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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SAVONA
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti giudicanti: dott. Alberto Princiotta Presidente dott. Luigi Acquarone Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi Giudice rel.
Prof. Simone Falco esperto (in connessione da remoto)
Prof. Orsi Walter esperto (in connessione da remoto)
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n°2398/2024 avente ad oggetto: rilascio fondo per scadenza affitto agrario
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. , così come Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Nevio Rissone, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, , con sede legale in Stella Controparte_1 P.IVA_1
(SV) Fraz. S: Martino, n.167;
RESISTENTE Contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.02.2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale. Il
Collegio emetteva la presente decisione, con motivazioni non contestuali da depositarsi nei successivi 30 giorni.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, premettendo di essere proprietari di vari appezzamenti contigui così indicati:
1
asserivano e documentavano di aver concesso alla società agricola “ CP_1
detti terreni in affitto agrario, a decorrere dal 6.11.2019, poi modificato nel
[...]
7.05.2021 e fino al 16 maggio 2035, ad un canone annuo concordato in € 4.800,00.
La ricorrente asseriva che la società conduttrice avesse maturato, già a gennaio
2024, una morosità ultrannuale di canoni impagati pari a complessivi euro
5.544,00 e, pertanto, con p.e.c. del 26 gennaio 2024 (all. 3), aveva chiesto all'odierna controparte il pagamento dei canoni fittizi arretrati, soddisfando così quanto stabilito art. 5, comma terzo, della legge n. 203 del 1982. La ricorrente documentava anche di aver comunicato ex art. 11, comma 3, D. Lgs. 150/2011 all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Savona la propria intenzione di adire la competente Autorità Giudiziaria (all. 4).
Dichiarata la contumacia della società resistente, discussa la causa, il Collegio decideva la stessa previa lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio, ex art. 429, 1° comma, c.p.c.
La domanda è fondata.
Anzitutto, non è dubbia la sussistenza del rapporto agrario tra le parti, documentato come in atti, nonché la costituzione in mora parimenti versata in atti. I ricorrenti hanno quindi allegato l'inadempimento dei canoni maturati e il
2 resistente non li ha contestati trincerandosi dietro la propria contumacia. A tal riguardo, si rammenta che l'omesso ingiustificato pagamento della annata agraria quale fatto imputabile al resistente ex art. 1218 c.c., sul quale sarebbe gravato l'onere probatorio di dimostrare il contrario, configura il grave inadempimento contrattuale;
è infatti pacifico in giurisprudenza che “non un qualsiasi inadempimento dell'affittuario determina la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico, ma l'inadempimento che presenta carattere di gravità in relazione al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, nonché alla conservazione e manutenzione dello stesso, quando ne risulti modificato l'originario ordinamento colturale in conseguenza della violazione dell'obbligo di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica voluta dal concedente” (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 26/06/2007, n. 14755). Del resto, va considerato il comportamento processuale della resistente, la quale – pur regolarmente evocata in causa – ha scelto di non costituirsi. La contumacia delle parti, infatti, nonostante sia da considerare generalmente un comportamento non significativo e mai di per sé valorizzabile a livello probatorio, può certamente considerarsi come manifestazione del sostanziale disinteresse verso i beni per cui vi è causa, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (nel medesimo senso, cfr. Cass. civ. 29.3.2007 n. 7739;
Tribunale Pavia sez. III, sent. 23/12/2021, n.1621; Trib. di Genova, sezione I, sent. del 20.1.2016, n. 219; Trib. Bari, sent. 13/03/2014, n.1338).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto per grave inadempimento della meglio identificata in atti, avente ad oggetto i terreni Controparte_2 per cui è causa;
- condanna la società convenuta al rilascio dei sopraindicati beni immobili in favore della ricorrente liberi da persone o cose, entro la data dell'11.11.2025. Parte_1
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in € 2.547,00 a titolo di compensi professionali ed €
145,50 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali al 15% degli onorari.
3 Riserva il deposito della motivazione entro 30 giorni.
Il Giudice est. il Presidente dott. Giovanni Maria Sacchi dott. Alberto Princiotta
Savona, 26.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Maria Sacchi) (dr. Alberto Princiotta)
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