Sentenza 20 febbraio 2025
Decreto cautelare 21 marzo 2025
Ordinanza cautelare 7 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 16 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. Il principio del risultato e l’offerta di prodotti non conformi allo standard minimo di sicurezzaAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 30 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 20/02/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00418/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01270/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2024, proposto da Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi S.r.l. in Breve Gepa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9250003FF0, rappresentata e difesa dall'avvocato Micaela Grandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Societa’ di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. Piemonte S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessia Quilico e Marco Briccarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, non costituito in giudizio;
nei confronti
BE DI IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Di Pardo e Flavio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione del Direttore Appalti della Società di Committenza Regionale della Regione Piemonte n. 263 del 7/8/2024 recante l’aggiudicazione del lotto n. 68 della gara regionale centralizzata bandita dalla Società di Committenza Regionale della Regione Piemonte per la fornitura di aghi, siringhe e deflussori e la prestazione di servizi connessi per le ASR delle regioni Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Molise alla BE DI IT s.p.a.;
- della Nota SCR n. 6933 del 7/8/2024 recante comunicazione ex art. 76, c. 5, lett a), D. Lgs. 50/2016 della predetta aggiudicazione e inviata a Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi s.r.l.;
- del verbale della seduta riservata del Seggio di gara del 17/6/2024 recante annullamento dell’esclusione di BE DI IT s.p.a. e riammissione in gara;
- delle Note SCR n. 5125 e 5126 del 18/6/2024 recanti comunicazione, rispettivamente a BE DI IT s.p.a. e a Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi s.r.l., della predetta riammissione;
- della comunicazione del 19/6/2024 (non conosciuta) recante la fissazione della seduta per l’apertura dell’offerta economica di BD;
- del verbale del Seggio di gara del 25/6/2024;
- della comunicazione del 18/7/2024 (non conosciuta) recante la fissazione della seduta per l’apertura dell’offerta economica di BD;
- del Verbale del Seggio di gara del 25/7/2024 e degli Allegati 1 e 2 recanti la riammissione in gara della BE DI IT s.p.a., l’apertura dell’offerta economica e la proposta di aggiudicazione alla medesima sia del lotto n. 68 che del 69;
- del verbale del 29/7/2024 (non conosciuto) di verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione in capo a BE DI IT s.p.a.;
- dei verbali della Commissione giudicatrice del 17/2/2023 e del 17/3/2023 di valutazione della documentazione tecnica di BD;
e, in ogni caso, per la declaratoria di inefficacia degli Accordi Quadro e dei contratti di fornitura nelle more eventualmente stipulati, nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica tramite subentro di Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi s.r.l. in tutti i rapporti contrattuali per tutta la loro originaria durata o, in subordine, per la parte residua e per equivalente monetario per le parti dei contratti eventualmente già eseguite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Societa’ di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. Piemonte S.p.A. e di BE DI IT S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 30.09.2024 Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi S.r.l. (di seguito, breviter , anche “PA”) ha impugnato il provvedimento del 07.08.2024 con cui Società di Committenza Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.a. (di seguito, breviter , anche “SCR”) ha aggiudicato a BE DI IT S.p.a. (di seguito, breviter , anche “BD”) il lotto n. 68 della gara regionale centralizzata per la fornitura, nella forma dell’Accordo Quadro, di aghi, siringhe e deflussori e la prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario delle Regioni Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Molise (trattasi, in particolare, del lotto avente ad oggetto tre siringhe di differenti misure da utilizzare per emogasanalisi: “ siringa da 3 ml ± 0,5 con ago da 22G e 23G e siringa da 1 ml con ago da 25G, lunghezze degli aghi: da 15 e 25 mm ”).
L’impugnata aggiudicazione è stata adottata a seguito della riammissione a gara di BD, disposta dalla stazione appaltante in considerazione dell’intervenuto annullamento da parte di questo TAR, con sentenza n. 381 del 19.04.2024, dell’originaria esclusione della predetta società (che era stata fondata da SCR sull’asserita mancanza di due requisiti tecnici stabiliti dalla disciplina di gara a pena di esclusione, vale a dire quello della “ atraumaticità ” dell’ago e quello della “ perfetta tenuta ” del tappino di chiusura della siringa dopo il prelievo).
L’odierna ricorrente ha censurato l’aggiudicazione alla controinteressata sia per illegittimità derivata dall’asserita erroneità della sentenza di annullamento dell’originaria esclusione di quest’ultima (sentenza frattanto appellata innanzi al Consiglio di Stato), sia per illegittimità propria, deducendo vizi direttamente riferibili all’aggiudicazione ed alla presupposta riammissione a gara della controinteressata. In particolare, con riguardo ai vizi propri del provvedimento impugnato, la ricorrente ha espresso le seguenti doglianze:
a) una delle tre siringe offerte nel lotto (quella senza ago recante codice 364416, offerta assieme all’ago avente codice 305891) sarebbe priva di alcuni requisiti tecnici minimi stabiliti a pena di esclusione (ulteriori rispetto a quelli inizialmente rilevati dalla stazione appaltante con il provvedimento di esclusione poi annullato), in quanto: i) non sarebbe un “dispositivo medico” ma un “dispositivo medico in vitro”, dunque non potrebbe garantire la richiesta conformità ai requisiti stabiliti dal D.lgs. 46/1997 e dal Regolamento UE 2017/745 (che disciplinano, appunto, i soli dispositivi medici e non anche i dispositivi medici in vitro); ii) non avrebbe il requisito della apirogenicità; iii) non avrebbe potuto essere offerta con ago separato, ma solo con ago preassemblato, non potendo altrimenti soddisfare i requisiti di confezionamento stabiliti dal capitolato tecnico;
b) l’aggiudicataria avrebbe, inoltre, violato il principio di segretezza delle offerte, avendo disvelato la maggiore economicità della propria offerta rispetto a quella di PA nell’istanza di annullamento in autotutela e nel ricorso giurisdizionale avverso la propria esclusione, dunque in un momento precedente alla propria riammissione a gara ed all’apertura della busta telematica contenente la propria offerta economica;
c) la stazione appaltante, a seguito della sentenza di annullamento dell’esclusione di BD, non avrebbe comunque potuto riammetterla automaticamente a gara aggiudicandole il lotto in questione, ma avrebbe dovuto procedere prima ad una nuova verifica dei requisiti di atraumaticità dell’ago e di perfetta tenuta del tappino di chiusura della siringa, attraverso delle rinnovate prove in uso dei campioni dei prodotti offerti.
Sulla base di tali censure PA ha, quindi, domandato l’annullamento dell’aggiudicazione disposta a favore di BD nonché la dichiarazione di inefficacia dell’accordo quadro e dei contratti di fornitura nelle more eventualmente stipulati con la stessa, chiedendo il subentro nei relativi rapporti.
2. Si sono costituite in giudizio la stazione appaltante e la controinteressata, le quali, pur con argomentazioni parzialmente diverse, hanno chiesto la reiezione del ricorso avversario rilevandone l’infondatezza nel merito. Entrambe hanno anche contestato l’inammissibilità e/o improcedibilità del motivo attinente alla pretesa illegittimità derivata dell’aggiudicazione, stante l’intervenuta sentenza del Consiglio di Stato n. 8351 del 18.10.2024 di rigetto dell’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza di questo TAR n. n. 381 del 19.04.2024. La controinteressata ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica alle aziende sanitarie destinatarie delle forniture, nonché l’inammissibilità dei motivi tesi ad introdurre nuove censure di non conformità dei propri prodotti rispetto ai requisiti minimi stabiliti dalla legge di gara (ulteriori rispetto a quelle che aveva rilevato la stazione appaltante nell’originario provvedimento di esclusione di BD), trattandosi di censure che, ad avviso della stessa, avrebbero dovuto essere fatte valere da PA, a mezzo di ricorso incidentale, nel precedente giudizio introdotto da BD avverso la propria esclusione.
3. Le parti hanno depositato ulteriore documentazione ed i propri scritti difensivi ai sensi dell’art. 73 c.p.a.. In quella sede, la ricorrente, preso atto della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, ha espressamente dichiarato di rinunciare al primo motivo di ricorso con il quale aveva dedotto l’illegittimità derivata dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione, insistendo per l’accoglimento dei restanti motivi attinenti agli asseriti vizi propri del predetto atto.
4. All’udienza pubblica del 05.02.2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Innanzitutto, devono essere esaminate le eccezioni preliminari di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso proposte dalla stazione appaltante e dalla controinteressata.
6. Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica alle aziende sanitarie beneficiarie delle forniture, la stessa è infondata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di gara indetta e gestita in via esclusiva da una centrale di committenza, quest'ultima è l’unica e diretta responsabile della procedura, il che comporta che le aziende sanitarie non sono parti necessarie del giudizio neppure in ordine alla domanda di dichiarazione di inefficacia dei contratti e di subentro negli stessi (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25/07/2024, n. 6721; Cons. Stato, Sez. III, 10/06/2016, n. 2497; Cons. Stato, Sez. III, 09/07/2013, n. 3639).
7. Con riferimento, invece, all’eccepita inammissibilità o comunque improcedibilità del primo motivo di ricorso con cui è stata dedotta l’illegittimità derivata dall’asserita erroneità della sentenza di questo TAR di annullamento dell’originaria esclusione di BD, considerata la sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato tale pronuncia e preso atto della conseguente espressa dichiarazione della ricorrente di rinunciare alla relativa censura (cfr. memoria di replica depositata il 24.01.2025), il ricorso deve dichiararsi improcedibile in parte qua per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Resta da esaminare l’eccezione di inammissibilità proposta dalla controinteressata relativamente ai motivi di ricorso incentrati sulla difformità dei suoi prodotti ai requisiti minimi stabiliti dalla legge di gara, diverse ed ulteriori rispetto a quelle che la stazione appaltante aveva rilevato nell’originario provvedimento di esclusione di BD poi annullato da questo TAR. Secondo l’odierna controinteressata, infatti, si tratterebbe di censure che la ricorrente avrebbe dovuto essere far valere, a mezzo di ricorso incidentale, nel precedente giudizio al quale la stessa avrebbe partecipato in qualità di controinteressata.
L’eccezione non è condivisa dal Collegio.
Il precedente giudizio aveva, infatti, ad oggetto il provvedimento di esclusione dell’odierna controinteressata BD comunicatole il 21.07.2023 (ricorso principale), nonché il provvedimento di conferma di tale esclusione comunicatole il 19.09.2023 (ricorso per motivi aggiunti). Nessuno dei due provvedimenti in questione disponeva, al contempo, anche l’aggiudicazione in favore dell’odierna ricorrente PA, neppure in via provvisoria. Né risulta che, nelle more di quel giudizio, PA abbia ottenuto l’aggiudicazione o che quantomeno sia stata formulata una proposta di aggiudicazione a suo favore. Al contrario, si evince dalla documentazione prodotta in giudizio che, in data 03.08.2024, il seggio di gara si è limitato a formare le graduatorie dei singoli lotti (cfr. docc. 20 e 21 controinteressata), mentre le aggiudicazioni sono state poi disposte con determinazione n. 259 del 02.10.2023, ad eccezione, però, proprio dei lotti 67, 68 e 69 (cfr. pagg. 5-6 doc. 1 ricorrente), rispetto ai quali la procedura è rimasta, di fatto, sospesa sino alla definizione dei relativi contenziosi.
Deve, pertanto, darsi continuità al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, rispetto al provvedimento di esclusione dalla gara di un’impresa, le altre imprese partecipanti non rivestono la qualità di controinteressate in senso tecnico in assenza di aggiudicazione, quantomeno provvisoria, in loro favore (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13/01/2025, n. 165; Cons. Stato, Sez. V, 19/04/2021, n. 3172; Cons. Stato, Sez. V, 15/12/2016, n. 5283). Coerentemente con tale impostazione, quindi, è solo l’aggiudicatario (quantomeno provvisorio) che, quale controinteressato in senso tecnico, non solo deve essere chiamato a contraddire nel giudizio avverso l’esclusione di un altro concorrente (a pena di inammissibilità dell’altrui ricorso), ma è anche onerato di proporre in quella sede, a mezzo di ricorso incidentale, le eventuali ulteriori doglianze avverso tale provvedimento di esclusione (ovviamente, per mancata considerazione, da parte della stazione appaltante, di altri profili a carattere escludente), essendo inammissibile la proposizione delle stesse con ricorso autonomo avverso l’eventuale successivo provvedimento di aggiudicazione in favore del concorrente prima escluso e poi riammesso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31/03/2015 n. 1674; Cons. Stato, Sez. V, 13/06/2012, 3467).
Né a diverse conclusioni può giungersi per il fatto che PA sia stata evocata da BD nel precedente giudizio quale controinteressata e che vi si sia costituita autoqualificandosi come tale, proponendo anche appello avverso la sentenza di primo grado di annullamento dell’esclusione di BD. La notifica dell’altrui ricorso avverso un provvedimento di esclusione non è, di per sé, sufficiente ad attribuire la qualità di controinteressato al concorrente che la riceva e che non sia anche aggiudicatario almeno provvisorio della gara (cfr. T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. II, 28/11/2024, n. 874). Allo stesso modo, la posizione di controinteressato non può farsi discendere dalla mera autoqualificazione in tale senso da parte del soggetto che pretenda di rivestirla (cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 05/04/2024, n. 431) e, dunque, nemmeno dal fatto che egli abbia eventualmente esercitato poteri processuali, quale quello di impugnazione della sentenza di primo grado, riservati ai soli litisconsorti necessari di quel giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13/11/2023, n. 9694). Né rileva in senso contrario il fatto che, nel caso di specie, il Consiglio di Stato si sia pronunciato sul merito dell’appello proposto da PA, non essendo stata esaminata, in quella sede, la questione della sussistenza di un effettivo controinteresse in capo a quest’ultima e non potendo ritenersi all’uopo sufficiente il fugace riferimento (contenuto al par. 6 della sentenza di appello) al fatto che l’impugnazione fosse stata proposta dalla “ originaria controinteressata PA ”, trattandosi di un inciso meramente descrittivo dello svolgimento del processo.
Il ricorso è, pertanto, ammissibile nella parte in cui lamenta vizi propri dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione, anche laddove deduce la non conformità dei prodotti offerti dall’aggiudicataria ai requisiti tecnici minimi stabiliti a pena di esclusione dalla lex specialis di gara.
9. Passando all’esame del merito del ricorso, il Collegio ritiene di esaminare, in applicazione del principio della ragione più liquida (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 23/02/2023, n. 1898; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16/03/2024, n. 290), proprio una delle censure relative alla non conformità dei prodotti offerti dall’aggiudicataria e, in particolare, quella secondo la quale una delle tre siringe offerte nel lotto 68 (la siringa senza ago recante codice 364416, offerta assieme all’ago avente codice 305891) non avrebbe il requisito della apirogenicità.
La censura è infatti fondata.
La questione dell’obbligatorietà, a pena di esclusione, del requisito dell’apirogenicità per tutti i prodotti oggetto della gara di cui si discute è già stata diffusamente trattata da questo TAR (relativamente al lotto 67) nella sentenza n. 860 del 03.11.2023, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5375 del 14.06.2024, entrambe da ritenersi qui richiamate anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a..
In estrema sintesi, con le predette pronunce si è accertato come il requisito della apirogenicità (vale a dire, la garanzia che il prodotto non provochi eventuali reazioni febbrili al paziente) sia stato previsto dalla lex specialis tra i requisiti minimi che tutte le siringhe offerte nei vari lotti (ad eccezione del solo lotto 75) debbono rispettare a pena di esclusione (art. 4.2.1. del capitolato tecnico di appalto) e che tale previsione, oltre a non essere manifestamente irragionevole, costituisce un autovincolo per la stazione appaltante in sede di valutazione della conformità dei prodotti offerti dalle imprese partecipanti.
Ciò posto, nella nota di chiarimenti resa alla stazione appaltante in data 16.03.2023 (doc. 24 BD), l’odierna controinteressata, con specifico riferimento al lotto 68, ha evidenziato come il requisito minimo relativo alla apirogenicità sia rinvenibile “ in riferimento ai cod. 364390 e 364391 ” (quindi, per le sole due siringhe con ago preassemblato) alla pag. 2 del documento denominato “ a - dich conform ce 364390_364391 ” dove si indica anche il rispetto dello standard ISO 10993 (che presuppone, appunto, anche l’apirogenicità del prodotto). Al contrario, “ in riferimento al codice 364416 ” (vale a dire, la terza siringa priva di ago preassemblato, oggetto di contestazione nel presente giudizio), la controinteressata ha offerto un chiarimento (“ trattandosi di un dispositivo conforme alla Direttiva CE-IVD 98/79/EC come da documento denominato “a - dich conform ce 364416”, non provvisto di ago e che di conseguenza non entra mai in contatto diretto con il paziente, si informa che il requisito minimo circa l’apirogenicità non è una caratteristica ascrivibile a codesto dispositivo ”) del tutto identico a quello reso rispetto alla siringa offerta nel lotto 67 (anch’essa priva di ago) e già ritenuto da questo TAR e dal Consiglio di Stato, con le sentenze sopra richiamate, confessorio dell’insussistenza del requisito minimo in esame, non rilevando, in senso contrario, né il fatto che la siringa non abbia un contatto diretto con il paziente (perché non è irragionevole aver previsto l’apirogeneità di tutti i prodotti che, in fase di prelievo, entrino in contatto con il sangue del paziente) né la conformità alla Direttiva CE-IVD 98/79/EC (la quale non attesta, di per sé, la presenza del requisito di apirogenicità).
Non conduce a diverse conclusioni il fatto che, mentre nel lotto 67 la siringa (priva di ago preassemblato) è stata offerta da sola, al contrario nel lotto 68 la siringa recante codice 364416 (anch’essa senza ago preassemblato) è stata offerta assieme all’ago avente codice 305891, quest’ultimo dotato del requisito di apirogenicità (come risulta dalla relativa scheda tecnica allegata all’offerta tecnica). Infatti, pur ammettendosi che le siringhe del lotto 68 potessero essere offerte senza ago preassemblato ma con ago separato da montare in fase d’utilizzo, nondimeno la “scomposizione” del prodotto offerto avrebbe comunque richiesto (per tutte le ragioni sopra già esposte) che entrambe le componenti avessero il requisito dell’apirogenietà, quindi non solo l’ago (come prescrive, peraltro, anche l’art. 4.1.1. del capitolato tecnico per i diversi lotti che hanno ad oggetto la fornitura di soli aghi), ma anche la siringa (come stabilisce il già richiamato art. 4.2.1. del capitolato tecnico per tutti i lotti aventi ad oggetto la fornitura di siringhe, tra cui appunto il lotto 68).
In corso di causa, la controinteressata ha sostenuto che la apirogenicità della siringa in questione (come detto, quella senza ago preassemblato, recante codice 364416) si ricaverebbe comunque dal fatto che la conformità allo standard ISO 10993-1 (che attesta anche la sussistenza di tale requisito) sarebbe presente per le siringhe con ago preassemblato della stessa linea produttiva denominata BD ABG Present (come risulterebbe dal memorandum BD del 20.03.2023, depositato quale doc. 60). Tra tali siringhe figurerebbe, infatti, anche quella recante codice 364413 che avrebbe le stesse caratteristiche e sarebbe composta dagli stessi materiali di quella offerta in gara, pur avendo l’ago già montato (come si ricaverebbe dalle rispettive schede tecniche, depositate, rispettivamente come doc. 73 e doc. 76). Ora, al di là del fatto che tale tesi è stata avanzata dalla controinteressata solo in sede processuale e che la richiamata documentazione (ad eccezione, ovviamente, della scheda tecnica del prodotto offerto: doc. 73) non è stata trasmessa alla stazione appaltante né in sede di presentazione dell’offerta né in sede di chiarimenti sulla specifica questione dell’apirogenicità dei prodotti proposti, deve in ogni caso rilevarsi come il suddetto doc. 60 attesti l’effettuazione dei test di apirogenicità e la conformità allo standard ISO 10993-1 per i soli prodotti con ago preassemblato, mentre è pacifico che sulla siringa offerta in gara (quella senza ago preassemblato) tali test non sono stati effettuati e la conformità al predetto standard non è stata dichiarata (come risulta, peraltro, chiaramente dalla scheda tecnica del prodotto: doc. 73). Alla luce di ciò, non rileva l’asserita identicità costruttiva tra le siringhe con codici 364416 e 364413 (che divergerebbero solo per la presenza o meno dell’ago preassemblato), posto che l’apirogenicità di un prodotto non può trarsi in via indiretta attraverso la comparazione con un altro prodotto (sebbene appartenente alla stessa linea di produzione), ma richiede, per evidenti ragioni di sicurezza sanitaria, l’effettuazione sullo specifico prodotto di test mirati ed eseguiti nel rispetto di precisi standard di certificazione internazionale, anche per permettere alla stazione appaltante, prima, ed al giudice amministrativo, poi, di verificare la presenza di tale requisito tecnico minimo del prodotto offerto.
10. In definitiva, l’aggiudicazione del lotto 68 in favore della controinteressata deve essere annullata per difetto del requisito minimo dell’apirogenicità di uno dei prodotti offerti, con conseguente assorbimento delle altre censure dedotte dalla ricorrente, in applicazione del già richiamato principio della ragione più liquida (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 21/03/2024, n. 1842).
11. La ricorrente ha, altresì, proposto domanda di dichiarazione di inefficacia dell’accordo quadro e dei contratti di fornitura nelle more eventualmente stipulati con la stessa, chiedendo il subentro nei relativi rapporti contratti per la loro originaria durata o, in subordine, per la parte residua con risarcimento per equivalente monetario per la parte iniziale già eseguita dalla controinteressata.
A tale riguardo, il Collegio rileva, in punto di fatto, che dalla documentazione versata in giudizio dalle parti risulta che, in data 30.10.2024, è stato stipulato l’Accordo quadro tra SCR e BD (doc. 20 SCR), relativamente alle forniture delle aziende sanitarie delle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Molise, con effetti decorrenti dalla data di esecuzione in via d’urgenza disposta con l’aggiudicazione del 07.08.2024 (art. 3), mentre, per le forniture delle aziende sanitarie della Regione Lombardia, non è stata documentata la stipula dell’accordo quadro con Aria S.p.a. (come previsto dall’art. 27 del disciplinare di gara), ma risulta comunque la determina del suo direttore generale del 27.08.2024 che stabilisce di procedere con la predetta stipula (doc. 54 BD).
Ciò posto, la stazione appaltante non ha evidenziato particolari situazioni tali da rendere inopportuna la dichiarazione di inefficacia degli accordi quadro stipulati né la controinteressata ha sviluppato particolari difese a tale riguardo (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 03/03/2023, n. 2229; T.A.R. Toscana, Sez. I, 25/10/2024, n. 1204). Non si rinvengono, pertanto, motivi ostativi a dichiarare ai sensi dell’art 122 c.p.a. tale inefficacia ed a riconoscere alla ricorrente, seconda classificata, il risarcimento in forma specifica mediante subentro negli accordi quadro nonché nei contratti esecutivi di fornitura che non siano stati ancora eseguiti per la durata residua dell’appalto, previa verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti in capo alla subentrante ai sensi di legge e del disciplinare di gara (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 24/04/2024, n. 7; T.A.R. Molise, Sez. I, 19/06/2020, n. 175). Non può, invece, riconoscersi alla ricorrente il risarcimento del danno per equivalente relativamente al periodo iniziale di esecuzione dell’appalto, sia perché non è stato offerto alcun elemento di prova (nemmeno presuntivo) sulla sussistenza e sulla quantificazione di tale danno, sia perché si discute di una procedura avente ad oggetto la stipulazione di accordi quadro (dunque di contratti “normativi”: cfr. Cons. Stato, Sez. III, 02/10/2024, n. 7896) che regolano i futuri contratti esecutivi attivabili dalle aziende a mezzo di ordinativi di forniture nel periodo di efficacia degli stessi, senza tuttavia la previsione di vincoli quantitativi minimi a carico di quest’ultime ed a favore del fornitore, ma con esclusivo obbligo per quest’ultimo di garantire le forniture eventualmente richieste entro il valore massimo stimato per il singolo lotto (cfr. art. 3 del disciplinare di gara sub doc. 3 SCR ed art. 2 dell’accordo quadro sub doc. 20 SCR),
Quanto al momento di inefficacia degli accordi quadro e dei relativi eventuali contratti esecutivi, al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le verifiche in capo alla subentrante e di organizzare i relativi passaggi procedurali e dovendosi al contempo garantire la continuità delle forniture necessarie all’attività delle aziende sanitarie, si ritiene di posticipare di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza l’inefficacia dell’accordo quadro stipulato tra BD ed SCR e di quello (eventualmente) stipulato tra BD e Aria S.p.a. nonché dei relativi contratti esecutivi già conclusi dalle aziende sanitarie e non ancora esauriti, con salvezza delle forniture nel frattempo già eseguite dalla controinteressata (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 03/03/2023, n. 2229).
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto:
a) annulla l’impugnato provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 68 in favore di BE DI IT S.p.a.;
b) dichiara l’inefficacia, decorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, dell’accordo quadro stipulato tra S.C.R. Piemonte S.p.a. e BE DI IT S.p.a. in data 30.10.2024 e di quello eventualmente stipulato tra quest’ultima e Aria S.p.a., nonché di tutti gli eventuali contratti esecutivi conclusi sulla base di tali accordi quadro, con salvezza delle forniture medio tempore già eseguite;
c) dispone, con la medesima decorrenza sopra indicata, il subentro di Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi S.r.l. nei predetti accordi quadro e nei contratti esecutivi non ancora esauriti, previa verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti in capo alla subentrante ai sensi di legge e del disciplinare di gara;
d) condanna la stazione appaltante e la controinteressata, ciascuna per la metà, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre agli accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Martina Arduino, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fardello | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO