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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21443/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21443/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), con il patrocinio degli avv.ti C.F._2 Parte_3 C.F._3
EMANUELE PLANELLI e PAOLO PAPPALARDO, elettivamente domiciliati in Via Antonio
Gramsci n. 9 Roma, presso il difensore
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO CASTIONI, con CP_1 P.IVA_1 domicilio digitale eletto presso la PEC del difensore, Email_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in integrale riforma della sentenza n. 3302/2024 emessa in data 05/04/2024 e pubblicata in data 14/05/2024 dal Giudice di
Pace di Milano previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale della convenuta, condannarla al pagamento della complessiva somma di € 1.477,17 di cui € 250,00 per ciascun appellante a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE 261/04, € 577,17 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed € 150,00 a titolo di pagamento delle spese dell'attività stragiudiziale, oltre agli interessi legali fino al soddisfo.
Con integrale refusione di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge”.
pagina 1 di 5
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 3302/2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano e/o in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto da CP_1
Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza nr. 3302/2024 il Giudice di Pace di Milano ha rigettato la domanda proposta dagli attori e ai sensi dell'art. 7 Reg. Ce n. 261/2004 volta Parte_1 Parte_2 Parte_3 all'ottenimento della compensazione pecuniaria per il negato imbarco sul volo Venezia-Palermo del
13.6.2022 FR4849 delle 8,30. Il rigetto è stato motivato in considerazione del difetto in causa dei presupposti di cui al citato regolamento, come accertato in giudizio, per il mancato rispetto da parte dei passeggeri dei tempi di presentazione al gate, come peraltro imposto dalle condizioni generali di trasporto applicabili al caso di specie.
Gli attori hanno proposto appello verso la sentenza affidandola ai seguenti motivi: a) errata applicazione dell'art. 7 Reg. CE n. 261/2004: essi avrebbero prodotto i biglietti aerei attestanti che si erano recati all'accettazione dei bagagli prima della chiusura del check-in e dal testo del Reg. CE n.
261/2004 non si evincerebbe alcuna distinzione tra il momento del check-in e quello della presentazione al gate, inoltre il negato imbarco sarebbe circostanza non contestata al giudizio;
b) omessa motivazione nell'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie, con correlativa violazione del diritto di difesa degli attori;
c) errata e falsa applicazione del d.m. n. 55/2014 in considerazione della mancata liquidazione delle spese relative alla fase stragiudiziale. Hanno chiesto la riforma della sentenza con declaratoria di inadempimento contrattuale della compagnia aerea e condanna della stessa alla corresponsione della somma di 1.477,17 euro di cui 250 euro a titolo di compensazione pecuniaria per ogni appellante, 577,17 euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (per l'acquisto di nuovi biglietti) e 150 euro a titolo di rifusione delle spese relative all'attività stragiudiziale, oltre interessi legali e vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio.
L'appellata si è costituita rilevando l'infondatezza del gravame. Ha così ricostruito il fatto: gli appellanti avevano acquistato i biglietti aerei per il volo FR 4849 del 13 giugno 2022 Venezia (VCE) –
Palermo (PMO), a cui il sistema informatico della compagnia aveva attribuito i codici di prenotazione
H6MHQY e UHRFPH (docc.
1-2 fascicolo primo grado); al momento della conclusione del contratto, i passeggeri avevano accettato espressamente le Condizioni Generali di Trasporto di (doc. 3 CP_1 fascicolo primo grado), il volo era regolarmente partito (doc. 4 fascicolo primo grado), ma i passeggeri non si erano presenti all'imbarco sul volo, tanto da essere annotati sui registri del volo come “No show” (doc. 5 fascicolo primo grado). Nonostante ciò, aveva ricevuto la notifica dell'atto CP_1 introduttivo del giudizio di primo grado.
L'appello è radicalmente infondato perché si fonda su un sovvertimento acritico del principio che regola l'onere della prova nel processo civile, come di seguito.
Nel caso di specie gli attori hanno richiesto al G.d.P. la compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 Reg. Ce n. 261/2004 oltre al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese stragiudiziali affrontate per l'intervento della società nella fase stragiudiziale antecedente al presente CP_2 giudizio. Hanno allegato che, pur essendosi recati con congruo anticipo al check-in per imbarcare i bagagli, a causa dei pagina 3 di 5 rallentamenti dovuti all'insufficienza di personale della compagnia aerea, arrivati al gate veniva loro negato l'imbarco, pertanto essi erano costretti ad acquistare nuovi biglietti al prezzo di € 577,17.
A fronte dell'allegato inadempimento del contratto di trasporto della compagnia aerea, in considerazione del negato imbarco, quest'ultima conformemente ai dettami di cui all'art. 2697 c.c. ha provato con il doc. 5 che in concreto non si è trattato di “negato imbarco” ai sensi dell'art. 7 Reg. CE in quanto il volo era regolarmente partito, ma i passeggeri non erano stati imbarcati perché non presentatisi al gate in tempo utile all'imbarco, tanto da essere annotati sui registri del volo come “no show”. Il regime probatorio di cui al caso concreto è regolato dall'art. 2697 c.c. che sancisce che al preteso creditore spetta allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per… l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento….”
(Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Ebbene, a fronte della prova offerta dalla compagnia aerea della mancata presentazione degli attori al gate per la partenza, gli attori risultavano gravati dall'onere opposto di provare di essersi invece trovati puntuali al gate per la partenza, come peraltro si conviene nel corretto adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, al fine di consentire alla compagnia aerea di procedere al volo. Invero il contratto dev'essere eseguito secondo buona fede non solo da parte della compagnia aerea, ma anche dai passeggeri, per consentire alla prima il rispetto delle proprie obbligazioni contrattuali.
E invece a fronte della prova offerta da nulla hanno provato gli attori per consentire al CP_1
G.d.P. di riconoscere loro il diritto alla compensazione pecuniaria richiesta.
Non è pertanto comprensibile perché - a mente degli appellanti - il G.d.p avrebbe richiesto loro una “probatio diabolica”, essendosi il giudice limitato ad osservare, del tutto correttamente, il venire meno degli attori all'onere probatorio sui medesimi gravante, come sopra ricostruito e ricordato. Deve al contrario precisarsi che, ove il giudice non avesse valutato la prova offerta dalla convenuta, di certo non avrebbe applicato il regime probatorio di cui all'art. 2697 c.c. conformemente alla lettera della norma e alla nota sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n. 13533/2001.
Paradossale è peraltro anche la lettura dell'omessa ammissione da parte del G.d.P. dell'ordine di esibizione richiesto dagli attori ex art. 210 c.p.c. “per appurare eventuali responsabilità del vettore nelle operazioni prodromiche all'imbarco. Infatti, se fosse emerso che il check-in bagagli fosse stato
pagina 4 di 5
svolto con tempistiche e mezzi inidonei al numero di passeggeri in transito ben sarebbe configurabile la responsabilità del vettore” (cfr. pag. 1 note di replica appellanti).
In proposito deve ricordarsi che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è un mero metodo di acquisizione al processo della prova documentale, soggetto alla valutazione di ammissibilità e di rilevanza da parte del giudice, oltre che della necessarietà, l'istanza de qua deve peraltro contenere la specifica indicazione del documento o della cosa oggetto dell'ordine, al fine di consentire al giudice un controllo sui requisiti di cui sopra. Evidentemente tale strumento processuale non è volto a compensare il mancato rispetto dell'onere probatorio da parte di una delle parti del processo, né ad esplorare eventuali possibilità alternative di una condotta non realizzatasi e neanche astrattamente ipotizzata.
E' di palmare evidenza, già dalla allegazione delle ragioni sottese alla richiesta delle parti appellanti, come sopra riferite, la natura esplorativa della richiesta ex art. 210 c.p.c. e la sua palese inammissibilità. E del resto, essendo già emerso quanto detto, ovvero la mancata presenza degli attori al gate per la partenza, non si comprende la doglianza di essi secondo la quale il G.d.P. avrebbe dovuto esplorare ipotesi alternative astratte, per esempio l'overbooking da parte della compagnia aerea, che potrebbe non avere consentito agli attori di salire sull'aereo, ipotesi mai neanche astrattamente ipotizzata, né dedotta in giudizio. Tanto appare sufficiente al rigetto anche di tale motivo di gravame.
La decisione sul primo motivo d'appello è idonea ad assorbire ogni ulteriore doglianza, ad abundantiam deve però precisarci che, in merito alla doglianza secondo la quale il G.d.P. avrebbe omesso di liquidare in favore degli attori le spese stragiudiziali per l'intervento della società , CP_2 la somma richiesta a tale titolo non avrebbe potuto in alcun modo essere riconosciuta per il difetto agli atti della prova del relativo esborso da parte degli appellanti.
Si pertanto impone il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali come da dispositivo, in relazione alle fasi effettivamente svolte.
Visto l'art. 13, c.1 quater, d.p.r. n. 115/2002 condanna gli appellanti a versare l'ulteriore somma a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; condanna gli appellanti a rifondere all'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in 1.923 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna gli appellanti a versare l'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ex art. 13, c.1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Milano, 14 aprile 2025 Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21443/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), con il patrocinio degli avv.ti C.F._2 Parte_3 C.F._3
EMANUELE PLANELLI e PAOLO PAPPALARDO, elettivamente domiciliati in Via Antonio
Gramsci n. 9 Roma, presso il difensore
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO CASTIONI, con CP_1 P.IVA_1 domicilio digitale eletto presso la PEC del difensore, Email_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in integrale riforma della sentenza n. 3302/2024 emessa in data 05/04/2024 e pubblicata in data 14/05/2024 dal Giudice di
Pace di Milano previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale della convenuta, condannarla al pagamento della complessiva somma di € 1.477,17 di cui € 250,00 per ciascun appellante a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE 261/04, € 577,17 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed € 150,00 a titolo di pagamento delle spese dell'attività stragiudiziale, oltre agli interessi legali fino al soddisfo.
Con integrale refusione di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge”.
pagina 1 di 5
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 3302/2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano e/o in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto da CP_1
Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza nr. 3302/2024 il Giudice di Pace di Milano ha rigettato la domanda proposta dagli attori e ai sensi dell'art. 7 Reg. Ce n. 261/2004 volta Parte_1 Parte_2 Parte_3 all'ottenimento della compensazione pecuniaria per il negato imbarco sul volo Venezia-Palermo del
13.6.2022 FR4849 delle 8,30. Il rigetto è stato motivato in considerazione del difetto in causa dei presupposti di cui al citato regolamento, come accertato in giudizio, per il mancato rispetto da parte dei passeggeri dei tempi di presentazione al gate, come peraltro imposto dalle condizioni generali di trasporto applicabili al caso di specie.
Gli attori hanno proposto appello verso la sentenza affidandola ai seguenti motivi: a) errata applicazione dell'art. 7 Reg. CE n. 261/2004: essi avrebbero prodotto i biglietti aerei attestanti che si erano recati all'accettazione dei bagagli prima della chiusura del check-in e dal testo del Reg. CE n.
261/2004 non si evincerebbe alcuna distinzione tra il momento del check-in e quello della presentazione al gate, inoltre il negato imbarco sarebbe circostanza non contestata al giudizio;
b) omessa motivazione nell'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie, con correlativa violazione del diritto di difesa degli attori;
c) errata e falsa applicazione del d.m. n. 55/2014 in considerazione della mancata liquidazione delle spese relative alla fase stragiudiziale. Hanno chiesto la riforma della sentenza con declaratoria di inadempimento contrattuale della compagnia aerea e condanna della stessa alla corresponsione della somma di 1.477,17 euro di cui 250 euro a titolo di compensazione pecuniaria per ogni appellante, 577,17 euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (per l'acquisto di nuovi biglietti) e 150 euro a titolo di rifusione delle spese relative all'attività stragiudiziale, oltre interessi legali e vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio.
L'appellata si è costituita rilevando l'infondatezza del gravame. Ha così ricostruito il fatto: gli appellanti avevano acquistato i biglietti aerei per il volo FR 4849 del 13 giugno 2022 Venezia (VCE) –
Palermo (PMO), a cui il sistema informatico della compagnia aveva attribuito i codici di prenotazione
H6MHQY e UHRFPH (docc.
1-2 fascicolo primo grado); al momento della conclusione del contratto, i passeggeri avevano accettato espressamente le Condizioni Generali di Trasporto di (doc. 3 CP_1 fascicolo primo grado), il volo era regolarmente partito (doc. 4 fascicolo primo grado), ma i passeggeri non si erano presenti all'imbarco sul volo, tanto da essere annotati sui registri del volo come “No show” (doc. 5 fascicolo primo grado). Nonostante ciò, aveva ricevuto la notifica dell'atto CP_1 introduttivo del giudizio di primo grado.
L'appello è radicalmente infondato perché si fonda su un sovvertimento acritico del principio che regola l'onere della prova nel processo civile, come di seguito.
Nel caso di specie gli attori hanno richiesto al G.d.P. la compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 Reg. Ce n. 261/2004 oltre al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese stragiudiziali affrontate per l'intervento della società nella fase stragiudiziale antecedente al presente CP_2 giudizio. Hanno allegato che, pur essendosi recati con congruo anticipo al check-in per imbarcare i bagagli, a causa dei pagina 3 di 5 rallentamenti dovuti all'insufficienza di personale della compagnia aerea, arrivati al gate veniva loro negato l'imbarco, pertanto essi erano costretti ad acquistare nuovi biglietti al prezzo di € 577,17.
A fronte dell'allegato inadempimento del contratto di trasporto della compagnia aerea, in considerazione del negato imbarco, quest'ultima conformemente ai dettami di cui all'art. 2697 c.c. ha provato con il doc. 5 che in concreto non si è trattato di “negato imbarco” ai sensi dell'art. 7 Reg. CE in quanto il volo era regolarmente partito, ma i passeggeri non erano stati imbarcati perché non presentatisi al gate in tempo utile all'imbarco, tanto da essere annotati sui registri del volo come “no show”. Il regime probatorio di cui al caso concreto è regolato dall'art. 2697 c.c. che sancisce che al preteso creditore spetta allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per… l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento….”
(Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Ebbene, a fronte della prova offerta dalla compagnia aerea della mancata presentazione degli attori al gate per la partenza, gli attori risultavano gravati dall'onere opposto di provare di essersi invece trovati puntuali al gate per la partenza, come peraltro si conviene nel corretto adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, al fine di consentire alla compagnia aerea di procedere al volo. Invero il contratto dev'essere eseguito secondo buona fede non solo da parte della compagnia aerea, ma anche dai passeggeri, per consentire alla prima il rispetto delle proprie obbligazioni contrattuali.
E invece a fronte della prova offerta da nulla hanno provato gli attori per consentire al CP_1
G.d.P. di riconoscere loro il diritto alla compensazione pecuniaria richiesta.
Non è pertanto comprensibile perché - a mente degli appellanti - il G.d.p avrebbe richiesto loro una “probatio diabolica”, essendosi il giudice limitato ad osservare, del tutto correttamente, il venire meno degli attori all'onere probatorio sui medesimi gravante, come sopra ricostruito e ricordato. Deve al contrario precisarsi che, ove il giudice non avesse valutato la prova offerta dalla convenuta, di certo non avrebbe applicato il regime probatorio di cui all'art. 2697 c.c. conformemente alla lettera della norma e alla nota sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n. 13533/2001.
Paradossale è peraltro anche la lettura dell'omessa ammissione da parte del G.d.P. dell'ordine di esibizione richiesto dagli attori ex art. 210 c.p.c. “per appurare eventuali responsabilità del vettore nelle operazioni prodromiche all'imbarco. Infatti, se fosse emerso che il check-in bagagli fosse stato
pagina 4 di 5
svolto con tempistiche e mezzi inidonei al numero di passeggeri in transito ben sarebbe configurabile la responsabilità del vettore” (cfr. pag. 1 note di replica appellanti).
In proposito deve ricordarsi che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è un mero metodo di acquisizione al processo della prova documentale, soggetto alla valutazione di ammissibilità e di rilevanza da parte del giudice, oltre che della necessarietà, l'istanza de qua deve peraltro contenere la specifica indicazione del documento o della cosa oggetto dell'ordine, al fine di consentire al giudice un controllo sui requisiti di cui sopra. Evidentemente tale strumento processuale non è volto a compensare il mancato rispetto dell'onere probatorio da parte di una delle parti del processo, né ad esplorare eventuali possibilità alternative di una condotta non realizzatasi e neanche astrattamente ipotizzata.
E' di palmare evidenza, già dalla allegazione delle ragioni sottese alla richiesta delle parti appellanti, come sopra riferite, la natura esplorativa della richiesta ex art. 210 c.p.c. e la sua palese inammissibilità. E del resto, essendo già emerso quanto detto, ovvero la mancata presenza degli attori al gate per la partenza, non si comprende la doglianza di essi secondo la quale il G.d.P. avrebbe dovuto esplorare ipotesi alternative astratte, per esempio l'overbooking da parte della compagnia aerea, che potrebbe non avere consentito agli attori di salire sull'aereo, ipotesi mai neanche astrattamente ipotizzata, né dedotta in giudizio. Tanto appare sufficiente al rigetto anche di tale motivo di gravame.
La decisione sul primo motivo d'appello è idonea ad assorbire ogni ulteriore doglianza, ad abundantiam deve però precisarci che, in merito alla doglianza secondo la quale il G.d.P. avrebbe omesso di liquidare in favore degli attori le spese stragiudiziali per l'intervento della società , CP_2 la somma richiesta a tale titolo non avrebbe potuto in alcun modo essere riconosciuta per il difetto agli atti della prova del relativo esborso da parte degli appellanti.
Si pertanto impone il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali come da dispositivo, in relazione alle fasi effettivamente svolte.
Visto l'art. 13, c.1 quater, d.p.r. n. 115/2002 condanna gli appellanti a versare l'ulteriore somma a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; condanna gli appellanti a rifondere all'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in 1.923 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna gli appellanti a versare l'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ex art. 13, c.1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Milano, 14 aprile 2025 Il Giudice
dott. Caterina Centola
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