specie il
[...]
avesse fatto ricorso ad un prestito per effettuare le erogazioni PA di denaro a favore della società di cui si discute, invece che impiegare all'uopo risorse finanziarie proprie, e, pertanto, senza che ciò potesse comportare in automatico, stante il difetto di acquisizione di ulteriori dati significativi in tal senso, l'estensione dell'obbligo di restituzione delle somme da lui assunto nei confronti dei soggetti da cui le aveva avute in prestito direttamente a carico della società.
In merito deve richiamarsi il principio interpretativo secondo cui “in tema di prova dell'esistenza di un contratto di mutuo e del relativo obbligo restitutorio,
l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Tale prova può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. La causale dei bonifici, quale espressione dell'intenzione attuativa del disponente, costituisce elemento indiziario convergente con altri riscontri probatori della riconduzione delle somme oggetto di dazione ad una finalità di prestito, con la sussistenza del conseguente obbligo restitutorio. Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo.” (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 19622 del 16 luglio
2024), derivandone, quindi, che la qualificazione nell'uno o nell'altro senso ai fini dell'accoglimento dell'azione restitutoria dipende dalla volontà negoziale delle parti e la relativa prova, della quale è onerato l'attore, deve trarsi o dal contenuto del contratto oppure dal modo in cui è in concreto attuato il rapporto e le finalità per cui è costituito (cfr. ancora Cass. Civ. sentenza n. 20978 del 12 agosto 2018).
In ordine, poi, all'accertamento della comune volontà delle parti in tema si è affermato trattarsi di “una tipica attività di interpretazione della volontà negoziale delle parti che si esprime nell'operazione da essi realizzata, che compete esclusivamente al giudice del merito esperire per mezzo di un apprezzamento di fatto che non è censurabile in cassazione, se non per violazione delle regole ermeneutiche o per eventuali carenze o vizi logici della motivazione che quell'accertamento sorregge (Cass., Sez. I, 31/03/2006, n. 7692). Onde però consentire al giudice di operare siffatto apprezzamento, è onere della parte, che reclami anzitempo la restituzione delle somme corrisposte alla società, provare che i detti versamenti siano stati eseguiti per un titolo che ne giustifichi la pretesa di restituzione (Cass., Sez. I, 19/03/1996, n. 2314). Eppur vero che in ciò può essere d'ausilio l'appostazione con cui il versamento è stato recepito in bilancio
(Cass., Sez. I, 13/08/2008, n. 21563), dato che i conferimenti in conto capitale concorrono a costituire una riserva di patrimonio netto, mentre i versamenti a titolo di mutuo vanno iscritti tra i debiti, sicché la circostanza che nel bilancio della società quei versamenti risultino collocati in una voce di debito può costituire un utile elemento per qualificare la natura dell'operazione finanziaria
(Cass., Sez. I, 31/03/2006, n. 7692). Ma la denominazione con cui gli stessi sono stati annotati nella contabilità sociale non è di per sé sufficiente, in difetto di più specifiche indicazioni circa la natura e le condizioni del finanziamento, per attribuire all'apporto una natura piuttosto che un'altra (Cass., Sez. I,
30/03/2007, n. 7980), stante anche la varietà e la relativa imprecisione che sovente caratterizzano tali denominazioni ed annotazioni contabili (Cass., Sez.
I, 31/03/2006, n. 7692).” (cfr. Cass Civ. n. 4261/2020 cit.).
Sicchè, pur dovendo la prova che detto versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione essere tratta non tanto dalla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, quanto soprattutto dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, in ogni caso per tutto quanto sopra esposto gli elementi appena indicati non risultano avere trovato alcun tangibile supporto dimostrativo agli atti di causa nella direzione valutativa propugnata da parte appellante a sostegno della invocata riforma sul punto della decisione di primo grado.
In definitiva, dal complesso delle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'appello proposto da e, per l'effetto, la PA conferma integrale della sentenza impugnata.
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, l'appellante deve essere condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
Va, infine, precisato che l'appellante risulta ammesso al gratuito patrocinio in relazione al presente giudizio di appello e, pertanto, non è tenuto al pagamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 D.P.R. n. 115/2002, e di conseguenza neppure dell'ulteriore importo di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Decreto citato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di PA
, con atto di citazione notificato il 10-6-2019, avverso la sentenza CP_1 del Tribunale Civile di Castrovillari, in composizione monocratica, depositata il
26-12-2018 n. 547, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 3.250,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1248 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Catalano in PA virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Bambinello Gesù, presso lo studio dell'Avv.
Filomena Berardi;
- appellante –
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosina Vennari in virtù di CP_1 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Crosia, Via Rossini n. 1;
- appellato - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere fondate le motivazioni esposte con il presente gravame e, per l'effetto, annullare e riformare la sentenza impugnata, e accogliere integralmente la domanda dell'attore proposta in primo grado, con conseguente condanna del convenuto appellato al risarcimento del danno e al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio di primo grado e secondo grado, oltre accessori come per legge.
- Per l'appellato: Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni indicate in atto;
nel merito, rigettare, in quanto inammissibile e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal PA confermando la sentenza impugnata e tutte le statuizioni in essa contenute, e respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro l'appellato, per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15 % e accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado possono essere riassunti nei termini che seguono.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , socio PA insieme ai frateLI e della “F.LI IA & C. NC , Parte_2 CP_1 amministrata disgiuntamente dai soci, conveniva in giudizio il germano
[...]
affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere la CP_1 restituzione delle somme versate ai congiunti e per Persona_1 Persona_2 la quota di spettanza del socio , in virtù di prestiti avuti dagli stessi e CP_1 versati nelle casse della società anzidetta per far fronte alle difficoltà economiche in cui versava.
Costituitosi in giudizio come da comparsa di costituzione e risposta in atti,
[...]
chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed CP_1
in diritto e non provata. Sosteneva, infatti, che i debiti fossero stati contratti dal in nome suo e non per conto della società e che dunque si PA trattava di prestiti personali;
che gli assegni prodotti non dimostravano il prestito delle somme;
che l'assegno a firma di presentava delle difformità Parte_3 in quanto all'anagrafe e presso vari uffici bancari veniva riconosciuto come
; che qualora effettivamente fosse stato contratto un debito Persona_3 da parte della società i creditori avrebbero dovuto prima escutere il patrimonio sociale e poi, eventualmente, rivalersi sul socio che aveva assunto l'obbligazione; che il aveva violato l'art. 2257 c.c. che prevede che, in caso di PA amministrazione disgiunta, ogni socio ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere prima che sia conclusa, mentre l'allora attore rendeva edotto il signor solo in un secondo momento di aver contratto dei CP_1 debiti. Chiedeva dunque che la domanda venisse dichiarata infondata.
Con sentenza depositata il 26-12-2018 n. 547, il Tribunale Civile di Castrovillari,
in composizione monocratica, rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 10-6-2019, PA
, invocandone la riforma per i seguenti motivi.
[...]
Con un primo motivo la sentenza di primo grado era impugnata nella parte in cui il giudicante aveva rigettato la domanda sul presupposto che la prova del prestito potesse essere data solo tramite il bilancio evincibile dai libri sociali, con esclusione, pertanto, di qualsiasi altro mezzo di prova. Sosteneva, infatti,
l'appellante come il giudice di prime cure non avesse tenuto conto della documentazione comprovante lo stato di sofferenza della società, nonché del versamento delle somme sul conto corrente della stessa e della contrazione di debiti con terzi aventi come causale proprio lo stato di sofferenza della società, aggiungendo che parimenti il giudice avesse errato nel non ammettere i mezzi istruttori richiesti che, a sua detta, avrebbero comprovato quanto da lui rappresentato.
A mezzo di un secondo motivo di appello si deduceva ancora che il giudice aveva violato la disciplina in materia di qualificazione dei versamenti operati dal socio e quella del conseguente diritto di rivalsa e dell'onere probatorio ad essa relativo.
Sosteneva, infatti, che la prova della reale natura dell'erogazione non potesse desumersi solo dalla denominazione risultante dalle scritture contabili e che con precipuo riguardo ad un rapporto di mutuo occorresse fare riferimento alla volontà delle parti e fornire la prova che vi fosse il diritto alla restituzione, affermando altresì che nella specie il giudicante, non avendo adottato la propria decisione sulla base unicamente delle allegazioni delle parti e in conformità delle risultanze probatorie acquisite, era incorso nella violazione della disposizione dell'art. 115 c.p.c. e, di conseguenza, anche dell'art. 116 c.p.c..
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17-
9-2019, , il quale in via preliminare chiedeva che l'appello fosse CP_1 dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestava in toto il contenuto dell'atto di citazione in appello, chiedendone il rigetto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata. Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari delle parti come da ordinanza in atti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza collegiale del 11-
2-2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, e all'esito la Corte assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita, innanzitutto, di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello, per come sollevata dall'appellato sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, CP_1 posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; Cass. n. 8999/2022) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico- argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, l'appello in esame è, a giudizio della Corte, da ritenersi comunque infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Giova osservare come, nel momento in cui un socio agisce in giudizio sostenendo di vantare il diritto alla restituzione di una somma versata per il soddisfacimento di un debito sociale, sul medesimo socio che ha effettuato il versamento grava l'onere di provare che da esso sorga un debito a carico della società nei suoi confronti e che, pertanto, sussista il diritto alla restituzione della somma suddetta.
In altri termini, è onere del socio dimostrare che il versamento non è un conferimento a fondo perduto o in conto capitale, ma un finanziamento con l'obbligo di rimborso da parte della società in suo favore.
In merito all'onere probatorio richiesto, mentre dal punto di vista del trattamento fiscale delle operazioni con le quali i soci apportino altri capitali al patrimonio sociale vuoi per aumentarne il capitale, vuoi per rimpinguarne il patrimonio depauperato, vige la c.d. presunzione legale di fruttuosità ed onerosità di tali erogazioni di denaro che può essere superata esclusivamente attraverso le risultanze ricavabili dalle scritture contabili, senza spazio alcuno per altri elementi di prova contrari (cfr. Cass. Civ. n. 12251/2010 secondo cui “la presunzione legale di onerosità del finanziamento dei soci in favore della partecipata può essere superata solo da una prova positiva di avvenuto inserimento di pattuizioni contemplanti l'esonero dal pagamento degli interessi.
In particolare, è stato affermato che tale prova non può ritenersi costituita laddove siano prodotte, da parte dei soci, lettere generiche prive della busta originale (Cass. 15869/2009)..” e ancora Cass. Civ. n. 17839/2016 per cui la presunzione di onerosità “può essere superata da prova contraria, che non è libera, ossia non può essere data con qualsiasi mezzo, ma soltanto nei modi e nelle forme stabiliti tassativamente dalla legge, la quale ammette la vittoria sulla suddetta presunzione solo quando risulti, dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società, che il versamento è stato fatto a titolo diverso dal mutuo.
Quindi, non è sufficiente la mera dichiarazione da parte del socio della destinazione del versamento effettuato a favore della società ad incremento del capitale”), diversamente allorquando si agisca in giudizio al fine di ottenere la restituzione della somma versata a titolo di mutuo vari indirizzi giurisprudenziali richiedono, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, la sussistenza della comune volontà delle parti.
A tal proposito, infatti, la principale differenza tra un mutuo e un apporto di capitale risiede nella natura dei fondi e nel loro trattamento contabile. Un mutuo
è un finanziamento che deve essere restituito, solitamente con interessi, mentre un apporto di capitale rappresenta un investimento che aumenta il patrimonio netto della società e non è soggetto a restituzione, se non in casi specifici come lo scioglimento della società e nei limiti dell'attivo di liquidazione.
In tal senso, si è affermato in sede interpretativa che “l'erogazione di somme, che
a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi” (cfr. Cass Civ. n. 4261/2020; Cass. Civ. n.
25585/2014; Cass. Civ. n. 9209/2001).
Ed ancora la Corte di Cassazione con ordinanza n. 16122/2024, pronunciandosi in tema di prescrizione di rapporti sociali ex art. 2949, comma 1, c.c., ha affermato che “il finanziamento di un socio a favore di una società può essere ritenuto derivare dal rapporto sociale solo se si alleghi e dimostri che la fonte di tale obbligazione deriva da una deliberazione riferibile alla società (espressa nelle forme proprie previste dalla legge per ciascun tipo societario). In difetto di ché, ove cioè il finanziamento sia stato eseguito dal socio creditore senza alcuna previa autorizzazione (o successiva ratifica) da parte della società, il rapporto con la società è individuabile solo in via di fatto, per la mera constatazione che beneficiario effettivo del pagamento è la società, ma nessun "rapporto sociale" può essere invocabile nella specie, con la conseguenza che al relativo credito di regresso non può essere applicata la prescrizione breve che, come correttamente ricorda il citato precedente di questa Corte, ha comunque carattere eccezionale
e deve, quindi, essere oggetto di stretta interpretazione.”.
Sebbene, dunque, alla stregua di quanto testè evidenziato non siano ravvisabili limiti o restrizioni di sorta in ordine alle modalità di assolvimento dell'onere della prova in tali ipotesi, tuttavia, la mera erogazione delle somme da parte del socio e la circostanza che la società ne abbia beneficiato non possono essere considerate di per sé sole sufficienti, in mancanza di un atto formale, a dimostrare che si sia in presenza di un mutuo.
Occorre, infatti, accertare in concreto quale sia stata la reale intenzione dei soggetti tra i quali il rapporto si è instaurato, verificando, secondo le regole interpretative della volontà negoziale, se tra socio e società sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo o se sia intervenuto un contratto atipico di conferimento di capitale diretto unicamente ad incrementare il patrimonio sociale, poiché solo nel primo caso il socio potrebbe vantare un diritto restitutorio in forza di un rapporto di credito.
Ciò posto, rileva il Collegio con specifico riferimento alla fattispecie che qui occupa come la documentazione prodotta da parte appellante non sia in alcun modo idonea a provare la comune volontà delle parti sul punto richiesta ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio.
Ed invero, risulta come già una parte della somma data presuntivamente a mutuo fosse stata conferita in denaro, con evidenti difficoltà di tracciamento;
parimenti alcuni degli assegni prodotti sono di dubbia provenienza a seguito della non corrispondenza del nome di colui che li emetteva. Manca, poi, sia la registrazione contabile di tale operazione, nonché una delibera assembleare in tal senso e né, tanto meno, la circostanza di una eventuale erogazione della somma a titolo di mutuo, con obbligo di restituzione da parte degli altri soci, è evincibile dal verbale di scioglimento della società o da una scrittura privata. Analogamente le missive prodotte in giudizio, con le quali l'appellante richiedeva la restituzione delle somme, sono rimaste prive di riscontro e per costante giurisprudenza il silenzio, di per sé, non ha valore di consenso o di ammissione, a meno che la legge (o un accordo precedente tra le parti) non gli attribuisca espressamente tale significato (fattispecie non rinvenibile nel caso de quo).
Né, altrimenti, fungono da validi elementi probatori in tema la circostanza dell'avvenuto conferimento di tali somme nel patrimonio della società ovvero ancora l'affermazione da parte dei mutuanti e Parte_4 Parte_5 sulla quietanza di pagamento che la somma data in prestito era destinata alla società dei FrateLI così come anche nella richiesta di restituzione di CP_1 questa, in cui si legge testualmente: “Con la presente siamo a richiederVi la restituzione dell'importo residuo di € 15.000,00 a Voi concesso a titolo di prestito di cortesia e per i rapporti di amicizia, per fare fronte alle difficoltà economiche in cui versava la società "F.LI IA & C. S.N.C…..", atteso che sulla base di siffatte emergenze può dirsi provato esclusivamente che nella specie il
[...]
avesse fatto ricorso ad un prestito per effettuare le erogazioni PA di denaro a favore della società di cui si discute, invece che impiegare all'uopo risorse finanziarie proprie, e, pertanto, senza che ciò potesse comportare in automatico, stante il difetto di acquisizione di ulteriori dati significativi in tal senso, l'estensione dell'obbligo di restituzione delle somme da lui assunto nei confronti dei soggetti da cui le aveva avute in prestito direttamente a carico della società.
In merito deve richiamarsi il principio interpretativo secondo cui “in tema di prova dell'esistenza di un contratto di mutuo e del relativo obbligo restitutorio,
l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Tale prova può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. La causale dei bonifici, quale espressione dell'intenzione attuativa del disponente, costituisce elemento indiziario convergente con altri riscontri probatori della riconduzione delle somme oggetto di dazione ad una finalità di prestito, con la sussistenza del conseguente obbligo restitutorio. Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo.” (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 19622 del 16 luglio
2024), derivandone, quindi, che la qualificazione nell'uno o nell'altro senso ai fini dell'accoglimento dell'azione restitutoria dipende dalla volontà negoziale delle parti e la relativa prova, della quale è onerato l'attore, deve trarsi o dal contenuto del contratto oppure dal modo in cui è in concreto attuato il rapporto e le finalità per cui è costituito (cfr. ancora Cass. Civ. sentenza n. 20978 del 12 agosto 2018).
In ordine, poi, all'accertamento della comune volontà delle parti in tema si è affermato trattarsi di “una tipica attività di interpretazione della volontà negoziale delle parti che si esprime nell'operazione da essi realizzata, che compete esclusivamente al giudice del merito esperire per mezzo di un apprezzamento di fatto che non è censurabile in cassazione, se non per violazione delle regole ermeneutiche o per eventuali carenze o vizi logici della motivazione che quell'accertamento sorregge (Cass., Sez. I, 31/03/2006, n. 7692). Onde però consentire al giudice di operare siffatto apprezzamento, è onere della parte, che reclami anzitempo la restituzione delle somme corrisposte alla società, provare che i detti versamenti siano stati eseguiti per un titolo che ne giustifichi la pretesa di restituzione (Cass., Sez. I, 19/03/1996, n. 2314). Eppur vero che in ciò può essere d'ausilio l'appostazione con cui il versamento è stato recepito in bilancio
(Cass., Sez. I, 13/08/2008, n. 21563), dato che i conferimenti in conto capitale concorrono a costituire una riserva di patrimonio netto, mentre i versamenti a titolo di mutuo vanno iscritti tra i debiti, sicché la circostanza che nel bilancio della società quei versamenti risultino collocati in una voce di debito può costituire un utile elemento per qualificare la natura dell'operazione finanziaria
(Cass., Sez. I, 31/03/2006, n. 7692). Ma la denominazione con cui gli stessi sono stati annotati nella contabilità sociale non è di per sé sufficiente, in difetto di più specifiche indicazioni circa la natura e le condizioni del finanziamento, per attribuire all'apporto una natura piuttosto che un'altra (Cass., Sez. I,
30/03/2007, n. 7980), stante anche la varietà e la relativa imprecisione che sovente caratterizzano tali denominazioni ed annotazioni contabili (Cass., Sez.
I, 31/03/2006, n. 7692).” (cfr. Cass Civ. n. 4261/2020 cit.).
Sicchè, pur dovendo la prova che detto versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione essere tratta non tanto dalla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, quanto soprattutto dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, in ogni caso per tutto quanto sopra esposto gli elementi appena indicati non risultano avere trovato alcun tangibile supporto dimostrativo agli atti di causa nella direzione valutativa propugnata da parte appellante a sostegno della invocata riforma sul punto della decisione di primo grado.
In definitiva, dal complesso delle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'appello proposto da e, per l'effetto, la PA conferma integrale della sentenza impugnata.
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, l'appellante deve essere condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
Va, infine, precisato che l'appellante risulta ammesso al gratuito patrocinio in relazione al presente giudizio di appello e, pertanto, non è tenuto al pagamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 D.P.R. n. 115/2002, e di conseguenza neppure dell'ulteriore importo di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Decreto citato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di PA
, con atto di citazione notificato il 10-6-2019, avverso la sentenza CP_1 del Tribunale Civile di Castrovillari, in composizione monocratica, depositata il
26-12-2018 n. 547, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 3.250,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)