Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4106 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 695/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. PICOZZI NICOLA per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. CASALINI MARIO per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di RO n.12340/2020, pubblicata in data 15.9.2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - (da ora in poi: ATI) conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale di RO (da ora in poi: CP_1 CP_1 Controparte_1
, con domanda di condanna al pagamento di € 13.500,00 oltre interessi, a CP_1 titolo di corrispettivo di opere di realizzazione di impianti elettrici e di trasmissione dati presso la biblioteca Pasolini di RO, eseguiti su accordo con CP_1
A sostegno della domanda ATI riferiva quanto segue:
- la si aggiudicava tre delle cinque gare;
CP_2
- vinceva la quarta gara, avente ad oggetto interventi (perlopiù di CP_1 natura edile) che si sarebbero dovuti svolgere contestualmente a quelli oggetto della terza gara (vinta dalla;
CP_2
- il 04.11.2010, per ragioni di celerità e buona riuscita dei lavori, Persona_1 all'epoca Legale Rappresentante della e legale CP_2 Persona_2 rappresentante della raggiungevano un'intesa, previa accettazione CP_1 del preventivo di € 13.500,00, trasmesso in data 04.11.2010 dal al CP_1
, in virtù della quale la realizzazione delle opere di spettanza della Per_1 CP_1 sarebbe stata eseguita da ATI;
[...]
- nel gennaio 2011 alienava la e contestualmente Persona_1 CP_2 fondava la ATI, che proseguiva nell'esecuzione delle opere oggetto dell'accordo con CP_1
- ATI emetteva quindi la fattura n.5/2011, di € 11.700,00 in corso d'opera e la fattura n.15/2011 di € 1.800,00 il 20.10.2011, a lavori ultimati, che restavano entrambe insolute, nonostante numerosi solleciti di pagamento.
Si costituiva tardivamente in giudizio sollevando eccezioni pregiudiziali CP_1
(inesistenza dell'atto di citazione, difetto di una valida procura alla lite;
incompetenza territoriale del Tribunale di RO a favore di quello di Tivoli) e preliminari (prescrizione) e contestando il merito della pretesa attorea. In particolare la convenuta contestava l'esistenza dell'accordo e dell'esecuzione dei lavori da parte di ATI;
osservava che deduzioni avversarie implicavano l'esistenza di un contratto di subappalto, che sarebbe tuttavia illecito se stipulato per l'intero importo dei Lavori appaltati dal Comune di RO a dato il limite di entro cui possono essere CP_1 affidate in subappalto opere oggetto di una appalto pubblico;
osservava che ATI aveva dedotto l'esistenza di un accordo concluso da con , senza provare la CP_1 CP_2 cessione del credito a proprio favore.
§ 2. - Il Tribunale, all'esito di un'istruttoria che vide anche l'assunzione di prove orali (interrogatorio formale del legale rappresentante di esame dei testi indicati CP_1 dalle parti), respinse la domanda con la seguente motivazione : “…rilevato che la parte convenuta ha provveduto a costituirsi mediante deposito della propria comparsa di costituzione all'udienza di effettiva prima comparizione del 20.12.2017, fissata in seguito all'ordinanza con cui è stato disposto il rinnovo della relativa procedura ai sensi dell'art. 145 CPC presso la nuova sede della medesima convenuta e che ha ricevuto l'atto di citazione in giudizio in data 19.06.2017, le eccezioni non rilevabili d'ufficio, quali la prescrizione del diritto e l'incompetenza del tribunale adìto, sono inammissibili in quanto tardive come disposto dall'art. 167 CPC;
sul punto si richiama l'ordinanza istruttoria del 20.12.2017; ritenuto che l'eccezione di natura preliminare relativa, invece, al difetto di legittimazione attiva (che si ritiene sia rilevabile invece ex officio), per difetto della procura non è condivisibile atteso che la procura stessa è stata allegata in originale al fascicolo telematico di Ufficio;
dunque sussiste la capacità ad agire in giudizio. Nel merito, dunque, va osservato che: 1) l'allegato descritto al numero 2) del fascicolo della parte attrice come il documento che comproverebbe la circostanza per cui 'il 04.11.2010, per ragioni di celerità e buona riuscita dei lavori, la (poi odierna attrice) e la CP_2 Pt_2 CP_1 si accordavano, previa accettazione da parte di quest'ultima di preventivo pari ad € 13.500,00, affinchè la realizzazione delle opere di spettanza della fossero CP_1 eseguite dalla è inutilizzabile illeggibile e non comprova alcunchè. CP_3
2) Tale documento è stato prodotto in forma cartacea e contiene una serie di allegati del tutto illeggibili non riprodotti in forma telematica;
dunque se ne dichiara la inutilità;
3) A fondamento della propria pretesa creditoria la parte attrice apporta l'esistenza di un accordo orale per la realizzazione di opere incluse in un preventivo, non chiaramente e ritualmente allegato (come detto rientrante in quegli allegati di cui al documento cartaceo contraddistinto al n. 2) all'atto di citazione, che non può essere corroborato né provato per mezzo di testimoni stante il divieto contemplato nell'art. 2721 e ss CC, ed in particolare 2722 e 2723 CC, con la conseguenza che non può essere provata per testimoni la stipula di accordi diretti all'esecuzione di prestazioni
o di pattuizioni relative al prezzo;
tali circostanze devono essere necessariamente provate per iscritto;
4) Del pari a nulla comprova la circostanza rappresentata nell'atto di citazione circa l'esistenza di un 'previo accordo telefonico la Ati trasmetteva alla convenuta la prima fattura relativa ai lavori in corso' né in realtà tale circostanza comprova la fondatezza della ricostruzione dei fatti della parte attrice;
sul punto questa ha provveduto all'allegazione della concessione da parte della di un'anticipazione Controparte_4 con cessione del credito (di cui al documento 4 allegato all'atto introduttivo);
5) il documento in esame non è sufficiente a comprovare la concessione dell'anticipazione – peraltro con la dicitura 'anticipazione fattura cessione non confermata' - senza alcun riferimento ulteriore di natura documentale ai lavori sottostanti alla predetta operazione economica;
6) si osservi infatti che la natura della controversia riguarda l'esecuzione di lavori presso la Biblioteca Comunale Pasolini, dunque un contratto di appalto con il CP_5
– lotto di gara affidato dal comune stesso alla società convenuta;
non può
[...] essere ammessa alcune libertà di interpretazione in ordine alle forme della prova dell'esecuzione dei lavori per conto di società diverse – la odierna convenuta – da parte dell'impresa aggiudicataria – la odierna società attrice, né la prova della fonte contrattuale tra le due società, parti del giudizio, può essere fornita attraverso l'adduzione di diversi contatti di natura telefonica. Sul punto relativamente alle risultanze testimoniali si svolgono le seguenti osservazioni. All'udienza del 12.02.2019, il teste ha fatto riferimento allo svolgimento di lavori di pulizia all'interno della biblioteca, affermando anche che il legale rappresentante della parte convenuta a dare disposizioni per i lavori. Le dichiarazioni assunte in seguito all'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della parte convenuta, circa l'avvenuto pagamento delle somme e delle risultanze derivanti dal verbale di collaudo deve intendersi riferito quanto meno ai lavori che la convenuta ha eseguito in favore del , per i quali lavori CP_5
– emerge chiaramente dalle allegazioni delle parti – quest'ultima è stata regolarmente saldata. Tale elemento documentale consente maggiormente di ritenere non provata la domanda attorea. Da quanto sin qui osservato, consegue che la domanda non può essere accolta e deve essere respinta in quanto difetta di elementi oggettivi, rigorosi e precisi relativamente agli elementi costitutivi della stessa, cui è specificamente onerata la parte attrice ai sensi dell'art. 2697 CC. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate”.
§ 3. - La sentenza è stata impugnata da ATI con un atto articolato in due motivi. Resiste all'appello che ha riproposto in questo grado le eccezioni già CP_1 sollevate e non esaminate dal primo giudice. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 27.6.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinto tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e domandato, accogliere il presente Atto d'Appello, per le motivazioni tutte, espresse in fatto ed in diritto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza così provvedere: Riformare integralmente la sentenza n. 12340/2020 pubblicata il 15.09.2020 a definizione del giudizio recante RG n. 17460/2017, notificata a mezzo posta elettronica certificata il 28.12.2020, in quanto errata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rese in sede di atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, che di seguito, per completezza, si riportano:
• accertare e dichiarare che fu la ad eseguire Parte_1
e sostenere economicamente i costi dei lavori su accordo con la per Controparte_1 la realizzazione di opere elettriche e trasmissione dati della biblioteca comunale
“Pasolini” e per l'effetto:
• condannare la quale debitrice della Controparte_1 Parte_1
per le ragioni ampiamente dedotte, al pagamento della somma di €
[...]
13.500,00, oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo;
• in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014”. Per l'appellata:
“rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. n. 12340/2020 pubblicata il Parte_3
15/09/2020 il Tribunale di RO, Sez. VIII Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Zanchetta, a definizione del giudizio di R.G. n. 17460/2017. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
§ 4. Con il primo motivo, intitolato “Violazione dell'art. 115 c.p.c. per omesso esame di emergenze istruttorie ritualmente acquisite nel corso del giudizio di primo grado. Contraddittoria e/o omessa motivazione sul punto. Falsa interpretazione degli artt. 2722 e 2723 c.c.”, l'appellante critica l'affermazione che l'accordo contrattuale verbale avente a oggetto la realizzazione di opere incluse in un preventivo non sia stato provato, non essendo il preventivo stato chiaramente e ritualmente allegato all'atto di citazione e non potendo la prova trarsi dalle dichiarazioni dei testimoni, dato il divieto di cui agli artt.2721 e ss. c.c. e in particolare 2722 e 2723 c.c., ma dovendo essere data per iscritto. L'appellate lamenta che il Tribunale non abbia tratto il dovuto convincimento sull'esistenza dell'accordo dalle incontrovertibili risultanze delle prove orali, tra cui la dichiarazione confessoria che avrebbe reso il legale rappresentante di e le CP_1 deposizioni di numerosi testimoni. Lamenta che la prova testimoniale, ammessa ed espletata, sia stata al momento della decisione ritenuta inammissibile affermando con motivazione apodittica che il contratto dovesse essere provato per iscritto. Contesta che precludano la prova testimoniale nella fattispecie gli artt.2722 e 2723 c.c. e osserva che “per costante interpretazione degli artt. 2721 e ss. c.c. il giudice può ammettere i testimoni anche per importi superiori a quello sancito dalla predetta norma quando, come nella specie, è ragionevole pensare che l'accordo sia avvenuto oralmente in ragione dei rapporti tra le parti, della natura del contratto o di qualsiasi altra circostanza”.
§ 5. - Il motivo è infondato. In primo luogo si osserva che ATI ha dedotto il perfezionamento di un accordo contrattuale tra in persona di ed in persona di CP_1 Persona_2 CP_2 [...]
in data 4.11.2010, per poi affermare che a sarebbe subentrata nel Per_1 CP_2 rapporto con la società di nuova costituzione ATI, costituita da CP_1 [...]
, già socio di al 99% oltre che legale rappresentante, successivamente Per_1 CP_2 alla vendita della propria quota di partecipazione a . CP_2
L'appellante non ha tuttavia indicato la ragione del subentro, non avendo dedotto la cessione a sé del contratto, né il perfezionamento di un nuovo accordo tra essa e CP_1
ma essendosi limitata ad affermare di avere eseguito i lavori oggetto dell'accordo
[...] del 4.11.2010, instaurando pertanto per fatti concludenti, a quanto si può intendere, un rapporto contrattuale con avente il medesimo contenuto di quello già CP_1 instaurato con . CP_2 Il rapporto così instaurato deve essere qualificato come contratto di subappalto ed avrebbe avuto a oggetto l'intero lotto delle opere già appaltate dal Comune di RO a
CP_1
L'art.118 II comma d.lgs.n.163/2006, applicabile ratione temporis, stabilisce che sono subappaltabili tutte le prestazioni oggetto dei contratti di appalto pubblico, per una quota che, per gli appalti d'opera, è definita con il regolamento ma non può comunque eccedere il trenta per cento. Inoltre, l'affidamento in subappalto richiede l'osservanza delle condizioni indicate nella disposizione (indicazione delle prestazioni che si intendono subappaltare già nell'offerta; deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni;
trasmissione contestuale della documentazione attestate il possesso dei requisiti di qualificazione e generali ex art.38 c.a. da parte del subappaltatore;
assenza nei confronti del subappaltatore di alcuno dei divieti di cui all'art.10 l.575/1965). L'osservanza delle condizioni suindicate, tra cui il deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, presuppone il perfezionamento del contratto in forma scritta, per cui dalla prova scritta non si può prescindere e bene ha fatto il primo giudice a ritenere non provato l'accordo dedotto da ATI sulla base delle sole risultanze delle prove orali. Inoltre tale accordo, stipulato con ATI per fatti concludenti e avente a oggetto l'intero importo delle opere appaltate a dal Comune di RO, sarebbe stato CP_1 concluso in violazione di tutte le disposizioni relative al subappalto sopra citate, non essendo stato rispettato il limite percentuale delle opere subappaltabili, né osservate le condizioni indicate per l'affidamento in subappalto, per cui sarebbe comunque viziato da nullità ex art.1418 comma 1 c.c..
§ 6. - Il rigetto del primo motivo per le ragioni sopra esposte assorbe il motivo successivo, con cui l'appellante torna a lamentare la “contraddittoria e/o carente motivazione in punto di valutazione delle univoche e concordati risultanze dell'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado”.
§ 7. - Le spese processuali si liquidano per compensi secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 26.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimenti, quindi in € 4888,00 per compensi oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di RO n.12340/2020, Parte_1 pubblicata in data 15/09/2020, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese processuali liquidate per compensi in € Controparte_1
4888,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge. - dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in RO il giorno 27/06/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo