Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 31/05/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1338/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1338/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in Corso Italia n. 36 presso lo studio dell'avv. MAZZA ROBERTO, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) Esenzione reciproca dell'obbligo della coabitazione.
1
accordo con il marito - l'abitazione coniugale, sita in Cormons, Via Manzon n.
12. I coniugi avranno facoltà di fissare dove credono la propria residenza, con l'obbligo del mutuo rispetto e con il dovere, altresì, di comunicarsi tempestivamente eventuali trasferimenti delle rispettive dimore.
2) Dichiarazione di separazione
Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(matrimonio concordatario contratto ad ON (AN) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ON al n. 319, anno 2001, Parte II, Serie A), con ordine alla cancelleria di trasmettere copia autentica dell'omologa all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di ON, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3) Obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti
Alla stregua di quanto previsto dall'art. 337- septies, in caso di separazione ed in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, il Giudice può disporre il pagamento di un assegno periodico. Nel caso che ci riguarda le figlie e vivranno stabilmente presso la madre ed al tal Per_1 Persona_2
riguardo, per il loro mantenimento, il padre si impegna a versare alla madre l'importo di euro 550,00 (cinquecentocinquanta//00) cadauna, importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese mediche ordinarie e straordinarie non coperte dal S.S.N, alle spese scolastiche ordinarie e straordinarie, alle spese per partecipazione ad attività sportive, culturali, ricreative, di informatizzazione o, comunque, aventi finalità educative, secondo il protocollo del Tribunale di Gorizia che si allega al presente ricorso e da considerarsi parte integrante del medesimo (doc. 3), ai soli fini della corretta indicazione delle spese.
4. Rinuncia a richieste economiche fra i coniugi.
I coniugi, essendo economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento.
5. Assegno Unico
2 I coniugi chiedono che l'assegno , percepito ancora per l'anno 2025 per la CP_1
figlia venga percepito al 100% dalla madre, quale genitore Per_2
collocatario.
6. Reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ovvero alla rinnovazione dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte di identità valide per l'espatrio.
7. Spese del procedimento
Le spese del presente procedimento saranno ripartite al 50% fra le parti.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 10/04/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 08/04/2025, i signori e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/12/2001 ad Parte_2
ON (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2001, parte 2, serie A, atto n. 319), nel corso del quale sono nate le figlie a Gorizia il 26/04/2003 e Parte_3 [...]
a Gorizia il 10/02/2005, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione Per_2
personale alle condizioni sopra riportate.
Tanto premesso, all'udienza del 12/05/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e risultando pienamente conformi agli interessi delle figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
3 - dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della presente sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2001, parte 2, serie A, atto n.
319) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
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