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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/09/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
RG 1010/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1010/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PINCHIORRI SILVIA presso il cui studio sito in Via Emilia Est 25 41121 MODENA è elettivamente domiciliato contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MUNARI VALERIA presso il cui studio sito in VIA ZACCHETTI N.19 – Reggio Emilia, è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlie minori
CONCLUSIONI
le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 16.09.2025 hanno dato atto di avere raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni tra le medesime concordate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento riguarda la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento delle minori ed , nate a Per_1 Persona_2
Reggio Emilia rispettivamente in data 01.09.2009 e 29.11.2011, già regolamentate con Decreto di questo Tribunale emesso in data 23.03.2023 nel procedimento RG 73/2023 vol. che aveva disposto l'affidamento delle minori al Servizio Sociale.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005).
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 05.04.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro.
La causa è stata istruita mediante richiesta di Relazione al Servizio Sociale affidatario nonché procedendo all'audizione delle minori, entrambe ultradodicenni.
I genitori, nelle note scritte depositate per l'udienza del 16.09.2025, stante l'intervenuto accordo tra i medesimi, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte ivi rassegnate che di seguito si trascrivono:
1. ai sensi dell'art. 337 ter del codice civile, in conformità ai principi giurisprudenziali consolidati secondo cui l'affidamento condiviso costituisce la regola generale nell'interesse superiore del minore, la conferma dell'attuale regime di affidamento e collocamento delle minori e , con Per_1 Persona_2 la collocazione prevalente delle stesse presso la madre con Controparte_1 residenza in Reggio Emilia, Via Fenulli n. 73;
2. la frequentazione tra e il padre riprenderà soltanto quando la minore Per_3 ne esprimerà il consenso, in considerazione della manifestazione di volontà della minore stessa e del diritto all'autodeterminazione a lei riconosciuto, fermo restando il fatto che è assodato il lavoro continuativo dei Servizi al fine di ricostituire il rapporto padre-figlia;
3. la prosecuzione dell'attuale regime di frequentazione con il SI Per_2 secondo il calendario stabilito dai Servizi Sociali, per , con Persona_2 possibilità di modifica su richiesta della minore stessa o per sopravvenute esigenze concordate tra i genitori;
4. il mantenimento del ruolo dei Servizi Sociali di Reggio Emilia, con specifico mandato di monitoraggio, in considerazione dell'elevata conflittualità familiare pregressa e delle specifiche esigenze delle minori, come evidenziato dalle relazioni specialistiche in atti. Tale supporto dovrà proseguire secondo le modalità già in essere, con relazioni periodiche sull'andamento della situazione familiare e sull'evoluzione dei rapporti genitoriali, in conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza secondo cui il monitoraggio dei Servizi Sociali costituisce strumento essenziale per la tutela dell'interesse superiore del minore in presenza di dinamiche familiari complesse.
5. la prosecuzione dell'attuale regime di contribuzione al mantenimento delle minori secondo le modalità già stabilite, con possibilità di revisione ai sensi dell'art. 337 quinquies del codice civile, nelle modalità opportune, in caso di sopravvenute modificazioni delle condizioni economiche delle parti.
6. il versamento da parte del SI , direttamente all'avvocato della Per_2 SIa della somma concordata pari ad Euro 2.000,00 Pt_2 (duemila//==), a titolo di contributo alle spese legali dalla stessa sostenuta.
7. La presente regolamentazione è adottata nell'esclusivo interesse superiore delle minori, in conformità ai principi costituzionali e convenzionali di tutela dell'infanzia e ai criteri stabiliti dall'art. 337 ter del codice civile, tenendo conto della volontà manifestata dalle minori stesse e delle loro specifiche esigenze di crescita e sviluppo. Le parti si impegnano reciprocamente a collaborare nell'interesse delle figlie, evitando comportamenti che possano arrecare loro pregiudizio e favorendo, per quanto possibile, un clima di serenità familiare.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed avuto riguardo all'interesse morale e materiale delle figlie minori.
Ritenuta infatti l'opportunità di mantenere l'affidamento delle medesime al Servizio Sociale alla luce della conflittualità tuttora in essere tra i genitori ed alla difficoltà di comunicazione tra i medesimi, come osservata nelle Relazioni in atti;
Ritenuta altresì la necessità di non forzare la volontà della minore ad incontrare il padre, stante l'assoluto diniego manifestato dalla Per_1 ragazza sia agli operatori del Servizio che alla Giudice Ritenuto, quanto alle spese di lite, di accordare la distrazione delle medesime ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Munari, come concordato tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nel Decreto emesso in data 23.03.2023 nel procedimento RG 73/2023, ferme le altre
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte (nn. Da 1 a 6 e n. 8)
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte (n. 7)
- Pone a carico del sig. la somma di € 2.000,00 a titolo di spese Per_2 di lite con distrazione in favore dell'avv. Valeria Munari
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.09.2025
Si comunichi al Servizio Sociale (Reggio Emilia – Polo sud)
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1010/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PINCHIORRI SILVIA presso il cui studio sito in Via Emilia Est 25 41121 MODENA è elettivamente domiciliato contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MUNARI VALERIA presso il cui studio sito in VIA ZACCHETTI N.19 – Reggio Emilia, è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlie minori
CONCLUSIONI
le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 16.09.2025 hanno dato atto di avere raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni tra le medesime concordate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento riguarda la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento delle minori ed , nate a Per_1 Persona_2
Reggio Emilia rispettivamente in data 01.09.2009 e 29.11.2011, già regolamentate con Decreto di questo Tribunale emesso in data 23.03.2023 nel procedimento RG 73/2023 vol. che aveva disposto l'affidamento delle minori al Servizio Sociale.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005).
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 05.04.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro.
La causa è stata istruita mediante richiesta di Relazione al Servizio Sociale affidatario nonché procedendo all'audizione delle minori, entrambe ultradodicenni.
I genitori, nelle note scritte depositate per l'udienza del 16.09.2025, stante l'intervenuto accordo tra i medesimi, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte ivi rassegnate che di seguito si trascrivono:
1. ai sensi dell'art. 337 ter del codice civile, in conformità ai principi giurisprudenziali consolidati secondo cui l'affidamento condiviso costituisce la regola generale nell'interesse superiore del minore, la conferma dell'attuale regime di affidamento e collocamento delle minori e , con Per_1 Persona_2 la collocazione prevalente delle stesse presso la madre con Controparte_1 residenza in Reggio Emilia, Via Fenulli n. 73;
2. la frequentazione tra e il padre riprenderà soltanto quando la minore Per_3 ne esprimerà il consenso, in considerazione della manifestazione di volontà della minore stessa e del diritto all'autodeterminazione a lei riconosciuto, fermo restando il fatto che è assodato il lavoro continuativo dei Servizi al fine di ricostituire il rapporto padre-figlia;
3. la prosecuzione dell'attuale regime di frequentazione con il SI Per_2 secondo il calendario stabilito dai Servizi Sociali, per , con Persona_2 possibilità di modifica su richiesta della minore stessa o per sopravvenute esigenze concordate tra i genitori;
4. il mantenimento del ruolo dei Servizi Sociali di Reggio Emilia, con specifico mandato di monitoraggio, in considerazione dell'elevata conflittualità familiare pregressa e delle specifiche esigenze delle minori, come evidenziato dalle relazioni specialistiche in atti. Tale supporto dovrà proseguire secondo le modalità già in essere, con relazioni periodiche sull'andamento della situazione familiare e sull'evoluzione dei rapporti genitoriali, in conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza secondo cui il monitoraggio dei Servizi Sociali costituisce strumento essenziale per la tutela dell'interesse superiore del minore in presenza di dinamiche familiari complesse.
5. la prosecuzione dell'attuale regime di contribuzione al mantenimento delle minori secondo le modalità già stabilite, con possibilità di revisione ai sensi dell'art. 337 quinquies del codice civile, nelle modalità opportune, in caso di sopravvenute modificazioni delle condizioni economiche delle parti.
6. il versamento da parte del SI , direttamente all'avvocato della Per_2 SIa della somma concordata pari ad Euro 2.000,00 Pt_2 (duemila//==), a titolo di contributo alle spese legali dalla stessa sostenuta.
7. La presente regolamentazione è adottata nell'esclusivo interesse superiore delle minori, in conformità ai principi costituzionali e convenzionali di tutela dell'infanzia e ai criteri stabiliti dall'art. 337 ter del codice civile, tenendo conto della volontà manifestata dalle minori stesse e delle loro specifiche esigenze di crescita e sviluppo. Le parti si impegnano reciprocamente a collaborare nell'interesse delle figlie, evitando comportamenti che possano arrecare loro pregiudizio e favorendo, per quanto possibile, un clima di serenità familiare.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed avuto riguardo all'interesse morale e materiale delle figlie minori.
Ritenuta infatti l'opportunità di mantenere l'affidamento delle medesime al Servizio Sociale alla luce della conflittualità tuttora in essere tra i genitori ed alla difficoltà di comunicazione tra i medesimi, come osservata nelle Relazioni in atti;
Ritenuta altresì la necessità di non forzare la volontà della minore ad incontrare il padre, stante l'assoluto diniego manifestato dalla Per_1 ragazza sia agli operatori del Servizio che alla Giudice Ritenuto, quanto alle spese di lite, di accordare la distrazione delle medesime ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Munari, come concordato tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nel Decreto emesso in data 23.03.2023 nel procedimento RG 73/2023, ferme le altre
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte (nn. Da 1 a 6 e n. 8)
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte (n. 7)
- Pone a carico del sig. la somma di € 2.000,00 a titolo di spese Per_2 di lite con distrazione in favore dell'avv. Valeria Munari
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.09.2025
Si comunichi al Servizio Sociale (Reggio Emilia – Polo sud)
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi