Ordinanza cautelare 14 gennaio 2016
Ordinanza cautelare 6 giugno 2018
Decreto presidenziale 11 settembre 2023
Ordinanza presidenziale 23 marzo 2024
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 20/02/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00684/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02791/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2791 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Pizzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Cordaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dell'ingiunzione di pagamento n. -OMISSIS-, con cui il Comune di -OMISSIS- ha intimato alla società ricorrente il pagamento di somme per oneri concessori;
- di ogni altro atto connesso;
- ove occorra, della diffida e messa in mora in data -OMISSIS-.
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della nota prot. -OMISSIS-;
- della nota in data -OMISSIS-;
- dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-;
- della nota prot. -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2024 la dott.ssa Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che
- nel presente giudizio è controversa la legittimità dell’ingiunzione ex art. 2 del R.D. n. 639 del 1910, indicata in epigrafe, di pagamento della somma di 176,641,06 euro, a titolo di contributo sugli oneri di urbanizzazione e sul costo di costruzione non corrisposti, emessa nei confronti della ricorrente in qualità di titolare della concessione edilizia n. -OMISSIS-, relativa ai lavori di realizzazione di un edificio per attività commerciale;
- la ricorrente ha chiesto di realizzare una rotatoria stradale a scomputo degli oneri non corrisposti;
Rilevato che:
- emerge ex actis l’accettazione da parte del Comune delle opere su indicate a scomputo degli oneri in questione;
Ulteriormente rilevato che:
- siffatta circostanza è stata confermata in udienza con dichiarazione a verbale dal Comune resistente;
- conseguentemente la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione della controversia;
- entrambe le parti hanno concordato sulla compensazione delle spese di lite;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di CA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO