Sentenza 28 novembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/11/2022, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/11/2022
N. 01879/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00895/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Vannella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino n. 11/A;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determinazione contenuta nella nota del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA e VincA del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia prot. n. 5534 del 24/05/2018, di sospensione dell’avvio del procedimento di VIA e VINCA ex L.R. n. 33/2016 per l’attività di coltivazione della cava per l’estrazione di pietra calcarea, ubicata in località “Vannella” del Comune di Martina Franca, richiesto con rituale domanda presentata dalla ricorrente ex L.R. Puglia n. 33/2016 in data 07.06.2017 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO-_089/5767 del 12.06.2017;
della precedente nota del Dirigente del Servizio Attività Estrattive, Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche del medesimo Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia prot. n. 6723 del 16/05/2018, di sospensione temporanea dell’attività estrattiva nella medesima cava;
di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o conseguenziali del medesimo procedimento, ivi compresa, in particolare, ove occorra, la precedente nota dichiarativa del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia prot. n. 8272 del 18.07.2017;
con accertamento dell’obbligo
e conseguente ordine nei confronti dell’Amministrazione intimata, e per essa del competente Ufficio regionale in persona del suo Dirigente p.t., di avviare e portare a conclusione il procedimento di VIA e VINCA ex L. n. 33/2016 come innanzi illegittimamente sospeso sine die.
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VANNELLA S.R.L. il 2\11\2018:
[oltre che degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, ed in particolare:
1) della determinazione contenuta nella nota del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA e VincA del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia prot. n. 5534 del 24/05/2018, di sospensione dell’avvio del procedimento di VIA e VINCA ex L.R. n. 33/2016 per l'attività di coltivazione della cava per l’estrazione di pietra calcarea, ubicata in località “Vannella” del Comune di Martina Franca, richiesto con rituale domanda presentata dalla ricorrente ex L.R. Puglia n. 33/2016 in data 07.06.2017 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO¬_089/5767 del 12.06.2017;
2) della precedente nota del Dirigente del Servizio Attività Estrattive, Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche del medesimo Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia prot. n. 6723 del 16/05/2018, di sospensione temporanea dell'attività estrattiva nella medesima cava;
3) di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o conseguenziali del medesimo procedimento, ivi compresa, in particolare, ove occorra, la precedente nota dichiarativa del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia prot. n. 8272 del 18.07.2017;
con accertamento dell'obbligo
e conseguente ordine nei confronti dell'Amministrazione intimata, e per essa del competente Ufficio regionale in persona del suo Dirigente p.t., di avviare e portare a conclusione il procedimento di VIA e VINCA ex L. n. 33/2016 come innanzi illegittimamente sospeso sine die]
4) della Determinazione del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio VIA e VincA del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia prot. n. 8694 del 06.08.2018, recante ad oggetto “IDVIA 314: Vannella Srl – Istanza di VIA e VIncA ex L.R. 33/2016 per la cava di calcare sita in località ‘Vannella' del Comune di Martina Franca, esercitata dalla Ditta Vannella Srl, con sede sociale in Martina Franca, S.P. Martina F.ca – Villa Castelli km 7. Comunicazione archiviazione ex art. 7 co. 2 del R.R. 13/2015”, con la quale è stata negativamente definita l’istanza presentata dalla società ricorrente in data 12.06.2017 sul rilievo che la stessa “non (sarebbe) riconducibile nell'alveo delle disposizioni recate dalla l.r. n. 33/2016”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 16 luglio 2018 e depositato il successivo 25 luglio 2018, la ricorrente ha impugnato la nota con cui, in data 24 maggio 2018, la Regione Puglia ha comunicato che, “nelle more della definizione” di controlli, in precedenza indicati, “il procedimento di VIA in oggetto non può essere formalmente avviato” – procedimento di VIA e VINCA ex L.R. n. 33 del 2016 per l’attività di coltivazione della cava per l’estrazione di pietra calcarea, ubicata in località “Vannella” del Comune di Martina Franca - e la precedente nota del 16 maggio 2016 di “sospensione temporanea dell’attività estrattiva nella medesima cava” nonché tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali, chiedendone l’annullamento.
A tali fini la ricorrente – dopo avere rappresentato l’avvenuto inoltro in data 12 novembre 2015 di istanza per il rilascio di attività di “attestazione di cava legalmente in attività, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 37/85”, che la stessa attestazione risulta essere stata rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio delle Attività estrattive della Regione Puglia il successivo 12 novembre 2015, in linea con gli Ordini di Servizio per l’Impiego degli Esplosivi (O.S.E.) inerenti agli anni 2008-2009-2010 e 2011, tenuto, tra l’altro, conto della determina dirigenziale n. 504 dell’11 agosto 2008, di rilascio del “parere favorevole di VIA, con prescrizioni al progetto e SIA proposto” dalla predetta, per la realizzazione del progetto afferente l’attività estrattiva sul “foglio 204 p. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104….”, e avere esposto, ancora, che, in esito all’istanza di attivazione del procedimento di VIA e VINCA presentata in data 7 giugno 2017, l’Amministrazione procedeva all’avvio del sub procedimento di determinazione degli oneri istruttori ex art. 9 L.R. 17/2007 nonché a “una verifica congiunta dello stato dei luoghi”, effettuata in data 8 marzo 2018, sfociata nel verbale n. 4/2018, a cui hanno fatto seguito la nota della Regione Puglia del 16 maggio 2018 in cui è stato non solo rammentato “che il Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Parchi con nota prot. 8762 del 28.10.2011 ha diffidato e sollecitato la Società Vanella s.r.l. a trasmettere il citato piano di ripristino naturalistico-ambientale” ma anche ricordato che, già con nota del 18.7.2017, il Servizio aveva evidenziato “che l’approvazione del piano di ripristino” de quo, riguardante le aree interessate dal “taglio di superfici boscate”, “costituisce condizione vincolante ed antecedente all’esercizio delle attività estrattive sulle restanti aree, come del resto emerso di recente nell’ambito del procedimento ai sensi della l.r. 33/2016”, pervenendo, in ultimo, ad affermare che “l’attività estrattiva deve intendersi sospesa” e, ancora, la nota del 24 maggio 2018 afferente la comunicazione in ordine all’impossibilità di avviare il procedimento di VIA, meglio indicate in epigrafe – ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di tipicità degli atti amministrativi; violazione dei principi di buon andamento, correttezza, coerenza e continuità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento ed errore sui presupposti di fatto e di diritto; perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione del legittimo affidamento. Violazione art. 2 L. n. 241/1990; violazione art. 25 D.Lgs. n. 152/2006; violazione artt. 12 e 13 L.R. n. 11/2001; rifiuto di esercizio di funzione amministrativa doverosa; sviamento di potere” , tenuto conto che la contestata sospensione dell’attività estrattiva “alla stregua della corrispondente prescrizione contenuta nella D.D. di V.I.A. n. 504/2008 nell’ambito della quale il parere favorevole alla coltivazione delle sole p.lle 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104 del Fg. 204 era subordinato alla previa approvazione di un piano di ripristino naturalistico-ambientale delle aree in cui l’Ufficio Parchi regionale aveva accertato il taglio di superfici boscate: Fg. 204 p.lle 185 – 89 (- 91) e fg. 220 p.lle 2-3-61-62” è chiaro frutto di un errore, atteso che la pregressa interpretazione (autentica) dispositiva della menzionata D.D. di V.I.A. n. 504/2008 è stata nel senso dell’operatività disgiunta e parallela del parere favorevole all’esercizio dell’attività estrattiva nelle p.lle 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104 del Fg. 204, e della prescrizione di ripristino delle p.lle “Fg. 204 p.lle 185 – 89 (- 91) e fg. 220 p.lle 2-3-61-62”, come – del resto – confermato dagli O.S.E. oggetto di approvazione e dall’attestazione prot. 15452 del 12 novembre 2015 di permanente status di “cava legalmente in attività”. Tale sospensione si pone, altresì, in contrasto con la legge regionale n. 33/2016, statuente – per le cave in esercizio ai sensi dell’art. 35 l.r. n. 37 del 1985 “in attesa di conseguire il formale provvedimento”, qual è quella in trattazione - <<la temporanea ultrattività ex lege del “regime transitorio” del relativo esercizio ex art. 35 L.R. n. 37/1985 e, specularmente, l’obbligo (giuridico) in capo al competente Ufficio regionale di dar corso senza ulteriore indugio all’avvio del procedimento di VIA e VINCA ritualmente domandato dalla>> predetta. In sintesi, l’illegittimità della determinazione soprassessoria regionale oggetto della presente impugnativa è palese, <<ancorchè motivata sul richiamo di “verifiche” da parte del Servizio delle Attività Estrattive della Regione Puglia>>, tanto più ove si consideri che la sospensione mediante di essa disposta risulta “sine die”, “posto che non è dato conoscere il … termine di conclusione delle specifiche verifiche richieste”, in spregio anche della perentorietà che connota i termini di tutti i procedimenti amministrativi in materia ambientale ex art. 2 legge n. 241 del 1990, e della piena possibilità di effettuare le verifiche de quibus in “parallelo” e/o all’interno rispetto al procedimento di valutazione ambientale ex L.R. n. 33 del 2016.
Con atto depositato in data 7 agosto 2018 si è costituita la Regione Puglia, la quale – il successivo 31 agosto 2018 – ha prodotto uno scritto difensivo, connotato – in sintesi - dal seguente contenuto: - a seguito dell’accoglimento dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 17 dicembre 1985 per l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di coltivazione di cava su terreni siti in Martina Franca, località “Vannella” indicati catastalmente ai Fg. 204 p.lle 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 100, 101, 102, 103, 104, 185, 186, 187, 189 e Fg. 220 p.lle 1, 2, 3, 6, 61 e 66, in data 10 novembre 2004 quest’ultima presentava istanza per il rilascio del parere necessario in esito all’entrata in vigore della “legge sulla valutazione di impatto ambientale (v.i.a.)”; - con la determinazione n. 504 dell’11 agosto 2008 l’Amministrazione esprimeva “parere favorevole di V.I.A. e V.I. con prescrizioni per la coltivazione delle sole particelle di seguito elencate: Fg. 204, n. 91-92-93-94-95-96-97-98-99-101-102-103-104”, precisando che “prima dell’avvio delle attività estrattive fosse”, tra l’altro, approvato il Piano ripristino naturalistico-ambientale delle seguenti particelle: Foglio 204 p.lle 185-89-91 e Foglio 220 p.lle 2, 3, 61, 62”; - nonostante anche il sollecito del piano di ripristino con nota del 28 ottobre 2011, la ricorrente non “ha mai dato attuazione alle prescrizioni imposte”; - con la nota del 12 novembre 2015 il Servizio attività estrattive attestava sì “lo stato di cava legalmente in attività” ma, nel contempo, ribadiva la necessità di ottemperare a quanto prescritto con la determina di VIA n. 504 del 2008 e, in particolare, a quanto prescritto dall’Ufficio Parchi e Riserve Naturali con parere del 17/03/2008; - sempre in ragione di tale inottemperanza, con nota del 18 luglio 2017 l’Amministrazione riscontrava negativamente l’istanza per il rinnovo OSE, presentata dalla ricorrente il precedente 12 giugno 2017; - a seguito di numerose ulteriori comunicazioni intercorse tra le parti – oltre al rilievo “che non risulta che la società, dalla data del rilascio della richiamata nota prot. 15452/2015, abbia effettuato attività estrattiva” (in linea con quanto riferito dalla ricorrente anche in relazione agli OSE (rilasciati per i soli anni dal 2008 al 2011 – pag. 3 del ricorso) – in data 12 giugno 2017 la ricorrente, in ragione dell’entrata in vigore della legge regionale n. 33 del 2016, chiedeva l’attivazione del procedimento di VIA e VIncA per l’attività di coltivazione da effettuarsi sul Foglio 204 alle particelle 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 100, 101, 102, 103, 104, 185, 187, 189 e al foglio 220 p.lle 1, 2, 3, 6, 61 e 62, indicando, dunque, p.lle diverse a quelle ammesse alla coltivazione ex art. 35 della L.R. 37/85 come rideterminata dalla D.D. 504/2008; - preso atto che l’istanza della ricorrente si configurava, di fatto, come una “richiesta di ampliamento”, con provvedimento n. 8694 del 6 agosto 2018 tale istanza è stata archiviata.
In medesima data l’Amministrazione ha depositato copia della “comunicazione di archiviazione ex art. 7 co. 2 del R.R. 13/2015”, essenzialmente basata sulla constatazione che “l’attività estrattiva indicata in istanza trasmessa ai fini della valutazione ex L.R. 33/2016, esorbita il progetto assentito ai sensi dell’art. 35 della l.r. n. 37/1985, come ridimensionata dalla D.D. 504/2008, e pertanto non è possibile contemplare detta istanza tra quelle da ricondursi nel solco del procedimento delineato dalla legge regionale n. 33/2016”.
2. Avverso tale comunicazione la ricorrente è insorta mediante la proposizione di ricorso per “motivi aggiunti”, depositato in data 2 novembre 2018, riportante le seguenti censure: illegittimità derivata dalla illegittimità dei relativi atti presupposti quali già impugnati con il ricorso principale (qui da intendersi per integralmente riportati e confermati ); illegittimità per vizi propri: violazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241/90; mancato preavviso del provvedimento negativo e violazione delle garanzie partecipative; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione art. 1, co. 1, lett. a), L.R. Puglia n. 33/2016 nonché della D.G.R. Puglia 08.08.2017, n. 1368, recante ad oggetto le relative “Modalità attuative e procedimentali ”, in quanto la cava de qua rientra a pieno titolo nella categoria delle “attività estrattive in esercizio ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37” anche in ragione della D.G.R. Puglia n. 1368/2017, la quale individua i soggetti esonerati dall’obbligo di VIA e/o incidenza postuma esclusivamente negli operatori “che già esercitano in forza di provvedimento formale di autorizzazione conseguito ai sensi della l.r. n. 37/85 a valle della VIA e, ove previsto della Vinca, ovvero coloro che in sede di rilascio del provvedimento di proroga e/o di rinnovo all’esercizio della coltivazione della cava (ai sensi della l.r. n. 37/85) e/o in sede di rilascio della nuova autorizzazione all’esercizio (ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 37/85), hanno acquisito preliminarmente il provvedimento motivato ed espresso di VIA e, ove previsto, di Vinca”, tra i quali evidentemente la predetta non figura, con le seguenti ulteriori precisazioni: - “non corrisponde al vero la circostanza secondo cui l’istanza introduttiva del procedimento di V.I.A. e V.Inc.A. “esorbit(erebbe) il progetto assentito” “poiché l’istanza di coltivazione, anche con il nuovo progetto, rimane contenuta nei margini di attività così come da sempre legittimamente esercitata dalla società ricorrente in assoluto rispetto delle limitazioni regionali”; - “ad ogni buon conto, l’autonomia del procedimento da ultimo avviato con l’istanza del 12.06.2017 rispetto al precedente procedimento (conclusosi con il provvedimento di V.I.A. n. 504/2008) implica che, se pur il nuovo progetto – per alcuni aspetti – è “altro” rispetto a quello presentato con l’istanza del 10.11.2004, ciò non esime l’Amministrazione dall’obbligo della sua valutazione in funzione della espressione … del proprio parere in merito alla compatibilità dell’intervento programmato. Ciò tanto più che la Vanella S.r.L. nel nuovo progetto ha altresì ricompreso … il recupero naturalistico-ambientale dell’area di intervento sulla base di apposito elaborato redatto da esperto forestale”.
Il successivo 16 novembre 2018 la ricorrente ha depositato documenti e, in particolare, una lettera con cui, in data 25 ottobre 2018, ha trasmesso alla Regione Puglia – “con riferimento a precedenti comunicazioni intercorse …. e all’incontro del 11.09.2018 tenutosi presso gli Uffici Regionali” – “il progetto di ripristino naturalistico-ambientale … secondo le prescrizioni dettate nella Determina n. 504/2008”.
In data 17 novembre 2018 la Regione Puglia ha depositato una memoria con cui – dopo avere ribadito che “la ricorrente ha trasmesso in allegato all’istanza presentata ai sensi della legge regionale n. 33/2016 un progetto di coltivazione difforme a quello assentito ex art. 35 della legge regionale n. 37/85 e D.D. 504/2008” (afferente il Foglio 204 p.lle 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 100, 101, 102, 103, 104) ovvero indicato un’area di coltivazione ben più ampia di quella assentita, con inserimento, peraltro, di porzioni di territorio che, in esito alla D.D. n. 504/2008, sono state oggetto di valutazione ambientale esclusivamente ai fini del “ripristino naturalistico ambientale” poiché interessate da habitat di cui al SIC IT9130005 “Murgia di sud-est” (e, dunque, inibite all’attività estrattiva) – ha sostenuto la correttezza del proprio operato, aggiungendo che il “nuovo progetto” presentato dalla ricorrente – “come dalla stessa ammesso” - non è di “ripristino” ma di “recupero ambientale a conclusione delle attività di estrazione” (tanto da presentare in data 25 ottobre 2018 “il progetto di ripristino naturalistico ambientale … secondo le prescrizioni dettate nella Determina n. 504”) e, comunque, adducendo l’insussistenza di valide ragioni per l’accoglimento della domanda cautelare in ragione, tra l’altro, della circostanza che “allo stato il procedimento relativo all’attività estrattiva è sospeso in attesa dell’esito delle verifiche relative all’ottemperanze delle prescrizioni imposte con D.D. n. 504/2008”.
Alla camera di consiglio del 21 novembre 2018 il difensore di parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
A seguito della produzione di documenti, di ulteriori scritti difensivi nonché di “istanza di passaggio in decisione” ad opera della ricorrente, all’udienza di smaltimento del 20 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Il Collegio ritiene di poter soprassedere sulla disamina di eventuali profili di inammissibilità e/o improcedibilità delle impugnative proposte in quanto quest’ultime sono infondate e, pertanto, debbono essere respinte per le ragioni di seguito indicate.
3.1. Come si trae dalla narrativa che precede, la ricorrente chiede l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, della nota con cui, in data 24 maggio 2018, l’Amministrazione – accertata una trasformazione dello stato dei luoghi nel tempo <<ad onta di quanto prescritto con D.D. n. 504 del 11.08.2008, ed in particolare: - le particelle indicate quali oggetto di ripristino naturalistico-ambientale appaiono essere ulteriormente coltivate; - le p.lle n. 89, 90, 186 e 187 del Fg. 204 hanno subito una evidente trasformazione dello stato dei luoghi, con obliterazione di habitat di cui al SIC IT9130005 “Murgia di Sud-Est” nella cui perimetrazione l’attività estrattiva in oggetto ricade>> - ha invitato “le competenti autorità in materia di vigilanza e controllo a porre in essere ogni necessaria azione volta a verificare la legittimità delle attività ivi svolte e di darne tempestiva comunicazione allo scrivente ufficio, al fine dell’avvio della procedura ex art. 29 del d.lgs. n. 152/2006 e smi”, comunicando alla ricorrente che, “nelle more della definizione dei predetti controlli, il procedimento di VIA in oggetto epigrafato non può essere formalmente avviato”, e, ancora, la nota con la quale, in data 16 maggio 2018, la medesima Amministrazione ha precisato che l’attestazione rilasciata in data 12 novembre 2015 in relazione al rientro dell’attività estrattiva in oggetto “nell’alveo del regime transitorio di cui all’art. 35 della l.r. n. 37/1985” “non esime l’esercente dal rispetto di tutte le prescrizioni impartite dagli Enti e Autorità competenti in particolare con il provvedimento di V.I.A. n. 504/2018” (leggasi: n. 504/2008), e, conseguentemente, ha affermato – in ragione, in particolare, della già inoltrata diffida in data 28 ottobre 2011 a “trasmettere il citato piano di ripristino naturalistico ambientale” - che “l’attività estrattiva deve intendersi sospesa fino all’avvenuto accertamento dell’ottemperanza”, da parte della società, “a quanto prescritto dagli Enti e Autorità competenti sopra citati”;
- con i motivi aggiunti, il provvedimento con cui, in data 6 agosto 2018, la Regione Puglia ha comunicato alla ricorrente l’archiviazione dell’istanza di VIA e Vinca ex lege regionale n. 33 del 2016, presentata da quest’ultima in data 12 giugno 2017, in ragione del rilievo che la stessa istanza “non è riconducibile nell’alveo delle disposizioni recate dalla l.r. n. 33/2016” (atteso che l’attività estrattiva in essa indicata “esorbita il progetto assentito ai sensi dell’art. 35 della l.r. n. 37/1985”).
A tali fini la ricorrente deduce i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, denunciando – in sintesi – l’errata interpretazione della D.D. n. 504 del 2008, l’illegittimità di provvedimenti di sospensione sine die e la violazione degli artt. 2 e 10 bis della legge n. 241 del 1990.
Tali censure sono immeritevoli di positivo riscontro.
3.2. Ai fini del decidere, appare opportuno ricordare che, secondo quanto affermato dall’Amministrazione e non adeguatamente confutato dalla ricorrente:
- la D.D. 504 del 2008 imponeva la redazione da parte di un esperto forestale di un “piano di ripristino naturalistico-ambientale” per le particelle fg. 204 nn. 185, 89 e 91 e “fg. 220 nn. 2, 3, 61 e 62, habitat di cui al SIC IT9130005” (stante il riscontro di un taglio di aree boscate avvenuto senza le necessarie e dovute autorizzazioni), fondato su uno specifico studio fitosociologico del SIC “Murgia dei Trulli”, da trasmettere all’Ufficio Parchi e Riserve Naturali per il necessario nulla-osta, condizionando, peraltro, l’avvio delle attività estrattive all’approvazione del piano de quo e, ancora, precisando che “l’attività estrattiva deve essere condotta esclusivamente sul Fg. 204 p.lle 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104” (cfr., tra l’altro, memoria Regione Puglia depositata in data 17 novembre 2018, pag. 4);
- dall’analisi di “ortofoto riferite a differenti anni” risultava, per contro, che <<le particelle indicate quali oggetto di ripristino naturalistico-ambientale appaiono essere state ulteriormente coltivate” e, ancora, che “le p.lle 89, 90, 186 e 187 del Fg. 204 hanno subito una evidente trasformazione dello stato dei luoghi, con obliterazione di habitat di cui al SIC IT9130005 “Murgia di Sud-est” nella cui perimetrazione l’attività estrattiva in oggetto ricade>> (cfr. nota Regione Puglia del 24 maggio 2018, n. 5534);
- in ragione di tali premesse, l’Amministrazione invitava, pertanto, il Servizio Regionale Attività Estrattive “a fornire evidenza della coerenza dello stato dei luoghi con gli atti autorizzativi emessi per l’esercizio dell’attività estrattiva” con urgenza, invitava, ancora “le competenti autorità in materia di vigilanza e controllo a porre in essere ogni necessaria azione volta a verificare la legittimità delle attività” svolte nella cava e a “darne tempestiva comunicazione” e comunicava, in ultimo, all’istante che, “nelle more della definizione dei predetti controlli, il procedimento di VIA” avviato dalla ricorrente “non può essere formalmente avviato” (cfr. – del pari – nota 24 maggio 2018, n. 5534);
- riscontrata la mancata trasmissione e, dunque, approvazione del piano di ripristino naturalistico-ambientale nelle aree in cui l’Ufficio Parchi Regionali ha accertato il taglio di superfici boscate” e ricordato – al riguardo – come tale circostanza costituisse “condizione vincolante ed antecedente all’esercizio delle attività estrattive sulle restanti aree”, la Regione Puglia disponeva la sospensione dell’attività estrattiva “fino all’avvenuto accertamento dell’ottemperanza” da parte della Società a quanto prescritto dagli Enti e dalle Autorità competenti (cfr. nota del 16 maggio 2018 – 0006723).
Tutto ciò detto, il Collegio ritiene che:
- attese le peculiarità del procedimento di VIA e VINCA ex L.R. n. 33 del 2016, oggetto dell’istanza della ricorrente in data 12 giugno 2017, correttamente la Regione Puglia – in esito agli accertamenti effettuati – ne ha negato il formale avvio (tenuto conto della già evidenziata necessità di effettuare “controlli”);
- del pari, correttamente la medesima Amministrazione ha disposto la sospensione dell’attività estrattiva “fino all’avvenuto accertamento dell’ottemperanza” da parte della società a quanto in precedenza alla stessa prescritto dagli Enti e dalle Autorità competenti;
precisando, per completezza, quanto segue:
- non sussistono ragioni - a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente - per ravvisare un contrasto tra quanto riportato nei provvedimenti in precedenza richiamati e l’attestazione resa dall’Ingegnere Capo dell’Ufficio Attività Estrattive con nota del 12 novembre 2015. La disamina del tenore testuale di tale attestazione conduce, infatti, ad affermare che, mediante di essa, l’Ingegnere de quo ha dato sì conto dell’avvenuto inoltro nel 1985 di un’istanza da parte della ricorrente di “autorizzazione dell’attività estrattiva” (in quanto di rilevanza “ai sensi dell’art. 35 della L.R. 37/85”) ma, nel contempo, ha richiamato la determina dirigenziale n. 504 del 2008 nonché quanto prescritto dall’Ufficio Parchi e Riserve Naturali nel proprio parere del 17/03/2008. In sintesi, la nota in esame - a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente – si limita a riferire in ordine all’avvenuto adempimento agli obblighi imposti dal su indicato art. 35 (in quanto idoneo a legittimare la “prosecuzione dell’attività estrattiva”), attestando – in altre parole e, comunque, in linea con quanto affermato dalla Regione Puglia nella nota del 16 maggio 2018 – che “l’attività estrattiva in oggetto rientra nell’alveo del regime transitorio” previsto da quest’ultima disposizione, ma alcuna valenza la stessa è meritevole di assumere a livello di rispetto da parte dell’interessata degli impegni assunti e, in generale, delle prescrizioni alla stessa imposte (come, del resto, comprovato dal necessitato avvio da parte dell’Amministrazione di una specifica attività istruttoria in esito all’istanza di “verifica di assoggettabilità a VIA o di Via e, ove previsto, di VINCA” ex art. 1 L. R. n. 33 del 2016, presentata dalla ricorrente in data 12 giugno 2017);
- non sono riscontrabili validi motivi per dubitare che l’accertamento di inottemperanze agli obblighi imposti ben valga a legittimare la sospensione dell’attività (tanto più ove si considerino gli esiti degli accertamenti effettuati e, in particolare, l’analisi delle ortofoto);
- il procedimento di VIA non è stato sospeso ma è stato semplicemente rinviato l’avvio di esso (il che, peraltro, non mette in alcuna discussione la sussistenza o meno della condizione di cui all’art. 35 della L.R. n. 37 del 1985 – rectius: la “titolarità di attività estrattive in esercizio transitorio”);
- è stata sì disposta – come in precedenza evidenziato – la sospensione dell’attività ma in chiara veste di provvedimento “cautelare” che l’Amministrazione può ben assumere ove si trovi nella necessità – come nel caso di specie – di procedere a verifiche e/o controlli;
- la sospensione di cui si discute non è configurabile “sine die”, in quanto espressamente ancorata all’espletamento di una precisa attività e, dunque, assolutamente definita o, meglio, delimitata – seppure “in via indiretta” - nella sua efficacia temporale poiché rapportata all’adempimento di specifiche prescrizioni /obblighi di fare (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 823);
- l’archiviazione in seguito disposta ex art. 7 del R.R. 13/2015, sulla base della non riconducibilità dell’istanza presentata dalla società ricorrente in data 12 giugno 2017 “nell’alveo delle disposizioni recate dalla l.r. n. 33/2016”, è, conseguentemente, scevra dal motivo di diritto con cui la ricorrente ne denuncia l’illegittimità per illegittimità derivata;
- nel contempo, lo stesso provvedimento è immune dai vizi propri, formulati dalla ricorrente, posto il carattere dispositivo che la connota e, ancora, considerato che essa si rivela adeguatamente e ragionevolmente motivata (tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano la valutazione ex L.R. 33/2016 in relazione alle attività estrattive “autorizzate ai sensi della L.r. 37/85”). Preso atto che l’Amministrazione ha configurato l’istanza della ricorrente quale una richiesta di “ampliamento”, palesemente ostativa all’operatività del regime normativo invocato, il Collegio non può, infatti, che limitarsi a constatare che l’indicato presupposto - oltre a non essere adeguatamente contestato – ben vale a supportare la decisione adottata, con l’ulteriore aggiunta che, in ragione della sussistenza di esso, il provvedimento de quo necessariamente assume la veste di atto dovuto, con le note ricadute in relazione all’operatività del disposto dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 (tra cui – appunto – l’inibitoria all’annullamento per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990);
4. In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, in seguito proposti, vanno respinti.
Tenuto conto delle peculiarità della vicenda in esame, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO