Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5362/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 29/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 22/11/2024 da
C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati CARLA Parte_1 C.F._1
ALBERTA GUIDI e ANNA MARTINELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Lucca (LU), via Burlamacchi n. 12, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
DEBORAH PISTORESI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Capannori
(LU), via di Ghello n. 1, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i ricorrenti vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, con impegno di comunicarsi ogni eventuale successivo cambiamento di residenza.
2) la casa familiare, posta in CI (Lucca), via Divisione Folgore n.25, rimane assegnata, unitamente a tutti gli arredi, alla signora la quale continuerà a vivervi unitamente al figlio Pt_1
Per_1
3) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori che congiuntamente esercitano la Per_1 responsabilità genitoriale;
4) le decisioni di maggior importanza per il figlio come, a titolo esemplificativo, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e all'eventuale trasferimento di residenza, saranno assunte dai genitori di comune accordo nel rispetto dei principi di condivisione della responsabilità genitoriale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
5) il figlio minore continuerà a risiedere con la madre;
6) il regime di frequentazione del minore con ciascun genitore sarà così articolato: il lunedì,
1
Per_1 settimana di spettanza di questo, all'uscita da scuola viene preso dal padre che lo tiene fino al martedì mattina;
il martedì viene riportato a scuola dal padre, la madre lo riprende all'uscita e lo
Per_1 tiene con sé fino al mercoledì mattina;
il mercoledì, viene portato a scuola dalla madre e
Per_1 viene ripreso dal padre che lo tiene fino al giovedì mattina;
il giovedì viene portato a
Per_1 scuola dal padre, la madre lo riprende all'uscita e lo tiene fino al sabato mattina alle ore 9:30/10:00, se il fine settimana è di spettanza del padre, , il padre terrà poi il figlio con sé fino al lunedì mattina.
Se il fine settimana è di spettanza della madre, all'uscita dalla scuola del giovedì il figlio viene ripreso dalla madre che lo riporterà a scuola il lunedì mattina. Tali tempi saranno attuati sempre nel rispetto delle esigenze del figlio minore, Durante i periodi di vacanza scolastica, i genitori si impegno a concordare l'orario ed il luogo di in cui prendere il figlio e/o riportarlo all'altro rispettando le esigenze del figlio Per_1
Riguardo alle vacanze natalizie, trascorrerà ogni anno la vigilia di Natale con il padre ed Per_1
i giorni di Natale e di S. Stefano con la madre, mentre i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio verranno trascorsi un anno con un genitore, un anno con l'altro. Riguardo all'Epifania, trascorrerà Per_1 ogni anno con il padre il 5 gennaio ( con possibilità di pernotto) ed il 6 gennaio con la madre.
I giorni di Pasqua e Pasquetta alternati così come le altre principali festività civili e religiose.
Riguardo alle vacanze scolastiche estive, il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane anche continuative da individuare d'accordo con la madre entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
7) Stante la suddivisione pressoché paritaria dei tempi di frequentazione, il signor verserà Parte_2 alla signora quale contributo mensile per il mantenimento del figlio la sola somma di euro
Pt_1 cento/00 (€ 100,00) i;
detto contribuito sarà versato alla sig.ra entro il 15 di ogni mese a
Pt_1 mezzo bonifico bancario. L'assegno unico e universale per il figlio sarà percepito per intero dalla CP_ sig.ra Al riguardo, il sig. si impegna a comunicare all' entro 7 giorni dalla
Pt_1 Parte_2 sottoscrizione del presente accordo la rinuncia alla domanda per l'assegno unico onde consentire alla sig.ra di presentare nuova richiesta.
Pt_1
8) le spese straordinarie necessarie per il figlio saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, accettando gli stessi espressamente la definizione di spese straordinarie contenuta nel
Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020. Resta inteso che tutte le spese straordinarie devono essere previamente concordate dai genitori, fatte salve quelle sanitarie indifferibili ed urgenti o quelle per le quali non si pone il problema di scelta. Il genitore che abbia anticipato dette somme dovrà richiederle all'altro nella misura percentuale, fornendo i giustificativi di spesa redatti al nominativo del figlio.;
9) i coniugi convengono che l'auto intestata alla moglie rimarrà di proprietà della stessa, così come l'auto intestata al marito rimarrà di quest'ultimo.
10) I coniugi, convengono altresì che il sig. continui a farsi carico del 50% della rata del Parte_2 mutuo e della relativa polizza assicurativa, nonché del finanziamento cointestato versando l'importo dovuto entro il 15 di ogni mese su c/c cointestato. Le parti concordano che nel caso in cui la sig.ra instauri una stabile convivenza nella ex casa familiare, questa si farà carico per intero del Pt_1 mutuo ipotecario, resta inteso che di quanto dalla stessa pagato dovrà tenersi conto al momento della definizione dei rapporti di dare- avere tra le parti.
11) I coniugi, autonomi economicamente, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
12) Spese legali compensate.
13) I coniugi si impegnano a dare immediata attuazione agli accordi sopra elencati».
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in CI (LU) il 23/12/2021, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
10/2/2020), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in CI (LU) in data 23/12/2021, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CI (LU) all'Atto Numero 33, Parte I, dell'Anno 2021, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di CI (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 29/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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