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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 28.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1070/2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Vinci Giuseppe Parte_1
Ricorrente
ed
- in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Papalato, come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.01.2022 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva: -di aver svolto sin dal 1990 l'attività lavorativa di assistente ausiliario di diversamente abili in età scolare, come dipendente A.S.L., occupandosi degli spostamenti e mobilizzazione dei ragazzi disabili ed in particolare, di compiere quotidianamente movimenti innaturali, sollevando e spostando dei ragazzi disabili a peso morto (oltre ad esporsi a sbalzi di temperatura), con sollecitazione anomala della regione lombo-sacrale, di provvedere alla sorveglianza, all'assistenza ed al trasporto dei ragazzi disabili (anche con problemi psichici), ovvero, al loro igiene personale (pulizia intima, sollevamento dal vaso, cambio pannolone…), allo spostamento dei ragazzi su carrozzina ed all'aiuto degli altri nella salita delle scale (anche in gita), al sollevamento sui lettini di fisioterapia ed all'aiuto nello svolgimento degli esercizi in palestra;
-di aver contratto la patologia indicata in atti (“Spondiloartrosi lombare con ernia discale L4-L5 ed L5-S1”), ritenuta derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa;
- di aver presentato in data 9.11.2020 domanda per il riconoscimento della malattia professionale che l' aveva ingiustamente rigettato, con provvedimento datato 27.01.2021, CP_1 comunicando che “il caso viene definito negativamente perché sono trascorsi i termini previsti dalla legge (art.112,
D.P.R. 1124/1965) per richiedere la prestazione” e facendo presente che “una patologia da sovraccarico del rachide lombare è stata denunciata già nel 2012 (caso n. 509536403)”.
1 Ritenuta l'illegittimità del diniego opposto in via amministrativa, chiedeva il riconoscimento della malattia professionale e la condanna dell' suddetto alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi CP_1 del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente all'8% di danno biologico derivante da malattia professionale.
Costituendosi in giudizio l preliminarmente formulava eccezione di giudicato sulla domanda CP_1 di “spondilodiscoartrosi lombare con ernia discale L4-L5 ed L5 S1” rappresentato dalla ordinanza n. 13730/2018 della Corte di Cassazione e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso per la assoluta mancanza di nesso eziologico tra le mansioni svolte e la malattia denunciata.
Disposta consulenza tecnica medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di giudicato sollevata dall' nella memoria di CP_1 costituzione fondata sul rilievo che la malattia per cui è causa rientra tra quelle già denunciate nel
2012 e il cui iter si è concluso con l'ordinanza di rigetto della Suprema Corte n. 13730/2018, depositata il 30.05.2018.
L'Ente eccepisce, pertanto, che sul punto si sia formato il giudicato in quanto l'odierno giudizio riguarda identica questione era già oggetto di decisione passata in giudicato.
Tale tesi dell'Ente assicurativo non può essere accolta sulla base del principio enunciato dalla Corte di cassazione secondo cui “Ai sensi dell'art. 2909 cod.civ., il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della causa petendi, intesa come titolo dell'azione proposta e del bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato;
l'interpretazione di esso è assimilabile all'interpretazione delle norme giuridiche, cosicché essa può essere effettuata dalla Corte di cassazione anche d'ufficio
e l'erronea interpretazione da parte del giudice di merito può essere denunciata sotto il profilo della violazione di norme di diritto” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 5925 del 24.03.2004).
Nella specie, la domanda è volta al riconoscimento del diritto all'indennizzo in capitale per malattia professionale (Spondiloartrosi lombare con ernia discale L4-L5 ed L5-S1), nuovamente denunciata in data 9.11.2020 e pertanto in data successiva al deposito della sentenza della Corte di
Cassazione, depositata il 30.05.2018, che ha peraltro riguardato la valutazione di nuova documentazione sanitaria successiva a tale data, che parte da ottobre 2018 fino ad arrivare al marzo
2 2025 e che pertanto deve essere considerata come questione nuova da sottoporre al Giudice di merito per “sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato”.
*
Venendo al merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art.13, comma 2, d.lgs. n.38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
“tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti” e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della natura professionale della malattia denunciata all' il 9.11.2020 (Spondiloartrosi lombare con ernia discale L4-L5 ed L5-S1), CP_1 asseritamente contratta dal ricorrente nell'esercizio della propria attività lavorativa di “assistente ausiliario di diversamente abili in età scolare”.
Espletata CTU medico-legale, il dott. ha ricostruito il quadro patologico che Persona_1 caratterizza il ricorrente e riferito che la malattia dalla quale egli risulta affetto (Spondilodiscoartrosi del rachide lombo-sacrale in osteoporosi e cedimento della limitante somatica superiore di L1 con segni elettromiografici di grave sofferenza radicolare di L4-L5 bilaterale ed L3-L4 a destra in soggetto con protesi di anca bilaterale) non può considerarsi contratta a causa e nell'esercizio delle lavorazioni svolte (cfr. la reazione depositata il 15.05.2025 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte).
Sebbene contestate mediante la proposizione di osservazioni, inviate al consulente e da questi puntualmente esaminate prima del deposito della relazione finale, nonché in sede di deposito di
3 note di trattazione scritta, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
Invero, viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal
CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
In particolare, secondo la valutazione del consulente, “Nel caso in esame non sono documentate, già dall'epoca della domanda, le alterazioni anatomiche tipiche delle sollecitazioni biomeccaniche della colonna vertebrale lombo–sacrale (ernie discali o almeno protrusioni discali) ma solo alterazioni degenerative collegate alla normale usura correlata all'età.
Abbiamo, infatti scritto nella prima stesura della relazione: “…. si deve concludere che “sono pertanto da ritenere correlati al rischio di sollecitazioni biomeccaniche lavorative i quadri con primitivo impegno da compressione dell'apparato intervertebrale (ernie discali e protrusioni discali), associati o meno a spondilodiscoartrosi del tratto lombare”.
Ora nel caso in esame non sono mai state documentate né protrusioni né ernie del disco.
Infatti nella relazione del Dr. del 20 gennaio 2021 viene riportato un referto di radiografia del rachide Per_2 lombo-sacrale del 26.05.2020 nel quale si descrive: “Lieve schiacciamento del corpo di D12 verosimilmente di vecchia data. Iniziale spondiloartrosi al tratto lombare medio. Addensamento degenerativo alle articolazioni interpeduncolari
L5-S1 ..”.
Nel certificato del Dr. medico chirurgo, (sempre riportato nella relazione del Dr. ) si legge:” Persona_3 Per_2
..a carico del rachide lombo-sacrale è presente deformazione spondiloartrosica diffusa con sclerosi ed irregolarità delle limitanti vertebrali, riduzione degli spazi intersomatici e discopatie multiple più accentuate a livello di L4-L5 ed L5-
S1; artrosi interarticolare con scomparsa della corrispondente rima e riduzione in altezza del corpo della vertebra di
D12”.
Sicché da una parte la diagnosi di ernia discale L4-L5 ed L5-S1 formulata dal Dr. non è provata Parte_2 da indagini strumentali, dall'altra, è ampiamente provata la patologia degenerativa artrosica ed osteoporotica del rachide lombo-sacrale confermata anche dalla recente radiografia del 30.01.25: “Evidente osteoporosi. Cedimento della limitante superiore della L1 con deformazione a cuneo anteriore”.
Atteso che sono da ritenere correlati al rischio di sollecitazioni biomeccaniche lavorative i quadri con primitivo impegno da compressione dell'apparato intervertebrale, quali le ernie discali e le protrusioni discali, associati o meno a spondilodiscoartrosi del tratto lombare, mancando l'evidenza di protrusioni o di ernie discali già all'epoca della domanda viene a mancare la patologia da correlare con l'esposizione lavorativa, trattandosi, invece di patologia artrosica degenerativa correlata all'età”.
In relazione al rilievo elettromiografico di radicolopatia in assenza di documentata presenza di ernie o protrusioni
4 discali possiamo affermare che si tratta di irritazione delle radici nervose da processi degenerativi osteofitosici” (cfr. risposta alle osservazioni inviate dall'avv. Vinci in data 5.05.2025).
Circa il rilievo sollevato da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate il 21.05.2025, secondo cui le conclusioni cui è pervenuto il Dr. risultano conseguenza del mancato Persona_1 esperimento della prova testimoniale sulle mansioni lavorative effettivamente espletate dal sig. Pt_1
, si evidenzia che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente è stata già accertata nei giudizi
[...] precedenti (cfr. sentenza del Tribunale di Lecce - Sez. Lavoro n. 357/2015, Sentenza della Corte
d'Appello di Lecce - Sez. Lavoro n. 286/2017, ordinanza della Corte di Cassazione, VI Sez. Civ. n.
13730/2018 nonché CTU a firma del Dott. del 5.0.2017 e CTU a firma del Persona_4 dott. di ottobre 2014) e, comunque, nella CTU del dott. viene dato Persona_5 Persona_1 atto a pag. 3 nella sezione Anamnesi Lavorativa che “dal 1990 ha lavorato come presso la in Pt_3 qualità di assistente ai disabili: addetto al trasporto di portatori di Handicap (li prendeva dai mezzi di trasporto, prestava assistenza nei bisogni corporali, li sollevava dalla carrozzina per i bisogni corporali e per eseguire i lavaggi ecc.) senza ausili tipo “solleva-malati” o pedane di carico per accedere con carrozzina su mezzi di trasporto dedicati”.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_2
Lecce, 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 28.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1070/2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Vinci Giuseppe Parte_1
Ricorrente
ed
- in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Papalato, come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.01.2022 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva: -di aver svolto sin dal 1990 l'attività lavorativa di assistente ausiliario di diversamente abili in età scolare, come dipendente A.S.L., occupandosi degli spostamenti e mobilizzazione dei ragazzi disabili ed in particolare, di compiere quotidianamente movimenti innaturali, sollevando e spostando dei ragazzi disabili a peso morto (oltre ad esporsi a sbalzi di temperatura), con sollecitazione anomala della regione lombo-sacrale, di provvedere alla sorveglianza, all'assistenza ed al trasporto dei ragazzi disabili (anche con problemi psichici), ovvero, al loro igiene personale (pulizia intima, sollevamento dal vaso, cambio pannolone…), allo spostamento dei ragazzi su carrozzina ed all'aiuto degli altri nella salita delle scale (anche in gita), al sollevamento sui lettini di fisioterapia ed all'aiuto nello svolgimento degli esercizi in palestra;
-di aver contratto la patologia indicata in atti (“Spondiloartrosi lombare con ernia discale L4-L5 ed L5-S1”), ritenuta derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa;
- di aver presentato in data 9.11.2020 domanda per il riconoscimento della malattia professionale che l' aveva ingiustamente rigettato, con provvedimento datato 27.01.2021, CP_1 comunicando che “il caso viene definito negativamente perché sono trascorsi i termini previsti dalla legge (art.112,
D.P.R. 1124/1965) per richiedere la prestazione” e facendo presente che “una patologia da sovraccarico del rachide lombare è stata denunciata già nel 2012 (caso n. 509536403)”.
1 Ritenuta l'illegittimità del diniego opposto in via amministrativa, chiedeva il riconoscimento della malattia professionale e la condanna dell' suddetto alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi CP_1 del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente all'8% di danno biologico derivante da malattia professionale.
Costituendosi in giudizio l preliminarmente formulava eccezione di giudicato sulla domanda CP_1 di “spondilodiscoartrosi lombare con ernia discale L4-L5 ed L5 S1” rappresentato dalla ordinanza n. 13730/2018 della Corte di Cassazione e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso per la assoluta mancanza di nesso eziologico tra le mansioni svolte e la malattia denunciata.
Disposta consulenza tecnica medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di giudicato sollevata dall' nella memoria di CP_1 costituzione fondata sul rilievo che la malattia per cui è causa rientra tra quelle già denunciate nel
2012 e il cui iter si è concluso con l'ordinanza di rigetto della Suprema Corte n. 13730/2018, depositata il 30.05.2018.
L'Ente eccepisce, pertanto, che sul punto si sia formato il giudicato in quanto l'odierno giudizio riguarda identica questione era già oggetto di decisione passata in giudicato.
Tale tesi dell'Ente assicurativo non può essere accolta sulla base del principio enunciato dalla Corte di cassazione secondo cui “Ai sensi dell'art. 2909 cod.civ., il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della causa petendi, intesa come titolo dell'azione proposta e del bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato;
l'interpretazione di esso è assimilabile all'interpretazione delle norme giuridiche, cosicché essa può essere effettuata dalla Corte di cassazione anche d'ufficio
e l'erronea interpretazione da parte del giudice di merito può essere denunciata sotto il profilo della violazione di norme di diritto” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 5925 del 24.03.2004).
Nella specie, la domanda è volta al riconoscimento del diritto all'indennizzo in capitale per malattia professionale (Spondiloartrosi lombare con ernia discale L4-L5 ed L5-S1), nuovamente denunciata in data 9.11.2020 e pertanto in data successiva al deposito della sentenza della Corte di
Cassazione, depositata il 30.05.2018, che ha peraltro riguardato la valutazione di nuova documentazione sanitaria successiva a tale data, che parte da ottobre 2018 fino ad arrivare al marzo
2 2025 e che pertanto deve essere considerata come questione nuova da sottoporre al Giudice di merito per “sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato”.
*
Venendo al merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art.13, comma 2, d.lgs. n.38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
“tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti” e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della natura professionale della malattia denunciata all' il 9.11.2020 (Spondiloartrosi lombare con ernia discale L4-L5 ed L5-S1), CP_1 asseritamente contratta dal ricorrente nell'esercizio della propria attività lavorativa di “assistente ausiliario di diversamente abili in età scolare”.
Espletata CTU medico-legale, il dott. ha ricostruito il quadro patologico che Persona_1 caratterizza il ricorrente e riferito che la malattia dalla quale egli risulta affetto (Spondilodiscoartrosi del rachide lombo-sacrale in osteoporosi e cedimento della limitante somatica superiore di L1 con segni elettromiografici di grave sofferenza radicolare di L4-L5 bilaterale ed L3-L4 a destra in soggetto con protesi di anca bilaterale) non può considerarsi contratta a causa e nell'esercizio delle lavorazioni svolte (cfr. la reazione depositata il 15.05.2025 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte).
Sebbene contestate mediante la proposizione di osservazioni, inviate al consulente e da questi puntualmente esaminate prima del deposito della relazione finale, nonché in sede di deposito di
3 note di trattazione scritta, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
Invero, viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal
CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
In particolare, secondo la valutazione del consulente, “Nel caso in esame non sono documentate, già dall'epoca della domanda, le alterazioni anatomiche tipiche delle sollecitazioni biomeccaniche della colonna vertebrale lombo–sacrale (ernie discali o almeno protrusioni discali) ma solo alterazioni degenerative collegate alla normale usura correlata all'età.
Abbiamo, infatti scritto nella prima stesura della relazione: “…. si deve concludere che “sono pertanto da ritenere correlati al rischio di sollecitazioni biomeccaniche lavorative i quadri con primitivo impegno da compressione dell'apparato intervertebrale (ernie discali e protrusioni discali), associati o meno a spondilodiscoartrosi del tratto lombare”.
Ora nel caso in esame non sono mai state documentate né protrusioni né ernie del disco.
Infatti nella relazione del Dr. del 20 gennaio 2021 viene riportato un referto di radiografia del rachide Per_2 lombo-sacrale del 26.05.2020 nel quale si descrive: “Lieve schiacciamento del corpo di D12 verosimilmente di vecchia data. Iniziale spondiloartrosi al tratto lombare medio. Addensamento degenerativo alle articolazioni interpeduncolari
L5-S1 ..”.
Nel certificato del Dr. medico chirurgo, (sempre riportato nella relazione del Dr. ) si legge:” Persona_3 Per_2
..a carico del rachide lombo-sacrale è presente deformazione spondiloartrosica diffusa con sclerosi ed irregolarità delle limitanti vertebrali, riduzione degli spazi intersomatici e discopatie multiple più accentuate a livello di L4-L5 ed L5-
S1; artrosi interarticolare con scomparsa della corrispondente rima e riduzione in altezza del corpo della vertebra di
D12”.
Sicché da una parte la diagnosi di ernia discale L4-L5 ed L5-S1 formulata dal Dr. non è provata Parte_2 da indagini strumentali, dall'altra, è ampiamente provata la patologia degenerativa artrosica ed osteoporotica del rachide lombo-sacrale confermata anche dalla recente radiografia del 30.01.25: “Evidente osteoporosi. Cedimento della limitante superiore della L1 con deformazione a cuneo anteriore”.
Atteso che sono da ritenere correlati al rischio di sollecitazioni biomeccaniche lavorative i quadri con primitivo impegno da compressione dell'apparato intervertebrale, quali le ernie discali e le protrusioni discali, associati o meno a spondilodiscoartrosi del tratto lombare, mancando l'evidenza di protrusioni o di ernie discali già all'epoca della domanda viene a mancare la patologia da correlare con l'esposizione lavorativa, trattandosi, invece di patologia artrosica degenerativa correlata all'età”.
In relazione al rilievo elettromiografico di radicolopatia in assenza di documentata presenza di ernie o protrusioni
4 discali possiamo affermare che si tratta di irritazione delle radici nervose da processi degenerativi osteofitosici” (cfr. risposta alle osservazioni inviate dall'avv. Vinci in data 5.05.2025).
Circa il rilievo sollevato da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate il 21.05.2025, secondo cui le conclusioni cui è pervenuto il Dr. risultano conseguenza del mancato Persona_1 esperimento della prova testimoniale sulle mansioni lavorative effettivamente espletate dal sig. Pt_1
, si evidenzia che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente è stata già accertata nei giudizi
[...] precedenti (cfr. sentenza del Tribunale di Lecce - Sez. Lavoro n. 357/2015, Sentenza della Corte
d'Appello di Lecce - Sez. Lavoro n. 286/2017, ordinanza della Corte di Cassazione, VI Sez. Civ. n.
13730/2018 nonché CTU a firma del Dott. del 5.0.2017 e CTU a firma del Persona_4 dott. di ottobre 2014) e, comunque, nella CTU del dott. viene dato Persona_5 Persona_1 atto a pag. 3 nella sezione Anamnesi Lavorativa che “dal 1990 ha lavorato come presso la in Pt_3 qualità di assistente ai disabili: addetto al trasporto di portatori di Handicap (li prendeva dai mezzi di trasporto, prestava assistenza nei bisogni corporali, li sollevava dalla carrozzina per i bisogni corporali e per eseguire i lavaggi ecc.) senza ausili tipo “solleva-malati” o pedane di carico per accedere con carrozzina su mezzi di trasporto dedicati”.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_2
Lecce, 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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