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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/02/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3200/2024 estensore
Dott.ssa Maria Grazia Florio promossa da
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO DE ANGELIS Parte_2
( e ( ) elettivamente C.F._1 Parte_3 C.F._2
domiciliata in Napoli, Viale Colli Aminei 60, presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA
CAPOTORTI, elettivamente domiciliato in MILANO VIA M. E G. SAVARE' 1 (Avvocatura
Metropolitana INPS) presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia l'ill.ma Corte di appello, in via preliminare sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado;
nel merito e previo fissazione dell'udienza di discussione, accogliere l'appello proposto pagina 1 di 9 annullando la sentenza di primo grado anche mediante l'ammissione dei mezzi istruttori illegittimamente esclusi in primo grado, oppure nominando CTU che verifichi le modalità di ricalcolo effettuata dall' priva di qualsiasi parametro di riferimento e dunque Controparte_2
con motivazione apparente.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado con attribuzione.
PER L'APPELLATO
Voglia l'On.le Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, confermare integralmente la sentenza di primo grado e, per tale effetto, rigettare il ricorso in opposizione all'avviso di addebito de quo;
in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di riforma parziale della sentenza, dichiarare ed accertare dovuta la diversa somma che dovesse essere ritenuta dovuta e condannare l'opponente ad eseguirne il pagamento in favore dell' , per il tramite del Concessionario, con gli ulteriori CP_1
importi dovuti per le somme aggiuntive spettanti fino al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e di onorari del grado.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 3200/24, pubblicata il 10/09/24, il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, ha respinto il ricorso promosso da contro , condannando parte ricorrente alla Parte_1 CP_1
rifusione in favore del resistente delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Con ricorso depositato in data 05/09/23 aveva impugnato l'avviso di addebito n. Parte_1
CP_ 36820230006203002000 notificato in data 26.08.2023, emesso dall' a seguito di verbale unico n. 2021003123/DDL del 7-5-2021, a sua volta formato sulla base dei processi verbali di contestazione della Guardia di Finanza di Gorgonzola nn. 11, 27 e 48 del 2020 per somministrazione fraudolenta di manodopera operata dalle cooperative WorkService, Global
Service e Workline, in successione, dal 2013 al 2019, a favore della medesima Parte_1
Deduceva che l'atto impugnato traeva origine da verbali ispettivi nulli in quanto aventi oggetto impossibile e, quanto al verbale n. 27, che questo era fondato su un calcolo non realistico dei giorni lavorativi (in un caso 371 giorni in un anno solare).
Tanto premesso chiedeva di: “accertare la inesigibilità del credito portato dall'avviso di addebito per impossibilità oggettiva/inesistenza/nullità dei verbali ispettivi e relativi atti successivi o connessi.
In ogni caso accertare la nullità dei singoli atti ispettivi mediante indagine più approfondita rispetto a quella dello stesso ”. CP_2
pagina 2 di 9 Si costituiva ritualmente in giudizio l insistendo per il rigetto del ricorso. In particolare, l'Ente CP_1 evidenziava che l'accertamento ispettivo era nato in seguito a [...] penali dalla Guardia di
Finanza di Gorgonzola a carico di una serie di cooperative, tramite le quali era stata accertata la somministrazione fraudolenta di manodopera da parte delle cooperative Work Service Soc. Coop.,
Global Service Soc. Coop. , nei confronti di varie società fra Controparte_3 Controparte_4 cui la individuando in quest'ultima il soggetto tenuto al versamento della Parte_1
contribuzione previdenziale quale utilizzatore delle prestazioni lavorative;
non potevano essere compensati i contributi versati dalle cooperative in quanto questi erano stati, a loro volta, evasi o compensati con crediti inesistenti.
L'Istituto deduceva poi di aver emesso -a fronte dei ricorsi amministrativi presentati da controparte e del parziale accoglimento del ricorso con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano in data 17.12.2020- un verbale unico in rettifica, ove era spiegato che erano stati depennati gli anni 2013 e 2014 perché la società ricorrente non era stata ancora costituita e che erano state ricalcolate le giornate lavorative accertate ai fini del calcolo dell'imponibile contributivo.
Il Tribunale, a seguito di istruttoria documentale, rigettava il ricorso così statuendo: “in via generale, nel caso di specie è sufficiente rilevare come parte attrice non abbia impugnato in giudizio i verbali di accertamento, limitandosi a proporre opposizione avverso l'avviso di addebito che ne è derivato.
Quanto ai rilievi mossi ai verbali di accertamento, l'ente convenuto ha dato atto che il ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente avverso il verbale unico di accertamento e notificazione
Co n. 11 del 2020 era stato parzialmente accolto dall' in data 17.12.2020, con conseguente rettifica dell'addebito contributivo del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 07/05/2021.
L' ha inoltre precisato come l'addebito contributivo della società opponente riguardi il CP_1
complessivo periodo dal 01-03-2015 al 09-07-2019, in coerenza con la costituzione della società
a gennaio 2015 (cfr. visura al doc. 1 fasc. . Parte_1 CP_1
Peraltro, i verbali redatti dai funzionari degli Enti e dell' Controparte_6 CP_2
in tema di omesso versamento dei contributi assicurativi fanno fede, fino a querela di
[...]
falso, della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha sottoscritti, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, e ciò ai sensi dell'art. 2700 Cod. Civ. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 2568 / 1969 e successive, fino -ad es.-alla recente Cass. Civ., Sez. Lav., n. 15073/ 2008).”
pagina 3 di 9 Con atto depositato in data 01/10/24 ha proposto appello, insistendo per la riforma Parte_1
della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo di gravame la società ha impugnato la sentenza ritenendo che il Tribunale abbia travisato le risultanze documentali che evidenziavano come i singoli verbali della Guardia di
Finanza di Gorgonzola erano stati impugnati con l'unico strumento a disposizione: il ricorso all'Ispettorato, non essendo tali verbali atti autonomamente impugnabili davanti all'autorità giudiziaria. Rammenta infatti che il Processo Verbale di Contestazione (PVC) è un atto endoprocedimentale e quindi (ex art. 19 del D. Lgs n. 546/1992) non è autonomamente impugnabile;
affinché possa esserne contestata l'invalidità, sarà sempre necessaria la presentazione di un ricorso avverso l'avviso di accertamento (mediante cui rilevare l'illegittimità del PVC e la conseguente "nullità derivata" del provvedimento finale). La mancata valutazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, delle memorie del contribuente relative al PVC determina la nullità dell'atto impositivo, poiché l'ufficio finanziario ha l'obbligo di indicare, nell'ambito delle motivazioni dell'atto di accertamento, se e in quale misura le osservazioni e le richieste del contribuente abbiano avuto effetti sulla decisione adottata;
allo stesso tempo, obbliga gli uffici ad un riesame critico del processo verbale. La mancanza di una adeguata valutazione circa le osservazioni del contribuente determina - anche in assenza di una espressa previsione di legge –
l'illegittimità dell'atto impositivo, sotto il profilo della compiutezza e sufficienza della motivazione: si tratta, quindi, di un atto nullo per difetto di motivazione.
Con La società, mediante i ricorsi al Direttore della (documenti 1, 2 e 3 delle produzioni di primo grado), aveva impugnato con il mezzo previsto dalla legge (art. 16 L. 124/2004) i verbali della
Guardia di Finanza. L' aveva deciso modificando la somma delle giornate ma senza dare CP_2
alcun conto della metodologia di calcolo utilizzata. La società aveva poi impugnato in via amministrativa il successivo avviso modificato, anche qui senza ricevere adeguata risposta, ed infine aveva impugnato l'avviso di addebito esecutivo innanzi il Giudice del Lavoro. L'appellante evidenzia, quindi, che il Tribunale non ha considerato che le lacune evidenziate in sede di ricorso amministrativo erano talmente gravi da non essere suscettibili di rettifica in autotutela o quantomeno tale rettifica doveva dare conto del metodo di ricalcolo utilizzato.
Quindi, la società ha censurato la decisione del Tribunale per grave carenza motivazionale laddove, ritenendo che il PVC “pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine….”, non considerava che per tabulas gli stessi PVC “confessavano” la loro intrinseca nullità, quando, senza alcun rispetto per la inesistenza più lampante, dichiaravano che alcuni lavoratori avessero prestato servizio in una pagina 4 di 9 società non ancora costituita come da estratto PVC n.11/2020, o ancora che i sig.ri e Parte_4
avessero prestato lavoro per 364 giorni in un anno (quindi senza sosta, senza sabati Parte_5
domeniche, e festività) o addirittura 371 giorni, come da PVC n. 27/2020.
Con il secondo motivo di appello la società censura la decisione del Tribunale laddove l' , che CP_1
in prima udienza aveva chiesto un rinvio per verificare la sussistenza di un'ipotesi di cessazione parziale della materia del contendere, non era comparso all'udienza successiva;
a tale punto il
Tribunale, anziché decidere la causa, aveva disposto un rinvio dell'udienza di discussione al
20.6.2024, cui l' compariva senza aver dato seguito a quella che doveva intendersi quale CP_1
proposta conciliativa. Si tratta, secondo l'appellante, di una violazione del divieto di udienze di mero rinvio nel processo del lavoro, nonché di un'ingiustificata esclusione delle prove richieste dalla società ricorrente, che avrebbero dovuto invece essere ammesse alla luce del comportamento processuale dell' . CP_1
Con il terzo motivo di gravame la società -posto che l'avviso di addebito risaliva ad agosto 2023- lamenta che il primo Giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali sorti prima di agosto 2018, posto che i verbali della Guardia di Finanza, non contenendo espressa richiesta di pagamento e non provenendo dalla parte cui il pagamento è destinato, non potevano avere efficacia quali atti interruttivi della prescrizione.
L'appellante ha chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata rilevando, oltre agli elementi di fumus già indicati nei motivi di gravame, il periculum derivante dalla impossibilità di ottenere il DURC e quindi l'impossibilità per la azienda di ricevere qualsivoglia pagamento, di aprire qualsiasi cantiere ed onorare i contratti di appalto;
inoltre, la rilevanza dell'importo costituisce di per sé rischio di fallimento, qualora il titolo sia messo in esecuzione.
In via istruttoria, l'appellante ha reiterato la richiesta di audizione del Comandante della Compagnia di Gorgonzola affinché riferisca sulle modalità effettive di ispezione e su come Parte_6
sono stati determinati e computati i periodi di imposta. Ha chiesto inoltre l'audizione del Direttore Con dell' dott. affinché riferisca su come l'ispettorato, in mancanza di ulteriori Persona_1
indagini, abbia ricalcolato i giorni di contribuzione. In subordine, la società ha chiesto CTU contabile per ricostruire il corretto calcolo dei contributi.
Con memoria difensiva depositata in data 28/11/24 si è costituito in giudizio l' , insistendo per CP_1
il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di primo grado. L ripropone le CP_1
difese già svolte in primo grado, insistendo particolarmente sul fatto che i rilievi posti dalla società erano stati in parte accolti con la rideterminazione dei contributi. L'appellato evidenzia inoltre che i verbali della GdF evidenziavano distintamente i periodi considerati, i nominativi dei singoli pagina 5 di 9 lavoratori e le giornate lavorative, con gli imponibili contributivi evasi, facendo specifico riferimento alle fonti di prova costituite dai libri contabili e del LUL delle cooperative, nonché dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni spontanee dai lavoratori;
da ciò risultava la sussistenza della fattispecie di reato di somministrazione fraudolenta di manodopera, per cui venivano inoltrati i
Con verbali alla Procura della Repubblica, all' e alla competente per le sanzioni CP_1
amministrative. Pertanto, correttamente il Tribunale aveva ritenuto assolto l'onere della prova gravante sull' , tramite la produzione degli accertamenti ispettivi di cui l'appellato sostiene la CP_1
valenza probatoria poiché i verbalizzanti hanno riportati dati oggettivi rilevabili da una esame documentale e dichiarazioni di terzi.
All'udienza del 11.12 2024 non si è provveduto alla decisione sull'istanza di sospensiva, vista la decisione immediata nel merito dell'appello; alla stessa udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
L'appello è infondato per i seguenti motivi.
Quanto al primo motivo di gravame, va ricordato in via preliminare che in materia previdenziale il rilievo di vizi formali, anche di quelli inerenti la motivazione degli atti di accertamento, non è sufficiente all'accoglimento della domanda poiché, per giurisprudenza consolidata, l'opposizione ad Cont
dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, per cui la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi (v. ex multis Cass. n. 23600/2009, n. 26395/2011, n. 774/2015, n. 12025/2019, n.
1558/2020). Quindi, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, anche ove fossero ravvisati vizi di motivazione ed errori nella determinazione dell'imponibile contributivo, ciò non sarebbe sufficiente all'accoglimento dell'opposizione.
In secondo luogo, il Collegio osserva che gli atti della Guardia di Finanza nn. 11, 27 e 48 del 2020 non sono processi verbali di contestazione, come ritenuto dall'appellante, ma, come chiaramente riportato nelle epigrafi degli atti, verbali unici di accertamento e notificazione di cui all'art. 13 della legge 124/2004, che contengono l'accertamento della violazione amministrativa e l'ammissione al pagamento in misura ridotta, nonché l'accertamento della base imponibile ai fini contributivi. Se pure è vero che tali atti non sono soggetti ad un'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria a pena di decadenza, in sede giudiziale la sia in primo grado che in appello, non ha Parte_1
sollevato contestazioni in merito alla sussistenza della fattispecie sostanziale di somministrazione di manodopera da parte delle Cooperative, bensì soltanto eccezioni in merito alla nullità dei verbali pagina 6 di 9 della GdF, in prima battuta per evidenti errori circa i periodi e i giorni lavorati, e comunque per una sostanziale mancanza di motivazione dei provvedimenti, che non avrebbero indicato chiaramente i criteri con i quali erano stati addebitati gli imponibili contributivi da parte dei verbalizzanti e, in seguito, i contributi e le somme aggiuntive da parte dell' . A fronte di tale situazione il primo CP_1
Giudice non era investito della questione della imputabilità dei rapporti di lavoro a Parte_1
e comunque su tale punto non vi è stata alcuna censura in sede di gravame da parte dell'appellante, ad ulteriore conferma che non era intenzione della società impugnare giudizialmente l'an della pretesa contributiva. Può essere intesa in tal senso l'affermazione del primo Giudice, che ha evidenziato che la società non aveva proposto impugnazione in giudizio avverso i verbali di accertamento;
tale affermazione non ha, comunque, portato ad alcuna conseguenza in termini di ostacolo all'esercizio dell'azione da parte della società, posto che l'opposizione all'avviso di addebito è stata ampiamente esaminata nel merito dal Giudice di primo grado. Il Tribunale, infatti, valutando le censure effettivamente sollevate nel ricorso, ha evidenziato che il primo ricorso in via amministrativa era stato parzialmente accolto e che, a seguito di un secondo ricorso in via amministrativa contro il verbale unico del 7.5.2021, vi era stato un ulteriore provvedimento di CP_1
rettifica del 15.6.2021, contenente lo stesso verbale unico con le modifiche conseguenti alle doglianze della società. Da tale quadro, pertanto, - e ciò è facilmente verificabile tramite l'esame del provvedimento rettificato del 7.5.2021- emerge che i rilievi mossi contro i verbali della GdF erano già stati recepiti anche dall' . Da ciò deriva che nessuna ulteriore rettifica era dovuta. Il thema CP_1
probandum era, quindi, circoscritto all'esattezza dei dati riportati nei verbali come risultanti dalla rettifica operata dai provvedimenti del Direttore dell'Ispettorato del lavoro che così riportavano: quanto al verbale 11 del 2020 nei confronti di WORK SERVICE Soc. Coop. : non emergono elementi sufficienti a supporto delle conclusioni ispettive per la contestazione della violazione suddetta per gli anni 2013, 2014 e parte del 2015 (dal 01/01/2015 al 21/01/2015); quanto al verbale 27 del 2020, nei confronti di Controparte_8
le giornate di effettivo lavoro sono 2.511 anziché n.
2.919 come indicato nel verbale impugnato, così rideterminate per singolo lavoratore (anno 2018: n. 277; n. 302; Persona_2 Parte_5
n. 152; n. 203; n. 302; n. 240; Controparte_9 Controparte_10 Parte_4 CP_11
Vistaraj Lardi n. 42; anno 2017: n. 305; n. 305; anno 2016: Parte_5 Parte_4 Pt_5
n. 114; n. 179; Olla n. 90.
[...] Persona_3 Pt_4
L'appellante lamenta che non sono stati spiegati quali giorni siano stati eliminati ed in base a quale procedimento. Tuttavia, l' , fin dalla memoria di primo grado (pag. 20), aveva precisato che CP_1
l'imponibile previdenziale evaso era stato determinato in base ad un orario di lavoro non eccedente pagina 7 di 9 quello ordinario di 26 giorni lavorativi al mese (cfr. tabelle allegate al verbale unico del CP_1
7.5.2021 quale “prospetto di regolarizzazione contributiva”). A fronte di tale deduzione, l'odierna appellante nulla ha contestato all'udienza di discussione e neppure successivamente, continuando a fare riferimento agli originari verbali ispettivi della Guardia di Finanza, senza neppure considerare quanto sopra richiamato a proposito della riduzione delle giornate lavorative imputate, che non superano le 305 per un intero anno e quindi rimangono nel range di un orario lavorativo normale.
Trattandosi di verifiche documentali, che non comportano da parte degli accertatori margini di apprezzamento valutativo, queste fanno fede fino a prova contraria, non essendo, quindi, sufficiente che la controparte lamenti genericamente l'insufficienza della motivazione del provvedimento (cfr.
Cass. 28060/2017, Cass. 18420/2024).
Quanto al secondo motivo di gravame, la circostanza che il Tribunale non abbia trattenuto la causa in decisione all'udienza del 16.4.2024, ma abbia disposto un rinvio dell'udienza di discussione, non assume alcun significato a livello processuale poiché non è stata dedotta alcuna violazione del diritto di difesa dell'odierna appellante;
evidentemente il Tribunale aveva ritenuto prudenzialmente di sollecitare un ulteriore contraddittorio dell' , che all'udienza precedente aveva chiesto un CP_1
termine per verificare la parziale cessazione della materia del contendere. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, quindi, non vi era stata alcuna presa di posizione da parte del Tribunale nel senso favorevole alla società, e di conseguenza non vi era necessità di dare seguito alle prove richieste, che si palesano irrilevanti in ragione dei rilievi sopra svolti a proposito del primo motivo di gravame.
Quanto al terzo motivo di gravame, questo è infondato poiché, come ricordato in precedenza, gli atti della G.d.F. sono verbali unici di accertamento e notificazione validi anche ai fini contributivi;
nella specie, gli atti in questione riportano chiaramente non soltanto la fonte dell'obbligo contributivo, ma anche l'indicazione dei periodi, dei nominativi dei lavoratori e dell'importo degli imponibili contributivi evasi, cosicché sono validi quali atti interruttivi della prescrizione dei contributi (Cfr.
Cass. n. 16676/2017, Cass. n. 24858/2022). Del resto, avverso tali atti la società ha proposto ricorsi amministrativi inerenti a circostanze che incidono sul calcolo dei contributi e quindi la medesima aveva nozione di quali pretese fossero state avanzate nei propri confronti. Di conseguenza, considerando la data di notifica dei verbali (24.9.2020), nessuna prescrizione si è verificata, attesa la sospensione della prescrizione per l'emergenza sanitaria disposta dall'art. 37 comma 2 D.L.
17.3.2020 n. 18.
Al rigetto dell'appello consegue la regolazione delle spese secondo soccombenza, con liquidazione delle medesime come in dispositivo, in base al DM 55/2014 e successive modificazioni, in base al pagina 8 di 9 valore della causa e tenendo conto dell'assenza della fase istruttoria e di trattazione, poiché la causa
è stata decisa alla prima udienza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3200/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellato delle spese di lite del grado di appello liquidate in euro 5.000,00 oltre spese generali.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art
1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 11/12/2024
Il Giudice ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Serena Sommariva
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3200/2024 estensore
Dott.ssa Maria Grazia Florio promossa da
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO DE ANGELIS Parte_2
( e ( ) elettivamente C.F._1 Parte_3 C.F._2
domiciliata in Napoli, Viale Colli Aminei 60, presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA
CAPOTORTI, elettivamente domiciliato in MILANO VIA M. E G. SAVARE' 1 (Avvocatura
Metropolitana INPS) presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia l'ill.ma Corte di appello, in via preliminare sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado;
nel merito e previo fissazione dell'udienza di discussione, accogliere l'appello proposto pagina 1 di 9 annullando la sentenza di primo grado anche mediante l'ammissione dei mezzi istruttori illegittimamente esclusi in primo grado, oppure nominando CTU che verifichi le modalità di ricalcolo effettuata dall' priva di qualsiasi parametro di riferimento e dunque Controparte_2
con motivazione apparente.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado con attribuzione.
PER L'APPELLATO
Voglia l'On.le Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, confermare integralmente la sentenza di primo grado e, per tale effetto, rigettare il ricorso in opposizione all'avviso di addebito de quo;
in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di riforma parziale della sentenza, dichiarare ed accertare dovuta la diversa somma che dovesse essere ritenuta dovuta e condannare l'opponente ad eseguirne il pagamento in favore dell' , per il tramite del Concessionario, con gli ulteriori CP_1
importi dovuti per le somme aggiuntive spettanti fino al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e di onorari del grado.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 3200/24, pubblicata il 10/09/24, il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, ha respinto il ricorso promosso da contro , condannando parte ricorrente alla Parte_1 CP_1
rifusione in favore del resistente delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Con ricorso depositato in data 05/09/23 aveva impugnato l'avviso di addebito n. Parte_1
CP_ 36820230006203002000 notificato in data 26.08.2023, emesso dall' a seguito di verbale unico n. 2021003123/DDL del 7-5-2021, a sua volta formato sulla base dei processi verbali di contestazione della Guardia di Finanza di Gorgonzola nn. 11, 27 e 48 del 2020 per somministrazione fraudolenta di manodopera operata dalle cooperative WorkService, Global
Service e Workline, in successione, dal 2013 al 2019, a favore della medesima Parte_1
Deduceva che l'atto impugnato traeva origine da verbali ispettivi nulli in quanto aventi oggetto impossibile e, quanto al verbale n. 27, che questo era fondato su un calcolo non realistico dei giorni lavorativi (in un caso 371 giorni in un anno solare).
Tanto premesso chiedeva di: “accertare la inesigibilità del credito portato dall'avviso di addebito per impossibilità oggettiva/inesistenza/nullità dei verbali ispettivi e relativi atti successivi o connessi.
In ogni caso accertare la nullità dei singoli atti ispettivi mediante indagine più approfondita rispetto a quella dello stesso ”. CP_2
pagina 2 di 9 Si costituiva ritualmente in giudizio l insistendo per il rigetto del ricorso. In particolare, l'Ente CP_1 evidenziava che l'accertamento ispettivo era nato in seguito a [...] penali dalla Guardia di
Finanza di Gorgonzola a carico di una serie di cooperative, tramite le quali era stata accertata la somministrazione fraudolenta di manodopera da parte delle cooperative Work Service Soc. Coop.,
Global Service Soc. Coop. , nei confronti di varie società fra Controparte_3 Controparte_4 cui la individuando in quest'ultima il soggetto tenuto al versamento della Parte_1
contribuzione previdenziale quale utilizzatore delle prestazioni lavorative;
non potevano essere compensati i contributi versati dalle cooperative in quanto questi erano stati, a loro volta, evasi o compensati con crediti inesistenti.
L'Istituto deduceva poi di aver emesso -a fronte dei ricorsi amministrativi presentati da controparte e del parziale accoglimento del ricorso con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano in data 17.12.2020- un verbale unico in rettifica, ove era spiegato che erano stati depennati gli anni 2013 e 2014 perché la società ricorrente non era stata ancora costituita e che erano state ricalcolate le giornate lavorative accertate ai fini del calcolo dell'imponibile contributivo.
Il Tribunale, a seguito di istruttoria documentale, rigettava il ricorso così statuendo: “in via generale, nel caso di specie è sufficiente rilevare come parte attrice non abbia impugnato in giudizio i verbali di accertamento, limitandosi a proporre opposizione avverso l'avviso di addebito che ne è derivato.
Quanto ai rilievi mossi ai verbali di accertamento, l'ente convenuto ha dato atto che il ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente avverso il verbale unico di accertamento e notificazione
Co n. 11 del 2020 era stato parzialmente accolto dall' in data 17.12.2020, con conseguente rettifica dell'addebito contributivo del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 07/05/2021.
L' ha inoltre precisato come l'addebito contributivo della società opponente riguardi il CP_1
complessivo periodo dal 01-03-2015 al 09-07-2019, in coerenza con la costituzione della società
a gennaio 2015 (cfr. visura al doc. 1 fasc. . Parte_1 CP_1
Peraltro, i verbali redatti dai funzionari degli Enti e dell' Controparte_6 CP_2
in tema di omesso versamento dei contributi assicurativi fanno fede, fino a querela di
[...]
falso, della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha sottoscritti, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, e ciò ai sensi dell'art. 2700 Cod. Civ. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 2568 / 1969 e successive, fino -ad es.-alla recente Cass. Civ., Sez. Lav., n. 15073/ 2008).”
pagina 3 di 9 Con atto depositato in data 01/10/24 ha proposto appello, insistendo per la riforma Parte_1
della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo di gravame la società ha impugnato la sentenza ritenendo che il Tribunale abbia travisato le risultanze documentali che evidenziavano come i singoli verbali della Guardia di
Finanza di Gorgonzola erano stati impugnati con l'unico strumento a disposizione: il ricorso all'Ispettorato, non essendo tali verbali atti autonomamente impugnabili davanti all'autorità giudiziaria. Rammenta infatti che il Processo Verbale di Contestazione (PVC) è un atto endoprocedimentale e quindi (ex art. 19 del D. Lgs n. 546/1992) non è autonomamente impugnabile;
affinché possa esserne contestata l'invalidità, sarà sempre necessaria la presentazione di un ricorso avverso l'avviso di accertamento (mediante cui rilevare l'illegittimità del PVC e la conseguente "nullità derivata" del provvedimento finale). La mancata valutazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, delle memorie del contribuente relative al PVC determina la nullità dell'atto impositivo, poiché l'ufficio finanziario ha l'obbligo di indicare, nell'ambito delle motivazioni dell'atto di accertamento, se e in quale misura le osservazioni e le richieste del contribuente abbiano avuto effetti sulla decisione adottata;
allo stesso tempo, obbliga gli uffici ad un riesame critico del processo verbale. La mancanza di una adeguata valutazione circa le osservazioni del contribuente determina - anche in assenza di una espressa previsione di legge –
l'illegittimità dell'atto impositivo, sotto il profilo della compiutezza e sufficienza della motivazione: si tratta, quindi, di un atto nullo per difetto di motivazione.
Con La società, mediante i ricorsi al Direttore della (documenti 1, 2 e 3 delle produzioni di primo grado), aveva impugnato con il mezzo previsto dalla legge (art. 16 L. 124/2004) i verbali della
Guardia di Finanza. L' aveva deciso modificando la somma delle giornate ma senza dare CP_2
alcun conto della metodologia di calcolo utilizzata. La società aveva poi impugnato in via amministrativa il successivo avviso modificato, anche qui senza ricevere adeguata risposta, ed infine aveva impugnato l'avviso di addebito esecutivo innanzi il Giudice del Lavoro. L'appellante evidenzia, quindi, che il Tribunale non ha considerato che le lacune evidenziate in sede di ricorso amministrativo erano talmente gravi da non essere suscettibili di rettifica in autotutela o quantomeno tale rettifica doveva dare conto del metodo di ricalcolo utilizzato.
Quindi, la società ha censurato la decisione del Tribunale per grave carenza motivazionale laddove, ritenendo che il PVC “pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine….”, non considerava che per tabulas gli stessi PVC “confessavano” la loro intrinseca nullità, quando, senza alcun rispetto per la inesistenza più lampante, dichiaravano che alcuni lavoratori avessero prestato servizio in una pagina 4 di 9 società non ancora costituita come da estratto PVC n.11/2020, o ancora che i sig.ri e Parte_4
avessero prestato lavoro per 364 giorni in un anno (quindi senza sosta, senza sabati Parte_5
domeniche, e festività) o addirittura 371 giorni, come da PVC n. 27/2020.
Con il secondo motivo di appello la società censura la decisione del Tribunale laddove l' , che CP_1
in prima udienza aveva chiesto un rinvio per verificare la sussistenza di un'ipotesi di cessazione parziale della materia del contendere, non era comparso all'udienza successiva;
a tale punto il
Tribunale, anziché decidere la causa, aveva disposto un rinvio dell'udienza di discussione al
20.6.2024, cui l' compariva senza aver dato seguito a quella che doveva intendersi quale CP_1
proposta conciliativa. Si tratta, secondo l'appellante, di una violazione del divieto di udienze di mero rinvio nel processo del lavoro, nonché di un'ingiustificata esclusione delle prove richieste dalla società ricorrente, che avrebbero dovuto invece essere ammesse alla luce del comportamento processuale dell' . CP_1
Con il terzo motivo di gravame la società -posto che l'avviso di addebito risaliva ad agosto 2023- lamenta che il primo Giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali sorti prima di agosto 2018, posto che i verbali della Guardia di Finanza, non contenendo espressa richiesta di pagamento e non provenendo dalla parte cui il pagamento è destinato, non potevano avere efficacia quali atti interruttivi della prescrizione.
L'appellante ha chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata rilevando, oltre agli elementi di fumus già indicati nei motivi di gravame, il periculum derivante dalla impossibilità di ottenere il DURC e quindi l'impossibilità per la azienda di ricevere qualsivoglia pagamento, di aprire qualsiasi cantiere ed onorare i contratti di appalto;
inoltre, la rilevanza dell'importo costituisce di per sé rischio di fallimento, qualora il titolo sia messo in esecuzione.
In via istruttoria, l'appellante ha reiterato la richiesta di audizione del Comandante della Compagnia di Gorgonzola affinché riferisca sulle modalità effettive di ispezione e su come Parte_6
sono stati determinati e computati i periodi di imposta. Ha chiesto inoltre l'audizione del Direttore Con dell' dott. affinché riferisca su come l'ispettorato, in mancanza di ulteriori Persona_1
indagini, abbia ricalcolato i giorni di contribuzione. In subordine, la società ha chiesto CTU contabile per ricostruire il corretto calcolo dei contributi.
Con memoria difensiva depositata in data 28/11/24 si è costituito in giudizio l' , insistendo per CP_1
il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di primo grado. L ripropone le CP_1
difese già svolte in primo grado, insistendo particolarmente sul fatto che i rilievi posti dalla società erano stati in parte accolti con la rideterminazione dei contributi. L'appellato evidenzia inoltre che i verbali della GdF evidenziavano distintamente i periodi considerati, i nominativi dei singoli pagina 5 di 9 lavoratori e le giornate lavorative, con gli imponibili contributivi evasi, facendo specifico riferimento alle fonti di prova costituite dai libri contabili e del LUL delle cooperative, nonché dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni spontanee dai lavoratori;
da ciò risultava la sussistenza della fattispecie di reato di somministrazione fraudolenta di manodopera, per cui venivano inoltrati i
Con verbali alla Procura della Repubblica, all' e alla competente per le sanzioni CP_1
amministrative. Pertanto, correttamente il Tribunale aveva ritenuto assolto l'onere della prova gravante sull' , tramite la produzione degli accertamenti ispettivi di cui l'appellato sostiene la CP_1
valenza probatoria poiché i verbalizzanti hanno riportati dati oggettivi rilevabili da una esame documentale e dichiarazioni di terzi.
All'udienza del 11.12 2024 non si è provveduto alla decisione sull'istanza di sospensiva, vista la decisione immediata nel merito dell'appello; alla stessa udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
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L'appello è infondato per i seguenti motivi.
Quanto al primo motivo di gravame, va ricordato in via preliminare che in materia previdenziale il rilievo di vizi formali, anche di quelli inerenti la motivazione degli atti di accertamento, non è sufficiente all'accoglimento della domanda poiché, per giurisprudenza consolidata, l'opposizione ad Cont
dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, per cui la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi (v. ex multis Cass. n. 23600/2009, n. 26395/2011, n. 774/2015, n. 12025/2019, n.
1558/2020). Quindi, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, anche ove fossero ravvisati vizi di motivazione ed errori nella determinazione dell'imponibile contributivo, ciò non sarebbe sufficiente all'accoglimento dell'opposizione.
In secondo luogo, il Collegio osserva che gli atti della Guardia di Finanza nn. 11, 27 e 48 del 2020 non sono processi verbali di contestazione, come ritenuto dall'appellante, ma, come chiaramente riportato nelle epigrafi degli atti, verbali unici di accertamento e notificazione di cui all'art. 13 della legge 124/2004, che contengono l'accertamento della violazione amministrativa e l'ammissione al pagamento in misura ridotta, nonché l'accertamento della base imponibile ai fini contributivi. Se pure è vero che tali atti non sono soggetti ad un'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria a pena di decadenza, in sede giudiziale la sia in primo grado che in appello, non ha Parte_1
sollevato contestazioni in merito alla sussistenza della fattispecie sostanziale di somministrazione di manodopera da parte delle Cooperative, bensì soltanto eccezioni in merito alla nullità dei verbali pagina 6 di 9 della GdF, in prima battuta per evidenti errori circa i periodi e i giorni lavorati, e comunque per una sostanziale mancanza di motivazione dei provvedimenti, che non avrebbero indicato chiaramente i criteri con i quali erano stati addebitati gli imponibili contributivi da parte dei verbalizzanti e, in seguito, i contributi e le somme aggiuntive da parte dell' . A fronte di tale situazione il primo CP_1
Giudice non era investito della questione della imputabilità dei rapporti di lavoro a Parte_1
e comunque su tale punto non vi è stata alcuna censura in sede di gravame da parte dell'appellante, ad ulteriore conferma che non era intenzione della società impugnare giudizialmente l'an della pretesa contributiva. Può essere intesa in tal senso l'affermazione del primo Giudice, che ha evidenziato che la società non aveva proposto impugnazione in giudizio avverso i verbali di accertamento;
tale affermazione non ha, comunque, portato ad alcuna conseguenza in termini di ostacolo all'esercizio dell'azione da parte della società, posto che l'opposizione all'avviso di addebito è stata ampiamente esaminata nel merito dal Giudice di primo grado. Il Tribunale, infatti, valutando le censure effettivamente sollevate nel ricorso, ha evidenziato che il primo ricorso in via amministrativa era stato parzialmente accolto e che, a seguito di un secondo ricorso in via amministrativa contro il verbale unico del 7.5.2021, vi era stato un ulteriore provvedimento di CP_1
rettifica del 15.6.2021, contenente lo stesso verbale unico con le modifiche conseguenti alle doglianze della società. Da tale quadro, pertanto, - e ciò è facilmente verificabile tramite l'esame del provvedimento rettificato del 7.5.2021- emerge che i rilievi mossi contro i verbali della GdF erano già stati recepiti anche dall' . Da ciò deriva che nessuna ulteriore rettifica era dovuta. Il thema CP_1
probandum era, quindi, circoscritto all'esattezza dei dati riportati nei verbali come risultanti dalla rettifica operata dai provvedimenti del Direttore dell'Ispettorato del lavoro che così riportavano: quanto al verbale 11 del 2020 nei confronti di WORK SERVICE Soc. Coop. : non emergono elementi sufficienti a supporto delle conclusioni ispettive per la contestazione della violazione suddetta per gli anni 2013, 2014 e parte del 2015 (dal 01/01/2015 al 21/01/2015); quanto al verbale 27 del 2020, nei confronti di Controparte_8
le giornate di effettivo lavoro sono 2.511 anziché n.
2.919 come indicato nel verbale impugnato, così rideterminate per singolo lavoratore (anno 2018: n. 277; n. 302; Persona_2 Parte_5
n. 152; n. 203; n. 302; n. 240; Controparte_9 Controparte_10 Parte_4 CP_11
Vistaraj Lardi n. 42; anno 2017: n. 305; n. 305; anno 2016: Parte_5 Parte_4 Pt_5
n. 114; n. 179; Olla n. 90.
[...] Persona_3 Pt_4
L'appellante lamenta che non sono stati spiegati quali giorni siano stati eliminati ed in base a quale procedimento. Tuttavia, l' , fin dalla memoria di primo grado (pag. 20), aveva precisato che CP_1
l'imponibile previdenziale evaso era stato determinato in base ad un orario di lavoro non eccedente pagina 7 di 9 quello ordinario di 26 giorni lavorativi al mese (cfr. tabelle allegate al verbale unico del CP_1
7.5.2021 quale “prospetto di regolarizzazione contributiva”). A fronte di tale deduzione, l'odierna appellante nulla ha contestato all'udienza di discussione e neppure successivamente, continuando a fare riferimento agli originari verbali ispettivi della Guardia di Finanza, senza neppure considerare quanto sopra richiamato a proposito della riduzione delle giornate lavorative imputate, che non superano le 305 per un intero anno e quindi rimangono nel range di un orario lavorativo normale.
Trattandosi di verifiche documentali, che non comportano da parte degli accertatori margini di apprezzamento valutativo, queste fanno fede fino a prova contraria, non essendo, quindi, sufficiente che la controparte lamenti genericamente l'insufficienza della motivazione del provvedimento (cfr.
Cass. 28060/2017, Cass. 18420/2024).
Quanto al secondo motivo di gravame, la circostanza che il Tribunale non abbia trattenuto la causa in decisione all'udienza del 16.4.2024, ma abbia disposto un rinvio dell'udienza di discussione, non assume alcun significato a livello processuale poiché non è stata dedotta alcuna violazione del diritto di difesa dell'odierna appellante;
evidentemente il Tribunale aveva ritenuto prudenzialmente di sollecitare un ulteriore contraddittorio dell' , che all'udienza precedente aveva chiesto un CP_1
termine per verificare la parziale cessazione della materia del contendere. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, quindi, non vi era stata alcuna presa di posizione da parte del Tribunale nel senso favorevole alla società, e di conseguenza non vi era necessità di dare seguito alle prove richieste, che si palesano irrilevanti in ragione dei rilievi sopra svolti a proposito del primo motivo di gravame.
Quanto al terzo motivo di gravame, questo è infondato poiché, come ricordato in precedenza, gli atti della G.d.F. sono verbali unici di accertamento e notificazione validi anche ai fini contributivi;
nella specie, gli atti in questione riportano chiaramente non soltanto la fonte dell'obbligo contributivo, ma anche l'indicazione dei periodi, dei nominativi dei lavoratori e dell'importo degli imponibili contributivi evasi, cosicché sono validi quali atti interruttivi della prescrizione dei contributi (Cfr.
Cass. n. 16676/2017, Cass. n. 24858/2022). Del resto, avverso tali atti la società ha proposto ricorsi amministrativi inerenti a circostanze che incidono sul calcolo dei contributi e quindi la medesima aveva nozione di quali pretese fossero state avanzate nei propri confronti. Di conseguenza, considerando la data di notifica dei verbali (24.9.2020), nessuna prescrizione si è verificata, attesa la sospensione della prescrizione per l'emergenza sanitaria disposta dall'art. 37 comma 2 D.L.
17.3.2020 n. 18.
Al rigetto dell'appello consegue la regolazione delle spese secondo soccombenza, con liquidazione delle medesime come in dispositivo, in base al DM 55/2014 e successive modificazioni, in base al pagina 8 di 9 valore della causa e tenendo conto dell'assenza della fase istruttoria e di trattazione, poiché la causa
è stata decisa alla prima udienza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3200/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellato delle spese di lite del grado di appello liquidate in euro 5.000,00 oltre spese generali.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art
1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 11/12/2024
Il Giudice ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Serena Sommariva
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